1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concessi contributi per le varie attività di cui all’articolo 3.
2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto. Le spese ammesse e le percentuali del contributo vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d’amministra¬zione dell'anno precedente.
3. Per consentire la formazione di una riserva per i momenti di difficoltà finanziaria e per far fronte a spese impreviste e a investimenti, nella domanda di contributo è inserita fra le entrate una quota pari al 20 per cento dell’eventuale avanzo d’amministrazione dell’anno precedente.
4. Nel caso di agevolazione all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione generale o parziale di beni immobili, l’investimento complessivo agevolato è soggetto ad un vincolo trentennale di utilizzo nel settore sociale. Per l’eventuale alienazione o cambio di destinazione d’uso di tali immobili è necessaria l’autorizzazione dell’assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 2.
5. Nel caso di agevolazione all’acquisto di arredi o di altri beni mobili, l’investimento agevolato è soggetto ad un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene. Per l’eventuale alienazione o cambio di destinazione d’uso di tali arredi e di tali beni mobili è necessaria l’autorizzazione dell’assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 2.
6. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali, tenuto conto del periodo di utilizzo del bene ai fini sociali.
7. Per gli immobili dei quali è stata agevolata la costruzione, l’ampliamento o la ristrutturazione completa, per un periodo di 15 anni a partire dalla conclusione dei lavori non possono essere concessi ulteriori contributi per lavori di costruzione e ristrutturazione relativi alla parte già oggetto di contributo, ad esclusione dei lavori di adattamento previsti da norme di legge o degli interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura.
8. Al fine di incentivare la collaborazione e le economie di scala tra gli enti attivi in ambito sociale, in caso di fusione o di completo accorpamento delle attività tra organizzazioni private già sostenute, per un periodo di almeno due anni, con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la percentuale di contributo prevista è incrementata del dieci per cento per l'esercizio dell'avvenuto effettivo accorpamento e per i cinque esercizi successivi. Tale norma non si applica ai beneficiari di cui all'allegato A. Nel caso di organizzazioni nate da scissioni di attività di enti già sostenuti in precedenza, verrà agevolata l’attività di una sola di esse.
9. Nel caso di accorpamenti di singoli settori di attività, come ad esempio l’amministrazione del personale, oppure in caso di trasferimento dei servizi stessi ad una organizzazione centrale, per l’anno dell’accorpamento e per i successivi tre anni la percentuale del contributo è aumentata del cinque per cento. Dalla documentazione deve risultare in modo chiaro e trasparente quanto in futuro verrà risparmiato dall’organizzazione grazie a tale accorpamento. Questa disposizione vale solo per le organizzazioni che sono state sostenute per almeno due anni con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e non trova applicazione per i beneficiari di cui all’allegato A.
10. Per evitare una sovracompensazione delle compensazioni finanziarie, per il calcolo dei contributi si applicano le tariffe standard nei casi in cui esse siano previste dall’Amministrazione provinciale, altrimenti gli uffici competenti per l’erogazione dei contributi determinano il livello della compensazione sulla base di un’analisi dei costi di un’analoga impresa media ben gestita.
11. Nel caso in cui per due anni consecutivi il contributo sia stato decurtato a causa di rendiconto presentato per un ammontare inferiore alla spesa ammessa, il contributo da concedersi l’anno seguente non potrà essere superiore al contributo ridotto dell’anno precedente.
12. A causa del fabbisogno eccezionale sussistente nel settore profughi, per i contributi in questo settore trova applicazione, per il periodo dei flussi migratori eccezionali, una percentuale pari al massimo al 95 per cento secondo l’articolo 20/bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.