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Sentenze della Corte costituzionale
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Spostamento, mediante provvedimento ministeriale, della data per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi delle fiere
Attendere, processo in corso!
Sentenza (26 marzo) 28 marzo 2003, n. 91; Pres. Chieppa - Red. Capotosti
Ritentuto in fatto:
1.
La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 2 marzo 2001, depositato il successivo 7 marzo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2001, n. 26 – in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed alle relative norme di attuazione, in particolare, all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), e agli artt. 2 e 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
2.
La ricorrente premette di essere titolare di competenza legislativa primaria nella materia "fiere e mercati" (art. 8, numero 12), del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché di competenza legislativa concorrente nella materia "commercio" (art. 9, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972); in entrambe le materie è titolare delle relative potestà amministrative (art. 16, d.P.R. ult.cit.). Le norme statutarie sono state attuate con il d.P.R. n. 1017 del 1978, il quale, all'art. 1 – nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300 – stabilisce che "le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di (...) commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano (...)". L'art. 6 di questo decreto precisa, inoltre, che "le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici" (comma 1), disponendo che "restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province" (comma 2). Queste competenze, osserva la ricorrente, sono state esercitate con l'emanazione della
legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35
.
La materia in esame ha costituito oggetto della legge quadro sul settore fieristico ( legge n. 7 del 2001), la quale, benché all'art. 1, comma 1, stabilisca che "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti", secondo la ricorrente, recherebbe norme formulate in modo da risultare applicabili anche ad essa ricorrente; in particolare, a suo avviso, ciò accadrebbe per gli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2.
L'art. 6 della legge n. 7 del 2001 disciplina il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche, disponendo che "sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi" e che, "in sede di formazione del calendario, il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico" (comma 1). La norma dispone, altresì, che "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno" (comma 2). La disposizione stabilisce, inoltre, che, nel caso di mancato raggiungimento di dette intese, "il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale" (comma 2), prevedendo, infine, che "possono svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale" (comma 3).
L'art. 8 della legge n. 7 del 2001, prosegue la ricorrente, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un potere regolamentare di attuazione, da esercitare "sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", avente ad oggetto la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale" (comma 1), nonché "a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe" (comma 2 , richiamato dall'art. 6 della stesa legge).
2.1.
Sintetizzata la disciplina recata dalle norme impugnate, la ricorrente, in linea preliminare, deduce che, poiché l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 menziona espressamente anche le Province autonome e richiama il regolamento dell'art. 8, potrebbe ritenersi che quest'ultimo sia ad esse applicabile, così da fondare il dubbio di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Tanto, a suo avviso, se non si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate, illustrate nel ricorso" e da fare venire "meno le ragioni di doglianza della Provincia autonoma di Trento".
2.2.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, deduce che l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 illegittimamente riserverebbe allo Stato compiti riguardanti le manifestazioni fieristiche nell'ambito della provincia, attribuendo al Ministro dell'industria un potere sostitutivo per evitare la concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale. Infatti, questo potere non sarebbe giustificato dall'esistenza di un interesse nazionale e sarebbe comunque illegittimo, in quanto stabilito in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nel caso in cui non sia imputabile alla Provincia un inadempimento.
La norma, in contrasto con gli artt. 8, numero 12, e 9, numero 3 dello statuto speciale, interferirebbe con la disciplina provinciale delle manifestazioni fieristiche, inciderebbe sull'esercizio dei poteri amministrativi ad essa spettanti (art. 16 dello statuto speciale) e violerebbe l'art. 4, comma 1, del
d.lgs. n. 266 del 1992
. Secondo la ricorrente, la riserva alla competenza statale della "formazione e (del)la tenuta del calendario ufficiale delle fiere" stabilita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978 chiarirebbe che il calendario generale delle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ovviamente tenuto dallo Stato, comprende anche quelle tenute nel territorio della Provincia autonoma di Trento, in forza delle autorizzazioni da essa rilasciate, ma non attribuisce allo Stato il potere di alterare il contenuto del calendario fissato dalla Provincia. In altri termini, l'art. 6, ult. cit., permetterebbe agli organi statali il mero "recepimento conoscitivo delle manifestazioni che hanno luogo nella provincia", non l'esercizio di poteri sostanziali incidenti sul loro svolgimento.
L'illegittimità costituzionale dell'attribuzione al Ministro di un "potere di coordinamento (in realtà di sovrapposizione nella decisione)" sarebbe ancora più palese in riferimento al conferimento del "compito di evitare sovrapposizioni fra fiere nazionali nell'ambito della stessa regione" (art. 6, comma 2, ed art. 8, comma 2, lettera b), della legge n. 7 del 2001). L'art. 11, comma 4, della
legge provinciale n. 35 del 1978
dispone, infatti, che, prima dell'approvazione del calendario, "la Giunta provinciale può, sentiti i soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe" ed un siffatto potere può essere esercitato anche in relazione ad istanze e proposte di coordinamento provenienti dal Ministero, spettando soltanto ad essa adottare la determinazione definitiva.
2.3.
L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge n. 7 del 2001, sarebbe lesivo dell'autonomia della Provincia autonoma sia nella parte in cui dispone che il regolamento fissa i criteri atti per evitare la concomitanza fra fiere internazionali e fiere nazionali e la concomitanza, nell'ambito della stessa regione, fra fiere nazionali e regionali, sia in quella in cui dispone che questo atto stabilisce i "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", nonostante che l'art. 5, comma 2, attribuisca alle regioni il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
La previsione di una disciplina di rango regolamentare in materia regionale violerebbe i principi che governano il rapporto fra fonti statali e fonti regionali e sarebbe singolare che l'art. 8 della legge n. 7 del 2001, attribuisca ad un regolamento ministeriale la disciplina di una funzione (comma 1, lettera b) ed un coordinamento che coinvolge le fiere regionali (comma 2), benché la stessa legge riconosca che la prima è di competenza regionale (art. 5) ed il secondo dovrebbe riguardare esclusivamente le fiere internazionali e nazionali (art. 6). A suo avviso, la legge n. 7 del 2001 avrebbe potuto prevedere un atto governativo di indirizzo e coordinamento, che avrebbe vincolato la Provincia "al conseguimento degli obiettivi o risultati" da esso stabiliti, rimanendo salva la facoltà di essa istante di scegliere le modalità con le quali conseguirli.
Quanto, infine, ai requisiti minimi delle fiere nazionali, i criteri generali sono fissati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 7 del 2001, cosicché non residua spazio se non per la specificazione di tali criteri da parte delle regioni e risulterebbe dimostrato che la garanzia inerente alla identificazione del tipo di atti statali che possono incidere sulle funzioni della Provincia autonoma di Trento "è garanzia di sostanza nel senso che il divieto di regolamenti statali significa divieto di norme attuative di dettaglio, pienamente rientranti nella competenza provinciale, a maggior ragione in una materia di potestà primaria come quella delle fiere".
3.
Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
La difesa erariale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, premette che la questione dovrebbe essere decisa con riferimento ai parametri costituzionali nel testo vigente anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Nel merito, deduce che l'art. 6 della legge in esame riguarderebbe esclusivamente le fiere di rilevanza internazionale o nazionale, disciplinando un procedimento rispettoso del principio di leale collaborazione, allo scopo di evitare che le fiere possano svolgersi in date eventualmente coincidenti, in vista della tutela dell'interesse nazionale. In riferimento al caso della possibile concomitanza nello svolgimento delle fiere di rilevanza internazionale, ovvero di rilevanza nazionale, il potere sostitutivo del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può essere, infatti, esercitato esclusivamente dopo avere invano sollecitato le "opportune intese" e si svolge nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento. Inoltre, il potere di evitare la concomitanza delle fiere non potrebbe che spettare allo Stato e negarlo significherebbe affermare, irragionevolmente, la possibilità che ciascuna regione mantenga ferma la data della manifestazione che si svolge nel suo territorio, con palese pregiudizio dell'economia nazionale.
3.1.
La difesa erariale sostiene che dalla dimostrata legittimità dell'art. 6 deriverebbe l'infondatezza delle censure concernenti l'art. 8. In particolare, questa norma, al comma 1 lettera b), riserva ad un regolamento la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", proprio in quanto la fiera, per le sue caratteristiche, riguarda una sfera che va oltre l'ambito delle competenze provinciali. Ratio della norma è, quindi, di assicurare l'omogeneità delle fiere di rilevanza nazionale, allo scopo di evitare che, a causa della diversità dei criteri di valutazione, una identica qualificazione sia attribuita a manifestazioni che, dal punto di vista fieristico, producono effetti diversi.
Infine, anche il comma 2 dell'art. 8 sarebbe immune dalle censure denunziate, in quanto reca una previsione strumentale rispetto allo scopo di evitare difficoltà nella redazione del calendario nazionale e di scongiurare conflitti dannosi per gli interessi delle altre regioni e dello Stato.
4.
Le parti, all'udienza pubblica, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
Considerato in diritto:
1. La questione di legittimit
à costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 6 (recte: art. 6, comma 2) e l'art. 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), per violazione degli artt. 8, numero 12, 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, delle relative norme di attuazione, in particolare l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 e gli artt. 2 e 4 del
d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266
, nonché dei "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
Secondo la ricorrente, il predetto art. 6 della legge n. 7 del 2001 lederebbe la competenza provinciale in materia di fiere e mercati, in quanto attribuirebbe al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato (ora Ministro delle attività produttive), in caso di mancato raggiungimento di un'intesa con altre regioni e Province autonome per evitare concomitanze di data tra manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali dello stesso settore merceologico, il potere di risolvere "in via sostitutiva" la questione, esercitando così un potere di "sovrapposizione nella decisione" della Provincia.
L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo la Provincia, invece, violerebbe la medesima competenza costituzionalmente attribuita. in quanto riserverebbe ad un regolamento ministeriale la fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni, al fine del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di data nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche aventi i caratteri precisati dalla norma stessa.
2. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va rilevato che l'art.1, comma 1, della legge n. 7 del 2001 statuisce espressamente che, ai fini del rispetto dei principi fondamentali fissati in materia di attività fieristiche dalla medesima legge, "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti". In relazione a questa norma la ricorrente premette che, ove si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate", verrebbero meno "le ragioni di doglianza". In proposito va osservato che l'interpretazione adeguatrice fondata sulla riferita clausola di salvaguardia, pur essendo, in via generale, ammissibile anche nei giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 406 e n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), non è tuttavia praticabile nella fattispecie in esame per quelle norme – come l'art. 6, comma 2 – nelle quali risulti contraddetta da riferimenti espliciti alle Province autonome.
Ciò premesso, è pacifico che la Provincia di Trento è titolare di competenza primaria nella materia "fiere e mercati" (artt. 8, numero 12, e 16 dello statuto speciale), essendo riservato allo Stato, nella stessa materia, soltanto il potere di formazione e tenuta del calendario ufficiale delle fiere, nonché di riconoscimento della natura internazionale delle stesse (artt. 6 e 10 del d.P.R. n. 1017 del 1978). L'art. 6, che al comma 2 – al quale va limitato lo scrutinio di costituzionalità – prevede l'attribuzione al ministro competente del potere di "risolvere in via sostitutiva", quando non si raggiungano le opportune intese, la questione della concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale, comunicando "le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate", configura in realtà un nuovo potere ministeriale, che lede certamente, in relazione alla formulazione testuale che non può essere superata in via interpretativa, la competenza primaria delle Province autonome, quando riguarda fiere programmate nel rispettivo ambito provinciale.
Nella competenza statale di formazione e tenuta ufficiale del calendario delle manifestazioni fieristiche, che ha un carattere precipuamente ricognitivo, non può dunque farsi logicamente rientrare anche quella di modificare la data di svolgimento di una fiera provinciale coincidente con altra manifestazione fieristica. Si tratterebbe infatti dell'esercizio di un potere sostitutivo adottato in assenza di inadempimenti della Provincia e per di più da parte di un singolo ministro. Nella specie non sono invero individuabili – dato che la questione di costituzionalità in esame va scrutinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al previgente Titolo V della Costituzione (sentenze n. 422 e n. 376 del 2000) – né la presenza dell'interesse nazionale, né i requisiti che debbono connotare le norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui esistenza soltanto potrebbe giustificare la predetta competenza statale. E' infatti evidente che la norma preordinata ad evitare la concomitanza di determinate manifestazioni fieristiche non corrisponde complessivamente ad un interesse unitario, vitale per l'economia nazionale (sentenza n. 314 del 2001).
Infine, lo stesso art. 6, comma 2, che riserva allo Stato il predetto potere di introdurre modifiche al calendario delle manifestazioni fieristiche fissate dalle Province autonome, contrasta altresì con la norma di attuazione dello statuto speciale contenuta nell'art. 4, comma 1, del
d.lgs. n. 266 del 1992
, in quanto "nelle materie di competenza propria della regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative (...) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
Sotto questi profili va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 7 del 2001, nella parte in cui si applica alle Province autonome.
3. Le censure relative all'art. 8, comma 1, lettera
b), e comma 2, si incentrano invece sul fatto che un regolamento ministeriale – che per difetto dei presupposti formali e sostanziali non può certo definirsi un atto di indirizzo e coordinamento – sia autorizzato a fissare i "requisiti minimi" delle manifestazioni fieristiche da qualificare come "internazionali" e "nazionali", nonché a fissare i "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello, incidendo così inammissibilmente, in quanto atto di normazione secondaria (sentenze n. 84 e n. 314 del 2001), su materia statutariamente riservata alla competenza primaria provinciale.
Ma proprio in riferimento a queste norme è possibile invocare – non contrastandovi alcun dato letterale – la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 1, comma 1, della legge in esame, che appunto espressamente fa salve, tra le altre, le competenze in materia di fiere statutariamente disposte a favore delle Province autonome. Pertanto, alla luce di una interpretazione adeguatrice fondata sulla predetta clausola si debbono considerare inapplicabili alla Provincia ricorrente le norme censurate dell'articolo 8 in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia.
Sotto questo specifico profilo, quindi, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, non è fondata.
4. La presente decisione estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali in materia di fiere e mercati (sentenza
n. 334 del 2001).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli artt. 2 e 4 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali" dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 10/bis
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
Art. 01
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 1/ter
Art. 1/quater
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11-12
Art. 13
Art. 14
Art. 15 (Norma finale)
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
Personale della dirigenza amministrativa, tecnica e professionale
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
j'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
k'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
l'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
n'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
o'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
p'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
r'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
s'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
t'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
u'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
v'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
w'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
x'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
y'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
z'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
a''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
b''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
c''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
d''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
e''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
f''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
g''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
h''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
a) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
b) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
c) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
d) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
e) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
f) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Personale dei gruppi consiliari)
Art. 3 (Requisiti per l’assunzione)
Art. 4 (Rinvio ad altre disposizioni)
Art. 5 (Disposizione finanziaria)
Art. 6 (Entrata in vigore)
g) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
h) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
i) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
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2004
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Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 1 vom 20.01.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 25 vom 27.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 29.01.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 18.02.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 58 del 28.02.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 62 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 10.03.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 67 vom 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. del 68 10.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 72 del 12.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 19.03.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 09.04.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 05.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 113 vom 07.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 114 del 08.05.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 116 vom 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 20.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 209 del 28.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 28.05.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 04.06.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 229 vom 04.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 235 del 10.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 249 del 16.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 24.06.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 292 del 21.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 295 del 21.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 296 vom 21.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 300 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 302 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 304 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 30.07.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 307 del 31.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 308 vom 31.07.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 315 vom 05.08.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 28.08.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 373 vom 01.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 03.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 382 vom 29.09.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 385 del 29.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 392 del 30.09.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 407 del 08.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 460 del 22.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 469 del 31.10.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 476 del 06.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 489 del 17.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 496 del 18.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 19.11.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 515 del 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 521 vom 28.11.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 542 vom 15.12.1997
Verwaltungsgericht Bozen - Beschluß Nr. 8 vom 16.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Ordinanza N. 10 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 567 del 22.12.1997
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 572 del 23.12.1997
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1980
1979
1978
1977
1976
1975
27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26
11/06/1975 - Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
10/12/1975 - Legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54
22/12/1975 - Legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56
24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
27/12/1975 - Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57
03/11/1975 - Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53
23/10/1975 - Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34
12/07/1975 - Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
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