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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Tutela dall'inquinamento delle acque - Disciplina degli scarichi e previsione di sanzioni penali
Attendere, processo in corso!
Sentenza (3 dicembre) 18 dicembre 2001, n. 412; Pres. Ruperto – Red. Chieppa
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Trento, con un primo ricorso notificato il 28 giugno 1999 e depositato il 7 luglio successivo, ha impugnato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", specificamente gli artt. 56, commi 1 e 3; 28, comma 2; paragrafo 1.1 dell'Allegato 5, tabelle 3, 3/A e 5, in connessione con l'art. 59, comma 6.
Le censure sono rivolte, in particolare, avverso le disposizioni dell'art. 56, commi 1 e 3, che conferirebbero in via diretta alle amministrazioni comunali funzioni che, invece, spetterebbero, a norma dello Statuto di autonomia, alla Provincia stessa, la quale, nell'ambito della propria discrezionalità legislativa, potrebbe, essa stessa, assegnare ai Comuni.
Precisa la Provincia ricorrente che la contestazione è formulata in via ipotetica, giacché non è esclusa una interpretazione diversa, compatibile con le prerogative della provincia autonoma.
Sotto un ulteriore profilo, le censure investono i valori tabellari che i depuratori pubblici sono tenuti a rispettare in relazione agli inquinamenti industriali previsti dal paragrafo 1.1 e dalle tabelle 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5 e delle connesse disposizioni dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 59, comma 6.
Premette, ancora, la Provincia ricorrente, che la propria legislazione attua fedelmente le direttive comunitarie, poiché è stato realizzato un sistema di depurazione efficace ed effettivo, secondo parametri di elevata qualità a fronte di una legislazione statale contraddittoria ed irrealizzabile e, soprattutto, incompatibile con i parametri di accettabilità raggiunti dai presidi depurativi pubblici.
La Provincia, inoltre, si sofferma su alcune problematiche tecniche proprie di un sistema di depurazione in relazione alla legislazione statale ed in relazione alla specifica situazione della stessa Provincia di Trento; sottolinea, a questo proposito, che gli impianti di depurazione pubblici sarebbero idonei a trattare inquinanti propri degli scarichi civili, mentre non sono adeguati per il trattamento degli inquinanti provenienti dagli scarichi industriali. Ne conseguirebbe che la riduzione degli inquinanti industriali andrebbe ottenuta "immediatamente a valle" del sistema industriale ed è ciò che la normativa comunitaria assicura, in particolare l'art. 11 della direttiva 91/271/CEE, che richiede un pretrattamento degli scarichi industriali che confluiscono nelle reti fognarie ed in impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 2 della predetta direttiva in connessione con l'allegato I/B e la tab. 1).
La normativa della Provincia si conformerebbe a tale sistema, prescrivendo che lo scarico produttivo sia obbligatoriamente pretrattato prima della sua confluenza nella rete fognaria pubblica (in particolare l'art. 16, comma 1, numero 2, del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1).
Sostanzialmente la ricorrente assume che i sistemi di depurazione generale sarebbero tenuti al rispetto dei limiti prefissati soltanto in relazione alle sostanze che essi sono vocati a trattare, mentre i limiti relativi alle sostanze specifiche di origine industriale varrebbero per i "relativi
scarichi".
Osserva la ricorrente che, di contro, la legislazione statale farebbe carico al sistema di depurazione generale anche della depurazione delle sostanze di origine industriale, mentre il sistema di depurazione generale, per sua natura, non sarebbe idoneo a trattare tali sostanze, in quanto non in grado di ridurre i metalli e le altre sostanze pericolose tipicamente industriali.
Sembrerebbe - sempre secondo la ricorrente - deporre in tal senso anche la sanzione penale di cui all'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, che stabilisce le stesse sanzioni previste per i responsabili di scarichi industriali di cui al comma 5 anche per il "gestore di impianti di depurazione che, per dolo o per grave negligenza, nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite relativi ai metalli ed alle altre sostanze costituenti tipici inquinanti industriali".
La direttiva comunitaria, come la normativa della Provincia autonoma di Trento, non suggerirebbero, infatti, tale sistema, giacché il depuratore generale non è concepito per la riduzione dei metalli e delle altre sostanze pericolose tipicamente industriali.
Ne conseguirebbe la irragionevolezza e la contraddizione con la normativa comunitaria e con i principi della legge delega 24 aprile 1998, n. 128, in particolare dell'art. 17, della previsione contenuta nell'Allegato 5 ed implicita nella fattispecie penale di cui al comma 6 dell'art. 59.
Precisa la ricorrente che non si discute del principio secondo cui in sede di attuazione nazionale delle direttive in materia ambientale sia possibile imporre limiti più restrittivi rispetto a quelli posti in sede comunitaria; nella specie, si intenderebbe porre a carico del sistema di depurazione generale limiti che andrebbero riferiti soltanto "a carico dei sistemi di disinquinamento degli impianti industriali"; limiti che dovrebbero essere assicurati dal sistema di vigilanza, relativo a tali ultimi impianti, diretto ad evitare che detti inquinanti entrino nel sistema fognario generale.
Sottolinea più volte, la ricorrente, l'incongruità e la impossibilità, sotto il profilo tecnico, di "regolare" l'inquinamento derivante dai metalli e da altre sostanze pericolose di origine industriale mediante limiti fissati per i depuratori generali.
Inoltre la Provincia rileva che, in attuazione del quadro normativo, che si è definito prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione nella legislazione provinciale, il sistema depurativo è stato caratterizzato da una forte centralizzazione, mentre il sistema degli acquedotti e delle fognature ha subito un forte decentramento gestionale. Il funzionamento di tale sistema "misto" è stato garantito da forme di coordinamento interistituzionale.
In tale quadro normativo, il gestore dell'impianto di depurazione non sarebbe titolare né delle funzioni autorizzatorie che, invece, spettano ai Comuni, né delle funzioni di controllo degli scarichi di reflui industriali di fognatura, che competono al servizio di protezione ambiente (art. 37 del testo unico, art. 2 del d.P.G.p. 12 luglio 1993, n. 12). Egli avrebbe solo il compito di assicurare la piena funzionalità ed efficacia dell'impianto, con l'osservanza delle "regole di conduzione tecnica" dello stesso.
Di contro, il complesso della normativa statale di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999, nell'individuare la responsabilità del "gestore dell'impianto" implicherebbe una organizzazione della gestione dei reflui incompatibile con il modello in atto nella Provincia di Trento. Ne deriverebbe, pertanto, secondo la prospettazione della Provincia ricorrente, la lesione delle competenze legislative provinciali primarie in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, in materia di organizzazione dei servizi pubblici di cui all'art. 8, numeri 17 e 19 dello statuto, in materia di acque pubbliche e di igiene e sanità nonché di tutela dell'ambiente dagli inquinanti di cui all'art. 9, numeri 9 e 10 dello statuto, ed, infine, delle funzioni amministrative in genere e delle speciali funzioni in materia di programmazione dell'utilizzo delle acque e di difesa dall'inquinamento previste dall'art. 14 dello statuto e dall'art. 5 del d.P.R. n. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed
opere pubbliche).
2. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità, nonché per la infondatezza del ricorso.
In particolare, l'Autorità resistente sottolinea la totale compatibilità con la specificità dell'autonomia speciale della Provincia ricorrente delle disposizioni del decreto legislativo impugnato.
Nel merito, l'Avvocatura generale dello Stato osserva che la eliminazione degli inquinanti derivanti dalle sostanze presenti negli scarichi industriali è effettuata prima che essi confluiscano nel depuratore generale; peraltro, la compatibilità di questi scarichi con la capacità del depuratore generale è prevista dall'art. 33 sotto la responsabilità del gestore dell'impianto stesso.
3. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, con la qualeinsiste per l'accoglimento del ricorso, confutando le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, rinviando alla memoria depositata per il ricorso n. 16 del 2000 e sottolineando che le norme impugnate sono state sostituite con norme sostanzialmente corrispondenti dal decreto legislativo n. 258 del 2000, anche esso impugnato dalla Provincia con successivo ricorso fissato per la stessa udienza.
4. La Provincia autonoma di Trento, con ulteriore ricorso notificato il 18 ottobre 2000 e depositato il successivo 26 ottobre, ha impugnato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento", a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, in particolare, l'art. 22, nella parte in cui contiene il nuovo testo del comma 1 e inserisce il comma 1-bis dell'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152; l'art. 9, nella parte in cui contiene il nuovo testo modificato dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999, l'art. 12 che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31 del d.lgs. n. 152 del 1999; il paragrafo 1.1, tabelle 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5, che sostituisce il corrispondente allegato al d.lgs. n. 152 del 1999, in connessione con quanto disposto dall'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, nella parte in cui contiene il testo modificato del comma 6 dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999.
Premette la ricorrente che oggetto del presente ricorso sono le disposizioni che correggono ed integrano il precedente decreto legislativo n. 152 del 1999, per cui esso deve ritenersi collegato alla precedente impugnazione; sottolinea l'attualità delle censure rivolte con il precedente ricorso, in quanto anche le nuove norme appaiono lesive dell'autonomia provinciale.
Ripropone, in proposito, le medesime censure formulate con il ricorso promosso avverso il decreto legislativo n. 152 del 1999 (R. ric. n. 23 del 1999).
Oggetto di autonoma impugnazione è, invece, l'art. 22 del d.lgs. n. 258 del 2000, che aggiunge all'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 disposizioni non presenti nel precedente testo (comma 1-bis dell'art. 56).
Tale norma sembrerebbe istituire - secondo la Provincia autonoma – una generale competenza del Corpo forestale dello Stato sulla vigilanza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di danno ambientale, ponendosi, in tal modo, in contrasto con l'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e provinciali nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), che esclude funzioni di vigilanza, di polizia amministrativa, di accertamento di violazioni amministrative da parte dello Stato per le materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome. La censura è formulata in via ipotetica, poiché assume la ricorrente, essa verrebbe meno, qualora la disposizione si ritenesse non applicabile nella Provincia di Trento, in forza delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 1, ultimo comma, e all'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 1999.
5. Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
In particolare, l'Autorità resistente pone in rilievo il carattere di indirizzo politico in materia di tutela delle acque esplicitato dall'art. 1 del d.lgs. n. 152 del 1999, che è stato considerato come obiettivo da perseguire, in linea con quello comunitario, per un nuovo approccio al problema del mantenimento e miglioramento dell'ambiente acquatico.
Tale norma non è stata censurata dalla Provincia, per cui, osserva la resistente, il suo contenuto precettivo deve ritenersi conforme ai criteri della delega legislativa.
In particolare, l'intervento del legislatore delegato si estende al trattamento degli scarichi (artt.27-35 e artt. 45-52), che vengono distinti per destinazione e per tipo di scarico, la cui nozione è introdotta dal d.lgs. n. 152 del 1999, che, insieme ai principi guida, costituisce per la sua natura riformatrice, espressione di principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, ai quali le Regioni a statuto speciale, così come la Provincia ad autonomia differenziata, devono adeguare la propria legislazione.
Osserva l'Avvocatura che la materia "ambiente" non è tra le materie attribuite alla competenza regionale o provinciale; tuttavia alla regione, sono state attribuite, in materia ambientale con legge ordinaria, numerose competenze sia legislative sia amministrative (da ultimo, art. 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Viene rilevato, comunque, che proprio sulla base di un modello di cooperazione e di integrazione, che consente di bilanciare i diversi valori afferenti alle esigenze di protezione ambientale, dovrebbe essere configurato l'intreccio tra i poteri statali e quelli regionali.
L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora che il ricorso tende a censurare la scelta discrezionale del legislatore delegato senza apportare deduzioni in ordine alla violazione della legge delega, sotto il profilo del mancato rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Provincia autonoma, mentre, a sostegno della censura di merito, si sofferma sulla problematica tecnica del sistema di depurazione: la contestazione si concretizzerebbe in una censura di illegittimità delle norme comunitarie.
Sotto entrambi i profili viene eccepita la inammissibilità, sia perché non è ammissibile il ricorso di costituzionalità per motivi di merito sia perché dell'eventuale violazione dell'art. 10 del trattato C.E.E. può conoscere solo la Corte di giustizia su ricorso della Commissione o di altro Stato, la cui violazione, comunque, non investirebbe alcun parametro costituzionale.
Ed il vizio di impostazione delle argomentazioni risulterebbe evidente - secondo l'Avvocatura - se si consideri che in base alla normativa comunitaria lo scarico industriale in sistemi fognari sarebbe preventivamente subordinato ad autorizzazioni specifiche e ad altrettanta specifica regolamentazione, così come è avvenuto con la nozione di "scarico" e con la indicazione dei limiti di accettabilità del refluo fissati con riferimento allo scarico non "nel" depuratore, ma "dal" depuratore.
Viene eccepita una ulteriore inammissibilità in ordine alla censura rivolta all'art. 56, commi 1 e 3, formulata in via ipotetica, in quanto chiaramente volta a sottoporre un quesito meramente interpretativo.
Infine, è dedotta la non fondatezza della censura relativa alla contestata attribuzione di responsabilità penale a carico del gestore del depuratore generale, in quanto, da un lato, la questione sfugge alla sindacabilità del giudice costituzionale; dall'altro, attiene alla valutazione di merito accertare se il verificarsi dell'evento vietato possa essere ricondotto a cause di giustificazione o di esclusione della colpevolezza.
6. Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, la difesa della Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, con cui contesta le argomentazioni dedotte dall'Avvocatura generale dello Stato, sottolineando, in particolare, la contraddittorietà della tesi che richiama, da un lato, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 1999 e afferma, dall'altro, che le norme di cui si discute costituiscono espressione di principi fondamentali della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione e, come tali, vincolanti per la Provincia ricorrente, senza tenere, peraltro, conto che l'autonomia speciale di cui gode la Provincia è regolata dagli artt. 8 e 9 dello statuto e dalle relative norme di attuazione. In particolare, l'art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), ha trasferito alla Provincia autonoma anche le funzioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.
Contesta, inoltre, le eccezioni di inammissibilità formulate dall'autorità resistente, in quanto le norme vengono censurate per la loro intrinseca irragionevolezza, che si tradurrebbe in una lesione delle competenze regionali; la eventuale illegittimità comunitaria troverebbe fondamento nella "copertura costituzionale" di cui all'art. 11 della Costituzione; ed infine, la censura relativa all'art. 56, comma 1, ancorché formulata in relazione ad una possibile interpretazione, deve ritenersi ammissibile in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, a differenza del giudizio in via incidentale.
Anche in relazione all'impugnazione dell'art. 59, comma 6, la questione va posta in termini di razionalità e di legittimità costituzionale della norma stessa.
Considerato in diritto: 1. Le questioni di legittimità costituzionale, sottoposte in via principale
all'esame della Corte con un primo ricorso (r. ric. n. 23 del 1999), riguardano l'art. 56, commi 1 e 3, l'art. 28, comma 2, il paragrafo 1.1. dell'Allegato 5 in collegamento con le tabelle 3, 3/A e 5, in connessione con l'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).
Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24; dell'art. 9, numeri 9 e 10; dell'art. 14 e 16 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), della direttiva CEE n. 91/271; dei principi stabiliti dalla legge delega 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento) ed, infine, dell'art. 97 della Costituzione.
Con un secondo ricorso (r. ric. n 16 del 2000) viene sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, in particolare l'art. 22, nella parte in cui contiene il nuovo testo del comma 1 ed inserisce il comma 1-bis dell'art. 56; l'art. 9, nella parte in cui contiene il nuovo testo modificato dell'art. 28, comma 2; l'art. 12, che contiene il nuovo testo del comma 4 dell'art. 31, il paragrafo 1.1., tabella 3, 3/A e 5, dell'Allegato 5, in connessione con quanto disposto dall'art. 23, nella parte in cui contiene il testo modificato del comma 6 dell'art. 59 del d.lgs. n. 152 del 1999.
Il secondo ricorso denuncia la violazione dell'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 24; dell'art. 9, n. 9 e n. 10; dell'art. 14 e dell'art. 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché delle relative norme di attuazione, in particolare degli artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nonché degli artt. 2 e 4 del
decreto legislativo n. 266 del 1992
; della direttiva comunitaria di riferimento 91/271/CEE e dei principi stabiliti dall'art. 17 della legge delega 24 aprile 1998, n. 128; ed, infine, degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
2. Deve essere disposta la riunione dei giudizi, stante la connessione dei due ricorsi dal punto di vista sia soggettivo, sia oggettivo per la parziale identità delle questioni e lo stretto legame tra le norme impugnate, aventi quelle del secondo ricorso carattere correttivo ed integrativo ed anzi, rispetto alla parte investita dal primo ricorso, con effetti quasi integralmente sostitutivi.
Con riferimento, pertanto, alla avvenuta sostituzione del comma 2 dell'art. 28, del comma 1 dell'art. 56, del comma 6 dell'art. 59, dell'Allegato 5 e relative tabelle del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a seguito, rispettivamente, dell'art. 9, comma 2, dell'art. 22, comma 1, dell'art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, deve essere dichiarata la inammissibilità, per questa parte, del ricorso iscritto al r. ric. n. 23 del 1999, mentre le relative questioni sono state riproposte dalla Provincia e vengono esaminate in sede di decisione del secondo ricorso avverso il d.lgs. n. 258 del 2000.
3. Preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione (sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri) di inammissibilità di alcune censure, proposte in via alternativa ad una soluzione dei profili prospettati attraverso una interpretazione rispettosa dell'autonomia della
Provincia.
Ai fini della infondatezza della eccezione vale il richiamo alla sentenza n. 244 del 1997, secondo cui - trattandosi di ricorso in via principale (o di azione) soggetto a termini di decadenza, configurato in un ambito di processo indiscutibilmente "di parti" a garanzia di posizioni soggettive costituzionalmente tutelate dell'ente ricorrente - è sufficiente per l'ammissibilità del ricorso, sotto il profilo del contenuto della impugnazione, che vi sia richiesta di illegittimità costituzionale di una norma di legge, con indicazione del vizio denunciato, anche se questo è prospettato in via alternativa a diversa tesi interpretativa. Con ciò non si disconosce il principio che anche il giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale non può essere azionato con la sola finalità di definire un mero contrasto sulla interpretazione della norma. La differenza, a questo riguardo, del ricorso in via principale, rispetto al giudizio in via incidentale, è stata posta nella circostanza che, in quest'ultimo tipo di giudizio costituzionale, la risoluzione del dubbio interpretativo in ordine alla norma denunciata è lasciata alla preliminare valutazione del giudice rimettente, sia ai fini della richiesta motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo, sia in relazione all'obbligo dello stesso giudice di interpretazione adeguatrice, ove possibile, alla Costituzione (sentenza n. 244 del 1997).
4. Pregiudizialmente all'esame delle censure proposte occorre puntualizzare la portata della disposizione contenuta nel d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 1, comma 3, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la quale prevede che le stesse "adeguano la propria legislazione al presente decreto secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione".
E' indubbio che la formula adottata, specie se raffrontata con la diversa dizione usata per le "Regioni a statuto ordinario", costituisce affermazione di salvezza per le Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano della loro sfera di attribuzioni garantite costituzionalmente, pur mantenendosi un obbligo di adeguamento ai principi fondamentali della tutela delle acque dall'inquinamento contenuti nello stesso d.lgs. n. 152 del 1999 (e nel successivo decreto integrativo n. 258 del 2000).
Del resto il combinato disposto dell'art. 37 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dell'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, costituenti la fonte del potere legislativo delegato, e gli obiettivi delle direttive CEE da recepire e del decreto legislativo mostrano evidente l'intendimento di coinvolgere anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, di modo che non può essere accolta la tesi che le norme "non si applichino" alla stessa Provincia autonoma, fermo rimanendo il pieno rispetto delle prerogative della medesima Provincia.
Alla luce di tale interpretazione deve ritenersi che il coinvolgimento delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale, di cui agli impugnati art. 56, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e art. 22 del d.lgs. n. 258 del 2000 - contenente il nuovo testo del comma 1 e l'inserimento del comma 1-bis dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999 -, avviene nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige entro i limiti delle previsioni legislative delle Province autonome (con particolare riguardo al sistema dei rapporti tra Provincia e Comuni e del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento), di modo che deve escludersi, in radice, ogni possibilità di lesione della sfera di attribuzioni provinciali.
Più specificamente per il Corpo forestale deve escludersi che il citato art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 258 del 2000, con inserimento del comma 1-bis dell'art. 56 del d.lgs. n. 152 del 1999, possa comportare una modifica al sistema di autonomo Corpo forestale provinciale (della Provincia di Trento: art. 8, numero 21, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, d.P.R. n. 670 del 1972) e alla riserva (regionale o provinciale) delle funzioni - diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e relative norme di attuazione - di vigilanza e di polizia amministrativa, nonché di accertamento delle relative violazioni amministrative nelle materie di competenza propria della Regione o delle provincie autonome.
Di conseguenza il Corpo forestale della Provincia autonoma continua ad esercitare, nella Provincia stessa, le funzioni, inerenti alla vigilanza e polizia amministrativa e agli accertamenti degli illeciti in violazione di norme a tutela delle acque da inquinamento e del relativo danno ambientale, anche se queste sono attribuite al Corpo forestale dello Stato per le parti del territorio nazionale in cui opera lo stesso Corpo forestale dello Stato.
5. In ordine all'impugnato art. 9, comma 2, sostitutivo dell'art. 28, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, deve essere sottolineato che i criteri generali della disciplina degli scarichi assicurano indistintamente alle regioni, nell'esercizio della loro autonomia, un ampio campo di manovra nel definire i valori-limite di emissione, diversi da quelli dell'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile, sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi di famiglie affini. Si noti vi è la preclusione - salvo ristrette e circoscritte eccezioni predeterminate dal legislatore nazionale - di stabilire limiti meno restrittivi per determinate sostanze e per gli scarichi in acque superficiali, in rete fognaria e sul suolo (sostanze individuate nell'allegato 5, per i rischi correlativi a tipologie contemplate per la loro pericolosità per l'ambiente).
Né può avere rilevanza, ai fini della legittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato, la asserita circostanza che la Provincia si era già data una normativa per la protezione delle acque, per quanto rientrava nella sua sfera di responsabilità.
Infatti, è evidente la necessità imprescindibile di assicurare sia il soddisfacimento di esigenze in materia di inquinamento, da qualificarsi come unitarie e di primaria importanza nazionale per la rilevanza dell'ambiente, sia il conseguimento e l'adeguamento degli obiettivi doverosamente comuni e coordinati anche per i riflessi sulle regioni a valle o limitrofe, sia infine l'assolvimento degli obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato, in ordine ai quali lo Stato ha una sua specifica responsabilità.
D'altro canto la Provincia autonoma - anche se dotata di normativa propria su una materia coinvolta da direttiva comunitaria e da disposizioni statali di recepimento della direttiva (nella materia ambientale) e di completamento unitario degli spazi lasciati alle determinazioni nazionali - è sempre tenuta ad una valutazione della completa corrispondenza della propria legislazione ai predetti atti. Di conseguenza la suindicata interpretazione dell'obbligo di adeguamento e del suo ambito nei confronti delle Province autonome riceve una ulteriore conferma.
6. In ordine al coinvolgimento nelle sanzioni penali del gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane in caso di superamento, in sede di emissione dei detti impianti, dei valori limiti relativi alle acque reflue industriali, deve osservarsi che la scelta delle sanzioni penali rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, che di per sé non interferisce sulle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni e Province autonome, prive di competenza nell'ordinamento penale.
Tuttavia, nella specie considerata, sussiste un interesse tutelato della Provincia in ordine alla verifica della lesione della propria organizzazione secondo le norme regionali (rientrante nella propria sfera di competenza), asseritamente incompatibile con il sistema delle responsabilità fissato dalle disposizioni impugnate.
Non può ravvisarsi una manifesta irragionevolezza o palese arbitrarietà, né tantomeno un contrasto con il principio di buon andamento dell'Amministrazione nella circostanza che il legislatore nazionale, nell'ottica di un approccio globale al problema della tutela delle acque dall'inquinamento e di una esigenza primaria di migliorare l'ambiente acquatico, anche in conseguenza di scarichi di acque reflue di ogni genere e nell'intento di coinvolgere tutti i soggetti, anche istituzionali, che operano nell'intero settore, abbia previsto una responsabilità correlata a specifici doveri di vigilanza, anche a carico del gestore di impianti di depurazione generale (nella Provincia autonoma di Trento in base al sistema misto esistente secondo la normativa provinciale).
Per questa particolare responsabilità del gestore (prevista dal combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 59 del d. lgs. n. 152 del 1999, anche nel testo modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 258 del 2000), è stata soppressa la limitazione ad ipotesi di dolo e grave negligenza (contemplata, invece, nell'originario testo normativo); ciò non esclude, tuttavia, che siano applicabili gli ordinari criteri di competenza della responsabilità penale a titolo di dolo o di colpa.
Nell'ambito della Provincia autonoma di Trento, in base alla normativa provinciale, vige un sistema misto, con ripartizioni di compiti tra la Provincia (che non ha diretta ingerenza sulla depurazione delle sostanze di origine industriale ed è invece responsabile della depurazione generale caratterizzata da forte centralizzazione) ed altri soggetti, tra cui in modo particolare i Comuni (titolari di funzioni autorizzatorie) e il Servizio di protezione ambiente titolare delle funzioni di controllo degli scarichi reflui industriali di fognatura.
A completare il sistema di tutela, il gestore della depurazione generale è investito della responsabilità per le acque reflue che affluiscono al depuratore generale, indipendentemente dai controlli effettuati dagli altri soggetti a monte dell'impianto. Egli deve porre in essere le opportune iniziative per monitorare l'immissione, nell'impianto affidato alla sua gestione, di acque reflue non compatibili con il trattamento previsto nel depuratore generale in relazione a sostanze inquinanti o per eccesso di concentrazione.
In altri termini non può dirsi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria una previsione adottata dal legislatore nazionale di responsabilità del gestore dell'impianto di depurazione (ancorché provinciale) attinente proprio alla gestione della depurazione generale, quando per colposa o dolosa omissione di monitoraggio e di iniziative di tutela del proprio impianto o per difetto della lavorazione di depurazione o per altre cause, sempre se a lui addebitabili, si verifichi che l'acqua reflua in uscita dal suo impianto comporti, per il superamento dei limiti, rischi all'ambiente.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, dell'art. 56, comma 1, dell'art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 dell'Allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10, all'art. 14 e all'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) e all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); alla direttiva CEE n. 91/271, alla legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativa e per l'emanazione di regolamento), e all'art. 97 della Costituzione, con ricorso della Provincia autonoma di Trento (r. ric. n. 23 del 1999) indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, del predetto decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, sollevata, in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, con ricorso della Provincia autonoma di Trento (r.ric. n. 23 del 1999), indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 22 e 23 e Allegato 5, paragr. 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128), sollevate, in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 24, all'art. 9, numeri 9 e 10, agli art. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché alle relative norme di attuazione, artt. 5 e 8 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, artt. 2 e 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
, alla direttiva comunitaria 91/271/CEE e all'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128, agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso della Provincia autonoma di Trento (r.ric. n. 16 del 2000), indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
A
a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
B
C
D
E
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
Art. 1 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 2 (Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 3 (Modifica della , “Istituzione dei consultori familiari”)
Art. 4 (Adeguamento della dotazione organica dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
Art. 5 (Disposizioni connesse all’esito della consultazione referendaria del 12 giugno 2016)
[
Art. 6 (Abbattimento del debito dei comuni)
Art. 7 (Disposizioni per l’implementazione del progetto di potenziamento del sistema ferroviario, trasformazione urbanistica, riorganizzazione e riqualificazione delle aree ferroviarie di Bolzano)
Art. 8 (Modifica alla , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 9 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Copertura finanziaria)
Art. 12 (Entrata in vigore)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO E
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
Art. 1 (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
Art. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 3 (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo”)
Art. 4 (Costituzione di società)
Art. 5 (Modifiche della , “Disposizioni sugli appalti pubblici”)
Art. 6 (Modifiche della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico”)
Art. 8 (Modifiche alla , “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)
Art. 10 (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”)
Art. 11 (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 12 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 13 (Modifica della , “Disposizioni in materia
di finanza locale”)
Art. 14 (Modifiche della , “Interventi a favore dello sport”)
Art. 15 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
Art. 17 (Modifiche della , “Sportello unico per le attività produttive”)
Art. 18 (Modifica della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
Art. 19 (Modifica della , “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”)
Art. 20 (Abrogazioni)
Art. 21 (Disposizione finanziaria)
Art. 22 (Entrata in vigore)
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione della spesa
)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifica della , „Servizi pubblici
locali e partecipazioni pubbliche“
)
Art. 6
(
Stabilimento „Solland Silicon“ di Merano
)
Art. 7
(
Entrata in vigore
)
Allegato A
Allegato B
Allegato E/1
Allegato H
Allegato 5
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
Art. 1 (Modifiche della (legge di stabilità 2020))
Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Aggiornamento degli allegati
al bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano 2020 – 2022
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022
)
Art. 6 (Equilibri generali di bilancio)
Art. 7 (Ristrutturazione dell’indebitamento)
Art.
8
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Assestamento del Bilancio di Previsione 2020-2022
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
a) Legge provinciale 23 aprile 2019, n. 1
Art. 1
(
Abrogazione della , “Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale”
)
Art. 2
(
Modifica della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.16, e19 settembre 1973, n. 37”
)
Art. 3
(
Entrata in vigore
)
D Istituzioni culturali
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Indennità telefonisti ciechi)
Art. 8-11.
Art. 12 (Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino)
Art. 13-14.
Art. 15
Art. 16
Art. 17 (Acconto indennità di buonuscita)
Art. 18-20.
Art. 21
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
A Programmi e orari di insegnamento
B Personale insegnante
C Organi collegiali
D Assistenza scolastica e universitaria
E Edilizia scolastica
a) Legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26
c) Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
d) Legge provinciale16 ottobre 1992, n. 37
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 febbraio 1994, n. 5
f) Legge provinciale 11 agosto 1997, n. 11 —
Art. 1-2.
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7-8.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12-16.
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Clausola d'urgenza)
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 23 febbraio 2009 , n. 10
i) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2019, n. 16
j) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 25
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2020, n. 32
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 settembre 2021, n. 28
F Disposizioni varie
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
Pesca e caccia
Foreste
Ambiente
Art. 6 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 7 (Modifica della , “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)
Art. 8 (Modifica della , “Tutela del paesaggio”)
Usi civici
Agricoltura
Patrimonio
Urbanistica
Abrogazioni
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
Disposizioni urgenti
Semplificazioni
Abrogazioni di norme e disposizione finanziaria
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
E PERSONALE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, SPORT, CULTURA,
ENTI LOCALI, SERVIZI PUBBLICI
TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, ENERGIA, UTILIZZAZIONE DI ACQUE
PUBBLICHE, CACCIA E PESCA,
PROTEZIONE ANTINCENDI
E CIVILE, URBANISTICA
IGIENE E SANITÀ, POLITICHE SOCIALI,
FAMIGLIA, EDILIZIA SCOLASTICA, TRASPORTI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, LAVORO
ECONOMIA, CAVE E TORBIERE,
ENTRATE, COMMERCIO, TURISMO
E INDUSTRIA ALBERGHIERA,
RIFUGI ALPINI, ARTIGIANATO,
FINANZE, RICERCA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CAVE E TORBIERE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RIFUGI ALPINI
Art. 61 (Modifica della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi
alpini - Provvidenze a favore del
patrimonio alpinistico provinciale”
)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE
ABROGAZIONE DI NORME
NORME FINALI
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
Delibera 12 marzo 2019, n. 141
Delibera 19 marzo 2019, n. 175
Delibera 26 marzo 2019, n. 197
Delibera 2 aprile 2019, n. 219
Delibera 2 aprile 2019, n. 221
Delibera 16 aprile 2019, n. 296
Delibera 30 aprile 2019, n. 324
Delibera 4 giugno 2019, n. 426
Delibera 4 giugno 2019, n. 430
Delibera 11 giugno 2019, n. 462
Delibera 11 giugno 2019, n. 469
Delibera 11 giugno 2019, n. 476
Delibera 11 giugno 2019, n. 477
Delibera 25 giugno 2019, n. 535
Delibera 25 giugno 2019, n. 543
Delibera 11 luglio 2019, n. 555
Delibera 16 luglio 2019, n. 597
Delibera 16 luglio 2019, n. 605
Delibera 23 luglio 2019, n. 636
Delibera 23 luglio 2019, n. 637
Delibera 23 luglio 2019, n. 638
Delibera 30 luglio 2019, n. 654
Delibera 30 luglio 2019, n. 658
Delibera 30 luglio 2019, n. 666
Delibera 6 agosto 2019, n. 676
Delibera 6 agosto 2019, n. 678
Delibera 27 agosto 2019, n. 717
Delibera 3 settembre 2019, n. 751
Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
Allegato A
Delibera 5 novembre 2019, n. 897
Delibera 5 novembre 2019, n. 898
Delibera 5 novembre 2019, n. 915
Delibera 12 novembre 2019, n. 925
Delibera 12 novembre 2019, n. 937
Delibera 19 novembre 2019, n. 960
Delibera 19 novembre 2019, n. 961
Delibera 19 novembre 2019, n. 964
Delibera 19 novembre 2019, n. 983
Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 422
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
Delibera 31 marzo 2015, n. 389
2014
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2011
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2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera 17 novembre 2008, n. 4251
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Allegato
Tabella A
Tabella B
Allegato C
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera 15 dicembre 2008, n. 4722
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
2007
2006
2005
2004
Delibera N. 123 del 19.01.2004
Delibera N. 310 del 02.02.2004
Delibera N. 531 del 01.03.2004
Delibera N. 1292 del 26.04.2004
Delibera 28 giugno 2004, n. 2357
Delibera N. 2493 del 12.07.2004
Delibera N. 2693 del 26.07.2004
Delibera N. 3148 del 30.08.2004
Delibera N. 3261 del 06.09.2004
Delibera N. 3255 del 06.09.2004
Delibera N. 3769 del 18.10.2004
Delibera N. 3839 del 25.10.2004
Delibera N. 3926 del 08.11.2004
Delibera N. 4361 del 29.11.2004
Delibera N. 4341 del 29.11.2004
Delibera N. 4551 del 06.12.2004
Delibera N. 4778 del 20.12.2004
Delibera N. 3310 del 13.09.2004
2003
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1999
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Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
2000
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2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 21.02.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 60 vom 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 13.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 28.03.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 89 del 05.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 14.04.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 114 vom 18.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 122 del 28.04.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 146 del 22.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 31.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 239 vom 28.08.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 28.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 29.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 05.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 18.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 30.09.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 16.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 26.10.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 309 vom 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 319 del 26.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 321 del 30.10.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 325 vom 09.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 329 vom 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 18.11.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 330 del 20.11.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 06.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 335 vom 07.12.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 5 vom 14.01.2000
1999
1998
1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 30.07.1997
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 307 del 31.07.1997
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 3 vom 08.01.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 07.02.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 27 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 19.02.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 05.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 16.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 19.03.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 89 vom 01.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 03.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 09.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 107 vom 27.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 03.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 22.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 01.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
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19/01/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
01/03/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
06/04/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
16/05/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
19/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
05/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
06/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
25/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
28/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
12/09/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
07/11/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
28/04/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
19/06/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1995, n. 3140
17/07/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
04/12/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
13/02/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
18/12/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6696
29/12/1995 - Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7162
21/09/1995 - DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
21/09/1995 - Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
12/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1995, n. 1
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 10
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 12
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 13
27/03/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14 —
11/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1995, n. 15
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 16
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 17
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 18
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 19
19/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 20
12/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1995, n. 22
16/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1995, n. 23
29/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1995, n. 24
31/05/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 44/30.10
11/01/1995 - Legge provinciale 11 gennaio 1995, n. 1
16/01/1995 - Legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2
25/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1995, n. 3
31/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1995, n. 4
07/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1995, n. 5
16/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 8
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 9
03/03/1995 - Legge provinciale 3 marzo 1995, n. 4
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
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13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 6
20/03/1995 - Legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7
05/04/1995 - Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
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09/06/1995 - Legge provinciale 9 giugno 1995, n. 14
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28/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
04/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 luglio 1995, n. 32
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04/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35
09/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1995, n. 38
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 18
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12/10/1995 - Legge provinciale 12 ottobre 1995, n. 19
13/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46
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18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 21
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 23
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25
16/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 54
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55
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27/11/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
29/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1995, n. 58
13/12/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1995, n. 61
02/05/1995 - Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
01/06/1995 - Legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16
23/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1995, n. 29 —
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
08/11/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1995, n. 50 —
27/04/1995 - Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
13/11/1995 - LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
18/10/1995 - Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
18/01/1995 - Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3
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13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
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22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
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24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
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26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
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27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
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29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
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12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
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24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
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24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
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16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
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02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
13/12/1978 - Legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64
10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
21/08/1978 - Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
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