1. I documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati al beneficiario/alla beneficiaria;
c) essere quietanzati per l’avvenuto regolare pagamento;
d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse.
2. I documenti di spesa possono essere emessi anche negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal crono-programma presentato.