(1) La Provincia assicura ai Comuni le risorse finanziarie e non finanziarie necessarie per svolgere integralmente e in modo adeguato le funzioni e i servizi attribuiti, secondo i seguenti principi:
- considerazione dell’effettivo fabbisogno dei Comuni;
- considerazione delle risorse proprie dei Comuni e della loro possibilità di autofinanziamento;
- attuazione della solidarietà intercomunale, mirante alla riduzione degli squilibri economici tra i diversi territori, derivanti da circostanze oggettive;
- miglioramento dell’efficienza e della efficacia della amministrazione.
(2) In caso di trasferimento ai Comuni di ulteriori funzioni e servizi, la legge provinciale garantisce il trasferimento delle risorse finanziare e strumentali necessarie per far fronte alle spese derivanti dai nuovi compiti. Il Consiglio dei Comuni esprime il suo parere alla Provincia in merito alla bozza di atto di trasferimento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, tenendo anche conto dell’adeguatezza delle risorse finanziarie previste dalla bozza o che sono già a disposizione dei Comuni.
(3) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 81 dello Statuto di autonomia e dalle relative leggi provinciali e nel rispetto delle disposizioni in materia della legge di trasferimento, l’effettivo passaggio delle risorse strumentali e umane ai Comuni è disposto con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.
(4) Nel caso in cui la legge provinciale o gli atti cui essa rinvia rideterminino le risorse disponibili, devono essere conseguentemente ridefiniti anche le funzioni e i servizi svolti dai Comuni o le finalità che si intendono realizzare.
(5) Per incentivare un migliore svolgimento delle funzioni comunali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere misure premiali nei confronti dei Comuni, tenendo anche conto degli esiti dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 8, commi da 5 a 8.