(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia, le microstrutture aziendali e i servizi di assistenza domiciliare all’infanzia dispongono di un’appropriata gamma di materiali didattici, formativi e ludici e, al bisogno, anche di mezzi di trasporto, come carrozzine.
(2) I materiali didattici, formativi e ludici si riferiscono alle singole fasi di sviluppo della bambina/del bambino e abbracciano molteplici aree d’interesse e tematiche, anche tenuto conto delle varie estrazioni culturali.
(3) La scelta dei materiali si orienta alle prescrizioni e ai requisiti individuati nel quadro di riferimento di cui all’Art. 4 e viene aggiornata regolarmente.
(4) I materiali presentano caratteristiche di resistenza meccanica, robustezza e non infiammabilità.