1. I beneficiari che hanno ottenuto un’anticipazione devono rendicontare le spese sostenute, per un importo pari all’anticipazione stessa, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello dell’avvenuta liquidazione. Per rendicontare l’anticipazione va presentata la seguente documentazione:
a) la domanda di cui all’articolo 19;
b) un elenco riepilogativo delle spese sostenute, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante del richiedente o dalla persona singola richiedente, da cui emergano i dati essenziali della documentazione di spesa;
c) i documenti di spesa.
2. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente può concedere, per gravi e motivate ragioni, una proroga del termine di cui al comma 1, nel rispetto della scadenza prevista per la rendicontazione del saldo e/o del cronoprogramma in caso di attività a sviluppo pluriennale.
3. Solo ad avvenuta rendicontazione dell’anticipazione possono essere liquidati ulteriori importi.
4. L’importo dell’anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione del progetto agevolato o non adeguatamente rendicontato deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.