(1) Il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d’incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.
(3) Il comma 6 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Per ogni intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il direttore di ripartizione competente in materia od un funzionario da esso designato, assume le funzioni di responsabile unico e svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, dispone tutti gli atti istruttori necessari e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”
(4) Nel comma 8 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “diretta dall’autorità di cui al comma 6”.
(5) Nel comma 9 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “e i processi verbali che ne tengono luogo”.
(6) La prima frase del comma 10 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“I contratti soggetti ad intavolazione nel libro fondiario sono stipulati in forma pubblico-amministrativa con l’osservanza delle norme della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili, iscritti nel repertorio in conformità a quanto disposto dagli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche, e custoditi in un’apposita raccolta.”