(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
“4. Tra il termine dei lavori e il collaudo, entro il periodo di derivazione, l’impianto può essere messo provvisoriamente in esercizio per l’esecuzione del collaudo, previa comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia provinciale per l’ambiente. L’esercizio provvisorio ha validità fino alla conclusione della procedura di collaudo e comunque non oltre i tre anni dalla fine dei lavori.”
(2) Il comma 1 dell’articolo 23/bis della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Nel procedimento per il rilascio di concessioni per piccole derivazioni d’acqua a scopo di produzione elettrica, che servano esclusivamente all’approvvigionamento elettrico per autoconsumo di malghe e rifugi, per i quali non sia altrimenti possibile un allacciamento economico e vantaggioso alla rete elettrica, non si applicano gli articoli 4 e 9. Gli articoli 4 e 9 non si applicano altresì al rilascio di concessioni per piccole derivazioni idroelettriche fino a un massimo di 50 kW per il fabbisogno domestico di masi di montagna con più di 40 punti di svantaggio e di alpeggi gestiti in proprio, anche se allacciati alla rete elettrica pubblica, ove la produzione oltre l’autoconsumo può essere immessa in rete. La potenza nominale media annua viene stabilita sulla base dei costi comprovati del fabbisogno di energia elettrica nell’uso agricolo e del fabbisogno abitativo del conduttore dell’azienda degli ultimi due anni, aggiungendo gli investimenti previsti per i successivi due anni limitatamente all’esercizio di attività in agricoltura con effetti sul consumo di energia elettrica nella misura massima del 10 per cento dei comprovati costi per l’energia elettrica degli ultimi due anni. Per queste domande, in deroga alle linee guida di cui all’Art. 2, comma 1, lettera a), quale ulteriore elaborato progettuale sono da allegare solamente la relazione tecnica con i dati tecnici e le caratteristiche dell’impianto nonché una descrizione ecologica del corso d’acqua interessato.”
(3) Alla fine del comma 1 dell’articolo 23/ter della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “La Giunta provinciale stabilisce, con regolamento di esecuzione, una procedura semplificata con una durata massima di 180 giorni per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.”
(4) Dopo la lettera d) del comma 12 dell’articolo 33 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è aggiunta la seguente lettera:
“e) deriva senza concessione.”