(1) I servizi soddisfano le esigenze di una pedagogia inclusiva della prima infanzia e assicurano parità di accesso.
(2) Promuovendo un approccio attento alle diversità, i servizi garantiscono a ogni bambina o bambino di sviluppare al meglio il proprio potenziale.
(3) I bambini con diagnosi funzionale di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, che mostrano un elevato fabbisogno di assistenza e che vengono iscritti in un asilo nido, in una microstruttura per la prima infanzia o in una microstruttura aziendale, ricevono sostegno da parte di personale qualificato specializzato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.
(4) Il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, prima di accogliere una bambina o un bambino con disabilità, valuta il relativo fabbisogno di assistenza e il livello d’istruzione dell’assistente domiciliare all’infanzia; qualora fosse necessario personale qualificato specializzato, il servizio procura, se possibile, un posto presso una microstruttura per la prima infanzia, una microstruttura aziendale o un asilo nido nelle vicinanze.
(5) In caso di accoglienza di bambine/bambini con background migratorio e in presenza di barriere di comunicazione linguistica, i servizi offrono, ove possibile, un’adeguata assistenza con l’impiego di mediatori e mediatrici culturali.