1. Per la pre-produzione, la produzione e la post-produzione del prodotto audiovisivo possono essere ammesse a contributo le seguenti spese:
a) realizzazione della sceneggiatura;
b) spese di ricerca;
c) costi per la ricerca del luogo adatto alle riprese;
d) primo casting;
e) elaborazione del piano progettuale;
f) costi per l’organizzazione e l’esecuzione;
g) spese di viaggio, vitto e alloggio;
h) spese di pubbliche relazioni e marketing;
i) montaggio;
j) musica/elaborazione audio;
k) spese per l’acquisto di diritti per materiale da archivio;
l) compensi di esperti ed esperte, professionisti e professioniste del settore;
m) costi del personale interno delle imprese di produzione audiovisiva e cinematografica, entro i limiti di cui all’articolo 17, comma 6.
2. Per le iniziative e le rassegne nel settore del cinema e della multimedialità possono essere ammesse tutte le spese connesse alla realizzazione e alla promozione del progetto, quali:
a) onorari di moderatrici e moderatori;
b) affitto sale;
c) spese per diritti di utilizzazione;
d) spese di pubblicità;
e) altre spese di realizzazione e promozione.
3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché le spese per gli onorari di relatrici e relatori e per i compensi di artisti e artiste possono essere ammesse entro i limiti di cui all’articolo 17, comma 5.
4. Le spese per le quali è stata presentata domanda possono essere ammesse anche solo in parte.