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t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 151)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)

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1)
Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.

Art. 32 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)   delibera sentenza

[(1)  Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"8. Ai fini di un migliore coordinamento e snellimento della gestione delle materie di competenza di un componente di Giunta e dei compiti attribuiti nell’ambito di tali materie a enti strumentali della Provincia o a società controllate dalla stessa, è consentito il cumulo tra incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso tali enti e società, salvo il rispetto delle particolari disposizioni per la copertura delle rispettive posizioni dirigenziali.]” 22)

(2)  Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 14/bis (Mobilità del personale dirigenziale)

1. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale dirigenziale vengono stabiliti con regolamento di esecuzione i criteri e le modalità per garantire la mobilità di tale personale tra le diverse strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa, con l'obiettivo di impiegare le capacità ed attitudini dirigenziali e le competenze professionali in nuovi settori e per acquisire presso gli stessi nuove competenze e favorire flessibilità e iniziative innovative.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale dirigenziale che ricopre posizioni di vertice collegate alla durata del mandato del preposto componente di Giunta o organo di governo comunque denominato."

(3)  L’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Organismo di valutazione)

1. In attuazione e per le finalità di cui all’articolo 79 dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, presso la Direzione generale della Provincia è istituito un organismo di valutazione per l’effettuazione dei controlli, anche di natura collaborativa, funzionali all’attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di controllo successivo sulla sana gestione, relativi agli enti locali e agli altri soggetti individuati dall’articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale stesso. Degli esiti dei controlli è data notizia al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e alla competente sezione della Corte dei conti.

2. L’organismo di valutazione opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione ed in piena autonomia in collaborazione con la Direzione generale ed, eventualmente, in accordo con altri enti o istituzioni pubbliche. Alla Direzione generale spetta il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione e di controllo, di garantire la trasparenza delle modalità e dei sistemi operativi e di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.

3. L’organismo di valutazione è un organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione; i componenti sono nominati dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta. Un membro è nominato su indicazione del Consiglio provinciale ed un membro è nominato su indicazione del Consiglio dei Comuni. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell’organismo.

4. L’organismo di valutazione definisce con propri atti interni le modalità concernenti il proprio funzionamento, per il quale può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 15 unità. Alla copertura di tali posti si provvede esclusivamente mediante personale dell’amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche, senza un aumento del contingente di personale complessivo delle amministrazioni di provenienza.

5. Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente, in quanto non riservata alla commissione di cui all’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, con la quale si raccorda per il disimpegno delle proprie funzioni.”

(4)  A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione il punto 28 dell’allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“28 Sviluppo del territorio, natura e paesaggio

  1. piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale
  2. coordinamento progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali
  3. piani urbanistici
  4. piani di attuazione e di recupero
  5. sorveglianza sull’attività edilizia
  6. diritto e ordinamento edilizio
  7. tutela del paesaggio e biodiversità
  8. pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale
  9. tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco Nazionale, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio
  10. patrimonio mondiale naturale UNESCO
  11. didattica ambientale e centri visite parchi.“

(5)  A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione, e comunque a partire dal 1°gennaio 2012, al punto 29 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:

“- piano generale per l'utilizzazione delle acque

-  acqua potabile, zone di rispetto

-  estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di elettricità

-  acque minerali e termali.”

(6)  A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione, al punto 29 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lineette:

“- produzione e distribuzione di energia elettrica, centrali idroelettriche

-  promozione di misure di risparmio energetico e dell’utilizzo razionale di energie rinnovabili

-  approvvigionamento di gas naturale.“

(7)  Il titolo del punto 39 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “39 Europa”.

(8)  A partire dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento di esecuzione sono abrogati i punti 27 e 37 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(9)  La Giunta provinciale è autorizzata a subentrare, ai fini e per gli effetti dell’articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto speciale di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nella convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

(10)  Al punto 1 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta:

“- rapporti con la RAI”.

massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
22)
L'art. 32, ocmma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77.
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