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y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 101)
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca

1)
Pubblicata nel supplemento 3 del B.U. 12 luglio 2018, n. 28.

TITOLO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “di trasparenza” sono inserite le parole: “, di parità e di pari opportunità”.

(2) L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)

1. Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC), salvo i casi in cui sia prevista una diversa modalità di comunicazione telematica.

3. Le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” (IPA) o tramite la cooperazione applicativa. I documenti possono essere, altresì, resi disponibili previa comunicazione delle modalità di accesso telematico agli stessi.

4. Con l’avvio dell’operatività dell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”, le comunicazioni ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 avvengono tramite il domicilio digitale ivi indicato.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 possono altresì eleggere, per determinati procedimenti, un domicilio digitale speciale, diverso da quello già riportato nei rispettivi indici. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (EIDAS).

6. Le imprese agricole individuali che a causa del divario digitale si trovano nell’impossibilità di amministrare un indirizzo di posta elettronica certificata, possono eleggere, ai fini dello svolgimento di procedimenti amministrativi, un domicilio digitale speciale presso terzi. Tale domicilio deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

7. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 4 o del domicilio digitale speciale di cui al comma 5, ai cittadini e ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 è inviata a mezzo posta ordinaria una copia cartacea del documento informatico originale. Nel caso di notificazioni e di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di consegna, l’invio avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Se per determinati procedimenti si rende necessario allegare all’istanza presentata in forma cartacea un provvedimento amministrativo, la conformità della copia del provvedimento amministrativo all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

8. Le comunicazioni trasmesse a uno dei domicili digitali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed equivalgono alla notificazione a mezzo posta, salvo che la legge disponga diversamente.”

(3) Nel comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: “non si applicano ai” sono inserite le parole: “procedimenti di pianificazione, ai”.

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Il silenzio assenso si applica anche ai procedimenti di verifica, avviati ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su istanza delle stazioni appaltanti, ai fini di controllare la veridicità della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, per attestare l’osservanza della normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche.”

(5) L’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Diritto d’accesso)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

  1. “diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
  2. “interessati”: tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
  3. “controinteressati”: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
  4. “documento amministrativo”: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

2. Attese le finalità di pubblico interesse, il diritto di accesso costituisce un principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1/ter, comma 2.

4. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso.”

(6) L’articolo 25 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

“Art. 25 (Limitazioni al diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso è escluso:

  1. nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento;
  2. nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  3. nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale, il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:

  1. processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali non aperte al pubblico;
  2. pareri facoltativi, consulenze giuridiche e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 3.

3. Il diritto di accesso agli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, i documenti relativi alle seguenti materie sono accessibili, oltre che ai diretti destinatari, anche alle persone rivestite dell’autorità o incaricate della direzione o della vigilanza sui diretti destinatari, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi a cura del direttore di ripartizione competente:

  1. interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;
  2. interventi del servizio sociale, dei consultori familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche e strutture similari;
  3. esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all’igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;
  4. dati statistici personali;
  5. stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.

5. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Il differimento dell’accesso è disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell’amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa e ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui al comma 7.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati altri casi di esclusione del diritto di accesso anche in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese.”

(7) Dopo l’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 28/ter e 28/quater:

“Art. 28/ter (Accesso civico semplice)

1. L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione trasparente”.

2. La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non necessita di alcuna motivazione ed è gratuita.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.

Art. 28/quater (Accesso civico generalizzato)

1. L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

2. La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non necessita di alcuna motivazione.

3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, con le quali si deve garantire che lo stesso possa essere esercitato anche in via telematica, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale; nel medesimo regolamento sono inoltre disciplinati i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati, nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: “essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative.” sono sostituite dalle parole: “essi definiscono nel piano della performance, che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative, gli obiettivi, le priorità e la programmazione del fabbisogno del personale, che tiene conto dei profili professionali richiesti ai fini dell’attuazione del piano stesso.” e il periodo: “Alla fine dell’anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi.” è sostituito dal periodo: “La relazione sul raggiungimento degli obiettivi è sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale.”

(2) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: “Si prescinde dal titolo di studio indicato nell’avviso per i/le dipendenti di ruolo della Provincia che abbiano svolto non meno di dieci anni di servizio effettivo come direttori/direttrici d’ufficio.”

(3) Alla fine del comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l’obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.”

(4) Alla fine del comma 4 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La commissione di selezione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, fermo restando l’obbligo di presenza in occasione delle prove di selezione.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“3. In caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente si applicano le disposizioni del comma 2 con i termini ridotti a 3 mesi.”

Art. 3 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Nella lettera b) del comma 6 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, dopo le parole: “l’orario di lavoro” sono inserite le parole: “, tenendo conto del principio di promozione della conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro dei dipendenti realizzata attraverso la modalità del lavoro agile”.

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“9. La Provincia autonoma di Bolzano e gli enti da essa dipendenti applicano ai contratti collettivi locali le disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”

(3) Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“11. I contratti collettivi decentrati che non comportano nuove o maggiori spese sono stipulati dalla competente unità organizzativa con le organizzazioni sindacali e sono comunicati in forma appropriata al personale interessato.”

(4) Il comma 2 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituito:

“2. Condizioni per poter effettuare l’assunzione di personale sono:

  1. la corrispondenza con il piano triennale del fabbisogno di personale dell’unità organizzativa provinciale richiedente e
  2. la previsione della relativa dotazione di posti o,
  3. se l’assunzione è effettuata al di fuori della dotazione dei posti, la relativa copertura finanziaria, anche con compensazione delle risorse programmate per il personale stagionale.”

(5) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“a) il numero, il tipo e le modalità di svolgimento degli esami; la possibilità di introdurre la conoscenza dell’inglese o di altre lingue oltre al tedesco e all’italiano nelle prove dei concorsi a partire dai profili per l’accesso ai quali è previsto il diploma di scuola secondaria di secondo grado;”

(6) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è così sostituita:

“c) i criteri generali per la valutazione dei titoli; l’eventuale valutazione in sede concorsuale di ulteriori titoli, compresi i titoli post laurea, se giustificati dalle esigenze dell’Amministrazione; l’eventuale valutazione del possesso, da parte dei candidati e delle candidate, delle competenze relazionali e comportamentali necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali, da accertarsi anche, ma non esclusivamente, con il supporto di professionalità specializzate;”

(7) Dopo la lettera i) del comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunte le seguenti lettere j) e k):

“j) l’inserimento di disposizioni di coordinamento delle fonti normative esistenti sulla mobilità tra gli enti e sulla disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale che passa da un’amministrazione ad un’altra;

k) la graduale eliminazione delle graduatorie per assunzioni a tempo determinato per soli titoli, ove non indispensabili, e l’abolizione delle graduatorie per titoli per trasferimenti di personale tra comuni.”

(8) Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 7, 8, 9 e 10:

“7. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, l’attestato di bilinguismo non costituisce, in riferimento ai seguenti profili professionali, requisito di accesso per l’assunzione all’impiego provinciale, fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua:

  1. personale pedagogico delle scuole dell’infanzia;
  2. personale docente delle scuole provinciali della formazione professionale e delle scuole provinciali di musica;
  3. collaboratori e collaboratrici all’integrazione.

8. Nelle graduatorie per l’assunzione del personale, l’attestato di bilinguismo costituisce tuttavia, per i profili professionali di cui al comma 7, titolo di precedenza oppure è rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio.

9. Ai fini della realizzazione del principio dell’insegnamento nella madrelingua, per i profili professionali di cui al comma 7, è richiesta inoltre la documentazione o la dichiarazione attestante che la lingua di insegnamento della scuola superiore di secondo grado frequentata oppure del livello di formazione immediatamente inferiore corrisponda alla lingua alla quale si riferisce la rispettiva graduatoria per l’assunzione del personale. In caso contrario, il personale interessato deve superare un apposito esame di lingua, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale. L’attestato di bilinguismo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, non sostituisce tale esame di lingua. Sono fatte salve le disposizioni particolari per il personale di lingua ladina e per l’insegnamento della seconda lingua.

10. È necessario sostenere l’esame di lingua di cui al comma 9 anche nel caso in cui la madrelingua dichiarata dal personale non corrisponda a nessuna delle lingue alle quali si riferiscono le graduatorie per l’assunzione del personale.”

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“4. Al fine della più efficace integrazione nell’ambiente di lavoro delle persone con disabilità, i singoli uffici delle Ripartizioni provinciali Politiche sociali, Lavoro, Personale e della Direzione generale della Provincia, ciascuno secondo i propri compiti istituzionali, concorrono alla funzione attribuita dalla riforma statale al/alla responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia dell’accomodamento ragionevole di cui all’articolo 3, comma 3/bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e successive modifiche, e del programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista per la Provincia.”

(10) Dopo l’articolo 11/ter della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/quater (Deroghe per l’ambito scolastico)

1. Sono escluse dalla pianificazione triennale del fabbisogno di personale le procedure di reclutamento del personale docente ed educativo, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative a carattere statale e provinciale.”

(11) Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

“6. Ai fini di una efficiente ed effettiva copertura dei posti vacanti, l’Amministrazione può disporre nei bandi di concorso o di selezione un periodo di permanenza obbligatoria per gli assunti sui posti banditi, escludendo la mobilità su richiesta del personale. Tale periodo non può comunque superare i tre anni di effettiva attività lavorativa.”

(12) Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, prima delle parole: “; in ogni caso sono consentiti” sono inserite le parole: “in caso di interesse comprovato per l’amministrazione, la predetta percentuale dei proventi lordi per singoli profili professionali può essere aumentata dalla Giunta provinciale fino al 50 per cento del predetto stipendio lordo;”.

(13) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parole: “, con esclusione delle attività di cui alle lettere a) e b),” sono soppresse.

(14) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

“f/bis) il personale, inoltre, non può accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano attualmente, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza;”

(15) Dopo l’articolo 31 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:

“Art. 31/bis (Controlli relativi all’assenza per malattia)

1. I controlli relativi all’assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari d’ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d’ufficio è disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalità organizzative per l’applicazione di questo comma, comprese le modalità di trasmissione di dati - anche riferiti alla diagnosi - all’Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Il presente articolo si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina.”

(16) Nel comma 1 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la cifra: “18.579” è sostituita dalla cifra: “18.632”.

(17) Il comma 3 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene dal 1° gennaio 2018 anche quattro nuovi posti amministrativi e dal 1° settembre 2018 13 nuovi posti amministrativi, 40 nuovi posti per il profilo professionale “collaboratori e collaboratrici per l’integrazione”, nonché cinque posti per la prevista quota di persone con disabilità e per lo svolgimento di compiti amministrativi relativi alla creazione di nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità.”

(18) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 505.000,00 euro per l’anno 2018, in 1.915.000,00 euro per l’anno 2019 e in 2.315.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018- 2020.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, “Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale”)

(1) Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9, è così sostituito: “Per i comuni e per gli incarichi di dirigenti, dirigenti sostituti e coordinatori, nonché per gli incarichi affini delle professioni sanitarie dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.”

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, “Ordinamento delle scuole materne - scuole per l’infanzia”)

(1) Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituito: “Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comitato che promuove la collaborazione fra l’amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna.”

(2) La lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è così sostituita:

“f) da un genitore per ogni sezione, eletto dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.”

(3) Dopo la lettera o) del comma 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è aggiunta la seguente lettera:

“p) nominare i membri del comitato della scuola materna.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Alla fine del comma 4 dell’articolo 11 della legge provinciale 4 febbraio 2010, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: “Inoltre, in caso di assenza o di impedimento il Difensore civico/la Difensora civica può incaricare un/una dipendente di sostituirlo/sostituirla limitatamente all’ordinaria amministrazione.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis Qualora sia esaurita la graduatoria del concorso per esami e titoli per l’assunzione di dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’Intendente scolastico o l’Intendente scolastica competente ovvero il direttore o la direttrice competente della Direzione provinciale Scuole può conferire ai docenti inseriti nella graduatoria di merito per l’accesso al corso-concorso per dirigenti scolastici un incarico temporaneo di presidenza per la copertura delle direzioni scolastiche vacanti o non vacanti, ma disponibili.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 12/novies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, le parole: “che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano” sono sostituite dalle parole: “che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o che vengono impartite nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano”.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Ai corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine è ammesso anche il personale docente assunto presso le scuole professionali o presso le scuole paritarie nonché il personale docente per l’insegnamento della religione cattolica in possesso di una laurea almeno quadriennale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, e il personale cessato dal servizio di insegnamento e in possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa per l’assunzione come docente nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e per l’ammissione ai corsi-concorsi per dirigenti scolastici.”

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è così sostituito:

“6. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole paritarie e riconosciute dalla Provincia nonché nell’ambito dell’istruzione parentale.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono inseriti i seguenti commi 6/bis, 6/ter e 6/quater:

“6/bis Qualora il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione venga realizzato nelle scuole private riconosciute dalla Provincia, gli alunni e le alunne sostengono un esame di idoneità al termine della scuola primaria ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/ter Qualora gli esercenti la responsabilità genitoriale provvedano all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione mediante l’istruzione parentale, sono tenuti a comunicarlo di anno in anno alla o al dirigente dell’istituzione scolastica di riferimento, dimostrando di avere competenze specifiche e capacità economiche adeguate. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico attiva, nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta provinciale, le necessarie forme di controllo, anche per accertare lo sviluppo degli apprendimenti e gli apprendimenti raggiunti al termine di ogni anno scolastico. Al termine della scuola primaria, gli alunni e le alunne sono comunque tenuti a sostenere un esame di idoneità ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati e candidate privatisti. Inoltre sostengono un esame di idoneità anche nel caso in cui richiedano l’iscrizione a una scuola a carattere statale, a una scuola professionale della Provincia o a una scuola paritaria.

6/quater La Giunta provinciale definisce la disciplina relativa agli esami di idoneità nonché i criteri e le modalità per il loro svolgimento.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, le parole: “dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche” sono sostituite dalle parole: “delle indicazioni provinciali”.

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 7/bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Nel piano triennale dell’offerta formativa le scuole in lingua tedesca e delle località ladine possono approvare dei criteri per il riconoscimento di attività extrascolastiche attinenti al rispettivo tipo di scuola come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che non superino la misura massima del 50 per cento del monte ore dedicato dal predetto piano triennale all’alternanza scuola-lavoro.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 7/bis della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis La Giunta provinciale approva disposizioni generali sui percorsi di alternanza scuola-lavoro nonché la Carta dei diritti e doveri delle alunne e degli alunni in alternanza scuola-lavoro.”

Art. 11 (Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, “Diritto allo studio universitario”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è così sostituito:

“1. Presso la Ripartizione provinciale Diritto allo studio è istituita la Consulta provinciale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata "Consulta". La Consulta presta consulenza in materia di orientamento delle politiche a sostegno del diritto allo studio nonché di coordinamento e miglioramento dei relativi interventi, inclusi la relativa dotazione finanziaria e i diversi bandi di concorso nel campo del diritto allo studio. Può formulare proposte per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi ed essere incaricata dell’elaborazione di proposte e pareri.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

“5. L’amministrazione provinciale può delegare alle università con sede in Alto Adige l’intero servizio mensa ai sensi del comma 1 e tutte le attività ad esso connesse, nonché l’espletamento di gare d’appalto per la gestione del servizio. Le relative modalità sono fissate dalla Giunta provinciale.

6. In casi motivati, per il vitto degli studenti e delle studentesse che sono iscritti e frequentano un’università in Alto Adige possono essere stipulate convenzioni con esercizi alberghieri nonché essere acquistati o messi a disposizione buoni pasto, se i locali utilizzati per la didattica o la ricerca si trovano ad una distanza considerevole dalle mense universitarie. La Giunta provinciale incarica l’università della gestione e dell’esecuzione delle relative gare d’appalto nonché di tutte le attività connesse a tali prestazioni e stabilisce l’entità delle risorse da mettere a disposizione per il vitto degli studenti e delle studentesse.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento della formazione professionale”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, è soppresso il seguente periodo: “I criteri per l’equipollenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 13 (Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)

(1) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 5, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Fremdenverkehr” è sostituita con la parola “Tourismus”.

(2) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola: “Iniziativen” è sostituita con la parola: “Initiativen”.

(3) Nel testo tedesco dell’articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Fremdenverkehr” è sostituita con la parola “Tourismus”.

(4) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, la parola “Gemeindenkonsortien” è sostituita dalla parola “Gemeindekonsortien”.

(5) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituita:

“e) da due esperti designati dall’assessore provinciale competente in materia di attività sportive;”.

(6) Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è aggiunta la seguente lettera f):

“f) da un rappresentante della delegazione provinciale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).”

(7) Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

“5. Il direttore dell’ufficio sport e i responsabili dello sport scolastico delle Intendenze scolastiche ovvero delle Direzioni e dei Dipartimenti Istruzione e formazione della Provincia partecipano alle sedute della consulta, con voto consultivo.”

(8) Il comma 6 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

“6. I membri della consulta di cui alle lettere c), d) e f) sono scelti tra terne di nominativi designati dagli organismi indicati. Qualora la designazione non avvenga entro il termine di giorni 60 dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina tenuto conto delle designazioni proposte dall’assessore competente in materia di sport.”

(9) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione della conoscenza delle lingue”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, è così sostituito:

“5. Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza delle lingue straniere. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.”

(3) Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

“8. Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza delle lingue straniere si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.

9. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”

Art. 15 (Modifiche della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti in materia di bilinguismo”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.”

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”

(3) Nel comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, le parole: “, sussidi e premi” sono soppresse.

(4) Il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:

“1. Per le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”

(5) L’articolo 7 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, è così sostituito:

“Art. 7 (Anticipazioni)

1. Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15/bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, “Ordinamento degli archivi e istituzione dell’archivio provinciale dell’Alto Adige”)

(1) La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:

“e) progettare, elaborare e pubblicare studi sulla storia regionale, promuovere ed eseguire di propria iniziativa le relative misure e diffondere i risultati di tali studi attraverso attività di formazione e comunicazione, sostenendo le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti; il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti, nonché le spese per le relative manifestazioni.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2018 e in 12.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche.

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 1973, n. 37”)

(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis

1. In osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Beni culturali adotta i necessari provvedimenti per la progettazione e realizzazione di ricerche e studi sui beni culturali architettonici, artistici e archeologici, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale collettivo.

2. La Ripartizione sostiene le relative spese in osservanza delle disposizioni in materia di appalti. Il finanziamento di tali attività può servire anche a coprire le spese di vitto, alloggio e viaggio dei partecipanti a tali ricerche e studi, nonché le spese per le relative manifestazioni.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 11.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, “Riordino degli enti locali”)

(1) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, dopo le parole: “il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli” sono inserite le parole: “86, quarto comma,”.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) La lettera g) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) i contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali prevedono un divieto di concorrenza, ai sensi dell’Art. 2125 del codice civile;”

CAPO VIII)
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 20 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 6 e 7 dell’articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;
  2. i commi 2 e 3 dell’articolo 11 e il comma 6 dell’articolo 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5;
  3. l’articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9;
  4. l’articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, e successive modifiche,
  5. l’articolo 30/bis della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.

TITOLO II
TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE

Art. 21 (Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, “Norme per la tutela della qualità dell’aria”)

(1) Dopo l’articolo 11/bis della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/ter (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque violi le prescrizioni, le limitazioni o i divieti impartiti tramite i provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 11/bis o dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall’articolo 6, comma 14, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, e dal personale della Provincia autonoma di Bolzano.”

(2) Nella rubrica dell’articolo 13 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: “e di rifiuti” sono soppresse.

(3) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche, le parole: “o chi non rispetta il divieto di cui all’articolo 13” sono soppresse.

Art. 22 (Modifica della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, “Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, è così sostituito:

“2. L’Agenzia individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro 30 giorni all’Agenzia e all’Autorità procedente. Il/La Presidente del Comitato ambientale costituisce il Gruppo di lavoro di cui all’Art. 3.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 23 (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)

(1) Il titolo della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima”.

(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

“3. La Provincia, nell’ambito degli obiettivi di tutela del clima internazionali, nazionali e dell’Unione europea, promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nel contempo un approvvigionamento energetico sostenibile.”

(3) Dopo l’articolo 1/quinquies della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/sexies (Norme in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento)

1. La Giunta provinciale, su parere tecnico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, determina, in materia di teleriscaldamento e teleraffreddamento, i criteri per la raccolta dati, gli obblighi nei confronti degli utenti finali da parte dei gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento esercenti servizi di pubblica utilità sul territorio, nonché i criteri per una determinazione trasparente delle tariffe e il relativo monitoraggio. Inoltre la Giunta provinciale stabilisce le condizioni per la delimitazione dell’area servita dagli impianti di teleriscaldamento e teleraffreddamento.”

(4) Il comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 24 (Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)

(1) L’articolo 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Acque minerali)

1. Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

4. I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

5. Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua e l’ammontare del canone di concessione idrica sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del Direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

  1. per le acque minerali destinate all’imbottigliamento:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
    4. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  2. per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  3. per altri utilizzi non terapeutici:
    1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    3. il tipo e il numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse.

6. A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.

7. Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

8. Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste.”

Art. 25 (Modifiche della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

“4. Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l’impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l’esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. L’esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comunque non oltre i tre anni dalla fine dei lavori.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica, ove la produzione oltre l’autoconsumo può essere immessa in rete. La potenza nominale media annua viene stabilita sulla base dei costi comprovati del fabbisogno di energia elettrica nell’uso agricolo e del fabbisogno abitativo del conduttore dell’azienda degli ultimi due anni, aggiungendo gli investimenti previsti per i successivi due anni limitatamente all’esercizio di attività in agricoltura con effetti sul consumo di energia elettrica nella misura massima del 10 per cento dei comprovati costi per l’energia elettrica degli ultimi due anni. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’Art. 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale sono da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto nonché una descrizione ecologica del corso d’acqua interessato.”

(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 23/ter della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale stabilisce, con regolamento di esecuzione, una procedura semplificata con una durata massima di 180 giorni per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.”

(4) Dopo la lettera d) del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

“e) deriva senza concessione.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 26 (Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 5 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis Salvo quanto previsto dall’articolo 11, l’esercizio della caccia nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia è consentito solamente al titolare di un permesso di caccia per il relativo comprensorio. Per la caccia alle specie sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell’articolo 27 è inoltre necessaria un’autorizzazione speciale indicante per gli ungulati il genere e l’età nonché ulteriori presupposti della relativa specie.”

(2) Il comma 8 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“2. Hanno diritto al permesso annuale o d’ospite le persone in possesso dei requisiti di cui all’Art. 11, comma 6, e che sono residenti nel territorio della relativa riserva di diritto o sono proprietari di una minima unità colturale sita nella riserva di caccia, oppure di una superficie boschiva o alpestre di almeno 50 ettari. I criteri e modalità per la definizione di queste aree di proprietà, la durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale o di ospite, nonché il rilascio e la revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all’ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all’ufficio provinciale competente per la caccia.”

(5) Dopo il comma 5 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“6. L’ufficio provinciale competente entro 30 giorni esamina il danno. Se constata che il danno è causato da grandi predatori, entro ulteriori 60 giorni lo risarcisce.”

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“7. Le spese incentivabili per misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori includono anche le spese per cani da protezione delle greggi.”

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, “Pesca”)

(1) L’articolo 15/bis della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 15/bis (Conservazione delle specie)

1. L’ufficio provinciale competente per la pesca può eseguire direttamente, o autorizzare soggetti terzi, quali enti di ricerca, professionisti, associazioni e simili, ad effettuare nelle acque attività di osservazione e monitoraggio per la conservazione e la riproduzione delle specie autoctone. Ai fini del prelievo di uova da fecondare artificialmente per garantire semine di specie autoctone geneticamente certificate, l’ufficio provinciale competente per la pesca o un suo incaricato, in accordo con l’acquicoltore competente, può catturare riproduttori anche con l’impiego di uno storditore elettrico. Le specie prelevate e una quota percentuale, predeterminata e riportata nel programma autorizzato, delle uova e degli avannotti così ottenuti devono essere successivamente reimmessi nelle acque di provenienza. L’indicazione delle specie e del numero di individui prelevati e reimmessi nelle acque, nonché altri dati ritenuti rilevanti dall’ufficio provinciale competente per la pesca sono riportati in un apposito verbale firmato dal responsabile del prelievo. Il verbale è trasmesso all’ufficio provinciale competente per la pesca e all’acquicoltore competente.”

CAPO V)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
 PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l’Agenzia provvede, sulla base dei criteri determinati con decreto del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi nell’albo online dell’Agenzia stessa, all’erogazione di un’indennità in favore degli interessati definiti nei predetti criteri.”

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 16 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

“Art. 16 (Aree per opere ed impianti di interesse collettivo e sociale)

1. Nell’ambito delle aree riservate ad opere e impianti di interesse pubblico la Provincia e i comuni possono delimitare parti di esse da destinare ad opere e impianti di interesse collettivo e sociale, la cui realizzazione e gestione nell’interesse collettivo possono essere affidate ai privati proprietari. La specificazione del singolo impianto, la sua cubatura e la destinazione ad uso pubblico sono da stabilirsi nel piano urbanistico comunale. Il privato proprietario può chiedere che gli venga affidata la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’affidamento al privato proprietario viene fatto con delibera di assegnazione dell’area. L’impianto realizzato dal privato è destinato ad uso pubblico, anche verso corrispettivo ed in osservanza degli obblighi e diritti fissati con convenzione stipulata in forma di atto pubblico da annotare nel libro fondiario. Nella convenzione devono essere indicati gli obblighi, la cui inosservanza da parte del titolare determina da parte della Provincia o del comune l’acquisizione dell’impianto assieme all’area secondo la seguente procedura.

2. I fatti che danno luogo all’acquisizione devono essere contestati dalla Provincia o dal comune al proprietario dell’impianto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l’invito a presentare entro 30 giorni controdeduzioni documentate.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 la Giunta provinciale o il consiglio comunale dichiara la revoca dell’assegnazione e delibera l’acquisizione dell’impianto, con l’area su cui insiste, al patrimonio indisponibile della Provincia o del comune, che lo utilizza ai fini pubblici. La delibera è titolo per l’intavolazione del diritto di proprietà a favore della Provincia o del comune.

4. Al proprietario dell’impianto viene corrisposta un’indennità costituita dalla somma dell’indennità per l’area determinata ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, e della spesa sostenuta per la realizzazione dell’impianto, dalla quale viene detratto il 50 per cento a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 possono essere applicate anche per i parcheggi pubblici.”

(2) Alla fine del comma 3 dell’articolo 22/bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le modifiche ai piani delle zone di pericolo dovute a misure di sicurezza attuate dall’Amministrazione provinciale o comunale possono essere approvate dalla Giunta provinciale previo parere della conferenza dei servizi; in questo caso non si applicano le fasi procedurali di cui ai commi da 1 a 7 dell’articolo 19.”

CAPO VII
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 30 (Abrogazione)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 5/ter della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche;
  2. l’articolo 37/bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche.

TITOLO III
IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ

Art. 31 (Modifica della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, “Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari”)

(1) Il comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Il servizio veterinario provinciale, sulla base di un programma di attività approvato dalla Giunta provinciale, può eseguire tutte le spese connesse all’esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata.”

Art. 32 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, dopo le parole: “o che interrompe la formazione prima della sua conclusione” sono inserite le parole: “o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all’intero anno di formazione”.

(2) Nel comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige” sono inserite le parole: “o che svolgono una parte della formazione medica specialistica in Alto Adige”.

(3) Nel comma 1 dell’articolo 32/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, la cifra “12” è sostituita dalla cifra “36”.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 95.400,00 euro per l’anno 2018, in 108.000,00 euro per l’anno 2019 e in 117.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 33 (Modifica della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione”)

(1) Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 6/bis (Tariffe)

1. Su proposta del gestore del crematorio, con decreto del Presidente della Provincia vengono stabilite le tariffe per la cremazione.

2. Per favorire le cremazioni nel pubblico interesse i comuni possono prevedere, nei rispettivi ordinamenti cimiteriali, un rimborso parziale della tariffa per la cremazione per coloro che hanno diritto alla sepoltura in un cimitero sul territorio comunale.”

Art. 34 (Modifiche della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, le parole: “alla terapia occupazionale e comportamentale” sono sostituite dalle parole: “alla terapia occupazionale”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per determinati aspetti dell’accompagnamento complementare alla quotidianità dei pazienti psichiatrici, i servizi competenti possono impiegare accompagnatori alla guarigione che abbiano assolto un corso di “esperti per esperienza” (cd. “EX-IN”).”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 30.000,00 euro per l’anno 2019 e in 40.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 35 (Modifica della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”)

(1) Nella lettera g) del comma 1 dell’articolo 2, nel comma 1 dell’articolo 5, nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 e nel comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, la parola “accreditate” è soppressa.

Art. 36 (Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, le parole: “, che sono assegnate alla 4° soglia per il calcolo differenziato degli sconti” sono soppresse.

(2) Il comma 2 dell’articolo 12/bis della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari e alle farmacie ovvero assumere, in toto o in parte, le spese per l’affitto degli stessi.”

Art. 37 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Il comma 5/bis dell’articolo 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5/bis Al fine della formazione medico-specialistica è possibile l’assunzione a tempo determinato e al di fuori dalla dotazione organica di dirigenti sanitari come medici in formazione nei reparti e servizi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione medico-specialistica. L’assunzione avviene sulla base di una procedura di selezione, fatti salvi i dirigenti sanitari già assunti nella fascia economica B alla data di entrata in vigore della presente norma. La formazione medico-specialistica avviene ai sensi delle disposizioni specifiche dell’Unione europea. I dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica sono affiancati da tutor proposti dal rispettivo direttore di struttura complessa e confermati dal direttore medico del presidio ospedaliero. La remunerazione dei dirigenti sanitari in formazione medico-specialistica avviene in base alle disposizioni dei contratti collettivi provinciali.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.604.166,67 euro per l’anno 2018, in 5.500.000,00 euro per l’anno 2019 e in 8.250.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 28 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 38 (Modifiche della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Nel comma 4 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “Al personale medico e al personale equiparato al personale medico del territorio è preposta/preposto nei comprensori sanitari una direttrice medica/un direttore medico” sono inserite le parole: “in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione”.

(2) Nel comma 5 dell’articolo 25 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, l’ultima frase è così sostituita: “Nei presidi ospedalieri con due sedi la direttrice medica/il direttore medico è coadiuvata/coadiuvato nella sua funzione da un medico operante nell’altra sede.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 26 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, dopo le parole: “All’area assistenziale del territorio è preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale” sono inserite le parole: “in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 39 (Modifiche della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, “Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, è così sostituita:

“a) l’esistenza di un titolo esecutivo fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana o di un altro Stato straniero, che stabilisca l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario; i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere o di altre autorità straniere competenti devono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in Italia, salvo che siano stati emanati in uno Stato membro dell’Unione europea vincolato dal protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007;”.

(2) Alla fine del comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interessi sono dovuti dal primo giorno di erogazione di ciascun pagamento mensile.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. Le somme erogate in via anticipata non vengono riscosse nei seguenti casi:

  1. la condizione economica del genitore obbligato al mantenimento non è superiore a 1,5 volte il reddito minimo di inserimento determinato con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 7/bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
  2. l’indirizzo del genitore obbligato al mantenimento, residente e/o dimorante al di fuori del territorio nazionale, è sconosciuto e irreperibile.”

(4) Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, quantificate in 315.000,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento “Fondo crediti di dubbia e difficile esazione” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 40 (Modifiche della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, “Promozione di iniziative contro lo spreco di prodotti alimentari e non alimentari”)

(1) Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 13 marzo 2018, n. 2, è così sostituito: “Non possono invece essere donati i medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e i medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Art. 41 (Modifiche della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“3. La formazione del personale di assistenza all’infanzia nei servizi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 è disciplinata mediante regolamento di esecuzione nell’ambito della formazione professionale.”

(2) Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis I comuni possono contribuire altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo del servizio di microstruttura non ammessa a contributo. L’ulteriore compartecipazione dei comuni non può superare in ogni caso un terzo dell’importo orario di cui al comma 4.”

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 42 (Modifiche della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, “Nuove norme in materia di patrimonio scolastico”)

(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis (Scuole di musica della Provincia)

1. La Provincia è competente per la costruzione, per l’arredamento, per le attrezzature e per la gestione delle scuole di musica. I compiti dei comuni, nei quali si trova una scuola di musica e il raccordo finanziario sono definiti mediante accordo sulla finanza locale tra la Provincia e il Consiglio dei comuni.

2. La Provincia sostiene i costi di gestione degli edifici esistenti, o di parte di essi, nei quali viene impartito l’insegnamento musicale dalle scuole di musica della Direzione provinciale, e succede ai comuni nella proprietà degli arredamenti e delle attrezzature.

3. La Provincia succede altresì nei rapporti giuridici inerenti alle scuole di musica in via di realizzazione per iniziativa dei comuni.

4. I rapporti finanziari e la regolamentazione patrimoniale a seguito di investimenti o di interventi di manutenzione straordinaria sono definiti mediante apposita convenzione tra la Provincia e il rispettivo comune nel quale si trova la scuola di musica.

5. Il piano di distribuzione delle scuole di musica della Provincia è approvato dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto delle condizioni territoriali e socio-economiche, dei programmi specifici di insegnamento, delle strutture scolastiche esistenti e, in particolare, della consistenza della popolazione con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, le parole: “destinati a collegi o convitti studenteschi e delle relative scuole ad essi annesse, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti” sono sostituite dalle parole: “destinati a collegi o convitti studenteschi e alle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, è così sostituito:

“2. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati ad organizzazioni aventi tra le proprie finalità la realizzazione o la gestione, senza fini di lucro, di collegi o convitti studenteschi e delle scuole private paritarie ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.”

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 13.700.000,00 euro per l’anno 2019 e in 13.700.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.

(5) Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 43 (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, “Mobilità pubblica”)

(1) La rubrica dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita: “Spese di investimento”.

(2) L’alinea del comma 1 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituita:

“1. La Provincia può effettuare direttamente o indirettamente investimenti finalizzati a:”.

(3) Il comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, agli enti locali, ai gestori dei servizi e delle infrastrutture del trasporto pubblico di linea, alle società della Provincia o ad altri soggetti pubblici operanti nel settore del trasporto pubblico possono essere concessi contributi annuali e pluriennali nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa.”

Art. 44 (Modifiche della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono inseriti i seguenti commi 2/bis, 2/ter e 2/quater:

“2/bis Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio.

2/ter Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico.

2/quater Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge.”

(2) Gli articoli 3 e 4 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, sono così sostituiti:

“Art. 3 (Funivie in servizio pubblico)

1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall’esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all’assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 4 (Categorie delle linee funiviarie)

1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

  1. la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;
  2. la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in:
    1. impianti in zona sciistica, come definita dall’articolo 5/bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14;
    2. impianti integrativi alle zone sciistiche;
    3. impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici;
    4. impianti in servizio prevalentemente estivo;
  3. la terza categoria comprende le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell’articolo 19 e non sono oggetto della disciplina di cui all’articolo 15/bis.”

(3) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 2)

(4) Il comma 3 dell’articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell’impianto, può chiedere l’esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.”

(5) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

“a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio;”.

(6) Il comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“4. Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti pubblici locali o ai loro consorzi e alle imprese private a partecipazione pubblica.”

(7) Il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno precedenza nell’acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e possono metterli in esercizio dietro pagamento dell’indennità determinata ai sensi dell’articolo 13 e previo rilascio di nuova concessione.”

(8) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della concessione viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono richiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della concessione.”

(9) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse.”

(11) Nel comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “il proprietario/la proprietaria” e “del proprietario/della proprietaria” sono rispettivamente sostituite dalle parole: “l’esercente” e “dell’esercente”.

(12) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. L’assessore/L’assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell’esercizio, salvo quanto disposto dall’articolo 26, e, se del caso, gli orari.”

(13) L’articolo 16 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 16 (Diramazione e prolungamento di linee)

1. Le concessioni per gli impianti che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al/alla titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio.”

(14) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio.”

(15) L’articolo 18 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 18 (Linee funiviarie in concorrenza)

1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.

2. Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.

3. Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali:

  1. la titolarità della gestione dell’area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, a cui l’impianto è funzionale;
  2. la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato;
  3. la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni immobili su cui deve essere realizzato l’impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo;
  4. la qualità ed efficienza dell’impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento all’area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), a cui l’impianto è funzionale.”

(16) Il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l’inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all’articolo 5/ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità.”

(17) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituita:

“c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili.”

(18) Nel comma 3 dell’articolo 37 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal proprietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.

(19) Nel comma 3 dell’articolo 40 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole: “dal proprietario/dalla proprietaria” sono sostituite dalle parole: “dall’esercente”.

(20) L’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“Art. 58 (Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato)

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro, chi:

  1. gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all’esercizio;
  2. gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione;
  3. non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni.”

(21) Dopo l’articolo 58 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

“Art. 58/bis (Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea)

1. Chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 775,00 euro a 1.550,00 euro.”

(22) Il comma 2 dell’articolo 60 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è così sostituito:

“2. Per lo svolgimento della procedura per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l’Ufficio provinciale Amministrazione forestale.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2020, n. 103 - Rilascio o rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – procedure di evidenza pubblica – tutela della concorrenza – esclusione – inammissibilità – non fondatezza delle questioni
2)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile 2020, n. 103 ha dichiarato inammissibile la questione di leggittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3,della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 45 (Regime amministrativo per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo esistenti)   delibera sentenza

(1)  Le concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l’esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente legge, si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3)

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2020, n. 103 - Rilascio o rinnovo di concessioni di impianti funiviari a uso turistico-sportivo – procedure di evidenza pubblica – tutela della concorrenza – esclusione – inammissibilità – non fondatezza delle questioni
3)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile 2020, n. 103, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cosituzionale dell'art. 45 della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 46 (Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. In sede di prima applicazione, ai fini del rimborso di cui all’articolo 1 dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale 19 settembre 2017, n. 1003, si prescinde dal requisito della prima immatricolazione in provincia di Bolzano previsto dall’Art. 3 del medesimo allegato.”

CAPO VI)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
 EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 47 ( Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Interpretazioni autentiche)

(1) La disposizione di cui all’articolo 49, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, si interpreta nel senso che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell’articolo 90 in caso di nuova costruzione decorre dal giorno del rilascio della licenza d’uso da parte del Comune competente.

(2) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 65 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, viene interpretata nel senso che le assenze periodiche dovute a motivi di studio che si protraggono per più giorni della settimana ovvero per più settimane non costituiscono una contravvenzione alla stabile ed effettiva occupazione dell’abitazione agevolata, se vi si mantiene la residenza. Il termine per la comunicazione obbligatoria di assenze che si protraggono oltre i sei mesi di cui all’Art. 65, comma 4, si interrompe con il ritorno nell’abitazione agevolata.

CAPO VII)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 48 (Modifica della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, “Istituzione della commissione provinciale per l’impiego”)

(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 2/bis

1. Ai membri della commissione provinciale per l’impiego non spetta alcun gettone di presenza.”

TITOLO IV
ECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA

Art. 49 (Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. Inoltre possono essere promossi investimenti in beni mobili da utilizzare nell’ambito dell’attività aziendale e che l’impresa acquisisce tramite contratti di affitto e di noleggio a lungo termine e contratti di leasing senza obbligo di riscatto.

5. Gli aiuti per i beni mobili di cui al comma 4 vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”

(2) Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“f) altre iniziative idonee ad incrementare la quota delle esportazioni.”

(3) L’articolo 22 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 22 (Programmi nazionali e dell’Unione europea)

1. La Provincia è autorizzata a finanziare iniziative e misure a sostegno delle imprese, contenute in programmi approvati dallo Stato o dalla Commissione europea nella misura ivi prevista, e a prefinanziare le quote degli aiuti dell’Unione europea e nazionali. Possono essere ammessi agli aiuti di cui al presente articolo anche gli enti pubblici.”

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE

Art. 50 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)

(1) Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse di tutela di beni costituzionalmente protetti, l’autorizzazione può essere prorogata fino ad un massimo di 16 anni.”

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 51  4)

4)
L'art. 51 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15. Vedi anche le norme transitorie dell'art. 3, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2021, n. 15.

Art. 52 (Rateazione di indebiti pensionistici)

(1) Ai procedimenti previsti dal presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione.

(2) Nei procedimenti pendenti per il recupero delle somme erogate ai sensi degli articoli 47, 48 e 49 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche, può essere concessa la rateazione del debito fino ad un massimo di 120 rate mensili.

(3) Qualora il recupero delle somme di cui al comma 2 sia dovuto a seguito di liquidazione di importi superiori a quelli dovuti, non vengono applicati gli interessi legali, salvo che il recupero sia stato disposto in seguito a fatto omissivo del beneficiario.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 53 (Modifiche della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, prima delle parole: “dall’associazione, organizzazione” sono inserite le parole: “dalla Provincia autonoma di Bolzano o da altro ente da quest’ultima delegato,”.

(2) L’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Aiuti)

1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, entro i limiti previsti dalla vigente disciplina dell’Unione europea in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all’articolo 11 è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale ente.

3. Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa.”

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Art. 54 (Modifiche della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”)

(1) Nel comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici” sono sostituite dalle parole: “presso un’agenzia di viaggio o un’organizzazione turistica di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15”.

(2) Nel comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l’azienda di cura e l’azienda di soggiorno e turismo,” sono sostituite dalle parole: “le organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,”.

(3) Nel comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, le parole: “All’Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo” sono sostituite dalle parole: “All’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15,”.

Art. 55 (Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “e le aree di sosta per autocaravan” sono sostituite dalle parole: “, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi”.

(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“9. Gli alberghi diffusi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, le cui camere o unità abitative sono dislocate in modo diffuso in stabili diversi di un centro storico e, organizzativamente, sono collegate ad un edificio principale. La distanza dall’edificio principale non può essere superiore a 300 metri. Le camere e le unità abitative vengono messe a disposizione, anche da proprietari diversi, secondo il patrimonio edilizio esistente e senza alcuna modifica del vincolo di destinazione d’uso urbanistico. Gli alberghi diffusi devono essere costituiti da almeno sette camere o unità abitative in almeno tre stabili diversi o parti di essi. Oltre all’alloggio deve essere fornita la prima colazione, che viene somministrata direttamente in camera o nell’unità abitativa oppure in una sala apposita nell’edificio principale. Possono inoltre essere offerti ulteriori pasti direttamente o tramite convenzione con altri esercizi pubblici.”

(3) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, le parole: “e le aree di sosta per autocaravan” sono sostituite dalle parole: “, le aree di sosta per autocaravan e gli alberghi diffusi”.

(4) Nel comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, le parole: “a minori di anni sedici” sono sostituite dalle parole: “a minori di anni diciotto”.

(5) La lettera i) del comma 3 dell’articolo 54 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituita:

“i) non espone la denominazione dell’esercizio ovvero il simbolo distintivo della classificazione o ne espone uno diverso o pubblicizza l’esercizio con una classificazione non corretta;”.

Art. 56 (Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori”)

(1) Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, le parole: “tramite il collegio provinciale delle guide o enti od associazioni qualificati” sono sostituite dalle parole: “tramite il collegio provinciale delle guide alpine”.

(2) Nel testo tedesco del comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, la parola: “Fremdenverkehr” è sostituita dalla parola: “Tourismus”.

Art. 57 (Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, “Disciplina di professioni turistiche”)

(1) Nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21, e successive modifiche, le parole: “chi, in qualità di dipendente delle organizzazioni turistiche di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, e successive modifiche, o dell’Agenzia ‘Alto Adige Marketing’” sono sostituite dalle parole: “chi, in qualità di dipendente di una delle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, o dell’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica”.

Art. 58 (Modifica della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, “Finanziamento in materia di turismo”)

(1) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, le parole: “weniger als 30 Tage” sono sostituite dalle parole: “nicht mehr als 30 Tage”.

Art. 59 (Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“2. La Provincia organizza corsi teorici e pratici per la formazione dei maestri di sci, sia direttamente sia tramite la Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del collegio provinciale dei maestri di sci.”

(2) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“6. I corsi di aggiornamento obbligatori per l'esercizio dell'attività professionale vengono svolti dalla Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci, in osservanza di quanto disposto dal comma 3. La Scuola per Maestri di Sci Sudtirolo del Collegio provinciale dei maestri di sci svolge altresì i corsi di aggiornamento non obbligatori, determinandone la durata, la frequenza e i programmi.“

(3) L’articolo 7 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“Art. 7 (Commissioni di esame)

1. La Giunta provinciale determina la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame per ogni abilitazione di cui all’articolo 3.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituito:

“1. I maestri di sci possono conseguire, attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalla Provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci o da altre organizzazioni o associazioni di categoria e previo superamento dei relativi esami, le seguenti qualificazioni e specializzazioni:

  1. qualificazione di direttore di scuola di sci;
  2. qualificazione di istruttore di maestri di sci o di maestri di snowboard o di maestri di sci di fondo;
  3. specializzazione per l’insegnamento con attrezzi sostitutivi degli sci;
  4. specializzazione per l’insegnamento dello sci ai bambini;
  5. specializzazione per l’insegnamento dello sci a persone portatrici di handicap;
  6. specializzazione per l’insegnamento dello sci in lingue straniere;
  7. specializzazione per l’insegnamento del freeride;
  8. specializzazione per l’insegnamento del freestyle.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è inserito il seguente comma:

“1/bis Le qualificazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a); le specializzazioni di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 1 possono essere conseguite dai maestri di sci di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e b).”

(6) Nel comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, le parole: “, della sede” sono sostituite dalle parole: “e del numero della partita IVA, della sede fiscale”.

(7) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 19, e successive modifiche, la parola: “Fremdenverkehrsorganisation“ è sostituita dalla parola: “Tourismusorganisation“.

(8) Il comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Salvo quanto disposto dall’articolo 348 del codice penale, l’esercizio abusivo della professione di maestro di sci soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 516,00 euro ad un massimo di 2.582,00 euro.”

Art. 60 (Modifiche della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all’Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all’esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.050,00 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI

Art. 61 (Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: “o concessionarie” sono soppresse.

CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 62 (Modifiche della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è cosi sostituito:

“4. L’esercizio delle professioni del settore automobilistico di cui al comma 1 è consentito solamente in officine idonee con sede fissa, che rispondano alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle della tutela dell’ambiente e della salute, della sicurezza stradale e della sicurezza sul lavoro, nonché alle vigenti disposizioni tecniche in materia di corretta riparazione di autoveicoli, tenuto conto delle indicazioni del costruttore. Tali disposizioni valgono anche laddove sia consentito l’esercizio in forma mobile dell’attività, come ulteriormente disciplinato dalla Giunta provinciale. Fanno eccezione i lavori di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli e macchine per movimento terra.”

(2) Nel testo tedesco del comma 3 dell’articolo 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”.

(3) Il comma 4 dell’articolo 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“4. Per l’esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, nonché di aver frequentato con profitto il corso di preparazione in materia di impianti termici ed emissioni in atmosfera.”

(4) Dopo l’articolo 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente capo VI con gli articoli 41/bis, 41/ter e 41/quater:

“CAPO VI (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI TINTOLAVANDERIA)

Art. 41/bis (Definizione dell’attività e requisiti professionali)

1. Costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Il titolare dell’impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata la maggioranza degli amministratori, in caso di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori - almeno uno in presenza di due soci, rispettivamente accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;
  2. attestato di qualifica in materia attinente all’attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
  3. diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti all’attività;
  4. periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
    1. un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;
    2. due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
    3. tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;
  5. possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 6/bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e delle relative disposizioni attuative.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa qualificata continuativa presso imprese abilitate del settore.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.

5. L’accertamento circa la sussistenza dei requisiti professionali avviene in sede di esame della richiesta di iscrizione dell’impresa nel Registro delle imprese.

Art. 41/ter (Esercizio dell’attività)

1. L’esercizio dell’attività di tintolavanderia è subordinato alla presentazione, per via telematica, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l’attività stessa.

Art. 41/quater (Lavanderie a gettoni)

1. In conformità all’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche, le disposizioni del presente capo, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche all’attività di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di gettoni distribuiti da macchine cambiavalute o mezzi analoghi presenti all’interno dell’esercizio.”

(5) Nel testo tedesco del comma 18 dell’articolo 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, la parola: “Reifentechniker” è sostituita dalla parola: “Reifendienst”.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 63 (Modifiche della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, le parole: “che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate” sono sostituite dalle parole: “che da esse devono trasferire la residenza in servizi residenziali per anziani autorizzati oppure in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità, in seguito ad ammissione permanente, a condizione che le stesse non risultino locate”.

Art. 64 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, “Legge di stabilità provinciale per l’anno 2018”)

(1) L’articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23, è così sostituito:

“Art. 6 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2018-2020 una spesa massima di 22 milioni di euro per l’anno 2018, di 27,5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 27,5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali importi comprendono, in proporzione, le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani e all’azienda sanitaria provinciale.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 65 (Modifica della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, “Disposizioni in materia di finanza locale per l’anno 1983”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/bis Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano è una società di diritto singolare costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria ai fini del perseguimento e della realizzazione delle finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279; tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle attività in concreto richieste.”

CAPO IX
ABROGAZIONE DI NORME

Art. 66 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche;
  2. il comma 4 dell’articolo 12.1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche;
  3. il comma 5 dell’articolo 10 e il comma 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche;
  4. il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche;
  5. la lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.

TITOLO V
NORME FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 67 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 3, 13, 16, 17, 32, 34, 37, 39, 42, 60 e 64 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 68 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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