(1) Il comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Non possono avere ulteriore corso le domande di concessione per impianti alimentati da fonti rinnovabili contrarie al buon regime delle acque e del suolo e alle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, dei masi chiusi e degli altri interessi generali. Il titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate ai fini della realizzazione degli interventi predetti può essere presentato in ogni momento. Ai fini della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono considerate di pubblica utilità le opere per impianti con potenza nominale superiore a 3 MW.” 11)12)
(2) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
[“1. Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.”] 13)