(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, è così sostituita:
“a) effettuare e organizzare i servizi di trasporto secondo quanto stabilito nell'orario provinciale dei servizi. Qualora non disponga delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale.”