1. Può inoltre essere concesso un contributo:
a) per iniziative di auto mutuo aiuto è concesso un contributo in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa;
b) per progetti pilota innovativi è concesso un contributo in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa; la durata del progetto pilota non può essere superiore a tre anni;
c) per studi e ricerche, che devono essere nell’interesse dell’amministrazione provinciale, e previo accordo con la ripartizione provinciale competente, è concesso un contributo in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa;
d) per iniziative e attività di formazione e aggiornamento è concesso un contributo secondo i criteri di cui all’allegato F;
d/bis) per specifici corsi di formazione straordinari e temporanei, non previsti dal programma annuale di formazione e aggiornamento per l’ambito sociale, rivolti a profili professionali nel settore sociale, che devono essere previsti dal relativo contratto di comparto, è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa ai sensi dell’articolo 20/bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in ragione del fabbisogno eccezionale di personale specializzato nel medesimo settore;
e) per attività di federazione o di coordinamento fra enti con scopi sociali o di almeno 50 circoli per anziani autogestiti è concesso un contributo in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa; per le attività di federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro e non erogano servizi, il contributo è pari all’85 per cento;
f) per attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione, nonché per attività formative per le persone interessate ad assumere l’incarico di amministratrice e amministratore di sostegno e per attività di aggiornamento per le amministratrici e gli amministratori di sostegno già nominati, è concesso un contributo in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa. Le attività formative e di aggiornamento succitate corrispondono ai requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, lettera d) e comma 2, di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2023, n. 7, si rivolgono a tutti gli interessati della Provincia autonoma di Bolzano, vengono offerte in lingua tedesca e italiana, in diversi comuni della Provincia e sono adeguatamente pubblicizzate.
2. Nei settori di cui al comma 1, lettere e) e f), possono essere concessi contributi per investimenti nella misura del 70 per cento della spesa ammessa.