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e) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 421)
Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

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1)
Pubblicato nel B.U. 28 novembre 2017, n. 48.

Art. 19 (Coordinatrici e coordinatori)

(1) Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all’infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell’ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall’articolo 20.

(2) Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni:

  1. effettuano la pianificazione delle risorse;
  2. garantiscono la professionalità del servizio e del personale;
  3. assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell’articolo 17;
  4. garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori;
  5. assicurano la partecipazione e l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;
  6. garantiscono l’integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.

(3) Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso:

  1. di una specifica qualifica professionale di cui all’articolo 15, oppure
  2. di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure,
  3. se impiegati principalmente in attività amministrative, di un’adeguata formazione in campo amministrativo.

(4) Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attività lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all’articolo 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all’infanzia.

(5) Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia operano suddivisi per bacini d’utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e igiene.

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ActionActionc) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
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ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
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