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Delibera 10 aprile 2018, n. 332
Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - Revoca della deliberazione della Giunta provinciale 13 giugno 2017, n. 661 (modificata con delibera n. 443 del 04.06.2019, delibera n. 595 del 11.08.2020, delibera n. 955 del 01.12.2020, delibera n. 410 del 11.05.2021, delibera n. 1082 del 14.12.2021, delibera n. 336 del 17.05.2022, delibera n. 889 del 29.11.2022, delibera n. 5 del 10.01.2023, delibera n. 220 del 14.03.2023, delibera n. 359 del 04.05.2023, delibera n. 695 del 22.08.2023 e delibera n. 1028 del 21.11.2023) (vedi anche delibera n. 220 del 14.03.2023)

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per lo svolgimento di attività socio-assistenziali nel territorio provinciale, ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi gli enti pubblici o privati che, per statuto, svolgono senza fini di lucro nel territorio provinciale le attività di cui all’articolo 3.

Articolo 3
Attività oggetto di contributo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono ammesse a contributo le attività di cui all’articolo 20/bis della stessa legge, considerate servizi sociali ai sensi della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380] e riferite ai seguenti settori di intervento:

a) marginalità e inclusione sociale;

b) tutela dei minori;

c) anziani;

d) disabilità, psichiatria sociale e dipendenze;

e) attività intersettoriali.

CAPO II
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI NEI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

Articolo 4
Norme generali

1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concessi contributi per le varie attività di cui all’articolo 3.

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto. Le spese ammesse e le percentuali del contributo vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d’amministra¬zione dell'anno precedente.

3. Per consentire la formazione di una riserva per i momenti di difficoltà finanziaria e per far fronte a spese impreviste e a investimenti, nella domanda di contributo è inserita fra le entrate una quota pari al 20 per cento dell’eventuale avanzo d’amministrazione dell’anno precedente.

4. Nel caso di agevolazione all’acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione generale o parziale di beni immobili, l’investimento complessivo agevolato è soggetto ad un vincolo trentennale di utilizzo nel settore sociale. Per l’eventuale alienazione o cambio di destinazione d’uso di tali immobili è necessaria l’autorizzazione dell’assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 2.

5. Nel caso di agevolazione all’acquisto di arredi o di altri beni mobili, l’investimento agevolato è soggetto ad un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene. Per l’eventuale alienazione o cambio di destinazione d’uso di tali arredi e di tali beni mobili è necessaria l’autorizzazione dell’assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 2.

6. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali, tenuto conto del periodo di utilizzo del bene ai fini sociali.

7. Per gli immobili dei quali è stata agevolata la costruzione, l’ampliamento o la ristrutturazione completa, per un periodo di 15 anni a partire dalla conclusione dei lavori non possono essere concessi ulteriori contributi per lavori di costruzione e ristrutturazione relativi alla parte già oggetto di contributo, ad esclusione dei lavori di adattamento previsti da norme di legge o degli interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura.

8. Al fine di incentivare la collaborazione e le economie di scala tra gli enti attivi in ambito sociale, in caso di fusione o di completo accorpamento delle attività tra organizzazioni private già sostenute, per un periodo di almeno due anni, con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la percentuale di contributo prevista è incrementata del dieci per cento per l'esercizio dell'avvenuto effettivo accorpamento e per i cinque esercizi successivi. Tale norma non si applica ai beneficiari di cui all'allegato A. Nel caso di organizzazioni nate da scissioni di attività di enti già sostenuti in precedenza, verrà agevolata l’attività di una sola di esse.

9. Nel caso di accorpamenti di singoli settori di attività, come ad esempio l’amministrazione del personale, oppure in caso di trasferimento dei servizi stessi ad una organizzazione centrale, per l’anno dell’accorpamento e per i successivi tre anni la percentuale del contributo è aumentata del cinque per cento. Dalla documentazione deve risultare in modo chiaro e trasparente quanto in futuro verrà risparmiato dall’organizzazione grazie a tale accorpamento. Questa disposizione vale solo per le organizzazioni che sono state sostenute per almeno due anni con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e non trova applicazione per i beneficiari di cui all’allegato A.

10. Per evitare una sovracompensazione delle compensazioni finanziarie, per il calcolo dei contributi si applicano le tariffe standard nei casi in cui esse siano previste dall’Amministrazione provinciale, altrimenti gli uffici competenti per l’erogazione dei contributi determinano il livello della compensazione sulla base di un’analisi dei costi di un’analoga impresa media ben gestita.

11. Nel caso in cui per due anni consecutivi il contributo sia stato decurtato a causa di rendiconto presentato per un ammontare inferiore alla spesa ammessa, il contributo da concedersi l’anno seguente non potrà essere superiore al contributo ridotto dell’anno precedente.

12. A causa del fabbisogno eccezionale sussistente nel settore profughi, per i contributi in questo settore trova applicazione, per il periodo dei flussi migratori eccezionali, una percentuale pari al massimo al 95 per cento secondo l’articolo 20/bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Articolo 5
Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili in forza di accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali

1. Per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da parte di enti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali, il contributo massimo erogabile è pari al 95 per cento della spesa ammessa, con l’obbligo di prevedere un vincolo trentennale. Per l’eventuale alienazione o cambio di destinazione d’uso di tali immobili è necessaria l’autorizzazione dell’assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all’articolo 16, comma 2.

Articolo 6
Contributi a cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. Alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate vengono concessi contributi per le sole spese correnti ai sensi dei criteri di cui all’allegato A.

Articolo 7
Entità dei contributi nel settore “Marginalità e inclusione sociale”

1. Nel settore “Marginalità e inclusione sociale” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale di persone senza dimora è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;

b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone emarginate per altri motivi è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;

c) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senzatetto, persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone svantaggiate o emarginate per altri motivi, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

d) per attività di sostegno e di consulenza a donne in situazione di difficoltà sociale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

e) per la gestione, in base alle direttive provinciali, delle strutture per l’accoglienza dei profughi individuate dalla Giunta provinciale è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa, corrispondente all’importo forfettario giornaliero stabilito con decreto dell’assessore/assessora provinciale competente per ogni presenza ammessa nel limite dei posti autorizzati; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 11, lettere a) e b);

f) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili;

g) per la gestione delle strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e i competenti organi statali sono concessi contributi secondo i criteri di cui all’allegato E;

h) per la gestione delle strutture temporanee e dei servizi per persone in condizione di particolare disagio sociale, individuati dalla Giunta provinciale e gestiti in base alle direttive provinciali e relativi ad esigenze contingenti e non differibili legate agli attuali flussi migratori, è concesso un contributo massimo dell’90 per cento della spesa ammessa; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell’articolo 19, comma 14;

i) per le spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g), può essere concesso e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, alle strutture di cui alla lettera g), cui spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m², un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; lo stesso vale per i costi legati a particolari necessità di vigilanza, che sono state concordate con la Provincia;

j) per i maggiori costi derivanti dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai conseguenti riflessi sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati come centri di prima accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.

k) per i costi di funzionamento derivanti dalla concessione di immobili da parte della Provincia da adibire a centri di accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;

b) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

c) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.

3. Per il finanziamento di spese correnti e investimenti di enti privati riguardanti nuovi servizi e attività di assistenza sociale per persone senza dimora/senzatetto, è necessario presentare un parere scritto e motivato degli enti pubblici territorialmente competenti che confermi la conformità di tali spese o investimenti alla pianificazione sociale di settore del territorio. Tale parere è obbligatorio, ma non vincolante.

Articolo 8
Entità dei contributi nel settore “Tutela dei minori”

1. Nel settore “Tutela dei minori” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per attività di sostegno e di consulenza su problematiche connesse al disagio adolescenziale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

b) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ammessa;

c) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

d) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo pari all’85 per cento della spesa ammessa;

e) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale, così come per iniziative nell’ambito dell’adozione e dell’affidamento dei minori è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;

f) per soggiorni marini aventi carattere socio-educativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all’allegato B;

g) per attività di prevenzione della violenza e dell’estremismo in ambito giovanile è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

b) per investimenti riguardanti strutture sociopedagogiche, sociopedagogiche integrate e socioterapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori:

1) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;

2) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

c) per investimenti riguardanti gli enti gestori dei consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all’85 per cento della spesa ammessa.

Articolo 9
Entità dei contributi nel settore “Anziani”

1. Nel settore “Anziani” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per attività ed iniziative dei circoli per anziani e strutture organizzative autonome, che hanno come scopo esclusivamente attività per anziani, è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;

b) per l’organizzazione di soggiorni esclusivamente per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di euro 9,00 al giorno per partecipanti con un’età minima di 70 anni. I soggiorni devono avere una durata minima di sette giorni ciascuno e una durata massima complessiva di 14 giorni all’anno. Essi sono finalizzati a concedere alle persone anziane in difficoltà economica l’opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile. Si tratta di misure volte a prevenire la solitudine e a promuovere l’invecchiamento attivo, per esempio attraverso la ginnastica, inclusa l’aquagym,

c) per l’erogazione del servizio “Vivere insieme la quotidianità” è concesso un contributo fisso nella misura stabilita dai criteri che disciplinano il servizio stesso.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai sensi dei criteri e delle disposizioni di cui all’allegato C per investimenti nelle seguenti strutture:

a) residenze per anziani;

b) forme di residenza assistita per anziani;

c) alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa;

d) assistenza diurna e servizi ambulanti;

e) centri diurni;

f) circoli per anziani;

g) alloggi per anziani, comunità alloggio per anziani.

3. Per le strutture di cui al comma 2 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l’acquisizione o la costruzione di immobili, l’ampliamento, la ristrutturazione o il risanamento generale di immobili o di parti rilevanti di immobili è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all’allegato C;

b) per il completo rinnovo dell’arredamento sono concessi contributi pari al 70 per cento degli importi di cui all’allegato C;

c) per costruzioni e lavori non rientranti nella lettera a), nonché per la manutenzione e l’acquisto di beni mobili è concesso un contributo pari al 70 per cento;

d) per interventi e lavori di ristrutturazione da effettuarsi in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all’allegato C oppure dei costi riconosciuti dall’ufficio provinciale competente; per acquisti di beni mobili da effettuarsi in adeguamento a necessità derivanti da direttive degli uffici provinciali competenti in relazione a progetti di livello provinciale è concesso un contributo pari al 70 per cento dei costi riconosciuti dall’ufficio provinciale competente.

4. Le residenze per anziani che fruiscono di una riduzione o dell’esenzione dall’IRAP ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non hanno diritto al contributo di cui al comma 3, lettera c). Il relativo risparmio fiscale va impiegato per investimenti e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 13, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

5. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere concessi per gli alloggi per anziani e le comunità alloggio per anziani; fanno eccezione i lavori di adattamento aventi lo scopo di offrire accompagnamento e assistenza abitativa. Per queste strutture possono essere invece concessi i contributi di cui al comma 3, lettere c) e d), ai sensi delle disposizioni previste per gli alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa.

6. I contributi possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni e ad altri enti pubblici e privati senza fine di lucro, con attività prevalente in provincia di Bolzano. In caso di investimenti di cui al comma 3, lettera a), relativi alle strutture residenziali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), da parte di soggetti diversi da un comune o da un consorzio di comuni, per la concessione del contributo occorre la preventiva autorizzazione, da parte dei comuni interessati, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei costi stimati dell'investimento; fanno eccezione i contributi per l’acquisizione di immobili. In caso di trasferimento del finanziamento dal comune all'ente gestore della struttura, è necessaria una convenzione scritta con il gestore, nella quale sia garantito il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato per la durata prevista.

7. Tutte le domande di contributo vanno presentate alla Ripartizione provinciale Politiche sociali, che valuta la conformità degli interventi alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore, alle priorità della ripartizione e ai presenti criteri.

8. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera a), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali e dalle competenti autorità comunali, completo di cronoprogramma. In caso di più lotti di ampia estensione, i progetti esecutivi per gli ulteriori lotti possono anche essere presentati separatamente, ma in ogni caso prima dell’inizio dei lavori nel rispettivo lotto.

9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera b), è necessaria la presentazione dei relativi preventivi di spesa o di un progetto corredato da un piano dei costi.

10. Per il finanziamento delle costruzioni e dei lavori di cui al comma 3, lettera c), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dall’ente gestore, unitamente a una dettagliata distinta dei costi. Per il finanziamento dei lavori di manutenzione e per l’acquisto dei beni mobili di cui al comma 3, lettera c), deve essere presentato un preventivo di spesa o un progetto corredato da un piano dei costi.

11. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera d), è necessario presentare una dichiarazione della persona responsabile per la sicurezza presso il richiedente, attestante che i lavori vengono effettuati in adeguamento alle disposizioni di legge e sono quindi assolutamente necessari. È inoltre necessario presentare un progetto esecutivo approvato dalle competenti autorità, se previsto dalla legge.

Articolo 10
Entità dei contributi nel settore “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze”

1. Nel settore “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per attività occupazionali e lavorative è concesso un contributo pari al 60 per cento della spesa ammessa;

b) (soppressa con delibera n. 1028 del 21.11.2023)

c) per l’assistenza e l’integrazione sociale è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;

d) per soggiorni fuori sede è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa. Tali soggiorni sono finalizzati a concedere alle persone disabili e con malattie psichiche l’opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile e con l’accompagnamento di personale idoneo;

e) per attività del tempo libero e di promozione delle relazioni sociali è concesso un contributo pari al 45 per cento della spesa ammessa;

f) per la gestione di servizi sociali per persone con disabilità e malati psichici è concesso un contributo pari al 75 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l’acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;

b) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa.

Articolo 11
Entità dei contributi per attività intersettoriali

1. Può inoltre essere concesso un contributo:

a) per iniziative di auto mutuo aiuto è concesso un contributo in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa;

b) per progetti pilota innovativi è concesso un contributo in misura pari all’80 per cento della spesa ammessa; la durata del progetto pilota non può essere superiore a tre anni;

c) per studi e ricerche, che devono essere nell’interesse dell’amministrazione provinciale, e previo accordo con la ripartizione provinciale competente, è concesso un contributo in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa;

d) per iniziative e attività di formazione e aggiornamento è concesso un contributo secondo i criteri di cui all’allegato F;

d/bis) per specifici corsi di formazione straordinari e temporanei, non previsti dal programma annuale di formazione e aggiornamento per l’ambito sociale, rivolti a profili professionali nel settore sociale, che devono essere previsti dal relativo contratto di comparto, è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa ai sensi dell’articolo 20/bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in ragione del fabbisogno eccezionale di personale specializzato nel medesimo settore;

e) per attività di federazione o di coordinamento fra enti con scopi sociali o di almeno 50 circoli per anziani autogestiti è concesso un contributo in misura pari al 70 per cento della spesa ammessa; per le attività di federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro e non erogano servizi, il contributo è pari all’85 per cento;

f) per attività di consulenza e sensibilizzazione della popolazione, nonché per attività formative per le persone interessate ad assumere l’incarico di amministratrice e amministratore di sostegno e per attività di aggiornamento per le amministratrici e gli amministratori di sostegno già nominati, è concesso un contributo in misura pari al 60 per cento della spesa ammessa. Le attività formative e di aggiornamento succitate corrispondono ai requisiti previsti all’articolo 3, comma 1, lettera d) e comma 2, di cui al decreto del Presidente della Provincia 3 marzo 2023, n. 7, si rivolgono a tutti gli interessati della Provincia autonoma di Bolzano, vengono offerte in lingua tedesca e italiana, in diversi comuni della Provincia e sono adeguatamente pubblicizzate.

2. Nei settori di cui al comma 1, lettere e) e f), possono essere concessi contributi per investimenti nella misura del 70 per cento della spesa ammessa.

CAPO III
PROCEDURA

Articolo 12
Termine di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo per spese correnti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all’ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Le domande di contributo relative alla gestione di strutture per profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g), h) e i), possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno di riferimento.

2. La domanda di contributo per investimenti annuali, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio competente della Ripartizione provinciale Politiche sociali entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se la domanda di contributo riguarda investimenti pluriennali, i termini per la presentazione sono il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento e il 31 agosto dell’anno di riferimento e comunque prima dell’avvio degli investimenti. La domanda di contributo per investimenti riguardanti strutture per profughi e per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale di persone senza dimora, può essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

3. La domanda per la concessione di un anticipo relativo a un contributo per spese correnti deve essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

4. La domanda per la concessione di un anticipo relativo ad un contributo per investimenti può essere presentata in qualunque momento; la domanda di concessione di un anticipo relativo a una successiva rata di un contributo pluriennale può essere presentata solo se la rata del contributo annuale precedente è stata rendicontata.

5. Nel caso di inoltro della domanda a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione. In caso di trasmissione dei documenti all’indirizzo PEC o e-mail dell’ufficio competente fa fede la data dell’invio. Se la trasmissione dei documenti all’indirizzo PEC o e-mail dell’ufficio competente non fosse possibile, la domanda completa può essere presentata entro i termini previsti anche su un supporto digitale come un CD o una chiavetta USB.

6. Le domande di liquidazione di importi parziali del contributo concesso per spese correnti per la gestione delle strutture di accoglienza per profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) e delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma, possono essere presentate in qualsiasi momento.

7. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio possono essere accettate domande presentate oltre i termini sopraccitati secondo il comma 1 e 2, ma comunque non oltre il 31 agosto dell’anno di riferimento; resta salvo quanto previsto dal comma 2 per le domande di contributo per investimenti riguardanti strutture per profughi.

Articolo 13
Documentazione

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;

b) (abrogata con delibera n. 1082 del 14.12.2021)

c) dichiarazione inerente alla posizione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

d) dichiarazione relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto del quattro per cento ai sensi dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche (IRES, ex IRPEG);

e) parere di conformità delle spese per i soli richiedenti in convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, secondo quanto disposto dall’articolo 16.

2. Per spese correnti deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici, con l’indicazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati; vanno fornite indicazioni sull’eventuale coinvolgimento di volontari, tirocinanti e stagisti, sull’attività di formazione e aggiornamento del personale e sul lavoro in rete e sui rapporti con gli enti gestori di riferimento;

b) breve relazione programmatica sull'attività prevista per l'anno di riferimento, con l’indicazione dei motivi di eventuali incrementi di spesa rispetto all’anno precedente.

3. Per spese d’investimento deve essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

a) per lavori e acquisti superiori a euro 40.000,00 (IVA esclusa), almeno tre preventivi di spesa oppure il progetto corredato da stima dei costi e dalla relativa relazione tecnico-illustrativa; per importi inferiori è sufficiente un solo preventivo di spesa;

b) l’esposizione dei motivi che giustificano l’esecuzione dei lavori o gli acquisti, con particolare riferimento al preventivo prescelto;

c) il verbale/la delibera dell’organo competente con cui si approva l’effettuazione dei lavori o degli acquisti;

4. Se si tratta di costruzioni o investimenti per i quali viene richiesto un contributo pluriennale, alla domanda di contributo per investimenti devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

a) un cronoprogramma compilato in modo completo e firmato; questo documento può essere modificato e ripresentato negli anni successivi solo in casi straordinari e ben motivati;

b) per i progetti di costruzioni per anziani: un progetto esecutivo approvato dalla competente commissione tecnica provinciale e dal comune competente e una deliberazione del comune competente che approva il progetto e, se prevista, anche la necessaria convenzione;

c) dichiarazione sul periodo indicato all’articolo 4, comma 7.

5. Per l’acquisizione di immobili di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), si devono allegare il parere di stima e il contratto di compravendita o di permuta o i rispettivi contratti preliminari.

6. Gli enti beneficiari del contributo devono presentare, se richiesto dall’ufficio competente, entro il 31 luglio, il bilancio consuntivo dell’anno precedente, approvato dall’organo competente e corredato della relativa nota integrativa, del verbale e dell’eventuale relazione del collegio sindacale.

7. Il/La responsabile del procedimento assegna agli enti richiedenti, a pena di decadenza, un termine di 15 giorni dalla richiesta per regolarizzare, rettificare o integrare la documentazione.

8. L’ente richiedente deve segnalare tempestivamente all’ufficio competente ogni variazione significativa riguardante la domanda di contributo presentata.

Articolo 14
Spese ammissibili

1. In relazione alle priorità programmatiche disposte dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) spese per iniziative;

b) spese per il personale dipendente e non: stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese, anche per i collaboratori volontari, spese per il servizio mensa;

c) spese per gli utenti;

d) spese di produzione;

e) spese amministrative:

1) spese per riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, spese di cancelleria, spese per materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, massimo due quote associative, assicurazioni;

2) spese di manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi;

3) spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo complessivo di euro 2.500,00;

4) spese per servizi affidati a terzi;

f) canoni di locazione e spese condominiali: a fronte di un utilizzo minimo di 30 ore settimanali la spesa viene ammessa per intero – in caso di utilizzo inferiore la spesa ammessa viene ridotta in proporzione;

g) spese per un evento aziendale annuale fino ad un importo massimo di euro 500,00;

h) la maggior spesa una tantum per la prima certificazione dell’audit “famigliaelavoro”.

2. Le retribuzioni corrisposte al personale dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto già in possesso di esperienza professionale nel settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all’esperienza professionale acquisita. I circoli per anziani sono caratterizzati dal fatto di essere gestiti da volontari; gli eventuali costi per il personale vengono ammessi come spese, ma non per rendicontare il contributo.

3. I compensi da corrispondere sia ai liberi professionisti che ai lavoratori autonomi occasionali o coordinati e continuativi non possono superare gli eventuali limiti di importo stabiliti dalla Giunta provinciale,

4. I rimborsi spese e le spese per il servizio mensa sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dal personale provinciale.

5. Per le sole attività del settore disabilità, psichiatria sociale e dipendenze, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono ammissibili anche le seguenti spese correnti:

a) per i soggiorni fuori sede valgono le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2053 del 10 giugno 2002, che fissa gli importi massimi aggiornati annualmente in occasione della determinazione della quota base; per gite e iniziative del tempo libero viene ammessa una quota massima pro capite di euro 21,00 per i partecipanti e di euro 37,00 per i volontari, nonché le spese di organizzazione;

b) per il rimborso del premio sussidio agli utenti delle cooperative e cooperative sociali di tipo A viene ammesso come importo massimo quello stabilito dalla Giunta provinciale per le strutture lavorative dell’area disabilità, socio-psichiatria e dipendenze.

6. Per la concessione dei contributi per la gestione delle strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g) e j), nonché delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma sono inoltre ammesse le seguenti spese:

a) spese per le prestazioni che, secondo le vigenti direttive, devono essere erogate direttamente alle persone accolte: assegno per le spese personali (“pocket money”), importo per il pasto e l’igiene personale di almeno euro 5,50 e carta telefonica/ricarica credito telefonico nelle strutture di prima accoglienza; le spese per queste prestazioni vanno documentate mediante una dichiarazione del beneficiario/della beneficiaria, da cui si evinca che la prestazione è stata erogata in conformità alle direttive previste;

b) nell’ambito delle attività socio-assistenziali a favore dei profughi ospiti di queste strutture, rimborso delle spese per particolari necessità dei profughi stessi, quali ad esempio spese per marche da bollo, trasporto o viaggio alle sedi territoriali delle commissioni di asilo, a corsi o iniziative, nei casi di definitivo trasferimento in strutture fuori provincia, particolari spese per bisogni familiari e spese di assistenza medica non riconosciute dal servizio sanitario.

7. Sono ammissibili le spese per i seguenti investimenti:

a) costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili destinati all’attività dell’ente;

b) acquisto, riadattamento e manutenzione di mobili, container abitabili, arredi ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività dell’ente. Nella valutazione si tiene conto delle disposizioni per gli arredi e le attrezzature di enti pubblici nonché dei prezzi di mercato per beni di media qualità;

c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a euro 20.000,00, per furgoni è pari a euro 35.000,00, per veicoli elettrici è pari a euro 35.000,00 a veicolo, per l'acquisto di un pulmino è pari a euro 35.000,00 e per l’adattamento è pari a euro 18.000,00.

Articolo 15
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla spesa per la quale viene richiesto il contributo, dichiarata detraibile dall’ente;

b) gli interessi passivi;

c) il deficit d’esercizio dell’anno precedente;

d) gli ammortamenti;

e) la liquidazione del TFR;

f) spese per feste, buffet, pranzi e cene aziendali, salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, lettera g);

g) onorari per liberi professionisti che dirigono gruppi di auto mutuo aiuto;

h) rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza al posto di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

i) le spese che esulano dalle normali spese di organizzazione di convegni, manifestazioni, assemblee quali: fiori e decorazioni, servizi fotografici e similari, salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1;

j) gli interessi di mora, le sanzioni, le spese di rappresentanza quali offerte, omaggi e similari;

k) aiuti economici;

l) ogni altra spesa non sufficientemente motivata o non comprovata da adeguata documentazione;

Articolo 16
Pareri di conformità e autorizzazioni

1. Qualora il richiedente del contributo abbia in atto una convenzione con gli enti gestori dei servizi sociali o sanitari, sono ammesse a contributo le sole spese conformi ai programmi concordati con gli enti stessi. La conformità della spesa viene attestata mediante parere scritto rilasciato dagli enti gestori competenti, da prodursi a cura dell’ente richiedente.

2. Per l’alienazione o il cambio di destinazione di immobili acquistati, costruiti o ristrutturati anche solo in parte e di beni mobili acquistati con contributi erogati ai sensi dei presenti criteri è necessaria l’autorizzazione dell’asses-sore/assessora competente, che contestualmente può subordinare il rilascio di tale autorizzazione alla restituzione dei contributi erogati, in proporzione alla durata effettiva dell'utilizzo dei beni agevolati.

Articolo 17
Obblighi nell’attività di comunicazioni esterne

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Politiche Sociali, e devono utilizzare il logo della Ripartizione. In particolare:

a) devono apportare in modo visibile il logo su pubblicazioni, materiali vari d’informazione e pubblicità, manifesti, opuscoli, prodotti informatici e multimediali;

b) in tutte le occasioni di presentazione dell’ente e delle sue attività deve essere citato l’ufficio provinciale competente per la concessione del contributo.

Articolo 18
Anticipi

1. Su richiesta dell’ente, sono concessi i seguenti anticipi:

a) per spese correnti viene erogato fino al 70 per cento del contributo concesso l’anno precedente, oppure il 50 per cento del contributo concesso nell’anno in corso in caso di enti che presentino domanda di contributo per la prima volta o che non abbiano presentato domanda di anticipo entro il termine di cui all’articolo 12, comma 3; per le spese correnti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), viene erogato il 50 per cento del contributo concesso nell’anno in corso;

b) per investimenti viene erogato il 50 per cento del contributo concesso, o nel caso di investimenti pluriennali, il 50 per cento del contributo annuale concesso;

c) in caso di acquisto di beni immobili, sulla base del contratto di compravendita, viene erogato il 50 per cento dell’importo previsto per l’anno di riferimento secondo il cronoprogramma.

d) nel caso di lavori, sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dall’ente viene erogato l’anticipo di cui alla lettera b).

Articolo 19
Rendicontazione e liquidazione

1. Per la liquidazione del contributo va presentata apposita domanda con la documentazione di seguito riportata:

a) una dichiarazione sostitutiva, rilasciata e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente, che confermi l’avvenuto svolgimento dell’attività ammessa a contributo e la spesa effettivamente sostenuta – distinta per macrovoci – e attestante che l’ente è in possesso di tutti i documenti di spesa e che tutte le spese dichiarate sono quietanzate;

b) documentazione di spesa in originale, fino all’importo del contributo concesso, con relativo elenco; l’elenco deve essere suddiviso per macrovoci (ad eccezione delle rendicontazioni di cui all’allegato E). Per le spese del personale dipendente è possibile presentare, per ogni dipendente, un prospetto riassuntivo delle voci di costo redatto da un/una commercialista o dalla persona che elabora le buste paga, su cui è apposto il timbro dell'ente e controfirmato dal/dalla legale rappresentante. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, emessi a nome dell’ente beneficiario del contributo e devono riferirsi strettamente al programma di attività dell’anno a cui si riferisce la domanda di contributo;

c) eventuale dichiarazione relativa alle ore di volontariato effettivamente prestate, qualora i soggetti richiedenti possano dimostrare, con apposita dichiarazione sostitutiva, di avere realizzato l’iniziativa programmata anche con l’apporto di lavoro volontario. A tal fine vanno dichiarati con precisione il numero degli operatori e delle operatrici volontari, nonché il numero di ore e la tipologia di attività di volontariato effettivamente prestate. Non sono riconosciute le ore di frequenza a corsi di formazione, le ore di partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo, le ore di volontariato prestate dal personale legato all’organizzazione da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o da qualsiasi altro rapporto patrimoniale, nonché le ore prestate da membri del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo per esercitare attività tipiche del loro ruolo.

2. I contributi per spese correnti devono essere rendicontati entro il 30 aprile e quelli per investimenti entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se non coincidenti. I contributi per spese correnti per la gestione di strutture di cui alle lettere e), g) h) e i) del comma 1 dell’articolo 7 devono essere rendicontati entro il 30 giugno; lo stesso vale per i contributi per la gestione di strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e lo Stato. In caso di opere e impianti o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, le singole rate di contributo pluriennale indicate nel cronoprogramma sono da rendicontare entro i termini previsti dal presente comma. I documenti di spesa possono essere emessi solo a partire dalla data di protocollo d’entrata della domanda di contributo.

3. In sede di rendicontazione delle spese correnti si può dimostrare la copertura di parte della spesa ammessa fino a un massimo del 15 per cento, e comunque con un tetto massimo di euro 25.000,00 mediante ore di volontariato svolte nell’anno, alle quali è attribuito un valore convenzionale di euro 20,00 per ogni ora lavorata. Per le strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g) e j), con più di 50 posti autorizzati, il tetto massimo di cui al presente comma è di euro 50.000,00. La dichiarazione relativa alle attività di volontariato non può essere presentata come documento di spesa a rendiconto per coprire la parte di spesa coperta con contributi pubblici. Le ore di volontariato prestate possono essere riconosciute solo per coprire la differenza tra spesa ammessa e contributo concesso. Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore al contributo concesso, non verranno riconosciute ore di volontariato. Le cooperative sociali di tipo B, gli enti di cui all’allegato F e le federazioni non possono rendicontare le spese correnti con ore di volontariato; fanno eccezione le federazioni i cui associati sono in prevalenza enti privati senza fini di lucro che non erogano servizi, per le quali ciò è possibile entro il limite massimo del 5 per cento della spesa ammessa.

4. A fronte di una specifica e motivata richiesta dell’ente interessato, può essere autorizzata la compensazione tra macrovoci per la copertura della spesa ammessa. La richiesta deve essere presentata al più tardi insieme alla documentazione per il rendiconto.

5. In caso di lavori di costruzione, la liquidazione delle ulteriori rate annuali avviene nell’ambito del cronoprogramma, sulla base dell’elenco delle spese sostenute nonché di eventuali stati di avanzamento lavori, dietro presentazione di una dichiarazione dell’ente, dalla quale risulta che quest’ultimo dispone della documentazione di spesa per l’importo già liquidato e che le attività, le forniture e i lavori previsti sono stati regolarmente realizzati nell’anno di riferimento e che le spese connesse sono state sostenute. All’ultima richiesta di liquidazione delle spese sostenute deve essere allegato il certificato di collaudo dei lavori o, qualora questo non sia richiesto, il certificato di regolare esecuzione rilasciato dalla direzione dei lavori e l’attestato di abitabilità o di agibilità.

6. Nel caso di acquisto di immobili, la liquidazione del saldo avviene dopo la presentazione del parere positivo del comitato tecnico provinciale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica e la dimostrazione dell’avvenuta intavolazione nel libro fondiario dell’acquisto della proprietà. Questa procedura vale anche nel caso di costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso.

7. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, o di cui al comma 9 8 in caso di proroga concessa, senza che sia stata presentata alcuna documentazione di spesa, potrà essere presentata, entro l’ulteriore termine di 30 giorni, esclusivamente la documentazione relativa all’anticipo già liquidato. Decorsi i 30 giorni, l’anticipo, o la parte residua non rendicontata dello stesso, dovranno essere restituiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

8. Per gravi e giustificati motivi e previa domanda motivata, presentata dall’ente entro il 15 dicembre prima della scadenza del termine di cui al comma 2, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno. La direttrice/Il direttore di ripartizione competente può concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il finanziamento dell’investimento o la rata di contributo pluriennale sono da considerarsi automaticamente revocati.

9. In caso di revoca del contributo o della rispettiva rata di contributo pluriennale, gli importi già liquidati e non documentati devono essere restituiti maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 5 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

10. In caso di revoca di contributi pluriennali o delle rispettive rate per la realizzazione di opere o spese di investimento, i beneficiari hanno diritto di presentare istanza di concessione di un nuovo contributo, al fine di completare l’opera o l’investimento.

11. Per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi per la gestione delle strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), vale quanto segue:

a) all’ente che richiede la liquidazione di importi parziali ai sensi dell’articolo 12, comma 6, vengono liquidati al massimo tre importi parziali all’anno; questi ultimi, insieme all’anticipazione, non possono superare un ammontare pari all’80 per cento del contributo concesso;

b) i rispettivi importi parziali vengono così calcolati: numero delle presenze ammesse e registrate, in base alle liste delle presenze inviate giornalmente all’ufficio competente, moltiplicato per il rispettivo importo onnicomprensivo di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) o lettera h) o all’articolo 2, comma 1, dell’allegato E;

c) alla domanda di anticipo di cui all’articolo 18 e a quella per la liquidazione del saldo devono essere allegati i documenti di cui all’articolo 7 dell’allegato E.

Articolo 20
Riduzione e restituzione del contributo

1. La concessione delle agevolazioni di cui alla presente delibera avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo a tutti i richiedenti nella percentuale prevista dai presenti criteri, viene data precedenza, nella misura massima di cui all’articolo 4, alle domande di contributo relative alle attività considerate prioritarie in applicazione del Piano sociale provinciale o in base a un bisogno temporaneo straordinario, altrimenti la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa o alla spesa rideterminata ai sensi del comma 1, il contributo viene ridotto e ricalcolato d’ufficio sulla base della spesa effettivamente sostenuta, secondo la percentuale già concessa.

3. Qualora le spese effettivamente sostenute siano inferiori all’anticipazione concessa o agli importi parziali concessi ai sensi dell’articolo 19, comma 11, l’ufficio competente ridetermina l’ammontare del contributo spettante sulla base della spesa effettivamente sostenuta e chiede all’ente la restituzione della parte eccedente maggiorata degli interessi legali.

Articolo 21
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli ispettivi a campione nella misura minima del sei per cento, prendendo visione della documentazione contabile in originale e verificando la corrispondenza e la regolarità delle spese effettivamente sostenute rispetto alla dichiarazione sostitutiva.

2. I beneficiari dei contributi da sottoporre a controllo sono selezionati mediante sorteggio a cura di una commissione, nominata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che è composta dallo stesso direttore/dalla stessa direttrice di ripartizione, dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.

3. Il sorteggio di cui al comma 2 viene effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno tra gli enti beneficiari di contributo il cui saldo è stato liquidato dall’ufficio competente nei mesi antecedenti a tale data.

4. Il controllo verte:

a) sulla veridicità delle dichiarazioni del/della legale rappresentante;

b) sulla regolarità della documentazione di spesa fino alla concorrenza della spesa ammessa e sulla sua riconducibilità alle iniziative ammesse a contributo;

c) sulla registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell'ente;

d) sugli estratti del conto corrente intestato al beneficiario e da questi indicato in domanda, per verificare la corretta gestione del contributo, previa schermatura dei dati sensibili onde garantire il rispetto della normativa sulla privacy;

e) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato dichiarate in conformità alle finalità statutarie dell’ente nonché alle attività e iniziative effettivamente svolte.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22
Norme transitorie

1. Salvo che sia diversamente previsto, le presenti modifiche si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro pubblicazione nonché alle domande già inoltrate e non ancora approvate.

2. La modifica di cui al comma 1 dell’articolo 2 dell’Allegato E vale per le presenze comunicate e ammesse a partire dall’entrata in vigore del nuovo accordo tra la Provincia e i competenti organi statali; per le presenze precedenti vale l’importo precedentemente previsto di euro 28,00 a persona per giorno di presenza.

Articolo 23
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2022

1. Nei settori “Marginalità e inclusione sociale” di cui all’articolo 7 ad eccezione delle lettere e), g), h) e i), “Tutela dei minori” di cui all’articolo 8 ad eccezione della lettera f), “Anziani” di cui all’articolo 9 ad eccezione delle lettera b) e c), “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze” di cui all’articolo 10, ad eccezione della lettera d) e “Attività intersettoriali” di cui all’articolo 11 ad eccezione delle lettere b), c), d) e d/bis) è ricalcolato d'ufficio il contributo concesso per l’anno 2022 per le spese correnti sulla base della spesa già ammessa e applicando la percentuale prevista aumentata del 6 per cento per la gestione di servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali e del 3 per cento per le restanti attività, per garantire agli enti la copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dallo straordinario incremento dei costi.. Non si procederà al ricalcolo d’ufficio del contributo se nella domanda già presentata e alla quale il calcolo fa riferimento, non sono state indicate le spese di cui al comma 2.

2. Il contributo aggiuntivo sarà liquidato per intero solo se in sede di rendicontazione le spese di gestione effettivamente sostenute (energia elettrica, acqua e gas, riscaldamento, servizio di pulizia, spese condominiali), escluse le altre spese, risultano maggiori, almeno nella misura risultante dalle percentuali sopra indicate, di quelle ammesse a contributo.

3. Qualora le spese di gestione effettivamente sostenute risultino maggiori rispetto a quelle ammesse a contributo, ma in misura inferiore alle percentuali sopra indicate, il contributo aggiuntivo sarà ridotto in proporzione. In ogni caso, il contributo aggiuntivo da liquidare non può superare la differenza tra spesa ammessa a contributo e spesa effettivamente sostenuta per queste voci di spesa.

4. Per le spese di energia elettrica e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 7, un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa può essere concesso sulla base di una nuova domanda e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; alle strutture di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 lo stesso contributo può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese.

5. Non hanno diritto a questo contributo le strutture di cui alla lettera g) del comma 1 articolo 7 alle quali spetta l’ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m².

6. Per far fronte all’eccezionale fabbisogno determinato dal forte incremento dei prezzi,, le percentuali previste dai presenti criteri possono, se necessario, superare anche la percentuale massima dell’85 per cento di cui al comma 3 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Articolo 24
Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza prezzi per l’anno 2023 nel settore “Disabilità, psichiatria sociale e dipendenze”

1. Agli enti gestori privati è concesso per il periodo nell’anno 2023, nel quale gestiscono una piscina coperta prevalentemente come attività socio-assistenziale ai sensi delle relative leggi provinciali, per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1 lettera e) un contributo pari al 95% delle spese ammesse, a parziale copertura degli oneri aggiuntivi in materia di energia, tenendo conto delle entrate eventualmente previste per coprire questi oneri aggiuntivi,

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti privati presentano con un’apposita domanda di contributo nei termini previsti dall'articolo 12, comma 1, allegando un piano di utilizzo della piscina coperta da parte delle diverse categorie di utenze;

3. I documenti di spesa ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera b) devono essere presentati per la liquidazione dei costi aggiuntivi nell’anno 2023 rispetto allo stesso periodo da aprile 2021 fino a marzo 2022 per l’energia elettrica, gas e riscaldamento della piscina coperta e devono risultare emessi successiva-mente alla presentazione della domanda di contributo. In sede di rendicontazione del contributo deve essere presentato un elenco dell’utilizzo effettivo della piscina coperta da parte delle diverse categorie di utenze. I costi aggiuntivi risultanti dai documenti di spesa vengono presi in considerazione proporzionalmente all’uso della piscina coperta da persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenze patologiche;

4. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 1 gli enti privati i cui oneri per le piscine coperte sono finanziati, anche parzialmente, mediante convenzioni e contratti con gli enti dei servizi sociali.

ALLEGATO A (articolo 6, comma 1)

Contributi a cooperative sociali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Articolo 1
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le cooperative sociali istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nel registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, che svolgono la propria attività in Alto Adige. I progetti di inserimento lavorativo devono essere realizzati nel territorio della provincia di Bolzano.

Articolo 2
Attività oggetto di contributo

1. Sono ammesse a contributo le sole spese correnti relative all’attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come definite dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e dall’articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche.

Articolo 3
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese correnti:

a) costi del personale: stipendi, imposte, oneri sociali, previdenza complementare, accantonamenti al fondo TFR, compensi, aggiornamento e formazione, rimborsi spese, abbigliamento da lavoro, servizio mensa. Dette spese sono ammesse per le sole categorie di persone di seguito indicate e nella misura percentuale riportata:

1) persone svantaggiate: 90 per cento della spesa, per un monte ore settimanale non inferiore a 12 ore;

2) referente sociale: fino a un massimo del 100 per cento;

3) tutor/figura di affiancamento lavorativo per ogni singolo settore produttivo: fino ad un massimo del 100 per cento;

4) direttore/direttrice: fino ad un massimo del 30 per cento.

b) rimborsi spese per collaboratori volontari: 100 per cento;

c) spese generali: fino ad un massimo del 5 per cento della somma delle spese ammesse di cui alle lettere a) e b).

2. La somma delle spese ammissibili ai sensi dei numeri 2), 3) e 4) della lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 75 per cento delle spese ammissibili ai sensi del numero 1) della stessa lettera a); tale percentuale è elevata all’85 per cento se almeno la metà delle persone svantaggiate inserite ha un’età inferiore ai 30 anni. Qualora in corso d’anno almeno cinque persone abbiano concluso un inserimento in forma di stage aziendale o convenzione di affidamento della durata di almeno tre mesi, le suddette percentuali sono incrementate di 4 punti percentuali. Per ogni due persone svantaggiate uscite dalla cooperativa sociale l’anno precedente a quello della domanda di contributo a conclusione del percorso di inserimento e aventi un regolare rapporto lavorativo al momento della domanda, le suddette percentuali sono ulteriormente incrementate del 2,5 di 2,5 punti percentuali, fino ad un massimo complessivo del 5 di 5 punti percentuali.

Articolo 4
Entità del contributo

1. Il contributo concedibile è pari al 75 per cento della spesa ammessa.

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto.

Articolo 5
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo devono essere compilate sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante del richiedente.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione e dalle seguenti dichiarazioni:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, o dichiarazione che tali atti sono già stati precedentemente inoltrati all'ufficio nel testo vigente;

b) breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di dati statistici sulla base di una scheda predisposta dall’ufficio competente;

c) breve relazione programmatica per l'attività prevista per l'anno di riferimento, con particolare riguardo per gli inserimenti lavorativi e piano formativo interno/esterno del personale addetto all’ambito sociale della cooperativa;

d) curriculum vitae dei referenti sociali o dichiarazione che tali documenti sono agli atti dell’ufficio presso cui viene inoltrata domanda di contributo;

e) dichiarazione circa eventuali altri contributi pubblici ricevuti o richiesti nell’anno di riferimento per le spese correnti esposte nella domanda ed eventualmente ammesse a contributo indicando l’ufficio, l’oggetto della domanda, l’importo richiesto e il contributo ricevuto, con l’impegno scritto a comunicare tempestivamente eventuali nuove richieste o contributi ricevuti;

f) descrizione del progetto di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate adottato dalla cooperativa, con l’indicazione delle varie fasi del progetto o dichiarazione che tale documento è già stato inoltrato all’ufficio;

g) dichiarazione attestante la costante collaborazione con gli enti/i servizi invianti e lo svolgimento periodico degli incontri di monitoraggio da rilevare tramite appositi moduli di presenza da conservare in cooperativa;

h) ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio oppure, per le Cooperative di nuova costituzione, il piano finanziario per l’anno di riferimento della domanda di contributo;

i) dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro nazionali e territoriali, delle norme previdenziali e di quelle sulla sicurezza del lavoro;

j) dichiarazione attestante l’esito positivo delle revisioni biennali così come disposto dal decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e successive modifiche, e dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche; in caso di esito “sospeso” verrà valutata la motivazione della sospensione;

k) dichiarazione attestante l’adozione di un progetto di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate che definisca, all’interno di progetti individualizzati, obiettivi, tempi, modalità di verifica ed esiti del singolo progetto di inserimento;

l) dichiarazione attestante che, al momento della presentazione della domanda di contributo, sono assunte in cooperativa almeno tre persone svantaggiate per almeno dodici ore settimanali ciascuna;

m) dichiarazione attestante la presenza di un/una referente sociale con qualifica professionale di: educatore/educatrice per disabili, educatore/educatrice professionale, educatore/educatrice al lavoro, assistente sociale, operatore/ operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali, psicologo/psicologa, assistente per soggetti portatori di handicap, operatore/operatrice socio-assistenziale, o qualifica professionale equipollente, o con esperienza professionale almeno triennale nel settore sociale;

n) dichiarazione attestante la presenza di tutor o figure di riferimento per l’affiancamento lavorativo;

Articolo 6
Riduzioni

1. Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per concedere un contributo nella misura prevista a tutti i richiedenti, viene data precedenza, anche attraverso una riduzione della spesa ammessa per le altre cooperative, alle domande di contributo presentate da cooperative già beneficiarie di contributi negli anni precedenti.

Articolo 7
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO B (articolo 8, comma 1, lettera f)

Contributi per la gestione di soggiorni marini per minori

Articolo 1
Beneficiari

1. Hanno accesso ai contributi per spese correnti gli enti privati senza fini di lucro che gestiscono soggiorni marini per minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano.

Articolo 2
Finalità

1. I soggiorni marini devono rappresentare occasione di socializzazione, costituire attività di prevenzione e promuovere la competenza sociale dei minori partecipanti all’iniziativa.

2. I soggiorni marini sono destinati in via prioritaria ai minori provenienti da situazioni familiari difficili, sia dal punto di vista economico che sociale, e mirano a promuovere il benessere dell’intera famiglia.

3. I soggiorni devono poter offrire occasione d’incontro in un contesto multiculturale, favorire l’integrazione dei minori diversamente abili e rafforzare il comportamento sociale del/della minore.

4. L’ente beneficiario del contributo garantisce la collaborazione con gli enti pubblici e privati gestori dei servizi sociali in provincia di Bolzano al fine di favorire l’inserimento dei minori provenienti da situazioni familiari difficili.

Articolo 3
Caratteristiche strutturali

1. Il soggiorno marino deve essere offerto in una struttura di proprietà dell’ente richiedente il contributo, la quale deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) superficie interna alla struttura non inferiore a m2 10 per bambino e superficie esterna non inferiore a m2 26 per bambino;

b) spazi gioco e spazi verdi all’esterno dell’immobile;

c) spazi comuni all’interno dell’immobile per lo svolgimento di attività pedagogiche di gruppo;

d) disponibilità di un tratto di spiaggia ad uso esclusivo.

Articolo 4
Autorizzazioni e permessi

1. Il beneficiario del contributo deve essere in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni di legge necessari per l’esercizio di attività alberghiera o documentazione equipollente.

Articolo 5
Progetto pedagogico

1. Il soggiorno marino deve prevedere un progetto pedagogico che permetta di:

a) rafforzare la personalità del/della minore;

b) sviluppare le competenze sociali del/della minore (spirito di cooperazione, gestione dei conflitti, partecipazione a dinamiche di gruppo, integrazione, scambi interculturali, assunzione di responsabilità per le proprie azioni, ecc.);

c) sviluppare l’autonomia del/della minore;

d) trasmettere e sensibilizzare il/la minore rispetto a valori quali l’amicizia, la tolleranza, l’apertura verso l’altro, il rispetto;

e) promuovere l’attività sportiva.

Articolo 6
Personale socio-educativo

1. Il beneficiario del contributo deve garantire la presenza in loco di un/una responsabile pedagogico/pedagogica con formazione specifica nonché di almeno un operatore/un’operatrice ogni tredici minori assistiti.

2. Gli operatori addetti all’assistenza e vigilanza dei minori devono aver compiuto i 18 anni di età ed avere una formazione in campo socio-educativo o aver frequentato almeno un corso formativo ad hoc svolto a cura dell’ente organizzatore del soggiorno marino prima del soggiorno stesso.

Articolo 7
Compartecipazione ai costi del servizio da parte delle famiglie

1. I costi a carico delle famiglie sono determinati dall’ente gestore del soggiorno marino, che ha la facoltà di fissare i vari livelli di compartecipazione (ordinario, ridotto e maggiorato) ed eventuali modalità di verifica della condizione economica delle famiglie.

Articolo 8
Entità del contributo

1. Il contributo è concesso previo esame delle spese ammissibili e non può superare il 60 per cento delle spese ammesse.

Articolo 9
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO C (articolo 9, commi 2 e 3, lettere a), b) e d) )

Investimenti nel settore “Anziani”

Articolo 1
Nuova costruzione o acquisto

1. In caso di nuova costruzione di strutture per l’assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:

a) residenze per anziani: euro 180.000 per posto letto;

b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane:

1) euro 107.000 per posto letto, oppure euro 118.000 per alloggio;

2) spazio comune o cucina comune: euro 47.000;

c) Assistenza diurna: euro 68.000 per posto;

d) sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare: euro 196.000;

e) locali per i club per anziani: euro 196.000.

2. In caso di acquisto di strutture, i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata, nei limiti degli importi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di un terreno per la costruzione, la ristrutturazione o l’ampliamento: i costi ammessi sono determinati in base alla stima dell’Ufficio provinciale Estimo ed espropri o di un perito estimatore giurato/una perita estimatrice giurata.

Articolo 2
Ristrutturazione

1. In caso di ristrutturazione di strutture per l’assistenza agli anziani le spese ammesse a contributo ammontano ai seguenti importi fissi:

a) residenze per anziani: euro 126.000 per posto letto;

b) forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane:

1) euro 75.000 per posto letto, oppure euro 86.000 per alloggio;

2) spazio comune o cucina comune: euro 39.000;

c) strutture per l’assistenza diurna: euro 50.000 per posto;

d) sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare: euro 157.000;

e) locali per i club per anziani: euro 157.000.

2. La ristrutturazione completa di residenze per anziani, qualora non siano state utilizzate come residenza per anziani o come struttura socio-sanitaria residenziale, si intende come nuova costruzione ai sensi dell’articolo 1 comma 1.

Articolo 3
Stanze per il personale e alloggio per il custode

1. In caso di residenze per anziani, forme di residenza assistita per anziani e alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane, sono ammesse a contributo le spese per la realizzazione di stanze per il personale entro il limite del 10 per cento del numero di posti letto della struttura stessa.

2. La spesa ammessa per la realizzazione di una stanza per il personale è pari ad un importo fisso di euro 55.000.

3. La spesa ammessa per la realizzazione di un eventuale alloggio del custode è pari ad un importo fisso di euro 71.000.

Articolo 4
Progettazione

1. Per la progettazione sono ammesse a contributo, un’unica volta per ciascun investimento, spese pari a euro 150.000, che vengono liquidate come anticipo sul contributo effettivo.

2. Per investimenti riguardanti strutture residenziali per anziani, l’anticipo di cui al comma 1 può essere concesso solo in presenza di una dichiarazione di assenso dei comuni interessati, da cui risulti che gli stessi acconsentono alla futura costruzione o ristrutturazione.

Articolo 5
Ulteriori spese ammesse

1. In situazioni particolari e sulla base di idonea motivazione sono ammesse ulteriori spese – coperte anche con un ulteriore contributo annuale – se le spese non erano prevedibili al momento di presentazione della domanda – fino ad un importo massimo complessivo pari al 25 per cento della spesa ammessa per nuove costruzioni, ristrutturazione, stanze per il personale e alloggio per il custode, per i seguenti investimenti:

a) scavi e fondazioni speciali: costi aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa per scavi e fondazioni speciali su terreni particolarmente difficili e per la realizzazione di opere con criteri antisismici;

b) costi aggiuntivi dovuti a eventuali prescrizioni della Ripartizione provinciale Beni culturali.

Articolo 6
Prescrizioni

1. Gli investimenti devono rispettare la normativa provinciale in relazione alle caratteristiche e ai requisiti tecnici delle strutture.

2. Di norma possono essere concesse agevolazioni per la ristrutturazione generale solo una volta trascorsi almeno 15 anni dalla fine della costruzione o dell’ultima ristrutturazione della struttura.

Articolo 7
Riadattamento e manutenzione, acquisto di apparecchiature, attrezzature e arredi

1. Per le residenze per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:

a) arredamento generale per nuove costruzioni:

1) euro 55.000 per posto letto;

2) cucina: euro 243.000;

3) lavanderia: euro 126.000;

b) autoveicoli: articolo 14, comma 7, lettera c);

2. Per le forme di residenza assistita per anziani e gli alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa e all’assistenza abitativa plus per persone anziane le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:

a) arredamento: euro 19.000 per posto letto;

b) spazio comune o cucina comune: euro 31.000;

c) lavanderia comune: euro 8.000;

d) dispositivi tecnici o digitali atti a garantire una comunicazione interattiva e a contribuire di conseguenza a una migliore assistenza e sicurezza delle e degli ospiti: 3.900 euro per posto letto.

3. Per l’assistenza domiciliare e l’assistenza diurna le spese ammesse per veicoli sono gli importi fissi di cui all’articolo 14, comma 7, lettera c);

4. Per l’assistenza diurna le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:

a) arredamento: euro 94.000;

b) per il cucinino euro 16.000.

5. Per i sedi periferiche dei centri diurni dell’assistenza domiciliare le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi: euro 71.000 per arredamento.

6. Per i locali dei club per anziani le spese ammesse ammontano ai seguenti importi fissi:

a) arredamento: euro 16.000.

7. Per tutte le strutture si applica quanto segue:

a) le spese di manutenzione e per l’acquisto di arredi e attrezzature sono ammesse in base al preventivo;

b) non sono ammissibili le spese per piccole manutenzioni e per acquisti fino a euro 2.500 per i club anziani e fino ad euro 5.000 per le altre strutture, nonché le spese per il materiale sanitario e di consumo.

Articolo 8
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali.

ALLEGATO D (articolo 10, comma 1, lettera b)

(soppresso  con delibera n. 1028 del 21.11.2023)

ALLEGATO E (articolo 7, comma 1, lettera g)

Contributi per la gestione di strutture per l’accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e lo Stato

Articolo 1
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi per spese correnti gli enti senza fini di lucro che gestiscono, secondo le direttive provinciali e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi tra la Provincia e i competenti organi statali, le strutture per l’accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), delle disposizioni generali dei presenti criteri.

2. Gli enti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli accordi di cui al comma 1 e accettare, mediante una dichiarazione esplicita e incondizionata, le modalità di prestazione del servizio di accoglienza e tutti gli obblighi e le prescrizioni correlate di cui agli accordi stessi, nonché le modalità relative alla gestione della struttura.

Articolo 2
Entità del contributo

1. Il contributo massimo ammonta al 95 per cento della spesa ammessa. In ogni caso il contributo non può superare l’importo previsto dagli accordi di cui all’articolo 1.

2. All’ente spetta un contributo aggiuntivo per il canone di locazione, se il servizio è erogato all’interno di una struttura di accoglienza appositamente locata a tale scopo.

Articolo 3
Termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente, deve essere presentata all’ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro l’anno di riferimento.

2. Se nel corso dell’anno si ottiene un aumento dei posti ammessi, l’ente può presentare all’ufficio competente, nell’anno in corso, la relativa domanda di contributo ad integrazione della prima domanda. Se viene aperta una nuova struttura, l’ente può presentare un’apposita nuova domanda.

3. Le domande di liquidazione degli importi parziali del contributo concesso per spese correnti relative a strutture per profughi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera g), delle disposizioni generali vanno presentate su apposito modulo entro l’anno di riferimento.

Articolo 4
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui all’articolo 14 delle disposizioni generali, nonché le spese che gli enti sostengono in base agli accordi di cui all’articolo 1 del presente allegato.

Articolo 5
Anticipi

1. È possibile richiedere la concessione e la liquidazione dei seguenti anticipi:

a) un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso nell’anno precedente; la relativa domanda deve essere redatta su apposito modulo; nel caso in cui il contributo concesso nell’anno precedente non si riferisca a un anno intero, tale anticipo può essere aumentato ai sensi delle previsioni di cui alla lettera b);

b) nel primo anno di contributo: un anticipo fino al 70 per cento del contributo concesso per l’anno in corso sulla base della prima domanda.

Articolo 6
Rendicontazione degli anticipi

1. Per la rendicontazione degli anticipi va presentata la seguente documentazione:

a) dichiarazione riguardante l’avvenuta corretta gestione delle strutture di accoglienza per profughi;

b) dichiarazione riguardante l’erogazione, effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all’articolo 14, comma 6, lettera a) delle disposizioni generali.

Articolo 7
Rendicontazione e liquidazione

1. Il contributo può essere liquidato in un’unica soluzione o in più importi parziali ai sensi dell’articolo 19, comma 11 , delle disposizioni generali.

2. La liquidazione del saldo avviene:

a) previa presentazione di un’apposita domanda, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente;

b) previa presentazione della documentazione prevista dagli accordi di cui all’articolo 1 del presente allegato;

c) previa presentazione della dichiarazione, da redigere sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente, riguardante l’erogazione, effettuata secondo i criteri previsti, delle prestazioni di cui all’articolo 14, comma 6, lettera a), delle disposizioni generali;

d) previa verifica da parte dell’ufficio competente del numero di presenze ammesse nel limite dei posti autorizzati, risultante dalle liste delle presenze giornaliere trasmesse per ogni struttura al competente ufficio, e corrispondente all’importo da liquidare.

3. Il contributo concesso è liquidato per intero solo se le spese sostenute sono almeno pari al totale delle spese ammesse.

4. Il rendiconto per la liquidazione del saldo consiste in un elenco riepilogativo sottoscritto dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente. L’elenco riepilogativo deve essere redatto sulla base del modulo predisposto dall’ufficio competente e deve contenere le seguenti informazioni:

a) tutte le singole voci di spesa, distinte in macrovoci di cui agli articoli 14 e 19 delle disposizioni generali nonché le spese deducibili dall’accordo di cui all’articolo 1, comma 1 del presente allegato;

b) l’esatta indicazione dei beni o dei servizi acquistati e del relativo importo;

c) i dati per l’identificazione delle relative spese e accrediti o documenti simili in possesso dell’ente, come tipo del documento, nome della ditta, data e importo pagato;

d) un elenco delle spese relative al personale dipendente di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), delle disposizioni generali;

e) altre informazioni indicate nel modulo e necessarie per la rendicontazione e la liquidazione.

Articolo 8
Riduzione e restituzione del contributo

1. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori al contributo concesso o agli importi parziali liquidati o se le presenze effettive sono inferiori alle presenze ammesse, l’ufficio provinciale competente ridetermina l’ammontare del contributo spettante in base alle spese effettivamente sostenute o alle presenze effettive e richiede all’ente la restituzione dell’importo eccedente, maggiorato degli interessi legali.

Articolo 9
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato e negli accordi di cui all’articolo 1 del presente allegato, trovano applicazione i criteri generali, se compatibili.

ALLEGATO F (articolo 11, comma 1, lettera d)

Contributi per formazione e aggiornamento

Articolo 1
Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi per spese correnti gli enti senza fini di lucro che svolgono, nel rispetto delle direttive provinciali, le seguenti attività:

a) le iniziative e attività previste dal programma annuale di formazione e aggiornamento per l’ambito sociale, di seguito denominato programma, approvato dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali;

b) i corsi concordati con la Ripartizione provinciale Politiche sociali per:

1) impossibilità di organizzare le iniziative o attività previste dal programma per causa non imputabile all’ente (corsi sostitutivi);

2) sopravvenute esigenze di formazione o aggiornamento segnalate dagli uffici della Ripartizione stessa (corsi ad hoc).

Articolo 2
Entità del contributo

1. Il contributo massimo ammonta al 75 per cento della spesa ammessa. In ogni caso il contributo non può superare l’importo complessivo di 2.025,00 euro per giornata di corso per ogni iniziativa e attività del programma; le giornate relative ai corsi sostitutivi e ad hoc non sono considerate ai fini del calcolo dell’importo complessivo.

Articolo 3
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui all’articolo 14 dei criteri generali; in deroga ai limiti di importo dei compensi stabiliti dalla Giunta provinciale (attuale deliberazione 31 marzo 2015, n. 385), le spese di cui all’articolo 14, comma 3, sono ammesse per intero.

Articolo 4
Rendicontazione e liquidazione

1. La liquidazione del saldo avviene:

a) previa presentazione di un’apposita domanda, redatta sul modulo predisposto dall’ufficio competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente;

b) previa presentazione della dichiarazione riguardante l’avvenuto svolgimento delle giornate di corso secondo le direttive del programma o secondo quanto concordato, con indicazione del numero dei partecipanti;

c) previa verifica, da parte dell’ufficio competente, della corrispondenza tra le giornate di corso svolte e quelle previste dal programma oppure concordate.

3. Nel rendiconto per la liquidazione del saldo sono ammesse anche le spese sostenute per le giornate concordate dei corsi sostitutivi o ad hoc.

4. Il contributo concesso è liquidato per intero solo se le spese sostenute sono almeno pari al 75 per cento delle spese complessive ammesse.

Articolo 5
Riduzione del contributo

1. Qualora il numero effettivo delle giornate di corso risulti inferiore a quello delle giornate di corso previste dal programma o concordate o qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto d’ufficio e la spesa riconosciuta viene ricalcolata sulla base del numero effettivo delle giornate di corso oppure ridotta sulla base della spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 6
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente allegato, trovano applicazione i criteri generali, se compatibili.

 

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