(1) Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Nei costi sono comprese le spese per l'ammortamento, la manutenzione ed il rinnovo delle strutture a carico dell’ente gestore per una quota non superiore complessivamente al 5 per cento dei costi determinati ai sensi del comma 2.“