(1) La Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, in caso di mancata adozione di atti obbligatori per previsione di legge o per regolamento al quale la legge rinvia.
(2) La Giunta provinciale assegna all’ente inadempiente, dopo averlo sentito, un congruo termine, comunque non inferiore a 30 giorni, per adottare i necessari provvedimenti, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito nuovamente l’ente inadempiente, la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall’articolo 54 dello Statuto di autonomia, anche mediante la nomina di un commissario/una commissaria ad acta.
(3) Se necessario, la Giunta provinciale e il commissario/la commissaria ad acta si avvalgono delle strutture dell’ente inadempiente, il quale è tenuto a fornire la collaborazione e i documenti necessari.
(4) Nel caso in cui il provvedimento in sostituzione dell’ente inadempiente sia un atto distinto dalla deliberazione con la quale la Giunta provinciale dispone la sostituzione, l’ente sostituito conserva il potere di compiere gli atti dei quali è stata rilevata l’omissione, fino a quando la Giunta o il commissario/la commissaria ad acta non abbia chiesto all’ente la collaborazione di cui al comma 3.
(5) Gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti sostitutivi sono a carico dell’ente inadempiente.