(1) Il comma 1/bis dell’articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:
“1/bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo di acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche.“ 14)