1. La domanda di contributo per spese correnti, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all’ufficio provinciale competente della Ripartizione Politiche sociali entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento. Le domande di contributo relative alla gestione di strutture per profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g), h) e i), possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno di riferimento.
2. La domanda di contributo per investimenti annuali, sottoscritta dal/dalla legale rappresentante dell’ente e redatta su apposito modulo, deve essere presentata all’Ufficio competente della Ripartizione provinciale Politiche sociali entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Se la domanda di contributo riguarda investimenti pluriennali, i termini per la presentazione sono il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento e il 31 agosto dell’anno di riferimento e comunque prima dell’avvio degli investimenti. La domanda di contributo per investimenti riguardanti strutture per profughi e per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale di persone senza dimora, può essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
3. La domanda per la concessione di un anticipo relativo a un contributo per spese correnti deve essere redatta su apposito modulo e presentata entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
4. La domanda per la concessione di un anticipo relativo ad un contributo per investimenti può essere presentata in qualunque momento; la domanda di concessione di un anticipo relativo a una successiva rata di un contributo pluriennale può essere presentata solo se la rata del contributo annuale precedente è stata rendicontata.
5. Nel caso di inoltro della domanda a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale di spedizione. In caso di trasmissione dei documenti all’indirizzo PEC o e-mail dell’ufficio competente fa fede la data dell’invio. Se la trasmissione dei documenti all’indirizzo PEC o e-mail dell’ufficio competente non fosse possibile, la domanda completa può essere presentata entro i termini previsti anche su un supporto digitale come un CD o una chiavetta USB.
6. Le domande di liquidazione di importi parziali del contributo concesso per spese correnti per la gestione delle strutture di accoglienza per profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) e delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma, possono essere presentate in qualsiasi momento.
7. In presenza di residua disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio possono essere accettate domande presentate oltre i termini sopraccitati secondo il comma 1 e 2, ma comunque non oltre il 31 agosto dell’anno di riferimento; resta salvo quanto previsto dal comma 2 per le domande di contributo per investimenti riguardanti strutture per profughi.