(1) I Comuni svolgono le funzioni e i servizi di loro competenza secondo i principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nel rispetto della legislazione in materia di ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
(2) I Comuni assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, secondo quanto stabilito dalla normativa statale, regionale e provinciale in materia.
(3) I Comuni esercitano le proprie funzioni con modelli organizzativi volti a garantire la riduzione degli oneri burocratici per i soggetti amministrati e la riduzione dei costi amministrativi del decentramento, anche sulla base di atti di indirizzo e coordinamento approvati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio dei Comuni.
(4) Sono fatte salve le leggi speciali che, per lo svolgimento di determinati servizi pubblici, prevedono la costituzione di enti o organismi appositi, o particolari modalità di affidamento.