1. In relazione alle priorità programmatiche disposte dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale sono ammissibili le seguenti spese correnti:
a) spese per iniziative;
b) spese per il personale dipendente e non: stipendi, imposte e oneri sociali, accantonamenti al fondo TFR, compensi, spese per aggiornamento e rimborsi spese, anche per i collaboratori volontari, spese per il servizio mensa;
c) spese per gli utenti;
d) spese di produzione;
e) spese amministrative:
1) spese per riscaldamento, pulizia, acqua, luce, spese postali e telefoniche, imposte e tasse, spese di cancelleria, spese per materiale di facile consumo, abbonamenti a giornali e riviste, massimo due quote associative, assicurazioni;
2) spese di manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchine e automezzi;
3) spese per piccoli acquisti fino ad un valore massimo complessivo di euro 2.500,00;
4) spese per servizi affidati a terzi;
f) canoni di locazione e spese condominiali: a fronte di un utilizzo minimo di 30 ore settimanali la spesa viene ammessa per intero – in caso di utilizzo inferiore la spesa ammessa viene ridotta in proporzione;
g) spese per un evento aziendale annuale fino ad un importo massimo di euro 500,00;
h) la maggior spesa una tantum per la prima certificazione dell’audit “famigliaelavoro”.
2. Le retribuzioni corrisposte al personale dell'ente richiedente non possono essere né inferiori a quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro né superiori a quelle previste per i dipendenti provinciali di pari qualifica. Al personale assunto già in possesso di esperienza professionale nel settore di attività in cui viene impiegato può essere attribuito un riconoscimento di anzianità corrispondente all’esperienza professionale acquisita. I circoli per anziani sono caratterizzati dal fatto di essere gestiti da volontari; gli eventuali costi per il personale vengono ammessi come spese, ma non per rendicontare il contributo.
3. I compensi da corrispondere sia ai liberi professionisti che ai lavoratori autonomi occasionali o coordinati e continuativi non possono superare gli eventuali limiti di importo stabiliti dalla Giunta provinciale,
4. I rimborsi spese e le spese per il servizio mensa sono riconosciuti nella misura massima prevista dalla Giunta provinciale per i rimborsi delle spese sostenute dal personale provinciale.
5. Per le sole attività del settore disabilità, psichiatria sociale e dipendenze, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), sono ammissibili anche le seguenti spese correnti:
a) per i soggiorni fuori sede valgono le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2053 del 10 giugno 2002, che fissa gli importi massimi aggiornati annualmente in occasione della determinazione della quota base; per gite e iniziative del tempo libero viene ammessa una quota massima pro capite di euro 21,00 per i partecipanti e di euro 37,00 per i volontari, nonché le spese di organizzazione;
b) per il rimborso del premio sussidio agli utenti delle cooperative e cooperative sociali di tipo A viene ammesso come importo massimo quello stabilito dalla Giunta provinciale per le strutture lavorative dell’area disabilità, socio-psichiatria e dipendenze.
6. Per la concessione dei contributi per la gestione delle strutture di accoglienza dei profughi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e), g) e j), nonché delle strutture temporanee di cui alla lettera h) del medesimo comma sono inoltre ammesse le seguenti spese:
a) spese per le prestazioni che, secondo le vigenti direttive, devono essere erogate direttamente alle persone accolte: assegno per le spese personali (“pocket money”), importo per il pasto e l’igiene personale di almeno euro 5,50 e carta telefonica/ricarica credito telefonico nelle strutture di prima accoglienza; le spese per queste prestazioni vanno documentate mediante una dichiarazione del beneficiario/della beneficiaria, da cui si evinca che la prestazione è stata erogata in conformità alle direttive previste;
b) nell’ambito delle attività socio-assistenziali a favore dei profughi ospiti di queste strutture, rimborso delle spese per particolari necessità dei profughi stessi, quali ad esempio spese per marche da bollo, trasporto o viaggio alle sedi territoriali delle commissioni di asilo, a corsi o iniziative, nei casi di definitivo trasferimento in strutture fuori provincia, particolari spese per bisogni familiari e spese di assistenza medica non riconosciute dal servizio sanitario.
7. Sono ammissibili le spese per i seguenti investimenti:
a) costruzione, ristrutturazione generale o parziale, riadattamento e manutenzione di beni immobili destinati all’attività dell’ente;
b) acquisto, riadattamento e manutenzione di mobili, container abitabili, arredi ed altre attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività dell’ente. Nella valutazione si tiene conto delle disposizioni per gli arredi e le attrezzature di enti pubblici nonché dei prezzi di mercato per beni di media qualità;
c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a euro 20.000,00, per furgoni è pari a euro 35.000,00, per veicoli elettrici è pari a euro 35.000,00 a veicolo, per l'acquisto di un pulmino è pari a euro 35.000,00 e per l’adattamento è pari a euro 18.000,00.