1. I presenti criteri disciplinano la concessione di vantaggi economici da parte della Ripartizione provinciale Cultura tedesca per la promozione della cultura cinematografica, filmica e multimediale per i gruppi linguistici tedesco e ladino, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera f), e dell’articolo 6, comma 1, lettere a, b), d) e h), e comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9.
2. Tale promozione mira a sostenere la varietà della cultura filmica, ad aumentare il valore culturale del bene film, a sostenere lo sviluppo culturale attraverso il bene audiovisivo e ad aumentare la performance di chi opera nel settore cinematografico.
3. Sono agevolate le opere audiovisive non concepite per un utilizzo commerciale e quelle con una distribuzione principalmente nell’arco alpino.
4. I contributi di cui all’articolo 4 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. I sussidi di cui all’articolo 4 dei presenti criteri sono concessi nel rispetto e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".