(1) In prima applicazione della presente legge, sono trasferiti ai Comuni le seguenti funzioni e i seguenti compiti:
(2) Le seguenti funzioni di polizia amministrativa vengono delegate ai sindaci e alle sindache dei comuni territorialmente competenti:
(3) Le funzioni e i compiti trasferiti sono svolti dai Comuni ai sensi della legislazione provinciale vigente.
(4) Se fossero necessarie ulteriori risorse rispetto a quelle già spettanti ai Comuni, verranno definite in un accordo aggiuntivo sulla finanza locale relativo all’anno 2018 e 2019.
(5) Le funzioni ed i compiti di cui al comma 1 sono trasferiti con il 1° gennaio 2019, quelli di cui al comma 2 con il 1° gennaio 2018.