1. Nel settore “Marginalità e inclusione sociale” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:
a) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale di persone senza dimora è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;
b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone emarginate per altri motivi è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;
c) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senzatetto, persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone svantaggiate o emarginate per altri motivi, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
d) per attività di sostegno e di consulenza a donne in situazione di difficoltà sociale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
e) per la gestione, in base alle direttive provinciali, delle strutture per l’accoglienza dei profughi individuate dalla Giunta provinciale è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa, corrispondente all’importo forfettario giornaliero stabilito con decreto dell’assessore/assessora provinciale competente per ogni presenza ammessa nel limite dei posti autorizzati; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 11, lettere a) e b);
f) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili;
g) per la gestione delle strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e i competenti organi statali sono concessi contributi secondo i criteri di cui all’allegato E;
h) per la gestione delle strutture temporanee e dei servizi per persone in condizione di particolare disagio sociale, individuati dalla Giunta provinciale e gestiti in base alle direttive provinciali e relativi ad esigenze contingenti e non differibili legate agli attuali flussi migratori, è concesso un contributo massimo dell’90 per cento della spesa ammessa; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 14;
i) per le spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g), può essere concesso e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, alle strutture di cui alla lettera g), cui spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m², un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; lo stesso vale per i costi legati a particolari necessità di vigilanza, che sono state concordate con la Provincia;
j) per i maggiori costi derivanti dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai conseguenti riflessi sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati come centri di prima accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.
k) per i costi di funzionamento derivanti dalla concessione di immobili da parte della Provincia da adibire a centri di accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.
2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:
a) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;
b) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
c) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.
3. Per il finanziamento di spese correnti e investimenti di enti privati riguardanti nuovi servizi e attività di assistenza sociale per persone senza dimora/senzatetto, è necessario presentare un parere scritto e motivato degli enti pubblici territorialmente competenti che confermi la conformità di tali spese o investimenti alla pianificazione sociale di settore del territorio. Tale parere è obbligatorio, ma non vincolante.