1. Possono essere concessi i seguenti vantaggi economici:
a) contributi per progetti;
b) contributi integrativi;
c) sussidi.
2. I contributi per progetti possono essere concessi per le attività di cui all’articolo 2, commi da 1 a 3.
3. I contributi integrativi integrano i contributi per progetti già concessi. Possono essere concessi nei seguenti casi:
a) se le risorse economiche di cui all’articolo 6 non sono sufficienti a integrare convenientemente il contributo già concesso per la realizzazione del progetto pianificato;
b) se sono sopravvenuti fatti imprevedibili al momento della presentazione della domanda e indipendenti dalla volontà del/della richiedente;
c) se, per giustificati motivi, appare opportuno aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa, entro il limite massimo previsto.
4. I sussidi sono vantaggi economici concessi a sostegno della proiezione di film di qualità ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5.
5. I film per i quali si chiede un sussidio devono essere proiettati nell’anno di presentazione della domanda.