1. Nel settore “Anziani” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:
a) per attività ed iniziative dei circoli per anziani e strutture organizzative autonome, che hanno come scopo esclusivamente attività per anziani, è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;
b) per l’organizzazione di soggiorni esclusivamente per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di euro 9,00 al giorno per partecipanti con un’età minima di 70 anni. I soggiorni devono avere una durata minima di sette giorni ciascuno e una durata massima complessiva di 14 giorni all’anno. Essi sono finalizzati a concedere alle persone anziane in difficoltà economica l’opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile. Si tratta di misure volte a prevenire la solitudine e a promuovere l’invecchiamento attivo, per esempio attraverso la ginnastica, inclusa l’aquagym,
c) per l’erogazione del servizio “Vivere insieme la quotidianità” è concesso un contributo fisso nella misura stabilita dai criteri che disciplinano il servizio stesso.
2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai sensi dei criteri e delle disposizioni di cui all’allegato C per investimenti nelle seguenti strutture:
a) residenze per anziani;
b) forme di residenza assistita per anziani;
c) alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa;
d) assistenza diurna e servizi ambulanti;
e) centri diurni;
f) circoli per anziani;
g) alloggi per anziani, comunità alloggio per anziani.
3. Per le strutture di cui al comma 2 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:
a) per l’acquisizione o la costruzione di immobili, l’ampliamento, la ristrutturazione o il risanamento generale di immobili o di parti rilevanti di immobili è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all’allegato C;
b) per il completo rinnovo dell’arredamento sono concessi contributi pari al 70 per cento degli importi di cui all’allegato C;
c) per costruzioni e lavori non rientranti nella lettera a), nonché per la manutenzione e l’acquisto di beni mobili è concesso un contributo pari al 70 per cento;
d) per interventi e lavori di ristrutturazione da effettuarsi in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all’allegato C oppure dei costi riconosciuti dall’ufficio provinciale competente; per acquisti di beni mobili da effettuarsi in adeguamento a necessità derivanti da direttive degli uffici provinciali competenti in relazione a progetti di livello provinciale è concesso un contributo pari al 70 per cento dei costi riconosciuti dall’ufficio provinciale competente.
4. Le residenze per anziani che fruiscono di una riduzione o dell’esenzione dall’IRAP ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non hanno diritto al contributo di cui al comma 3, lettera c). Il relativo risparmio fiscale va impiegato per investimenti e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di cui all’articolo 13, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
5. I contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), non possono essere concessi per gli alloggi per anziani e le comunità alloggio per anziani; fanno eccezione i lavori di adattamento aventi lo scopo di offrire accompagnamento e assistenza abitativa. Per queste strutture possono essere invece concessi i contributi di cui al comma 3, lettere c) e d), ai sensi delle disposizioni previste per gli alloggi per anziani adibiti all’accompagnamento e all’assistenza abitativa.
6. I contributi possono essere concessi a comuni, comunità comprensoriali, consorzi di comuni e ad altri enti pubblici e privati senza fine di lucro, con attività prevalente in provincia di Bolzano. In caso di investimenti di cui al comma 3, lettera a), relativi alle strutture residenziali di cui al comma 2, lettere a), b) e c), da parte di soggetti diversi da un comune o da un consorzio di comuni, per la concessione del contributo occorre la preventiva autorizzazione, da parte dei comuni interessati, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e dei costi stimati dell'investimento; fanno eccezione i contributi per l’acquisizione di immobili. In caso di trasferimento del finanziamento dal comune all'ente gestore della struttura, è necessaria una convenzione scritta con il gestore, nella quale sia garantito il vincolo di destinazione dell'investimento agevolato per la durata prevista.
7. Tutte le domande di contributo vanno presentate alla Ripartizione provinciale Politiche sociali, che valuta la conformità degli interventi alla pianificazione sociale provinciale, alla pianificazione di settore, alle priorità della ripartizione e ai presenti criteri.
8. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera a), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici provinciali e dalle competenti autorità comunali, completo di cronoprogramma. In caso di più lotti di ampia estensione, i progetti esecutivi per gli ulteriori lotti possono anche essere presentati separatamente, ma in ogni caso prima dell’inizio dei lavori nel rispettivo lotto.
9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera b), è necessaria la presentazione dei relativi preventivi di spesa o di un progetto corredato da un piano dei costi.
10. Per il finanziamento delle costruzioni e dei lavori di cui al comma 3, lettera c), con l'esclusione delle spese legate alla progettazione, è necessaria la presentazione di un progetto esecutivo approvato dall’ente gestore, unitamente a una dettagliata distinta dei costi. Per il finanziamento dei lavori di manutenzione e per l’acquisto dei beni mobili di cui al comma 3, lettera c), deve essere presentato un preventivo di spesa o un progetto corredato da un piano dei costi.
11. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 3, lettera d), è necessario presentare una dichiarazione della persona responsabile per la sicurezza presso il richiedente, attestante che i lavori vengono effettuati in adeguamento alle disposizioni di legge e sono quindi assolutamente necessari. È inoltre necessario presentare un progetto esecutivo approvato dalle competenti autorità, se previsto dalla legge.