(1) Negli asili nido, nelle microstrutture per la prima infanzia, nelle microstrutture aziendali e nel servizio di assistenza domiciliare all’infanzia sono presenti persone con compiti di coordinamento, che interagiscono con il personale amministrativo dell’ente gestore e con il personale pedagogico previsto dall’articolo 20.
(2) Le coordinatrici e i coordinatori svolgono principalmente le seguenti funzioni:
- effettuano la pianificazione delle risorse;
- garantiscono la professionalità del servizio e del personale;
- assicurano il regolare scambio di esperienze tra il personale educativo ai sensi dell’articolo 17;
- garantiscono la collaborazione educativa e formativa con i genitori;
- assicurano la partecipazione e l’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità;
- garantiscono l’integrazione del servizio nel territorio e la cooperazione con le istituzioni socio-sanitarie e scolastiche.
(3) Le coordinatrici e i coordinatori, oltre a disporre di conoscenze in materia di coordinamento e gestione delle risorse umane, sono in possesso:
- di una specifica qualifica professionale di cui all’articolo 15, oppure
- di formazione universitaria a indirizzo pedagogico oppure,
- se impiegati principalmente in attività amministrative, di un’adeguata formazione in campo amministrativo.
(4) Le coordinatrici e i coordinatori, compatibilmente con la loro attività lavorativa di coordinamento e se dispongono della qualifica di cui all’articolo 15, sono impiegati anche nei compiti di formazione, educazione e assistenza all’infanzia.
(5) Le coordinatrici e i coordinatori del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia operano suddivisi per bacini d’utenza e svolgono anche funzioni di controllo sugli appartamenti delle/degli assistenti domiciliari all’infanzia per accertare la sussistenza dei prescritti requisiti di idoneità e igiene.