1. Su richiesta dell’ente, sono concessi i seguenti anticipi:
a) per spese correnti viene erogato fino al 70 per cento del contributo concesso l’anno precedente, oppure il 50 per cento del contributo concesso nell’anno in corso in caso di enti che presentino domanda di contributo per la prima volta o che non abbiano presentato domanda di anticipo entro il termine di cui all’articolo 12, comma 3; per le spese correnti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), viene erogato il 50 per cento del contributo concesso nell’anno in corso;
b) per investimenti viene erogato il 50 per cento del contributo concesso, o nel caso di investimenti pluriennali, il 50 per cento del contributo annuale concesso;
c) in caso di acquisto di beni immobili, sulla base del contratto di compravendita, viene erogato il 50 per cento dell’importo previsto per l’anno di riferimento secondo il cronoprogramma.
d) nel caso di lavori, sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dall’ente viene erogato l’anticipo di cui alla lettera b).