In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 4 (Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia)

(1)  Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l’opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.

(2)  L’allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici è disposta secondo criteri di unitarietà e complementarietà delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni.

(3)  Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge.

(4)  Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all’interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative.

(5)  Con riferimento alle materie nonché alle funzioni e ai servizi già trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, può individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale.

(6)  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi è stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionA Comuni
ActionActiona) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionActionb) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionActionArt. 1 (Oggetto e finalità della legge)
ActionActionArt. 2 (Principi generali sull’autonomia dei Comuni)
ActionActionArt. 3 (Collaborazione tra Provincia e Comuni)
ActionActionArt. 4 (Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia)
ActionActionArt. 5 (Autonomia finanziaria dei Comuni)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali)
ActionActionArt. 7 (Forme collaborative intercomunali)     
ActionActionArt. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)
ActionActionArt. 8 (Poteri della Provincia)
ActionActionArt. 9 (Verifica dell’adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni)
ActionActionArt. 10 (Potere sostitutivo della Provincia)
ActionActionArt. 11 (Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni)
ActionActionArt. 12 (Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della , “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 17 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 18 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 19 (Entrata in vigore)
ActionActione) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 11
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2023, n. 10
ActionActionB Comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico