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Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Corte costituzionale - Sentenza N. 238 del 19.07.2004
Stipulazione di intese ed accordi con altri stati o con enti territoriali di altri Stati
Attendere, processo in corso!
Sentenza (8 luglio) 19 luglio, n. 238, Pres. Zagrebelsky; Red. Onida
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 2 agosto 2003 e depositato il 6 agosto 2003 la Provincia autonoma di Bolzano, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
), ha sollevato in via principale, fra l'altro, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, di tale legge, in riferimento agli articoli 117, terzo e nono comma, della Costituzione, e agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (reg. ric. n. 59 del 2003).
A propria volta la Regione Sardegna, con ricorso di analogo tenore, notificato il 5 agosto 2003 e depositato il 7 agosto 2003, ha impugnato la medesima norma, in riferimento all'articolo 117, terzo e nono comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (reg. ric. n. 61 del 2003).
La disposizione impugnata costituisce attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, in ordine alla “attività internazionale” delle Regioni e delle Province autonome.
Il primo comma dell'articolo 6, in particolare, disciplina, in relazione all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, la procedura di attuazione ed esecuzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli accordi internazionali ratificati, disponendo che, nelle materie di propria competenza legislativa, esse vi provvedano direttamente, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali.
Questi ultimi, nei successivi trenta giorni, “possono formulare criteri e osservazioni”: in caso di inadempienza, trova applicazione il potere sostitutivo attribuito dall'articolo 120 della Costituzione, secondo le modalità di attuazione definite dall'articolo 8, commi 1, 4 e 5, della stessa legge n. 131 del 2003, “in quanto compatibili”.
Il secondo comma della norma impugnata ha per oggetto, in relazione all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, le intese che le Regioni possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato, nei campi di propria competenza legislativa, in quanto “dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale”.
In tale materia, si prevede che Regioni e Province autonome debbano, prima della firma dell'intesa, darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, e al Ministero degli affari esteri, che possono far pervenire “osservazioni” proprie e dei Ministeri competenti entro trenta giorni, decorsi i quali si può sottoscrivere l'intesa.
Nell'esercizio di tale attività la Regione e la Provincia autonoma non possono “esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato” e “assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato” o che “ledano gli interessi” di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.
Il terzo comma dell'articolo 6 disciplina, in relazione all'articolo 117, nono comma, della Costituzione, gli accordi che le Regioni possono concludere con Stati esteri, nelle materie di propria competenza legislativa.
La norma impugnata delimita il campo di siffatti accordi a quelli “esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore”, agli “accordi di natura tecnico-amministrativa” e agli “accordi di natura programmatica finalizzati a favorire” lo “sviluppo economico, sociale e culturale”, ciò “nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato”.
Si prevede, in particolare, che la Regione e la Provincia autonoma debbano tempestivamente informare della trattativa la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero degli affari esteri, che a propria volta ne rendono edotti i Ministeri competenti.
Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, cui collaborano, qualora si svolgano all'estero, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa intesa con l'ente.
Prima della sottoscrizione dell'accordo esso è trasmesso dalla Regione e dalla Provincia autonoma al Ministero degli affari esteri, che, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, ne accerta la “opportunità politica” e la “legittimità” e conferisce “i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna” del 23 maggio 1969, resa esecutiva con la legge 12 febbraio 1974, n. 112, a pena di nullità dell'accordo.
Infine, il comma 5 della norma impugnata, in riferimento a tutte le attività internazionali descritte dai commi 1, 2 e 3, consente al Ministro degli affari esteri di rappresentare alla Regione o alla Provincia interessata “questioni di opportunità […] derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato”.
In caso di dissenso, il Ministro, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, può chiedere che la questione sia portata all'esame del Consiglio dei ministri, che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale, delibera in merito.
Le ricorrenti, dopo avere riassunto il contenuto della disposizione censurata, osservano che essa è senz'altro applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, in forza dell'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, espressamente richiamato dall'articolo 11 della legge impugnata: benché, “di massima”, la riforma della Parte II del Titolo V della Costituzione non concerna tali enti, tuttavia essa si estende loro per le parti in cui si prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sicché le norme di attuazione contenute nella legge n. 131 del 2003 si renderebbero applicabili in base al medesimo criterio.
Inoltre, la norma impugnata si applica per espressa previsione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.
Le ricorrenti ravvisano un primo profilo di incostituzionalità della norma impugnata nel fatto che essa “pretende […] di dettare una disciplina specifica, compiuta ed analitica, sul tema dei rapporti internazionali delle regioni”, in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale nella materia concernente i rapporti internazionali delle Regioni spetta allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali: tale precetto costituzionale sarebbe infatti estensibile, in base ad una “lettura sistematica”, alla legge statale prevista dall'articolo 117, nono comma, per disciplinare i casi e le forme degli accordi regionali con Stati e delle intese regionali con enti territoriali interni ad altro Stato.
Ove si ritenesse, invece, che il comma nono dell'articolo 117 abbia un contenuto derogatorio rispetto a quanto previsto dal comma terzo della medesima norma costituzionale, sarebbe necessario contenere siffatta deroga nei limiti di una “stretta interpretazione”.
Sulla base di un tale approccio, la disciplina statale di dettaglio non potrebbe riguardare altro che i casi e le forme degli accordi e delle intese e non potrebbe, invece, “creare strumenti di ingerenza statale nel merito di essi”.
Secondo le ricorrenti, viceversa, l'articolo 6 darebbe vita ad una serie di istituti idonei ad incidere sul merito dell'accordo e dell'intesa, ed in ultimo volti ad eliminare sostanzialmente il potere decisionale della Regione, giungendo così a privare l'articolo 117, comma nono, della Costituzione di ogni “portata innovativa”.
In particolare, a tale rilievo presterebbero il fianco le previsioni concernenti la possibilità per il Ministero degli affari esteri di dettare principi e criteri direttivi in ordine alla conduzione dei negoziati (comma 3); il coinvolgimento dello Stato nei negoziati che si svolgono all'estero, tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (comma 3); la necessità che il Ministero degli affari esteri accerti preventivamente l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo (comma 3); la facoltà attribuita al Consiglio dei ministri di decidere in via esclusiva sulla “opportunità politica” dell'attività internazionale delle Regioni, in qualsiasi momento, “e, dunque, anche successivamente alla […] stipula” di un accordo (comma 5).
Tali previsioni non troverebbero giustificazione in casi, come quelli disciplinati dall'articolo 6 in punto di accordi regionali, in cui “non vengono in rilievo scelte fondamentali di politica estera” (che, del resto, sono riservate allo Stato, ex articolo 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione).
Analoghe censure possono essere mosse, concludono le ricorrenti, nei confronti del comma 3 dell'articolo 6, nella parte in cui subordina la stipula dell'accordo ad un previo conferimento del potere di sottoscrizione da parte del Ministro degli affari esteri, a pena di nullità.
Il rinvio alle norme del diritto internazionale in tema di attribuzione del potere di firma sarebbe infatti incongruo, poiché gli articoli 1, 3 e 7 della Convenzione di Vienna in tema di poteri del sottoscrittore atterrebbero ai soli trattati tra Stati, mentre, nel caso di specie, non solo non ricorrerebbe tale requisito, ma gli accordi delle Regioni non sarebbero idonei a vincolare lo Stato, “non rientrando tali accordi tra quelli in grado di costituire un limite alla legislazione interna ex articolo 117, primo comma, della Costituzione, che possono essere soltanto i trattati ratificati ex articolo 80 della Costituzione, in quanto solo questi ultimi possono comportare 'modificazioni di leggi' e, dunque, a fortiori vincoli al legislatore futuro”.
La norma impugnata sarebbe perciò, in tale parte, “del tutto priva di significato” e varrebbe a realizzare soltanto “un ulteriore meccanismo di ingerenza dello Stato nel merito degli accordi stipulati dagli enti territoriali”.
2.– Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi, con atti di analogo tenore.
Lo Stato ritiene che la disposizione impugnata costituisca puntuale attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, con riferimento alla disciplina di “procedure, casi e forme” dell'attività internazionale di Regioni e Province autonome.
In tale ambito rientrerebbero la possibilità di dettare principi e criteri direttivi da osservarsi nel corso dei negoziati, la collaborazione a questi ultimi delle rappresentanze diplomatiche, l'accertamento della opportunità politica dell'accordo da parte del Ministero degli affari esteri, ed inoltre la “clausola di chiusura sul dissenso”, che concernerebbe i soli accordi con Stati esteri (e non le intese con enti territoriali interni), “in cui quindi vengono in considerazione scelte politiche rilevanti”, attinenti alla materia della “politica estera” affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, comma secondo, lettera b, della Costituzione.
Quanto al conferimento del potere di firma dell'accordo, esso costituirebbe una “forma” prevista dall'articolo 3 della Convenzione di Vienna e necessaria per rendere tale atto vincolante per lo Stato “agli effetti del comma primo dell'articolo 117 della Costituzione” e dell'articolo 1 della legge n. 131 del 2003, fermo restando, infatti, che la responsabilità in ordine all'accordo ricade, “sul piano internazionale”, sullo Stato stesso.
La norma impugnata, per tali ragioni, prevederebbe “adempimenti” ispirati a “correttezza e ragionevolezza”.
Considerato in diritto 1.– I ricorsi, proposti rispettivamente dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 59 del 2003) e dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 61 del 2003), sollevano, fra le altre, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
).
Tale articolo (rubricato “Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle Regioni”) statuisce nel comma 1 che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5” [vale a dire le disposizioni in tema di esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo di cui all'art. 120 della Costituzione], “in quanto compatibili”.
Il successivo comma 2 disciplina le intese delle Regioni e delle Province autonome con enti territoriali sub-statali di altri paesi. Esso prevede che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma” al Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri, “ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa”. E aggiunge che “con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi” di Comuni, Province, Città metropolitane o di altre Regioni.
Il comma 3 disciplina gli accordi delle Regioni (cui sempre sono accomunate le Province autonome di Trento e di Bolzano) con altri Stati, conclusi “nelle materie di propria competenza legislativa”. Si può trattare di “accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore”; di “accordi di natura tecnico-amministrativa”; di “accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale”, che possono essere conclusi “nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana”, nonché, nelle materie di competenza legislativa concorrente, nel rispetto “dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato” (primo periodo). In tema di procedura il comma 3 stabilisce che la Regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, che ne informano a loro volta gli altri Ministeri competenti (secondo periodo). Il Ministero degli affari esteri “può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative” (terzo periodo). Infine si prevede che la Regione, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito il Dipartimento per gli affari regionali, ed “accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112” (quarto periodo). E' stabilito infine che “gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli” (quinto periodo).
A sua volta il comma 5 dello stesso articolo 6 prevede che il Ministro degli affari esteri “può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato” e, in caso di dissenso, sentito il Dipartimento per gli affari regionali, “chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione”.
Le ricorrenti, con argomentazioni identiche, sostengono, in primo luogo, che dette disposizioni sono lesive della competenza delle Regioni e delle Province autonome in quanto detterebbero una disciplina “specifica, compiuta ed analitica”, invece di limitarsi a dettare norme di principio, come avrebbero dovuto fare, attenendo esse alla materia, di competenza concorrente, dei “rapporti internazionali delle Regioni”, limite questo che riguarderebbe anche le leggi statali chiamate, ai sensi del nono comma dell'art. 117 della Costituzione, a disciplinare i “casi” e le “forme” degli accordi delle Regioni con altri Stati e delle loro intese con enti territoriali interni ad essi.
In secondo luogo le ricorrenti sostengono che, anche a voler accedere alla diversa interpretazione secondo cui tali ultime leggi statali costituiscano esercizio di una competenza integralmente riservata allo Stato, la disciplina statale non potrebbe riguardare altro che i “casi” e le “forme” degli accordi e delle intese, mentre l'impugnato art. 6 andrebbe oltre, non limitandosi ad individuare i tipi di accordi che le Regioni possono concludere con altri Stati e a fissare regole procedurali, ma prevedendo poteri di ingerenza nel merito da parte dello Stato suscettibili di eliminare sostanzialmente il potere di decisione regionale. In particolare, realizzerebbero tale ingerenza la previsione del potere ministeriale di dettare principi e criteri direttivi da seguire nella conduzione dei negoziati; l'imposizione della collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari quando le trattative si svolgano all'estero; la previsione di un accertamento preventivo dell'opportunità politica e della legittimità dell'accordo (comma 3); la previsione del potere ministeriale di rappresentare “in qualsiasi momento” alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità e di devolvere in caso di dissenso la decisione al Consiglio dei ministri (comma 5); nonché la previsione del necessario conferimento di pieni poteri da parte del Ministro degli esteri, a pena di nullità dell'accordo (comma 3), poiché si tratterebbe di un istituto riguardante i soli trattati fra Stati, mentre gli accordi delle Regioni non sarebbero tali, non vincolerebbero lo Stato ma solo la Regione stipulante, e non costituirebbero limite alla legislazione interna ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
2.– La presente pronunzia riguarda il solo art. 6 della legge n. 131 del 2003, impugnato dalle ricorrenti insieme ad altre disposizioni della stessa legge, il cui esame resta riservato a separate decisioni.
3.– I due giudizi, avendo lo stesso oggetto, devono essere riuniti, limitatamente a ciò che concerne l'oggetto della presente decisione, per essere decisi con unica pronunzia.
4.– La questione sollevata dalla Regione Sardegna è inammissibile.
Infatti la delibera della Giunta regionale di impugnazione della legge n. 131 del 2003 riguarda genericamente, nel dispositivo, le “parti” di essa “che comprimono illegittimamente l'autonomia concessa alla Regione dallo Statuto, dalle relative norme di attuazione, nonché dall'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”; e le premesse della delibera, atte ad integrarne e precisarne la portata, dopo avere genericamente affermato che la legge “contiene norme lesive dell'autonomia attribuita alla Regione”, affermano che “tra le altre norme, vengono in particolare considerazione” l'articolo 1, comma 4; l'art. 5, comma 1; l'art. 8, comma 1, riguardo ai quali si specificano le relative censure, mentre non si fa alcuna menzione dell'art. 6.
Manca pertanto una valida delibera di impugnazione che riguardi l'art. 6 della legge, non potendosi, per altro verso, dare ingresso ad una impugnativa, priva di oggetto sufficientemente specificato, che investa l'intera legge o disposizioni di essa non indicate espressamente (cfr. sentenza n. 43 del 2004), quando tale legge rechi disposizioni plurime e non omogenee.
5.– La questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano è infondata nei termini di seguito precisati.
Questa Corte, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione recata dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
, si era pronunciata in ordine alla ammissibilità e ai limiti di un'attività regionale avente rilievo internazionale. In particolare, nella sentenza n. 179 del 1987, essa aveva ribadito l'esclusiva competenza statale in ordine ai rapporti internazionali, ammettendo però deroghe introdotte dal legislatore ordinario, quali quella derivante dalla previsione delle “attività promozionali” all'estero delle Regioni legate da nesso strumentale con le materie di competenza regionale, e precedute da intesa con lo Stato, e quelle connesse alla previsione di accordi di cooperazione transfrontaliera; aveva altresì ammesso la legittimità delle cosiddette “attività di mero rilievo internazionale delle Regioni”, attraverso le quali esse non sottoscrivono veri e propri accordi, ma si limitano a prevedere scambi di informazioni, approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, o l'enunciazione di analoghi intenti di armonizzazione unilaterale delle condotte rispettive di Regioni e di enti afferenti ad altri Stati, senza incidere sulla politica estera dello Stato; aveva affermato la necessità, in ogni caso, del previo assenso del Governo in modo che lo Stato potesse controllare la conformità delle attività regionali agli indirizzi di politica internazionale.
Sulla base di questi principi, dichiarati applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, là dove i rispettivi statuti nulla dispongano (cfr. sentenze n. 179 del 1987, n. 564 e n. 924 del 1988, n. 343 del 1996, n. 428 del 1997), la Corte ha ripetutamente statuito in ordine alla legittimità, ai limiti e alle modalità delle attività di rilievo internazionale delle Regioni, anche in relazione al principio di leale cooperazione, in particolare affermando la sindacabilità degli atti statali di diniego dell'assenso ad attività regionali (cfr. sentenze n. 737 del 1988, n. 472 del 1992, n. 204 del 1993).
6.– Il nuovo articolo 117 della Costituzione detta una espressa disciplina delle attività internazionali delle Regioni. Da un lato esso riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della “politica estera e rapporti internazionali dello Stato” (secondo comma, lettera a), e attribuisce alla competenza concorrente quella dei “rapporti internazionali […] delle Regioni” (terzo comma); dall'altro lato, esplicitamente prevede che “nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (nono comma). Inoltre prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, “provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali […], nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza” (quinto comma).
E' da notare che quest'ultima disposizione si applica anche alle Regioni speciali (come è fatto chiaro dal riferimento testuale alle Province autonome): più in generale, nel silenzio degli statuti, e tenendo conto che l'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
impone di riconoscere alle Regioni speciali ogni forma di maggiore autonomia che il nuovo Titolo V attribuisca alle Regioni ordinarie, deve ritenersi che valgano anche nei confronti delle autonomie speciali i principi e le regole, che esplicitamente consentono attività internazionali delle Regioni, risultanti dal nuovo art. 117, confermandosi, per questo aspetto, la soluzione già seguita nella ricordata giurisprudenza anteriore alla riforma.
Quanto al merito del problema, le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato da questa Corte: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera; ammissione di un'attività internazionale delle Regioni; subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale.
La novità che discende dal mutato quadro normativo è essenzialmente il riconoscimento a livello costituzionale di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell'ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi di altri Stati, anche veri e propri accordi con altri Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma). Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la competenza statale a determinare i “casi” e a disciplinare “le forme” di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell'esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come “delegate” dello Stato, bensì come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato.
7.– Alla luce dei principi ora enunciati, le disposizioni impugnate della legge n. 131 del 2003 si rivelano immuni dalle censure mosse dalla ricorrente.
Non può essere condivisa, in primo luogo, la tesi secondo cui esse conterrebbero una normativa di dettaglio, mentre lo Stato dovrebbe limitarsi, in questa materia, a stabilire principi fondamentali, nell'esercizio della competenza concorrente in tema di rapporti internazionali delle Regioni.
In realtà il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito di stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali, e di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonché il compito di disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati e di intese con enti territoriali di altri Stati (nono comma). Le disposizioni dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di questi compiti.
Il comma 1, invero, dando corpo alla disciplina testualmente prevista dall'art. 117, quinto comma, stabilisce la procedura di informazione preventiva da parte delle Regioni e di formulazione da parte del Governo nazionale di criteri e osservazioni, ai fini dell'attività regionale di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali in vigore, e prevede, con rinvio all'art. 8, le modalità di esercizio del potere sostitutivo.
Il comma 2 disciplina, ai sensi dell'art. 117, nono comma, della Costituzione, i casi in cui le Regioni possono concludere intese con enti territoriali interni di altri Stati, e le procedure (le forme) intese a consentire la necessaria preventiva verifica statale. Anche i vincoli di contenuto enunciati nel periodo finale del comma – divieto per le Regioni di esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato e di assumere impegni da cui derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi di altri enti territoriali – costituiscono in definitiva una specificazione in negativo dei limiti in cui è consentito alle Regioni concludere intese con omologhi enti stranieri.
A sua volta il comma 3 disciplina “casi” e “forme” della conclusione di accordi fra le Regioni e altri Stati, secondo la previsione dell'art. 117, nono comma.
Infine il comma 5 non fa che riprendere con una sorta di clausola generale il contenuto fondamentale del principio per cui lo Stato deve poter intervenire a salvaguardia degli interessi della politica estera, prevedendo anzi la garanzia, in caso di dissenso, dell'intervento del massimo organo del Governo, il Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato.
Si tratta dunque di disposizioni che, in ogni caso, non eccedono l'ambito dei compiti attribuiti allo Stato in questa materia dall'art. 117 della Costituzione.
8.– Nemmeno è fondata la tesi subordinata della ricorrente, secondo cui le disposizioni impugnate introdurrebbero regole e istituti suscettibili di dar luogo ad indebite ingerenze di merito dello Stato nelle decisioni delle Regioni in questa materia, così ledendone l'autonomia.
Le norme in questione devono essere intese in relazione ai principi sopra ricordati, emergenti dall'art. 117 della Costituzione, e in conformità ad essi. Ciò vale, anzitutto, per le procedure disciplinate dall'art. 6, commi 1 e 2. I “criteri” e le “osservazioni” che l'organo governativo è abilitato a formulare rispetto alle iniziative e alle attività regionali ai fini dell'esecuzione degli accordi internazionali e alla stipulazione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati sono sempre e soltanto relativi alle esigenze di salvaguardia delle linee della politica estera nazionale e di corretta esecuzione degli obblighi di cui lo Stato è responsabile nell'ordinamento internazionale; né potrebbero travalicare in strumenti di ingerenza immotivata nelle autonome scelte delle Regioni (cfr. sentenze n. 179 del 1987 e n. 737 del 1988).
Analoghe considerazioni valgono anche quanto alla disciplina contenuta nel comma 3 dell'impugnato art. 6, in tema di accordi delle Regioni con altri Stati. La stessa ricorrente non contesta né le limitazioni che la disposizione apporta alle tipologie di accordi stipulabili e dunque ai “casi” in cui tali accordi possono essere conclusi, né le regole relative all'obbligo di tempestiva comunicazione al Governo delle trattative, e alla pubblicità degli accordi stipulati (prevista, quest'ultima, dal comma 4 dell'art. 6, non impugnato). Sostiene invece che rappresentino strumenti di indebita ingerenza statale, anzitutto, la possibilità per il Ministero degli affari esteri di “indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati”, l'imposizione della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari per i negoziati all'estero, e la necessità di un accertamento preventivo da parte del Ministero degli affari esteri della “opportunità politica” e della “legittimità” dell'accordo.
Ma, in primo luogo, i “principi e criteri” da seguire nella conduzione dei negoziati, di cui è parola nel terzo periodo del comma 3, al pari dei “criteri e osservazioni” cui si riferisce il comma 1, non vanno intesi come direttive vincolanti in positivo quanto al contenuto degli accordi, bensì solo come espressione delle esigenze di salvaguardia degli indirizzi della politica estera, e dunque come specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi, e dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi.
Quanto alla collaborazione degli uffici diplomatici e consolari, si tratta in realtà di una possibilità di supporto tecnico, il cui utilizzo resta subordinato, come precisa la norma, alla previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, e dunque non comporta alcuna lesione all'autonomia di questa.
Quanto infine all'accertamento preventivo di legittimità e di opportunità dell'accordo, mentre il riferimento alla legittimità attiene principalmente alla verifica del rispetto dei limiti posti al “potere estero” delle Regioni, nonché delle procedure e degli obblighi di informazione, il riferimento alla opportunità va letto alla luce di quanto previsto in via generale dal comma 5, ove si precisa che le “questioni di opportunità” che il Governo può sollevare sono quelle “derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato”.
Tale potere di accertamento del Governo non legittima dunque alcuna ingerenza nelle scelte di opportunità e di merito attinenti all'esplicazione dell'autonomia della Regione. Il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 117, nono comma, della Costituzione, solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato; sul piano procedurale le Regioni godono della garanzia derivante dalla competenza del massimo organo del Governo, il Consiglio dei ministri, a decidere in via definitiva, mentre l'eventuale uso arbitrario di tale potere resta pur sempre suscettibile di sindacato nella sede dell'eventuale conflitto di attribuzioni.
9.– Analoghe considerazioni valgono a consentire ed imporre una lettura costituzionalmente conforme della previsione secondo cui la stipulazione degli accordi deve essere preceduta, a pena di nullità degli accordi medesimi, dal conferimento da parte del Ministero degli affari esteri dei “pieni poteri di firma”. Si tratta di un istituto derivante dal diritto internazionale, in particolare disciplinato dall'art. 7 della Convenzione sul diritto dei trattati adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969), ai cui sensi “un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato” vuoi “quando presenti i pieni poteri del caso”, vuoi “quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini”; sono poi considerati rappresentanti dello Stato a cui appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri, i titolari di cariche nominate nel comma 2 del medesimo art. 7 della Convenzione (Capi di Stato e di Governo, Ministri degli esteri, rappresentanti accreditati ad una conferenza internazionale, ecc.).
L'istituto ha il fine di dare certezza riguardo al fatto che il consenso prestato o la firma apposta al trattato siano realmente idonei a impegnare lo Stato nell'ordinamento internazionale, provenendo da chi ha i poteri rappresentativi a ciò necessari.
La ricorrente sostiene che gli accordi stipulati dalle Regioni con altri Stati non sono “trattati” fra Stati, e come tali non vincolano lo Stato ma solo l'ente stipulante. Tale tesi non può essere condivisa. L'autonomia di diritto interno (costituzionale) in base alla quale le Regioni possono concludere gli accordi si esercita pur sempre nel quadro di un ordinamento in cui lo Stato centrale, titolare esclusivo della politica estera, è responsabile sul piano del diritto internazionale degli accordi e delle relative conseguenze, e quindi ha il potere-dovere di controllare la conformità di detti accordi agli indirizzi della politica estera nazionale. Ciò comporta l'esigenza di adottare formalità intese a dare certezza, sul piano internazionale, circa la legittimazione di chi esprime la volontà di stipulare l'accordo e circa l'esistenza, secondo il diritto interno, del “potere estero” di cui l'accordo è espressione.
Poiché però, come si è detto, secondo il diritto interno la Regione opera in base a poteri propri, e non come “delegata” dello Stato, una volta che sia attuato il procedimento di verifica preventiva circa il rispetto dei limiti e delle procedure prescritte il Ministero degli affari esteri è tenuto a conferire i pieni poteri all'organo regionale competente per la stipulazione, e non potrebbe discrezionalmente negarli. Si tratta dunque, in sostanza, di un adempimento formale vincolato in relazione all'esito della predetta verifica.
10.– E' pure infondata, infine, la censura che la ricorrente muove in relazione alla possibilità, riconosciuta al Governo dal comma 5 dell'impugnato art. 6, di rappresentare in qualunque momento (dunque, arguisce la ricorrente, anche dopo la stipulazione dell'accordo) “questioni di opportunità” e, in caso di dissenso, di provocare una delibera del Consiglio dei ministri.
Tale clausola non fa che ribadire in termini generali ciò che già risulta dai principi e dalle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 in ordine alla stipulazione di intese e accordi e all'esecuzione e attuazione di obblighi internazionali. Le “questioni di opportunità” attengono, come è espressamente previsto, alle esigenze di rispetto degli indirizzi della politica estera; ed esse potranno essere sollevate, volta a volta, in relazione ad accordi o intese ancora da sottoscrivere, ai sensi dei commi 2 e 3, ovvero successivamente in relazione a problemi di attuazione, ai sensi del comma 1. E' escluso comunque che tale possibilità consenta al Governo di esercitare un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi in epigrafe,
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
) sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 61 del 2003);
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, all'art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 59 del 2003).
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 10/bis
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 3/bis
Art. 4
Art. 4/bis
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 4/bis
Art. 4/ter
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
Art. 1 (Obiettivi per la formazione degli esperti della sicurezza)
Art. 2 (Programma dei corsi per esperti della sicurezza)
Art. 3 (Riconoscimento di corsi effettuati fuori Provincia)
Art. 4 (Esami)
Art. 5 (Abrogazioni e modifiche)
Allegato A
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
g) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
k) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
l) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
m) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
n) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
c) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
f) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
Art. 1
h) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
j) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
Art. 1 (Entrate)
Art. 2 (Spese)
Art. 3 (Conto di amministrazione)
Art. 4 (Situazione patrimoniale)
Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)
Art. 6 (Entrata in vigore)
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese)
Art. 2 (Allegato)
Art. 3 (Modifiche agli allegati al bilancio previsione)
Art. 4 (Entrata in vigore)
Allegato A (art. 2)
Allegato B (art. 3)
Allegato C (art. 3)
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
Art. 1 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 2 (Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 3 (Modifica della , “Istituzione dei consultori familiari”)
Art. 4 (Adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Art. 5 (Disposizioni connesse all’esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016)
[
Art. 6 (Abbattimento del debito dei comuni)
Art. 7 (Disposizioni per l’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano)
Art. 8 (Modifica alla , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 9 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Copertura finanziaria)
Art. 12 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione della spesa
)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifica della , „Servizi pubblici
locali e partecipazioni pubbliche“
)
Art. 6
(
Stabilimento „Solland Silicon“ di Merano
)
Art. 7
(
Entrata in vigore
)
Allegato A
Allegato B
Allegato E/1
Allegato H
Allegato 5
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Parere della Consulta)
Art. 3 (Numero legale)
Art. 4 (Abrogazione)
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
o) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
p) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27
Art. 1 (Struttura del fondo provinciale)
Art. 2 (Programma di attività e piano finanziario)
Art. 3 (Gestione del fondo provinciale)
Art. 4 (Rendiconto)
Art. 5 (Modalità di gestione dei conti individuali degli iscritti)
Art. 6 (Impiego e gestione delle disponibilità del fondo)
Art. 7 (Entrata in vigore)
b) Decreto del Presidente della Provincia 4 ottobre 2001, n. 57
c) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2017, n. 18
d) Decreto del Presidente della Provincia 22 febbraio 2018, n. 7
e) Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2020, n. 19
f) Decreto del Presidente della Provincia 13 ottobre 2022, n. 26
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Denominazione dei dipartimenti)
Art. 3 (Segreteria generale della Provincia)
Art. 4 (Direzione generale della Provincia)
Art. 5 (Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca)
Art. 6 (Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia)
Art. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali)
Art. 8 (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)
Art. 9 (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa)
Art. 10 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative)
Art. 11 (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)
Art. 12 (Adeguamenti)
Art. 13 (Entrata in vigore)
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Indennità telefonisti ciechi)
Art. 8-11.
Art. 12 (Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino)
Art. 13-14.
Art. 15
Art. 16
Art. 17 (Acconto indennità di buonuscita)
Art. 18-20.
Art. 21
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
Art. 1-5.
Art. 6 (Norma per il personale veterinario provinciale)
Art. 7
Art. 8 (Procedure per la liquidazione premio servizio)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12-14.
Norme transitorie
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
a) LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 1988, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1989, n. 6 —
Art. 1-4.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10 (Clausola d'urgenza)
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 febbraio 2001, n. 7
d) Legge provinciale 12 giugno 2006, n. 5
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 giugno 1996, n. 31/2.0
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
e) Legge provinciale 10 ottobre 2011, n. 11
f) Legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 dicembre 2001, n. 41/2.0
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
A
B
C
D
E
a) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49
F
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
a) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34
b) Legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1991, n. 28 —
d) Legge provinciale 23 giugno 1992, n. 22
e) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
f) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1996, n. 2 —
g) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
h) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1996, n. 18
h) LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 1997, n. 6 —
Art. 1-21.
Art. 22 (Concessione per revisioni periodiche dei veicoli a motore)
[Art. 22/bis (Riorganizzazione delle revisioni tecniche dei veicoli a motore di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)
Art. 22/ter (Formazione iniziale e periodica dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose)
Art. 23
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2009 , n. 40
j) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24
k) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2017, n. 36
l) Decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2019, n. 32
m) Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2020, n. 27
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
A
B
C
D
E
F
G
H
I
a) Legge provinciale 13 ottobre 2008, n. 9
b) Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
c) Legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Norme transitorie e abrogazioni)
Art. 13 (Disposizione finanziaria)
Art. 14 (Entrata in vigore)
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1979, n. 5492
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
Art. 1 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)
Art. 3 (Modifica della , “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del
porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale
10 novembre 1978, n. 67, recante “Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 6 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996,
n. 6, "Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune")
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)
Art. 10 (Modifica della , “Ordinamento dell’apprendistato”)
Art. 11 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate“)
Art. 13 (Modifica della legge provinciale
13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori“)
Art. 14 (Modifica della , “Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci“)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)
Art. 19 (
Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica
)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione")
Art. 21 (Disposizione finanziaria)
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
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Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
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Delibera 26 maggio 2020, n. 374
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Delibera 9 giugno 2020, n. 387
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Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
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Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Allegato
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Allegato 1
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
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Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
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Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 422
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Allegato 1
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
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Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
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Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
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Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
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Delibera N. 2828 del 10.08.2008
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Delibera N. 3295 del 15.09.2008
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Delibera N. 3393 del 22.09.2008
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Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
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Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera 17 novembre 2008, n. 4251
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 24 vom 16.01.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 19.01.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 50 vom 08.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 08.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 66 vom 21.02.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 21.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 23.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 27.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 28.02.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 13.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 14.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 28.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 28.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 29.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 29.03.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 119 del 30.03.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 07.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 138 del 11.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 17.04.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 156 del 02.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 168 del 08.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 139 vom 09.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 22.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 22.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 22.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 193 vom 25.05.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 26.05.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 26.05.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 199 vom 26.05.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 06.06.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 26.06.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 239 del 26.06.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 247 del 28.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 29.06.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 252 del 04.07.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 07.07.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 10.07.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 31.07.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 281 del 01.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 20.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 27.08.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 03.09.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 304 vom 29.09.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 318 del 09.10.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 13.11.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 333 del 15.11.2007
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 339 vom 22.11.2007
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 354 del 05.12.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 372 del 11.12.2007
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 3 vom 08.01.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 07.02.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 05.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 19.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 03.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 107 vom 27.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 01.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
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19/01/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
01/03/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
06/04/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
16/05/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
19/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
05/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
06/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
25/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
28/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
12/09/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
07/11/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
28/04/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
19/06/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1995, n. 3140
17/07/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
04/12/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
13/02/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
18/12/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6696
29/12/1995 - Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7162
21/09/1995 - DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
21/09/1995 - Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
12/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1995, n. 1
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 10
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 12
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 13
27/03/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14 —
11/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1995, n. 15
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 16
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 17
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 18
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 19
19/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 20
12/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1995, n. 22
16/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1995, n. 23
29/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1995, n. 24
31/05/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 44/30.10
11/01/1995 - Legge provinciale 11 gennaio 1995, n. 1
16/01/1995 - Legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2
25/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1995, n. 3
31/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1995, n. 4
07/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1995, n. 5
16/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 8
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 9
03/03/1995 - Legge provinciale 3 marzo 1995, n. 4
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 6
20/03/1995 - Legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7
05/04/1995 - Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
11/05/1995 - Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 11
01/06/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26
06/06/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 giugno 1995, n. 27
09/06/1995 - Legge provinciale 9 giugno 1995, n. 14
22/06/1995 - LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
28/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
04/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 luglio 1995, n. 32
11/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1995, n. 33
04/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35
09/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1995, n. 38
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 18
24/08/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
20/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 settembre 1995, n. 42
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 43
12/10/1995 - Legge provinciale 12 ottobre 1995, n. 19
13/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46
16/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 ottobre 1995, n. 47
18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 21
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 23
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25
16/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 54
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55
21/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1995, n. 56
27/11/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
29/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1995, n. 58
13/12/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1995, n. 61
02/05/1995 - Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
01/06/1995 - Legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16
23/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1995, n. 29 —
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
08/11/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1995, n. 50 —
27/04/1995 - Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
13/11/1995 - LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
18/10/1995 - Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
18/01/1995 - Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3
11/05/1995 - Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12
19/12/1995 - Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
1994
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14/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
05/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 gennaio 1976, n. 1
24/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1976, n. 11
27/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 febbraio 1976, n. 13
11/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14
15/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1976, n. 15
16/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1976, n. 16
24/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 marzo 1976, n. 18
25/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19
12/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1976, n. 2
31/03/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21
09/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 aprile 1976, n. 22
12/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 aprile 1976, n. 23
20/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 aprile 1976, n. 24
29/04/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1976, n. 25
07/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 maggio 1976, n. 27
11/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 maggio 1976, n. 29
13/05/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 maggio 1976, n. 30
28/05/1976 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 maggio 1976, n. 32 —
23/06/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 giugno 1976, n. 33
06/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1976, n. 34
08/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 luglio 1976, n. 35
20/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 luglio 1976, n. 36
23/07/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 luglio 1976, n. 37
19/01/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4
09/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1976, n. 40
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 44
10/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 45
23/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 agosto 1976, n. 46
31/08/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 agosto 1976, n. 47
06/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 settembre 1976, n. 48
21/09/1976 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 settembre 1976, n. 49
22/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 gennaio 1976, n. 5
21/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 settembre 1976, n. 50
24/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 settembre 1976, n. 51
28/09/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 settembre 1976, n. 53
26/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1976, n. 54
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 1
07/01/1976 - Legge provinciale 7 gennaio 1976, n. 2
14/01/1976 - Legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3
16/01/1976 - Legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 5
27/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6
29/01/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 gennaio 1976, n. 7
10/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 febbraio 1976, n. 8
12/02/1976 - Legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7
12/02/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1976, n. 9
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 8
17/02/1976 - Legge provinciale 17 febbraio 1976, n. 9
06/05/1976 - Legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10
17/05/1976 - Legge provinciale 17 maggio 1976, n. 11
20/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 13
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 14
20/05/1976 - Legge provinciale 20 maggio 1976, n. 16
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15
24/05/1976 - Legge provinciale 24 maggio 1976, n. 20
28/05/1976 - Legge provinciale 28 maggio 1976, n. 19
28/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
24/06/1976 - Legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23
01/07/1976 - Legge provinciale 1° luglio 1976, n. 22
07/07/1976 - Legge provinciale 7 luglio 1976, n. 24
03/08/1976 - Legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26
07/08/1976 - Legge provinciale 7 agosto 1976, n. 31
11/08/1976 - Legge provinciale 11 agosto 1976, n. 29
12/08/1976 - Legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32
16/08/1976 - Legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33
20/08/1976 - Legge provinciale 20 agosto 1976, n. 30
25/08/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1976, n. 37
26/08/1976 - Legge provinciale 26 agosto 1976, n. 34
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
28/08/1976 - Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39
04/09/1976 - Legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40
06/09/1976 - Legge provinciale 6 settembre 1976 , n. 41
28/10/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 ottobre 1976, n. 55
08/11/1976 - Legge provinciale 8 novembre 1976, n. 43
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 42
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 44
10/11/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1976, n. 46
24/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 novembre 1976, n. 56
25/11/1976 - Legge provinciale 25 novembre 1976, n. 47
25/11/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 novembre 1976, n. 57
03/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1976, n. 58
06/12/1976 - Legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 48
10/12/1976 - Legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52
10/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1976, n. 53
13/12/1976 - Legge provinciale 13 dicembre 1976, n. 50
13/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1976, n. 59
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 54
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 57
23/12/1976 - Legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62
28/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1976, n. 62
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 56
30/12/1976 - Legge provinciale 30 dicembre 1976, n. 59
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 55
31/12/1976 - Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 63
31/12/1976 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1976, n. 64
29/12/1976 - Legge provinciale 29 dicembre 1976, n. 61
19/01/1976 - Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
25/06/1976 - LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
09/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
16/01/1976 - LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1976, n. 4 —
18/12/1976 - LEGGE PROVINCIALE 18 dicembre 1976, n. 51 —
10/11/1976 - Legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45
31/07/1976 - Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
24/05/1976 - Legge provinciale24 maggio 1976, n. 17
17/08/1976 - Legge provinciale17 agosto 1976, n. 36
17/08/1976 - Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
26/05/1976 - LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
26/07/1976 - Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1975
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