In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 421)
Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 28 novembre 2017, n. 48.

Art. 22 (Locali)

(1) Gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali dispongono dei seguenti locali:

  1. un guardaroba di grandezza adeguata e con un allestimento a misura di bambino;
  2. un locale per i servizi igienici dotato di un wc e di un lavabo di altezza adeguata ogni dieci bambini, un fasciatoio ogni dieci bambini e una piccola doccia o vaschetta da bagno;
  3. spazi principali, spazi secondari e spazi appositi per il pranzo con una superficie utilizzabile per l’attività pedagogica di almeno 4,5 m2 a bambino, esclusi la cucina, i bagni, i corridoi e il guardaroba; è consigliato l’utilizzo di un ulteriore spazio per il movimento.

(2) Per gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia e le microstrutture aziendali vigono inoltre le seguenti regole:

  1. dispongono di servizi igienici propri e di uno spogliatoio per il personale e, se possibile, di uno spazio per l’attività amministrativa e per le riunioni;
  2. garantiscono l’accessibilità ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54 “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche” e dispongono di una zona di accesso e di uscita sicura, al riparo dal traffico;
  3. mettono in atto, al bisogno, accorgimenti per un’acustica ambientale adatta.

(3) Le/Gli assistenti domiciliari all’infanzia mettono a disposizione locali che di norma garantiscano un’accessibilità priva di barriere architettoniche, dotati di sufficiente spazio per il movimento e suddivisi come segue:

  1. un angolo gioco allestito a misura di bambino, con molteplici possibilità di utilizzo;
  2. angoli tranquilli destinati al riposo dei piccoli e organizzati nel rispetto delle singole abitudini;
  3. uno spazio per il pranzo, che consenta di consumare il pasto in un’atmosfera familiare;
  4. un bagno e un fasciatoio.

(4) Tutti i servizi rispettano i seguenti principi:

  1. i locali sono luminosi, accoglienti, con possibilità di oscuramento e adeguatamente riscaldati;
  2. le aree dove sono riposti i materiali e gli strumenti di pulizia, gli accessori per la cura del corpo e le dotazioni mediche non devono essere accessibili ai bambini;
  3. è disponibile uno spazio esterno per le carrozzine.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
ActionActionb) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
ActionActionc) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
ActionActionPRINCIPI GENERALI
ActionActionQUALITÀ DELL’ORIENTAMENTO E DEI PROCESSI EDUCATIVI
ActionActionQUALITÀ DEGLI ASPETTI STRUTTURALI
ActionActionArt. 12 (Rapporto numerico personale educativo-bambino)
ActionActionArt. 13 (Capacità ricettiva e posti-bambino)
ActionActionArt. 14 (Caratteristiche dei gruppi)
ActionActionArt. 15 (Qualifica professionale)
ActionActionArt. 16 (Aggiornamento e supervisione)
ActionActionArt. 17 (Scambio di esperienze e consulenza)
ActionActionArt. 18 (Personale supplente)
ActionActionArt. 19 (Coordinatrici e coordinatori)
ActionActionArt. 20 (Accompagnamento pedagogico)
ActionActionArt. 21 (Partecipazione e inclusione)  
ActionActionArt. 22 (Locali)
ActionActionArt. 23 (Cucina)
ActionActionArt. 24 (Alimentazione dei bambini)
ActionActionArt. 25 (Arredamento degli spazi interni)
ActionActionArt. 26 (Materiali ludico-didattici)
ActionActionArt. 27 (Spazi esterni)
ActionActionQUALITÀ DEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI
ActionActionGARANZIA DELLA QUALITÀ
ActionActionNORME TRANSITORIE E FINALI
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico