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In vigore al: 26/10/2022

Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali - Tutela della minoranza linguistica ladina

Sentenza (14 giugno) 19 giugno 1995, n. 261; Pres. Baldassarre – Red. Vari
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato in data 27 dicembre 1994, Carlo Willeit, nella sua qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, ha impugnato - ai sensi del comma 2 dell'art. 56 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) - la legge regionale 30 novembre 1994 n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1).
Il ricorso - nel denunciare violazione degli artt. 2, 56, 61, 62, 92 e 102 dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 2, 3, 6, 48, 49 e 51 Cost. - investe la legge sia nella sua interezza, sia negli artt. 2, commi 5 e 6;17, comma 1; 32, comma 1, lett. b); 35, comma 1, lett. h) e comma 3, lett. c); 36, comma 1, lett. h) e comma 3, lett. c); 65, comma 1.
2. Premesso che la considerazione delle minoranze linguistiche è, nello Statuto speciale, tale che l'art. 56, comma 2, prevede un meccanismo assolutamente originale di garanzia, consistente in un ricorso collettivo, a tutela della parità dei diritti fra cittadini dei diversi gruppi linguistici e delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, si lamenta anzitutto violazione del predetto art. 56 « in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3 e 6 Cost. ». Si deduce, nel contempo, che, per quanto attiene alla rappresentanza a livello locale, costituiscono disposizioni di riferimento gli artt. 61 e 62 dello Statuto medesimo, quali norme direttamente espressive del principio generale di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.), secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 289 del 1987. L'art. 62 detterebbe, in favore di una minoranza-numericamente esigua, quale quella ladina, una disciplina più vantaggiosa di quella prevista indifferentemente per tutti i gruppi linguistici dal precedente art. 61, garantendo la necessaria presenza del gruppo ladino negli organi collegiali degli enti locali della Provincia di Bolzano, ivi compresi i comuni.
Una disciplina, dunque, che troverebbe il suo fondamento negli artt. 2, 3 e 6 Cost., i quali impongono, secondo quanto si desume dalla giurisprudenza costituzionale, l'adozione per le minoranze linguistiche di un trattamento specificamente differenziato (sentt. nn. 86 del 1975 e 312 del 1983), in corrispondenza con il principio generale del necessario intervento a favore dei gruppi sociali meno favoriti (sent. n. 109 del 1993), non senza rilevare che profonde ragioni di diritto costituzionale sono alla base delle norme statutarie, la cui interpretazione deve essere ispirata alla maggiore espansione possibile del valore costituzionale protetto, non a caso definito essenziale dalla stessa Corte (sent. n. 242 del 1989). Né ad avviso del ricorrente varrebbe, in contrario, opporre che l'art. 62 dello Statuto non fa espresso riferimento ai comuni, ma menziona gli enti pubblici locali, essendo il comune - per risalente tradizione del nostro ordinamento e come dimostrano le numerose sentenze della Corte stessa che vengono richiamate nel ricorso l'esempio più naturale di tale categoria.
Per contro, la legge impugnata, non assicurando la presenza dei ladini, né nei consigli né nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano, contrasterebbe con i richiamati parametri, nonché con gli artt. 48 e 49 Cost., i quali garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla vita politica con il voto e con la loro attività in associazioni collettive.
La legge contrasterebbe anche con l'art. 92 dello Statuto, che prevede la possibilità di impugnativa degli atti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico, da parte di consiglieri regionali, provinciali e comunali; in particolare, quanto a questi ultimi, degli atti dei comuni della Provincia di Bolzano. Venendo meno, per un gruppo esiguo come quello ladino, la garanzia della rappresentanza negli organi collegiali del comune, verrebbe meno anche tale meccanismo di tutela.
3. Sulla base dei riferiti motivi, il ricorrente assume l'illegittimità costituzionale della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3, nella sua interezza, e al tempo stesso, la diretta ed immediata illegittimità, ciascuna per violazione di tutti i parametri in precedenza indicati, delle seguenti disposizioni:
- art. 2, comma 6, che ometterebbe di dare attuazione alt art. 62 dello Statuto, riprendendo soltanto la formulazione dell'art. 61, comma 2;
- art. 17, comma 1, che non conterrebbe, per il gruppo linguistico ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione delle candidature;
- artt. 32, comma 1, lett. b); 35, comma 1, lett. h); 36, comma 1, lett. h), che non prevederebbero alcun meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;
- artt. 35, comma 3, lett. c), e 36, comma 3, lett. c), che - riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza - non appresterebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo possa risolversi nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al gruppo linguistico ladino;
- art. 65, comma 1, che, nel dettare la disciplina generale sulla elezione dei consigli circoscrizionali, non prevederebbe alcuna garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
4. Oltre che per le disposizioni relative agli organi collegiali dei comuni, la legge viene denunciata, per violazione dei principi statutari (artt. 2 e 102) e costituzionali (artt. 2, 3, 6 e 51) in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino, anche per quanto attiene alla formazione degli organi « monocratici dei comuni della Provincia di Bolzano ».
La censura investe, in particolare, l'art. 2, commi 5 e 6, nella parte in cui « impedisce l'elezione a sindaco e la nomina a vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino ». Da una parte, il comma 5 - disponendo, per i comuni con più di 13.000 abitanti della Provincia di Bolzano, che, se nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere a quello di maggiore consistenza, escluso quello cui appartiene il sindaco impedirebbe l'accesso alla carica di vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo ladino, poiché in nessuno di tali comuni esso è (almeno) il secondo per consistenza. Dall'altro, il comma 6, disponendo che i posti spettanti in giunta a ciascun gruppo linguistico si calcolano computando anche il sindaco, non consentirebbe al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della giunta medesima, nell'ipotesi che l'art. 61, comma 2, dello Statuto si interpreti (peraltro, è da ritenere, illegittimamente) nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta.
5. Nel giudizio si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso. Con successiva memoria, presentata in prossimità dell'udienza, nel riconfermare detta richiesta, la difesa della Regione osserva che i comuni non possono farsi rientrare tra gli « enti pubblici locali » menzionati dall'art. 62 dello Statuto. La espressione sarebbe, infatti, da riferire agli enti locali non territoriali, come confermato dal precedente art. 61 che, mentre fa riferimento, al comma 1, agli « enti pubblici locali », contiene, al comma 2, una apposita disciplina per i comuni, volta a garantire una rappresentanza automatica limitatamente alla giunta.
Secondo la memoria, l'art. 62 riguarderebbe i salienti pubblici diversi dai comuni, atteso che, nello Statuto, la dizione generale « enti locali » (denominazione del Titolo IV dello Statuto medesimo) comprenderebbe, in base alla tradizione legislativa e, comunque, alla luce dello Statuto di autonomia, due distinte categorie; da una parte i comuni e, dall'altra, gli enti pubblici locali, come due diverse specie alle quali si applicano diverse discipline. D'altronde, il riferire la garanzia dell'art. 62 agli enti funzionali sub-provinciali risponderebbe, oltre che alla terminologia utilizzata dal legislatore nel d.P.R. n. 616 del 1977, anche ad una esigenza di logicità e ragionevolezza del sistema, se si considera che i ladini sono concentrati in un numero esiguo di comuni della Provincia di Bolzano, mentre, negli altri, la loro presenza è quasi irrilevante, sicché una diversa interpretazione imporrebbe una loro partecipazione agli organi di tutti i comuni, anche in quelli in cui non sono presenti. Osservato, poi, che, per gli enti pubblici funzionali, in assenza di un qualunque legame con una comunità da essi rappresentata, è naturale che il legislatore statutario abbia avvertito il bisogno di assicurare, in un primo momento, la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi nei loro organi (art. 61, comma 2) e, in un secondo momento, di garantire, comunque, in essi la rappresentanza del gruppo ladino (art. 62), si deduce che, per i comuni, in virtù del radicamento nel territorio dei gruppi linguistici, la rappresentanza delle minoranze linguistiche trova la sua garanzia già nella adozione del sistema elettorale proporzionale.
Sarebbero, perciò, infondate le varie censure proposte con il ricorso. Anzitutto quella relativa alla violazione dell'art. 92 dello Statuto, non trattandosi di questione autonoma in quanto pur sempre riconducibile al problema « di chi abbia diritto ad essere consigliere »; in secondo luogo quella che investe l'art. 2, commi 5 e 6 della legge impugnata, atteso che il comma 5, nello stabilire la appartenenza del vicesindaco al gruppo linguistico maggiore, trarrebbe la sua giustificazione dal « principio della maggiore rappresentatività », mentre il comma 6 sarebbe interpretato dal ricorso in modo erroneo, in quanto il sindaco fa comunque parte della giunta, a qualunque gruppo linguistico appartenga. Quanto all'art. 17, censurato perché non conterrebbe norme di favore per la presentazione di candidature ladine, la doglianza, oltre che infondata, dovrebbe ritenersi inammissibile, perché generica. Se la stessa dovesse essere intesa come esigenza della sottoscrizione da parte di un numero di elettori meno elevato per la presentazione di candidati ladini, la questione « sarebbe comunque ispirata ad una logica diversa da quella propria del ricorso », nonché priva di fondamento nello Statuto.
Nel rilevare che i problemi sollevati attengono, essenzialmente, all'interpretazione degli artt. 61 e 62 dello Statuto, si osserva, che, ove si intenda rettamente la portata di dette disposizioni, il riferimento fatto dal ricorso alle altre norme costituzionali non può consentire il superamento del principio di uguaglianza nel voto politico, di cui agli artt. 3 e 48 Cost. Si chiede, perciò, il rigetto del ricorso, non senza dedurre che la questione relativa alla legge nella sua interezza, in quanto prospettata in modo generico, è non solo infondata, ma anche inammissibile.
6. Anche la difesa del gruppo linguistico ladino ha presentato, in prossimità dell'udienza, una memoria con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso, soffermandosi, con ampiezza di richiami di dottrina e di giurisprudenza, sulla tesi della riconducibilità, in conformità della tradizione consolidata dell'ordinamento positivo, del comune alla categoria degli enti locali, di cui agli artt. 118 e 130 Cost. D'altra parte - si sostiene - la stessa legge impugnata sembrerebbe aver presupposto una tale interpretazione, quando si è trattato di muoversi in attuazione dell'art. 61 dello Statuto, ché altrimenti non si spiegherebbe la adozione di un sistema elettore le proporzionale per tutti i comuni della Provincia di Bolzano, a differenza di quelli della Provincia di Trento. La legge se ne sarebbe, invece, discostata quando si è trattato di dare attuazione all'art. 62, donde il contrasto della normativa impugnata con la logica dello Statuto che, sviluppando i principi di cui ali art. 6 Cost., ha voluto prevedere una maggiore protezione (richiedendo vere e proprie « azioni positive ») per il gruppo ladino, in quanto « minoranza nella minoranza ».
In particolare, l'art. 2, commi 5 e 6 della legge - impedendo l'elezione a sindaco e la nomina a vicesindaco dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico ladino - violerebbe il valore costituzionale fondamentale, connesso al principio di eguaglianza, contenuto nell'art. 51, comma 1, Cost., determinando al contempo la lesione dei valori protetti dall'art. 56 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.
 
Considerato in diritto: 1 Il ricorso in epigrafe investe, anzitutto, nella sua interezza, la legge regionale del Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994 n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1), chiamando la Corte a stabilire se:
a) la legge in questione violi l'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6, 48 e 49 Cost., In quanto non garantisce la presenza della minoranza linguistica ladina né nei consigli, né nelle giunte dei comuni della Provincia di Bolzano;

b) se la medesima legge contrasti, altresì, con l'art. 92 dello Statuto, che prevede la possibilità di impugnativa di atti amministrativi lesivi del principio di parità dei cittadini appartenenti ad un gruppo linguistico, perché venendo meno, per il gruppo ladino, la garanzia della rappresentanza negli organi collegiali del comune, verrebbe meno anche tale meccanismo di tutela, alla cui attivazione sono legittimati i consiglieri dei comuni della Provincia di Bolzano.

2. Il ricorso, secondo quanto eccepito anche dalla difesa della Regione resistente, è da reputare, per questa parte, inammissibile.
È affermazione costante della giurisprudenza della Corte che, anche nei ricorsi in via principale, ogni questione di legittimità costituzionale deve essere definita nei suoi precisi termini e deve essere adeguatamente motivata, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e di consentire la verifica dell'eventuale pretestuosità dei dubbi di costituzionalità sollevati, nonché il vaglio, in limine litis, attraverso l'esame della motivazione e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle disposizioni impugnate. In conformità a detta giurisprudenza il ricorso, nella parte che investe la legge nel suo complesso, va, pertanto, dichiarato inammissibile, tanto più che le censure contestualmente mosse alle singole disposizioni non appaiono necessariamente estensibili a tutta la legge.
3. Quanto alle censure avanzate in ordine ai singoli articoli, vengono - in relazione ai principi costituzionali sopra menzionati - impugnati:
- l'art. 2, comma 6, che si limiterebbe a riprendere la formulazione dell'art. 61, comma 2, dello Statuto, omettendo di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 62, in favore della minoranza ladina;
- l'art. 17, comma 1, che non detterebbe, per il gruppo linguistico ladino, norme di favore, in ordine al numero di firme necessario per la presentazione delle candidature, ingenerando casi il rischio che tale gruppo non possa presentare candidati ed assicurarsi la possibilità di rappresentanza, come invece vorrebbe l'art. 62 dello Statuto;
- gli artt. 32, comma 1, lett. b); 35, comma 1, lett. h); 36, comma 1, lett. h), che non prevederebbero alcun meccanismo per garantire la rappresentanza ladina nei consigli comunali;
- gli artt. 35, comma 3, lett. c), e 36, comma 3, lett. c), che, riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non appresterebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo possa risolversi nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al gruppo linguistico ladino;
- l'art. 65, comma 1, che detterebbe la disciplina generale dell'elezione dei consigli circoscrizionali, senza prevedere alcuna garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
4. Con riguardo, poi, all'art. 56 dello Statuto e in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo e agli artt. 2, 3, 6 e 51 Cost., ed in particolare ai principi statutari e costituzionali in materia di rappresentanza del gruppo linguistico ladino negli organi collegiali e monocratici dei comuni della Provincia di Bolzano, il ricorso assume l'illegittimità anche dell'art. 2 della legge nella parte in cui prevede:
- al comma 5, che, per i comuni con più di 13.000 abitanti, se nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere a quello di maggiore consistenza, escluso quello cui appartiene il sindaco, impedendo così l'accesso alla carica di vicesindaco di cittadini appartenenti al gruppo ladino, poiché in nessuno di tali comuni esso è(almeno) il secondo per consistenza;
- al comma 6, che i posti spettanti in giunta a ciascun gruppo linguistico si calcolano computando anche il sindaco, rendendo così impossibile - in relazione all'interpretazione dell'art. 61, comma 2, dello Statuto, secondo la quale solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta - al sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, di far parte della giunta medesima.
5. Le questioni non sono fondate.
In proposito, la Corte ritiene di effettuare un sia pur breve richiamo del quadro storico e normativo nell'ambito del quale esse si collocano, rammentando che il complesso delle disposizioni che formano lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nelle peculiarità proprie di tale ordinamento, caratterizzato dall'essenziale valore riconosciuto alle minoranze linguistiche locali, è stato il risultato di una delicata e non facile elaborazione, basata sull'Accordo De Gasperi-Gruber raggiunto il 5 settembre 1946, intesa a creare le premesse per una pacifica convivenza fra i gruppi, di cui i maggiori sono il tedesco e l'italiano, nella equilibrata tutela e garanzia dei valori di cui ciascuno è portatore.
In questo assetto generale hanno trovato spazio anche le esigenze della minoranza ladina, delle cui vicende, sul piano della ricostruzione storica e legislativa, la Corte ha avuto più volte occasione di occuparsi (v. da ultimo sent. n. 233 del 1994); minoranza oggetto, anch'essa, di considerazione nelle norme dello Statuto che, coerentemente con gli accennati obiettivi, indicano a più riprese (v. artt. 2, 4, 19, 56 e 102) i valori e gli interessi nel cui bilanciamento si risolve la tutela da apprestare e cioè: da una parte la parità dei diritti fra i cittadini dei vari gruppi linguistici, e, dall'altra, la salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali delle minoranze. Espressive di un tale generale disegno sono non solo le disposizioni che si pongono, nel quadro ordinamentale in parola, quale esplicazione ed attuazione sostanziale di siffatti valori, ma anche quelle che, a tutela degli stessi, prevedono sul piano processuale speciali rimedi, come il ricorso qui azionato dal gruppo linguistico ladino.
Come risulta dalle precedenti affermazioni della giurisprudenza di questa Corte, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento, in quanto espressione della garanzia indicata dall'art. 6 Cost., nonché il punto di riferimento primario delle disposizioni contenute nello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige (sentt. nn. 768 del 1988 e 242 del 1989). E questo può comportare, come già da tempo evidenziato dalla giurisprudenza, la necessità talora di un trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di garantire alle minoranze forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia e della Regione in proporzione alla loro consistenza numerica (sent. n. 86 del 1975).
Nell'ambito di tali obiettivi si collocano gli artt. 61 e 62 dello Statuto speciale, che fanno parte del Titolo IV dello Statuto, dedicato agli enti locali. Il primo articolo pone, al comma 1, una regola di carattere generale, risalente già alla legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5, con la quale venne approvato lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, secondo la quale (art. 54), per tutti i gruppi linguistici, sono stabilite, nell'ordinamento degli enti pubblici locali, le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi medesimi nei riguardi della costituzione degli organi degli enti di cui trattasi. Ulteriori previsioni a tutela dei gruppi linguistici sono state poi introdotte in occasione della revisione statutaria di cui alla legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1: in particolare quelle attualmente contenute nel comma 2 dell'art. 61 e nell'art. 62 d.P.R. 81 agosto 1972 n. 670. La prima disposizione appresta una specifica garanzia di cui si giovano i gruppi linguistici minoritari, stabilendo che, nei comuni della Provincia di Bolzano, « ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta comunale se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso ».
La seconda disposizione appresta specifiche garanzie per il gruppo ladino, stabilendo che « le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano, nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino ».
6. Tanto premesso in ordine al quadro normativo nell'ambito del quale si inseriscono le questioni sollevate dal ricorso, la Corte è dell'avviso, cosi come invero mostrano di ritenere anche le parti in giudizio, che la premessa fondamentale per la soluzione delle questioni medesime risieda nella corretta interpretazione delle disposizioni richiamate; operazione ermeneutica, questa, non priva di qualche difficoltà, come prova, del resto, l'antitetica prospettazione che della portata delle norme fanno, da un canto, il ricorrente e, dall'altro, la difesa della Regione, nell'intento di dimostrare, l'uno (e cioè il ricorrente) che negli enti pubblici locali, secondo la consolidata tradizione legislativa, andrebbero ricompresi anche gli enti territoriali, sicché proprio in tali norme risiederebbe la garanzia di cui si reclama il riconoscimento in questa sede; e di sostenere, l'altra (vale a dire la Regione) che nelle norme statutarie richiamate si sarebbe, invece, accolta una nozione più restrittiva di ente locale, atta a ricomprendere solo i c.d. « enti locali funzionali ».
La Corte ritiene che le disposizioni in parola valutate nel loro contesto sistematico, alla luce di quella che verosimilmente ne è la ratio ispiratrice a tutela dei principi e valori sopra ricordati - consentano, sia pure nella loro non agevole lettura, una persuasiva ricostruzione della disciplina apprestata, nella quale - avendo ben presenti le caratteristiche demografiche e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici - si combinano, essenzialmente, due criteri, ambedue concorrenti allo stesso obiettivo della tutela dei gruppi linguistici: quello della rappresentanza proporzionale, quando esso è sufficiente, di per sé, a far emergere i gruppi a livello di organi pubblici; e quello della necessaria presenza negli organi collegiali pubblici delle minoranze linguistiche, quando le circostanze sono tali da richiedere una specifica garanzia, anche al di là del criterio proporzionale e del principio di parità nel voto. Il tutto al fine di realizzare un'equilibrata confluenza di quei valori ai quali si richiama il ricorso, e che, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, se da un lato esigono discipline di favore delle minoranze, come previsto dall'art. 6 Cost, devono per quanto possibile contemperarsi con altri principi desumibili proprio dai parametri richiamati dal ricorrente, e cioè gli artt. 48 e 49 Cost., che si rifanno piuttosto al principio della parità di trattamento fra tutti i cittadini ed a quello di eguaglianza nel voto politico.
Coerentemente con tale impostazione, l'art. 61 dello Statuto indica nella rappresentanza proporzionale la regola del tutto generale alla quale sono tenute ad adeguarsi le norme sulla « costituzione » degli organi degli enti locali; una regola che, come la Corte ha avuto occasione di precisare (sent. n. 289 del 1987), nell'ispirarsi alla c.d. proporzionale etnica, va considerata espressiva e non derogatrice del principio generale della tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.) e che, essendo per sua natura idonea a riflettere, a livello di apparati, le articolazioni e le aggregazioni della base elettorale, finisce per assicurare in forma spontanea ed automatica la partecipazione dei diversi gruppi linguistici alle varie manifestazioni della vita pubblica. Non è superfluo aggiungere che, sulla portata di siffatta regola, già da tempo, la Corte ha avuto occasione di soffermarsi, precisando che « l'art. 61, comma 1, compreso nel Titolo IV dello Statuto speciale d'autonomia, concernente gli enti locali, detta una disposizione di carattere generale, di chiusura, se si vuole, per cui tutti gli organi di tutti gli enti pubblici locali devono essere costituiti, in forza di una specifica previsione normativa, in modo tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici » (sent. n. 155 del 1985).
Trattasi, dunque, di un precetto generale il cui ambito trova specificazione nell'art. 23 d.P.R. n. 49 del 1973, recante norme di attuazione dello Statuto speciale, che, in considerazione, per l'appunto, della distribuzione geografica dei gruppi linguistici, essenzialmente nella Provincia di Bolzano, afferma l'applicabilità del disposto statutario « soltanto agli enti pubblici la cui attività si svolge nella Provincia di Bolzano o in entrambe le province della Regione », precisando che « la composizione degli organi collegiali degli enti » considerati « deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nelle stesse località, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione ».
A riprova della diffusa attuazione dei richiamati principi nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige e in quello della Provincia di Bolzano, stanno le molteplici leggi che, rifacendosi, per l'appunto, al criterio della rappresentanza proporzionale etnica, regolano la costituzione delle varie commissioni, comitati e collegi che operano nell'ambito degli apparati pubblici regionali e provinciali, inserendo la clausola che la composizione dell'organo dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici. Lo stesso criterio proporzionale ha sempre ispirato, inoltre, la legislazione elettorale per i comuni della Provincia di Bolzano, consentendo così ai ladini, ma non solo ad essi, in quegli ambiti in cui, per dislocazione territoriale, rivelino una consistente presenza demografica, di conseguire una corrispondente adeguata rappresentanza nei consigli comunali.
Il legislatore costituzionale, nel comma 2 dell'art. 61, ha poi introdotto, per i comuni della Provincia di Bolzano, un meccanismo di garanzia, volto ad assicurare che la rappresentanza dei vari gruppi linguistici nel consiglio comunale possa avere la sua proiezione anche nel più ristretto ambito della giunta, quali che siano i rapporti numerici tra i gruppi, essendosi ritenuto opportuno garantire comunque tale presenza quando nel consiglio comunale vi siano almeno due esponenti di quel certo gruppo.
A fronte di tale disciplina, valida in via generale per tutti i gruppi linguistici, esistono poi le specifiche garanzie apprestate in favore del gruppo ladino dall'art. 62 dello Statuto, norma che, derogando al criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto (artt. 3 e 48 Cost. nonché art. 25 dello Statuto circa l'elezione del Consiglio regionale), fa richiamo - così come risulta dall'espressione letterale - da un lato, alle « leggi sulle elezioni » del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e, dall'altro, alle « norme sulla composizione » degli organi collegiali degli enti pubblici locali. E questo - come si può intuire - nella considerazione delle difficoltà che il gruppo ladino, invero di modesta entità se rapportato al territorio della Provincia di Bolzano ed ancor più a quello dell'intera Regione, avrebbe potuto incontrare, ove, negli ambiti in parola, la sua rappresentanza fosse rimasta affidata al solo operare del sistema proporzionale.
Il richiamo che il dettato statutario effettua alle leggi sulle elezioni, da un canto, e alle norme sulla composizione degli organi, dall'altro, denota peraltro che, per individuare l'ambito della disciplina apprestata dall'art. 62, ciò che sostanzialmente rileva è il modo di formazione degli organi, nel senso che la presenza in ogni caso del gruppo ladino negli organi collegiali è assicurata, se si tratta di organi di diretta elezione popolare, limitatamente al Consiglio regionale e al Consiglio provinciale di Bolzano; mentre è garantita, in ogni caso, nella composizione degli altri organi collegiali pubblici, vale a dire quelli non elettivi. Ciò trova riscontro nelle varie leggi regionali e della Provincia di Bolzano in materia che, oltre a prevedere l'adeguamento degli organi collegiali pubblici alla consistenza dei gruppi linguistici, fanno salva, nella loro composizione la presenza, solitamente, di almeno un rappresentante del gruppo ladino.
Contrariamente a quanto mostrano di ritenere le parti in giudizio, il punto fondamentale per la definizione delle questioni poste dal ricorso non sta perciò tanto nella soluzione del quesito se gli enti pubblici locali menzionati negli artt. 61 e 62 ricomprendano anche gli enti territoriali, come assume il ricorrente, ovvero invece solo gli enti funzionali, come sostiene la difesa della Regione. La Corte, pur ritenendo di accedere alla prima tesi - per ragioni chiaramente connesse a quella tradizione legislativa del nostro ordinamento ampiamente illustrata con dovizia di riferimenti legislativi e giurisprudenziali dal ricorrente - è, nondimeno, dell'avviso che, nell'interpretazione dell'art. 62, l'elemento decisivo stia piuttosto nella rilevanza che la norma mostra di voler conferire al modo di formazione dell'organo, restando per ciò stesso escluso che nell'ambito delle garanzie dalla stessa apprestate rientrino anche i consigli dei comuni della Provincia di Bolzano e, pertanto, le relative leggi elettorali.
D'altra parte, trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo principio della nostra Costituzione quale quello della parità del voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione (sent. nn. 46 del 1969 e 166 del 1972).
7. Passando ad esaminare le singole censure, il ricorso non è fondato, anzitutto, nella parte in cui prospetta l'incostituzionalità degli articoli sopra richiamati, prendendo a parametro l'art. 92 dello Statuto speciale, per il pregiudizio che la facoltà di impugnativa degli atti amministrativi, ivi riconosciuta ai consiglieri comunali del gruppo ladino, subirebbe in conseguenza del venir meno delle garanzie di rappresentanza del gruppo negli organi consiliari dei comuni.
Sotto tale profilo si lamentano, infatti, soltanto effetti indiretti delle disposizioni denunciate, il cui oggetto è la disciplina dell'accesso alle cariche elettive locali, secondo criteri che il ricorrente assume illegittimi. Le disposizioni censurate non investono invece minimamente le facoltà statutarie del consigliere comunale, così come esse formano oggetto di considerazione nel predetto art. 92.
8. Alla luce della ricostruzione come sopra operata del quadro di riferimento statutario, anche tutte le altre questioni che il ricorso in epigrafe solleva - con riguardo all'art. 56 dello Statuto speciale ed in riferimento agli artt. 2, 61, 62 e 102 del medesimo Statuto nonché 2, 3, 6, 48 e 49 Cost. - vanno disattese.
Anzitutto, quelle che - come nel caso dell'art. 2, comma 6, sulla rappresentanza in giunta dei gruppi linguistici nonché degli artt. 82, comma 1, lett. b), 35, comma 1, lett. h), 36, comma 1, lett. h), sul sistema elettorale del consigli comunali - riguardano disposizioni che si ispirano ai principi di cui agli artt. 61 e 62 dello Statuto, come sopra interpretati.
9. Il ricorso investe, poi, l'art. 17, comma 1, della legge, vale a dire la disposizione che stabilisce il numero di elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco e della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale, rapportando tale numero di elettori agli abitanti dei comuni, che vengono suddivisi per scaglioni. Anche questa censura muove, evidentemente, dal non condivisibile assunto della necessaria garanzia di una presenza del gruppo ladino in tutti i consigli comunali della Provincia di Bolzano, donde la prospettata esigenza che anche il preliminare adempimento della sottoscrizione delle candidature si svolga per mezzo di un numero di firme ridotto.
Ma, una volta escluso che esistano regole statutarie che differenzino la posizione dei singoli gruppi linguistici quanto alla elezione dei consigli comunali, il criterio della rappresentanza proporzionale di cui all'art. 61 è da ritenere soddisfatto quando tutti i gruppi vengano posti su base di parità, senza che possa trovare fondamento la pretesa ad un numero differenziato di sottoscrittori delle liste.
10. Infondate sono anche le doglianze concernenti gli artt. 35, comma 3, lett. c), e 36, comma 3, lett. c), da reputare viziati, secondo il ricorso, perché, riservando al candidato alla carica di sindaco risultato non eletto al secondo turno il primo seggio assegnato alla lista di appartenenza, non contemplerebbero alcun correttivo per evitare che tale meccanismo si risolva nella privazione della rappresentanza del gruppo ladino, qualora a detta lista spetti un solo seggio e il candidato più votato sia un appartenente al medesimo gruppo linguistico. Invero, il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un criterio di tendenza, ma non è tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, perché proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale medesimo. E ciò indipendentemente dal fatto che ben potrebbe darsi il caso inverso rispetto a quello prospettato nel ricorso, ovvero quello di un candidato ladino alla carica di sindaco, risultato non eletto, che accede alla rappresentanza proprio in virtù delle norme impugnate.
11. Per le stesse ragioni, è da ritenere non fondata la doglianza relativa all'art. 65, comma 1, che viene censurato perché, nel dettare la disciplina generale sulla elezione dei consigli circoscrizionali, non appresterebbe alcuna specifica garanzia per il gruppo linguistico ladino. I consigli in questione sono quelli previsti dall'art. 20 l. reg. 4 gennaio 3 di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune ».
Orbene, l'art. 65, modificando - in conformità, tra l'altro, all'art. 10 l. 25 marzo 1993 n. 81 - il comma 3 del menzionato art. 20 - che prevedeva l'elezione a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale - rimette ora allo statuto del comune la scelta del sistema elettorale, da disciplinare con regolamento, stabilendo, altresì, che, fino all'approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari continuano ad applicarsi le norme stabilite per l'elezione del rispettivo consiglio comunale.
La censura non è fondata, trattandosi, a ben vedere, di una disposizione che si limita, quanto al sistema elettorale, ad un mero rinvio ad altre fonti normative.
12. Restano da esaminare le questioni sollevate ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, in riferimento agli artt. 2 e 102 del medesimo, nonché agli artt. 2, 3, 6 e 51 Cost. - nei confronti dell'art. 2, commi 5 e 6.
Assume il ricorrente che tali disposizioni contrasterebbero con i principi statutari posti a protezione della minoranza ladina, alla quale si vuole offrire una tutela peculiare attraverso l'art. 56 dello Statuto. Le stesse contrasterebbero, altresì, con l'art. 51, comma 1 Cost., in quanto impedirebbere agli appartenenti al gruppo ladino l'accesso alle cariche elettive in condizioni di parità con tutti gli altri cittadini.
13. La questione relativa all'art. 2, comma 5, secondo il quale « nei comuni con popolazione superiore a 13.000 abitanti della provincia di Bolzano dove nel consiglio comunale sono presenti più gruppi linguistici, il vicesindaco deve appartenere al gruppo linguistico maggiore per consistenza escluso quello cui appartiene il sindaco », è infondata.
Il ricorso, infetti, non considera che la disposizione, nell'ambito del sistema di garanzie sopra illustrato, altro non fa che tener conto del grado di rappresentatività che è proprio delle varie componenti etniche. E questo senza escludere, peraltro, che, nell'elezione del sindaco, possa riuscire eletto, ottenendo i consensi necessari, anche un esponente del gruppo ladino.
14. La censura proposta avverso il comma 6 dello stesso art. 2 è inammissibile.
Trattasi della disposizione che, dopo aver previsto - in ciò rifacendosi all'art. 61, comma 2, dello Statuto - che « nei comuni della provincia di Bolzano, ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere comunque rappresentato nella giunta, se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo medesimo », dispone che « il numero dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nella giunta viene determinato includendo nel computo anche il sindaco ».
Secondo il ricorrente « qualora l'art. 61, comma 2, venisse (peraltro, è da ritenere, illegittimamente) interpretato nel senso che solo i gruppi linguistici con almeno due consiglieri comunali possono essere rappresentati in giunta, il sindaco del gruppo ladino, eventualmente eletto, si troverebbe in condizione di non poter far parte della giunta medesima ».
La doglianza, invero di non agevole lettura, più che proporre una vera e propria censura nei confronti della disposizione di cui trattasi, sembra risolversi nella prospettazione, in via meramente ipotetica, degli effetti che una delle possibili interpretazioni dell'art. 61 dello Statuto - interpretazione che, peraltro, il ricorrente mostra di non condividere, anzi di ritenere illegittima - avrebbe sulla possibilità del sindaco ladino di far parte della giunta.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe ai sai dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli arti. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost. - nei confronti dell'intera legge della Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994 n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1);
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli arti. 2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 Cost. - nei confronti dell'art. 2, comma 6, della predetta legge regionale;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli arti. 2, 61, 62, 92 e 102 del medesimo Statuto nonché agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 Cost. - nei confronti degli artt. 2, comma 6;17, comma 1; 32, comma 1, lett. b); 35, comma 1, lett. h), e comma 3, lett. c); 36, comma 1, lett. h) e comma 3, lett. c); 65, comma 1, della predetta legge regionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, in riferimento agli artt.2 e 102 del medesimo Statuto e 2, 3, 6 e 51 Cost. - nei confronti dell'art. 2, comma 5, della predetta legge regionale.
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ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionArt. 1 (Parco autoveicoli e motoveicoli provinciale)
ActionActionArt. 2 (Categorie di autoveicoli e di motoveicoli)
ActionActionArt. 3 (Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli)
ActionActionArt. 4 (Utilizzo)
ActionActionArt. 5 (Distintivi)
ActionActionArt. 6 (Rifornimento di carburante)
ActionActionArt. 7 (Libretto del veicolo)
ActionActionArt. 8 (Pulizia e parcheggio dei veicoli)
ActionActionArt. 9 (Riparazioni)
ActionActionArt. 10 (Assicurazione ed incidenti)
ActionActionArt. 11 (Abrogazioni)
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionArticolazione dell'orario di lavoro
ActionActionTrattamento economico accessorio
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionArt. 18 (Formazione ed aggiornamento del personale)
ActionActionArt. 19 (Permessi di studio)
ActionActionArt. 20 (Mobilità all'interno del comparto e trasferimento d'ufficio)
ActionActionArt. 21 (Passaggio da altri enti alla Provincia)
ActionActionArt. 22 (Attività ricreative del personale provinciale)
ActionActionArt. 23 (Comitato pari opportunità tra uomo e donna)
ActionActionArt. 24 (Aspettativa per motivi personali, familiari o di studio)
ActionActionArt. 25 (Indennità pendolare per il personale ladino)
ActionActionArt. 26 (Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica)
ActionActionArt. 27 (Fruizione in forma flessibile del congedo ordinario)
ActionActionArt. 28 (Rimborso spese per visite mediche)
ActionActionArt. 29 (Individuazione del profilo professionale insegnante di cura e riabilitazione)
ActionActionDisposizioni del contratto di comparto 8 maggio 1997 non abrogate dal presente contratto di comparto
ActionActionNorme transitorie
ActionActionALLEGATO 1
ActionActionIndennità esistenti
ActionActionNuove indennità di istituto
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionArt. 1 (Modifica del Capo I della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifica del Capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 3 (Modifica del Capo III della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 4 (Modifica del Capo IV della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 5 (Modifica del Capo V della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13,“Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 6 (Modifica del Capo VI della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 7 (Modifica del Capo VII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 8 (Modifica del Capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifica del Capo IX della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 10 (Modifica del Capo X della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, “Tutela del paesaggio”)
ActionActionArt. 12 (Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Norme in materia di bonifica”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
ActionActionArt. 17 (Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, “Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, “Contrassegnazione di alimenti con caratteristiche "non OGM"”)
ActionActionArt. 19 (Modifica della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
ActionActionArt. 20 (Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio”)
ActionActionArt. 21 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, “Liberalizzazione dell'attività commerciale”)
ActionActionArt. 22 (Modifica della , “Disposizioni in materia d’inquinamento acustico”)
ActionActionArt. 23 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 24 (Abrogazione di norme)
ActionAction[Art. 25 (Disposizione finanziaria)  
ActionActionArt. 25/bis (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 26 (Entrata in vigore)
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA, ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI
ActionActionTUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE, CACCIA E PESCA, PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE, URBANISTICA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
ActionActionArt. 23 (Modifiche della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in materia di risparmio energetico e energia rinnovabile”)
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE ANTINCENDI E CIVILE
ActionActionDISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA
ActionActionABROGAZIONE DI NORME
ActionActionIGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO
ActionActionECONOMIA, CAVE E TORBIERE, ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO, FINANZE, RICERCA
ActionActionNORME FINALI
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
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ActionAction2020
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ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
ActionAction1994
ActionAction1993
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ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
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ActionAction2002
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ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
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ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
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