(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali dispongono dei seguenti locali:
(2) Per gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali vigono inoltre le seguenti regole:
(3) Le/Gli assistenti domiciliari all’infanzia mettono a disposizione locali che di norma garantiscano un’accessibilità priva di barriere architettoniche, dotati di sufficiente spazio per il movimento e suddivisi come segue:
(4) Tutti i servizi rispettano i seguenti principi: