(1) Il penultimo periodo deI comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:
“Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico.”
(2) Il comma 3 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Con la sola presenza dei docenti e del dirigente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni prevale in caso di parità il voto del presidente.”
(3) Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, le parole: “e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione” sono soppresse.