1. Le agevolazioni possono assumere le forme di seguito indicate:
a) contributo a fondo perduto, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è stabilita nei singoli capi dei presenti criteri;
b) mutuo o leasing agevolato, concessi tramite il fondo di rotazione, la cui misura, espressa in equivalente sovvenzione lorda (ESL), non può superare il 20% dei costi ammissibili; la misura dell’agevolazione e le condizioni per la relativa concessione sono stabilite nei singoli capi dei presenti criteri.
2. I mutui e i finanziamenti leasing di cui al capo II della presente sezione sono regolati come segue:
a) la durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di quindici anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili; tale periodo può comprendere al massimo un anno di preammortamento;
b) la durata del finanziamento leasing corrisponde di norma a quella del contratto di leasing, che non può essere inferiore alla durata prevista dalla normativa fiscale vigente e non può superare la durata massima di vent’anni per i beni immobili e di dieci anni per i beni mobili;
c) nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per l’investimento prevalente in termini monetari;
d) la quota di partecipazione al finanziamento a carico della Provincia non può superare le percentuali massime di seguito elencate:
- durata fino a 10 anni = max. 60%,
- durata fino a 11 anni = max. 58%,
- durata fino a 12 anni = max. 56%,
- durata fino a 13 anni = max. 54%,
- durata fino a 14 anni = max. 52%,
- durata fino a 15 anni = max. 50%,
- durata fino a 16 anni = max. 48%,
- durata fino a 17 anni = max. 45%,
- durata fino a 18 anni = max. 40%,
- durata fino a 19 anni = max. 35%,
- durata fino a 20 anni = max. 30%;
e) la quota di partecipazione della Provincia da concedere al beneficiario è determinata in sede di deliberazione, in conformità con il regolamento (UE) 651/2014 e il regolamento (UE) 2831/2023, e sarà verificata all’atto della liquidazione. In nessun caso la quota di partecipazione della Provincia può essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta provinciale.
3. Se la misura delle agevolazioni supera i limiti previsti per le PMI o comunque i limiti previsti dai regolamenti di esenzione della UE, l’intero aiuto viene concesso a titolo “de minimis”.