1. Non possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:
a) onorario del produttore;
b) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancari, interessi di mora e sanzioni;
c) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
d) offerte e altre erogazioni per scopi di utilità sociale;
e) spese di rappresentanza a favore di membri o dipendenti del richiedente;
f) spese per buffet;
g) compensi di componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati o di membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, provinciale o comunale) e candidati ufficiali agli stessi.