(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali garantiscono il rispetto del rapporto numerico personale educativo-bambino di cui all’articolo 12, comma 1, anche in caso di assenza di personale.
(2) Sono disponibili figure supplenti dotate di adeguata qualifica professionale come previsto dall’Art. 15, comma 1, e inserite nelle strutture in modo continuativo.
(3) Il numero delle figure supplenti dipende dal numero di posti-bambino disponibili; i servizi prevedono per ogni struttura l’inserimento regolare di una figura supplente ogni 20 posti-bambino per almeno 9,5 ore a settimana; in caso di assenze del personale va previsto un aumento del numero di ore settimanali ai sensi del comma 1.
(4) Le figure supplenti possono essere impiegate al bisogno anche per l’elaborazione di progetti, per l’attività di coordinamento o di supplenza nei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia.
(5) Le figure supplenti dedicano il tempo necessario a familiarizzare con le bambine e i bambini e a instaurare con loro una relazione stabile.
(6) Il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia individua le modalità di sostituzione delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia e a tal fine collabora anche, se possibile, con le microstrutture per la prima infanzia o le microstrutture aziendali.