1. Nel settore “Tutela dei minori” possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:
a) per attività di sostegno e di consulenza su problematiche connesse al disagio adolescenziale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
b) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ammessa;
c) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
d) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo pari all’85 per cento della spesa ammessa;
e) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale, così come per iniziative nell’ambito dell’adozione e dell’affidamento dei minori è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;
f) per soggiorni marini aventi carattere socio-educativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all’allegato B;
g) per attività di prevenzione della violenza e dell’estremismo in ambito giovanile è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.
2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:
a) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
b) per investimenti riguardanti strutture sociopedagogiche, sociopedagogiche integrate e socioterapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori:
1) per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all’80 per cento della spesa ammessa;
2) per l’acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;
c) per investimenti riguardanti gli enti gestori dei consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all’85 per cento della spesa ammessa.