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Corte costituzionale
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Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Destinazione delle assegnazioni a carico del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Intervento sostitutivo dello Stato
Attendere, processo in corso!
Sentenza (16 gennaio) 4 febbraio 2003, n. 28; Pres. Chieppa – Red. Bile
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso iscritto al n. 19 r.r. 2001, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato in via principale l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), assumendo che tale disposizione violerebbe:
a) le proprie potestà legislative ed amministrative attribuite: a1) dagli articoli 8, (numeri 10 e 25), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); a2) dall'art. 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione Trentino Alto-Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526); a3) e dall'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
b) la propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge;
c) il «principio di ragionevolezza»;
d) e, infine, il «giudicato della Corte costituzionale» emergente dalla sentenza n. 520 del 2000.
1.1. Dopo avere ricordato che questa Corte, nella sentenza n. 520 del 2000, resa sulla norma modificata da quella oggi impugnata, cioè sull'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ha riconosciuto che essa ricorrente è dotata (giusta gli articoli 8, numeri 10 e 25, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972 e le relative norme di attuazione) di competenza legislativa, e correlata potestà amministrativa, in materia di edilizia comunque sovvenzionata e di assistenza e beneficenza pubblica, la ricorrente richiama il contenuto dei commi 5, 6 e 7 del citato art. 11, i quali rispettivamente prevedono che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 1 della legge, siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e che tali enti possano concorrere al finanziamento degli interventi previsti dal comma 3 della stessa norma con proprie risorse iscritte in bilancio, per poi provvedere alla ripartizione fra i Comuni delle une e delle altre risorse «sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei Comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi».
Sottolinea, in particolare, la ricorrente che in quella sede la Corte ha dato dell'art. 11, comma 7, un'interpretazione adeguatrice che ne assicura la conformità alla posizione costituzionalmente garantita delle Province autonome del Trentino-Alto Adige, in particolare precisando che il riferimento ai Comuni (destinatari delle risorse e delle relative funzioni amministrative), in essa contenuto, deve armonizzarsi con la disciplina provinciale, e quindi deve intendersi ai Comuni di Trento e Rovereto ed ai comprensori, quali raggruppamenti di Comuni in cui è ripartito il territorio comunale; nonché sottolineando la validità dello stesso principio con riferimento all'art. 11, comma 8.
Pertanto, tale decisione sarebbe stata satisfattiva delle ragioni di essa ricorrente, «in quanto, oltre a far salva l'individuazione provinciale degli enti locali competenti alla erogazione dei contributi», ha escluso «che la competenza dell'ente locale derivi dalla legge statale, chiarendo che essa è presupposto, cioè trova il proprio fondamento nella disciplina provinciale». Pertanto, rispetto alla ricorrente, «l'attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di contributi integrativi dei canoni di locazione non è vincolata», restando essa Provincia «libera (in astratto) di riassegnare a se stessa la competenza in materia»: conseguentemente «la stessa ripartizione fra gli enti locali delle risorse del Fondo non è ….vincolata», onde non esisterebbe un vincolo, derivante dalla legge statale, ad un trasferimento ai Comuni, neppure a quelli di Trento e di Rovereto ed ai comprensori.
1.2. La ricorrente osserva, quindi, che nella materia è intervenuta la norma censurata, la quale ha previsto un apposito potere sostitutivo dello Stato, qualora le Regioni o le Province autonome non trasferiscano celermente le risorse di cui trattasi ai Comuni.
La norma determinerebbe una violazione dello Statuto e delle norme di attuazione, nonché dello stesso giudicato costituzionale, innanzitutto perché - senza curarsi delle precisazioni contenute nella sentenza n. 520 del 2000 - continuerebbe a vincolare la Provincia al trasferimento delle risorse in favore dei Comuni. Infatti, anche se il riferimento della norma impugnata ai Comuni si intendesse in conformità al senso che detta sentenza aveva attribuito alla disposizione ora integrata da detta norma, cioè come relativo all'ente competente secondo la legislazione provinciale e, quindi, ai Comuni di Trento e di Rovereto ed ai comprensori, ad avviso della Provincia, la norma medesima sarebbe illegittima, in quanto attribuisce allo Stato il potere di sostituirsi ad essa «per l'adempimento di presunti obblighi», cui essa non sarebbe costituzionalmente tenuta. In sostanza, anche dando una lettura della norma alla stregua dell'interpretazione adeguatrice già accolta dalla Corte, la previsione sarebbe comunque lesiva, «in quanto in nessun caso il potere sostitutivo statale può riguardare atti che la Provincia ha previsto di compiere, liberamente esercitando la potestà di cui all'art. 15, co.2, d.P.R. n. 526 del 1987»; essendo «al contrario, i casi in cui organi statali possono sostituirsi ad organi provinciale tassativamente previsti dalle norme di attuazione dello Statuto, e riguardando le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Provincia e gli atti di adempimenti di obblighi comunitari», giusta gli artt. 5, e 8, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
D'altro canto, la previsione del potere sostitutivo sarebbe «altresì irragionevole, non comprendendosi la ragione di un potere sostitutivo statale a presidio di un dovere di trasferimento che deriva soltanto da scelte del legislatore provinciale» e, inoltre, in contrasto con l'art. 4 del
d.lgs. n. 266 del 1992
, in forza del quale la legge statale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.
2. Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo, in via principale, per l'infondatezza della questione, ed, in subordine, per l'adozione di una pronuncia manipolativa.
Preliminarmente, l'Avvocatura osserva che la doglianza della Provincia - come già era apparso nel giudizio deciso dalla sentenza n. 520 del 2000 – mirerebbe ad ottenere una pronuncia che, nell'art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998, sostituisse alle parole ”provvedono alla ripartizione fra i Comuni delle risorse” quelle ”acquisiscono le risorse al loro bilancio e le utilizzano secondo normative provinciali”, ossia a propria discrezione. Tuttavia – secondo l'Avvocatura – non sarebbe rinvenibile alcun parametro di livello costituzionale che imponga allo Stato di far affluire quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale anche agli enti territoriali di base aventi sede nel territorio trentino.
La linea difensiva della Provincia sarebbe, comunque, infondata, in quanto essa, non avendo seguito la strada di denegare l'ingresso dei benefici de quibus nel proprio territorio, come avrebbe potuto fare ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. citato, non può far altro che rispettare la destinazione dei contributi agli enti territoriali di base. La diversa via di acquisire le risorse statali come se fossero generici finanziamenti all'ente Provincia, non sarebbe, invece, percorribile, «posto che nessuna norma statutaria o di attuazione impone una siffatta trasformazione dei flussi provenienti dal Fondo nazionale». Questi ultimi dovrebbero «solo transitare attraverso la cassa regionale o provinciale (in un bilancio societario figurerebbero tra i ”conti d'ordine”), senza che Regione o Provincia autonoma possano far altro che ripartirle rapidamente tra gli enti locali destinatari». L'intervento dello Stato non solo sarebbe una previsione razionale, ma inoltre, per come strutturato, nemmeno potrebbe qualificarsi in come sostitutivo in senso stretto, tenuto conto che si estrinseca nel caso in cui l'inerzia della Regione o della Provincia impedisca il fluire delle risorse statali fino ai destinatari ultimi.
Infatti - sostiene la difesa erariale - lo Stato, in alternativa alla previsione di cui alla norma impugnata, avrebbe potuto disporre con legge, in conseguenza del decorso di un certo tempo o mediante un provvedimento di decadenza, la revoca dell'assegnazione, ma una siffatta misura, analoga a quella praticata per i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea, avrebbe penalizzato i cittadini beneficiari delle risorse.
In quest'ottica, l'Avvocatura sollecita, nell'ipotesi che si ritenesse fondata la doglianza della Provincia, l'adozione da parte della Corte di una pronuncia manipolativa «la quale in sostanza sostituisca le parole ”nomina un commissario” alla fine del comma [2, della norma censurata] con le parole ”accerta che l'attribuzione delle risorse a detta regione o provincia ha perso efficacia”».
3. Nell'imminenza della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie integrative.
3.1. La Provincia di Trento, dopo aver richiamato integralmente il contenuto del ricorso - allo scopo di «analizzare i profili relativi alla perdurante attualità dell'impugnazione» proposta, «alla luce dei recenti mutamenti del quadro costituzionale», derivanti dalla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, ad opera della
legge costituzionale n. 3 del 2001
– ne fornisce una lettura ispirata dall'intento di valorizzare gli elementi di novità introdotti dalla riforma, tenendo conto del principio di cui all'art. 10 della citata legge costituzionale, secondo cui essa, fino al momento dell'adeguamento dei relativi statuti, trova applicazione in bonam partem alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Pertanto – secondo la Provincia - dovrebbe ritenersi che il nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, escluda che l'oggetto della normativa di cui è causa «possa essere ricondotto ad alcuna delle materie affidate alla competenza, vuoi esclusiva vuoi concorrente, dello Stato». Con la conseguenza che l'illegittimità della norma censurata, già esistente prima, sarebbe divenuta ancora più macroscopica dopo la
legge costituzionale n. 3 del 2001
, che avrebbe fatto venire radicalmente meno il potere statale in materia (già insussistente nei confronti della Provincia di Trento) anche nei confronti delle Regioni ordinarie: il che determinerebbe la cessazione della materia del contendere. Conclusione questa posta in alternativa a quella di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.
3.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella propria memoria, assume preliminarmente che, «all'epoca» del ricorso n. 4 del 1999, la Provincia non si era lamentata del carattere nazionale del Fondo istituito dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998 e del fatto che i contributi integrativi per il pagamento del canone sono risorse finanziarie dello Stato destinate ai conduttori, riguardo ai quali Regioni e Province autonome e Comuni sono chiamati ad operare come concessionari per l'erogazione, cioè come canali per la distribuzione, «in coerenza con un criterio empirico che considera la maggiore propinquità di tali enti territoriali ai conduttori».
L'Avvocatura assume, quindi: a) che la norma censurata non recherebbe un precetto nuovo, ma prevederebbe solo un rimedio per l'eventualità che la Regione o la Provincia restino illecitamente inadempienti all'obbligo giuridico - di cui al comma 7 dell'art. 11 - di provvedere alla ripartizione e che anzi sarebbe possibile che azioni giudiziarie siano addirittura esperite dai conduttori; b) che la Provincia, in realtà, censurerebbe nuovamente proprio il comma 7, già ritenuto esente da vizi dalla sentenza n. 520 del 2000, onde il ricorso sarebbe inammissibile in parte qua per aberratio ictus; c) che gli artt. 114, 118 e 119, nel testo novellato dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
, riconoscono, del resto, ai Comuni un ruolo ed una dignità ben superiori rispetto al previgente ordinamento costituzionale; d) che gli artt. 5 e 8 del citato d.P.R., laddove prevedono interventi sostitutivi dello Stato, non vieterebbero né impedirebbero «che altre disposizioni primarie dello Stato prevedano ulteriori tipologie di intervento sostitutivo»; e) che comunque, nella specie, il compito affidato alle Regioni ed alle Province autonome dall'art. 11, comma 7, della legge n. 431 del 1998 sarebbe da ricondursi al c.d. avvalimento, figura minore rispetto alla stessa competenza delegata, e tanto priverebbe di validità l'argomento tratto dalla Provincia dall'art. 4, comma 1, del
d.lgs. n. 266 del 1992
, mancando il presupposto da esso richiesto, cioè che si verta ”nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome”; f) che la Provincia non considererebbe il comma 3 dell'art. 4, che sarebbe norma fondamentale e di chiusura che vieta l'accesso nel Trentino-Alto Adige di flussi finanziari dello Stato.
Considerato in diritto:1. La Provincia Autonoma di Trento ha impugnato l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), ritenendo che esso – modificando l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo) – abbia violato le proprie potestà legislative ed amministrative, la propria autonomia finanziaria, il principio di ragionevolezza, e il giudicato costituito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 2000.
La legge n. 431 del 1998 – nel quadro della definitiva sottrazione delle locazioni ad uso abitativo alla disciplina dell'equo canone e del loro assoggettamento ad un regime quasi totalmente affidato all'autonomia privata - ha inteso, con l'articolo 11, fronteggiare l'impatto della riforma sui conduttori in condizioni economiche meno agiate. A tal fine essa ha costituto un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, con dotazione annua stabilita nella legge finanziaria (comma 1); ha destinato le somme assegnate al Fondo alla concessione di contributi ai conduttori (comma 3) in possesso di determinati requisiti (comma 4); ha previsto la ripartizione annuale di tali risorse tra Regioni e province autonome, ad opera del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e province autonome (comma 5); ha stabilito che Regioni e Province autonome provvedono a ripartire fra i Comuni le risorse provenienti dal Fondo (e quelle da esse eventualmente stanziate in via autonoma) sulla base di determinati parametri (comma 7); e finalmente ha attribuito ai Comuni il compito di assegnare i contributi agli aventi diritto (comma 8).
I commi 3, 4, 7 e 8 dell'articolo 11 sono stati impugnati nel 1999 dalla Provincia autonoma di Trento, in quanto ritenuti lesivi delle disposizioni statutarie e della normativa di attuazione. Il ricorso è stato dichiarato non fondato dalla sentenza di questa Corte n. 520 del 2000, sulla base di un'interpretazione delle norme impugnate idonea a porle al riparo dalle censure di illegittimità costituzionale formulate dalla Provincia.
Successivamente, l'art. 1, comma 2, della legge n. 21 del 2001 ha aggiunto al comma 7 dell'art. 11 della legge n. 431 del 1988 un inciso secondo cui, se le risorse provenienti dal Fondo non sono trasferite ai Comuni entro novanta giorni dalla loro effettiva attribuzione alle Regioni e alle Province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta.
Secondo la Provincia di Trento, tale norma comporta la violazione (a) delle proprie potestà legislative ed amministrative attribuite dagli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); dall'art. 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
); e dall'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); (b) della propria autonomia finanziaria, di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), con particolare riferimento all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge; (c) del «principio di ragionevolezza», e quindi (pur in difetto di espressa menzione) dell'articolo 3 della Costituzione; (d) ed infine del «giudicato della Corte costituzionale» risultante dalla sentenza n. 520 del 2000, e quindi (pur in difetto di espressa menzione) dell'articolo 136 della Costituzione.
2. Nella memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, la Provincia ha fatto riferimento ai recenti mutamenti del quadro costituzionale derivanti dalla modifica del titolo V della seconda parte della Costituzione, di cui alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, affermando che il nuovo testo dell'articolo 117 (applicabile anche a Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale citata) escluderebbe la riconducibilità della normativa sulla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ad alcuna delle materie affidate alla competenza, esclusiva o concorrente, dello Stato, onde sarebbe cessata la materia del contendere; viceversa, se la competenza statale fosse rimasta invariata, la lesione delle prerogative provinciali apparirebbe – secondo la Provincia – ancor più evidente.
Tale prospettazione presuppone l'applicabilità al presente giudizio delle modifiche introdotte dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001
, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo.
Ma - come questa Corte ha già precisato - l'oggetto dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, promossi anteriormente all'entrata in vigore delle ricordate modifiche, resta di norma limitato all'accertamento della conformità o meno della norma impugnata alla Costituzione, considerata nel suo assetto anteriore; la Corte infatti, in assenza di nuove impugnazioni, non ha motivo per porsi il problema della compatibilità di quella norma con il sistema cui ha dato vita la riforma, mentre è comunque salva la possibilità che la nuova disciplina sia fatta valere dallo Stato o dalle Regioni mediante nuovi atti di esercizio o di tutela delle rispettive attribuzioni (sentenze n. 376 e n. 422 del 2002).
Il ricorso in esame deve, dunque, essere deciso alla stregua dei parametri vigenti anteriormente all'entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001
.
3. Il ricorso non è fondato.
Esso è sostanzialmente incentrato sull'affermazione secondo cui l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma impugnata - per l'ipotesi che le risorse di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, dopo l'effettiva assegnazione alle Regioni o alle Province autonome, non siano da queste entro novanta giorni trasferite ai Comuni - viola le attribuzioni della Provincia autonoma di Trento, che a tale trasferimento non sarebbe obbligata.
A sostegno di queste argomentazioni – con cui si contesta in radice la legittimità dell'intervento sostitutivo in esame – il ricorso richiama la citata sentenza n. 520 del 2000 di questa Corte, ritenendo che essa abbia negato l'esistenza a carico della Provincia di vincoli derivanti dalla legge statale.
4. Ma la sentenza n. 520 del 2000 non ha enunciato un tale principio.
Essa - partendo dal dato di fondo che l'intervento statale previsto dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 legittimamente opera anche nel territorio della Provincia autonoma di Trento - ha sottolineato come tale articolo, considerando la Provincia destinataria di una quota delle risorse provenienti dal Fondo nazionale, sia del tutto conforme alle norme di attuazione dello statuto di autonomia in tema di attribuzione di fondi statali alle Province.
In proposito, l'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), stabilisce che, per quanto concerne l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della Provincia per scopi determinati dalla legge statale (è l'ipotesi della normativa statale in esame), si applica l'articolo 5, comma 2, della
legge n. 386 del 1989
, in base al quale questi fondi «sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse, per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province».
L'utilizzazione «secondo normative provinciali» dei fondi statali attiene, dunque, solo alle modalità del loro impiego e non anche alla scelta se impiegarli, ovvero all'individuazione dello scopo da realizzare. L'utilizzazione deve infatti avvenire «nell'ambito del corrispondente settore», ossia del settore cui si riferisce il finanziamento statale.
D'altro canto, la previsione di un riscontro nei conti consuntivi conferma siffatte conclusioni: se la Provincia fosse libera nell'utilizzazione del finanziamento statale, non sarebbe ragionevole l'obbligo di rendiconto implicato dall'espressione «riscontro».
Ne discende che la Provincia autonoma di Trento - ricevute le risorse provenienti dal Fondo nazionale per gli scopi perseguiti dalla legge statale n. 431 del 1998 - deve rispettare la destinazione impressa loro da tale legge, che ne prevede la distribuzione, ad opera degli enti locali di base, ai conduttori aventi i prescritti requisiti minimi.
L'individuazione degli enti locali di base come terminali della distribuzione dei contributi è strettamente collegata alle ragioni per le quali la legge statale ha istituito il Fondo nazionale. Al riguardo, la sentenza n. 520 del 2000 ha posto in luce come questa legge abbia esplicitamente riconosciuto il ruolo fondamentale degli enti esponenziali delle comunità locali per il soddisfacimento del diritto all'abitazione, precisando poi che i menzionati enti (in linea generale identificati nei Comuni) devono invece nel territorio della Provincia di Trento, ai sensi della legislazione provinciale allo stato vigente nel settore corrispondente a quello in cui opera il Fondo, essere individuati nei comprensori e nei Comuni di Trento e di Rovereto.
5. La Provincia ritiene poi che l'intervento sostitutivo previsto dalla norma impugnata si pone in contrasto con le norme di attuazione dello statuto di autonomia, ed in particolare con il comma 1 dell'art. 4 del
decreto legislativo n. 266 del 1992
, secondo cui, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto e le relative norme di attuazione.
Ma questa Corte ha più volte ritenuto legittimo l'intervento sostitutivo dello Stato che sia strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia (sentenze n. 177 del 1988, n. 85 del 1990). Ed in tale categoria la sentenza n. 520 del 2000 ha appunto annoverato gli interessi coinvolti dalla normativa impugnata.
6. In conclusione, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione), sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe, in riferimento:
a) agli articoli 8 (numeri 10 e 25) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
b) all'art. 15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
(Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sostituito dall'art. 2 del
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
);
c) all'art. 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);
d) al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare all'art. 5, comma 2, di tale ultima legge;
e) all'art. 3 della Costituzione;
f) ed all'art. 136 della Costituzione.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Art. 01
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 1/ter
Art. 1/quater
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11-12
Art. 13
Art. 14
Art. 15 (Norma finale)
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
Art. 1
Art. 2
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
Art. 1 (Modifica all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al , in materia di sessioni del Consiglio regionale)
Art.
2
(Modifica all'articolo 49 del , in materia di norme applicabili ai Consigli provinciali
)
Art. 3
(
Modifiche all'articolo 50 del , in materia di composizione della Giunta provinciale di Bolzano
)
Art. 4 (Modifiche all'articolo 62 del , in materia di composizione degli organi di vertice degli enti pubblici di rilevanza provinciale e degli enti locali intermedi)
Art. 5
(
Modifiche all'articolo 84 del , in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici
)
Art. 6
(
Modifiche all'articolo 89 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di trasferimento fuori
provincia del personale di lingua ladina e di
ripartizione proporzionale dei posti nei ruoli
speciali della magistratura in provincia di
Bolzano
)
Art. 7 (Modifica all'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di integrazione delle
Sezioni del Consiglio di Stato investite dei
ricorsi avverso le decisioni dell'autonoma
sezione di Bolzano del tribunale regionale di
giustizia amministrativa)
Art. 8
(
Modifica all'articolo 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, in materia di tutela delle minoranze
linguistiche
)
Art. 9
(
Modifiche all'articolo 107 del , in materia di composizione della commissione paritetica per il parere al Governo sugli schemi di decreto recanti norme di attuazione dello statuto
)
Art. 10
(
Disposizioni finanziarie
)
Art. 11
(
Entrata in vigore
)
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
f) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
i) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2018, n. 1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
(
Abrogazione
)
Art. 8
(
Entrata in vigore
)
j) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 37
k) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 39
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
Art. 1 (Variazioni alle previsioni di entrata)
Art. 2 (Variazioni alle previsioni di spesa)
Art. 3 (Variazioni al bilancio pluriennale 2007-2009)
Art. 4 (Entrata in vigore)
Allegati A, B e C
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Spese obbligatorie)
Art. 5 (Spese impreviste)
Art. 6 (Variazioni di bilancio compensative
per spese di personale)
Art. 7 (Variazioni compensative
di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione
del SIOPE)
Art. 8 (Gestione dei residui)
Art. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 10 (Bilancio triennale 2010-2012)
Art. 11 (Entrata in vigore)
Allegati 1 a 10
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4 (Autorizzazione)
Art. 5 (Partecipazioni a società)
Art. 6 (Modifiche della “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”, della “Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche” e della “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017„)
Art. 7 (Subentro e relativo accollo di mutui dell’Agenzia per lo Sviluppo Sociale ed Economico)
Art. 8
(
Entrata in vigore
)
Allegato A - art. 3
Allegato B - art. 3
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
Art. 1 (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
Art. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 3 (Modifiche della , “Disciplina del procedimento amministrativo”)
Art. 4 (Costituzione di società)
Art. 5 (Modifiche della , “Disposizioni sugli appalti pubblici”)
Art. 6 (Modifiche della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico”)
Art. 8 (Modifiche alla , “Legge urbanistica provinciale”)
Art. 9 (Utilizzo di edifici come strutture di accoglienza per richiedenti protezione internazionale)
Art. 10 (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni”)
Art. 11 (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di
contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 12 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 13 (Modifica della , “Disposizioni in materia
di finanza locale”)
Art. 14 (Modifiche della , “Interventi a favore dello sport”)
Art. 15 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
Art. 17 (Modifiche della , “Sportello unico per le attività produttive”)
Art. 18 (Modifica della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
Art. 19 (Modifica della , “Disciplina dell’orientamento scolastico e professionale”)
Art. 20 (Abrogazioni)
Art. 21 (Disposizione finanziaria)
Art. 22 (Entrata in vigore)
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione della spesa
)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifica della , „Servizi pubblici
locali e partecipazioni pubbliche“
)
Art. 6
(
Stabilimento „Solland Silicon“ di Merano
)
Art. 7
(
Entrata in vigore
)
Allegato A
Allegato B
Allegato E/1
Allegato H
Allegato 5
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
A
B
C
D
E
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1989, n. 2/I/13
Articolo unico
a) Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2004, n. 148/1.4.
F
G
H
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
Legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
a) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1994, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
c) Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2014, n. 17
e) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9
f) Decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2017, n. 22
g) Decreto del Presidente della Provincia 24 agosto 2017, n. 31
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2018, n. 12
i) Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2018, n. 26
j) Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2018, n. 29
k) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2019, n. 1
l) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3
m) Decreto del Presidente della Provincia 7 febbraio 2019, n. 4
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Denominazione dei dipartimenti)
Art. 3 (Segreteria generale della Provincia)
Art. 4 (Direzione generale della Provincia)
Art. 5 (Dipartimento Europa, Sport, Innovazione e Ricerca)
Art. 6 (Dipartimento Cultura italiana, Ambiente e Energia)
Art. 7 (Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Beni culturali)
Art. 8 (Dipartimento Cultura tedesca, Diritto allo Studio, Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione)
Art. 9 (Dipartimento Famiglia, Anziani, Sociale e Edilizia abitativa)
Art. 10 (Dipartimento Salute, Banda larga e Cooperative)
Art. 11 (Dipartimento Edilizia, Libro fondiario, Catasto e Patrimonio)
Art. 12 (Adeguamenti)
Art. 13 (Entrata in vigore)
n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 15
o) Decreto del Presidente della Provincia 13 settembre 2019, n. 21
p) Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2019, n. 26
q) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2019, n. 38
r) Decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2020, n. 7
s) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 10
t) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2020, n. 47
v) Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2021, n. 22
w) Decreto del Presidente della Provincia 14 febbraio 2022, n. 5
x) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2022, n. 17
y) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Indennità telefonisti ciechi)
Art. 8-11.
Art. 12 (Insegnanti di scuola materna del gruppo linguistico ladino)
Art. 13-14.
Art. 15
Art. 16
Art. 17 (Acconto indennità di buonuscita)
Art. 18-20.
Art. 21
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
Art. 1-5.
Art. 6 (Norma per il personale veterinario provinciale)
Art. 7
Art. 8 (Procedure per la liquidazione premio servizio)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12-14.
Norme transitorie
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5 (Compenso, interessi e controllo)
Norme finali
Norma finanziaria
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
t) Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8
u) Decreto del Presidente della Provincia 17 maggio 2021, n. 18
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
Art. 1 (Modifica della , “Ordinamento dell’artigianato”)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale
19 maggio 2003, n. 7, “Disciplina delle cave e delle torbiere”)
Art. 3 (Modifica della , “Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del
porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale
10 novembre 1978, n. 67, recante “Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, recante “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 6 (Modifica della , “Interventi della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”)
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea”)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996,
n. 6, "Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune")
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del ‘marchio di qualità con indicazione di origine’”)
Art. 10 (Modifica della , “Ordinamento dell’apprendistato”)
Art. 11 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 12 (Modifica della legge provinciale
23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate“)
Art. 13 (Modifica della legge provinciale
13 dicembre 1991, n. 33, “Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori“)
Art. 14 (Modifica della , “Ordinamento della professione di
maestro di sci e delle scuole di sci“)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
7 giugno 1982, n. 22, “Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Nuovo ordinamento del commercio”)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 18 (Modifica della legge provinciale
2 dicembre 1985, n. 16, “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone”)
Art. 19 (
Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica
)
Art. 20 (Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002,
n. 6, "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione")
Art. 21 (Disposizione finanziaria)
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 127
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 422
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Allegato
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 10 novembre 2015, n. 1301
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
Delibera 31 marzo 2015, n. 389
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Delibera N. 123 del 19.01.2004
Delibera N. 310 del 02.02.2004
Delibera N. 531 del 01.03.2004
Delibera N. 1292 del 26.04.2004
Delibera 28 giugno 2004, n. 2357
Delibera N. 2493 del 12.07.2004
Delibera N. 2693 del 26.07.2004
Delibera N. 3148 del 30.08.2004
Delibera N. 3261 del 06.09.2004
Delibera N. 3255 del 06.09.2004
Delibera N. 3769 del 18.10.2004
Delibera N. 3839 del 25.10.2004
Delibera N. 3926 del 08.11.2004
Delibera N. 4361 del 29.11.2004
Delibera N. 4341 del 29.11.2004
Delibera N. 4551 del 06.12.2004
Delibera N. 4778 del 20.12.2004
Delibera N. 3310 del 13.09.2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 20 del 13.02.1996
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 25.03.1996
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 03.04.1996
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 105 vom 24.04.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 107 vom 27.04.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 30.04.1996
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 06.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 30.05.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 151 del 14.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 27.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 163 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 28.06.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 05.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 22.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 186 del 24.07.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 192 vom 26.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 01.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 03.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 213 vom 27.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 226 del 30.08.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 30.08.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 236 del 17.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 18.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 18.09.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 30.09.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 04.10.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 270 vom 09.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 274 del 22.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 279 del 23.10.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 04.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 311 del 05.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 341 del 20.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 21.11.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 17.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 362 del 18.12.1996
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 370 vom 20.12.1996
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996
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19/01/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 16 del 19.01.1995
01/03/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 69 del 01.03.1995
06/04/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 109 del 06.04.1995
16/05/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 163 del 16.05.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 250 del 16.06.1995
16/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 251 del 16.06.1995
19/06/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 261 del 19.06.1995
05/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 293 del 05.07.1995
06/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 301 del 06.07.1995
25/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 373 del 25.07.1995
28/07/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 418 del 28.07.1995
12/09/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 12.09.1995
07/11/1995 - Corte costituzionale - Sentenza N. 482 del 07.11.1995
28/04/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 aprile 1995, n. 2052
19/06/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 19 giugno 1995, n. 3140
17/07/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
04/12/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
13/02/1995 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
18/12/1995 - deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 1995, n. 6696
29/12/1995 - Deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 1995, n. 7162
21/09/1995 - DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
21/09/1995 - Decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430
12/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 gennaio 1995, n. 1
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 10
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 12
16/03/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 marzo 1995, n. 13
27/03/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1995, n. 14 —
11/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 aprile 1995, n. 15
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 16
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 17
27/04/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 aprile 1995, n. 18
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 19
19/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 gennaio 1995, n. 2
02/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 maggio 1995, n. 20
12/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1995, n. 22
16/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 maggio 1995, n. 23
29/05/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 maggio 1995, n. 24
31/05/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
25/09/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 1995, n. 44/30.10
11/01/1995 - Legge provinciale 11 gennaio 1995, n. 1
16/01/1995 - Legge provinciale 16 gennaio 1995, n. 2
25/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 gennaio 1995, n. 3
31/01/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1995, n. 4
07/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 7 febbraio 1995, n. 5
16/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1995, n. 7
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 8
20/02/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 febbraio 1995, n. 9
03/03/1995 - Legge provinciale 3 marzo 1995, n. 4
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
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13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 6
20/03/1995 - Legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7
05/04/1995 - Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
11/05/1995 - Legge provinciale 11 maggio 1995, n. 11
01/06/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 1° giugno 1995, n. 26
06/06/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 giugno 1995, n. 27
09/06/1995 - Legge provinciale 9 giugno 1995, n. 14
22/06/1995 - LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 1995, n. 15
28/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
04/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 luglio 1995, n. 32
11/07/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 luglio 1995, n. 33
04/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 4 agosto 1995, n. 35
09/08/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 9 agosto 1995, n. 38
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 18
24/08/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
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12/10/1995 - Legge provinciale 12 ottobre 1995, n. 19
13/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 ottobre 1995, n. 46
16/10/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 ottobre 1995, n. 47
18/10/1995 - Legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 21
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 23
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 24
13/11/1995 - Legge provinciale 13 novembre 1995, n. 25
16/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 novembre 1995, n. 52
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 54
20/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 novembre 1995, n. 55
21/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 novembre 1995, n. 56
27/11/1995 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
29/11/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1995, n. 58
13/12/1995 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1995, n. 61
02/05/1995 - Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
01/06/1995 - Legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13
10/08/1995 - Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16
23/06/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 giugno 1995, n. 29 —
13/03/1995 - Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5
08/11/1995 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1995, n. 50 —
27/04/1995 - Legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9
13/11/1995 - LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
18/10/1995 - Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
18/01/1995 - Legge provinciale 18 gennaio 1995, n. 3
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18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
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13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
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15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
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22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
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19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
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18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
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20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
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26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
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24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
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18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
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25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
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02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
13/12/1978 - Legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64
10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
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