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Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 338 del 15.06.1989
Determinazione degli standards di personale ospedaliero
Attendere, processo in corso!
Sentenza (13 giugno) 15 giugno 1989 n. 338; Pres. Saja - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto
: 1. Con ricorso del 22 novembre 1988, la Provincia di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 1, 2, 5 e 6 d.m. sanità 13 settembre 1988, dal titolo « Determinazione degli
standards
del personale ospedaliero ». Secondo la ricorrente, tali articoli lederebbero le competenze ad essa assicurate dagli artt. 9, n. 10, (potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità) e 8, n. 1 (potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento del personale dipendente, compreso quello sanitario) e 16 (funzioni amministrative nelle materie attribuite alle potestà legislative delle Province autonome) dello statuto (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), competenze già esercitate dalla Provincia di Bolzano con la l. 18 agosto 1988 n. 33 (piano sanitario provinciale 1988-91).
Più in particolare, la Provincia sottolinea che in base al d.l. 8 febbraio «1988 n. 27, convertito con l. 8 agosto 1988 n. 109, mentre spetta al Ministro della sanità fissare gli
standards
del personale ospedaliero per posto-letto e per tipologia di ospedali (art. 1 comma 1), è attribuita alle Regioni e Province autonome la successiva rideterminazione dei posti-letto e delle piante organiche in armonia con i criteri stabiliti dal medesimo decreto legge (art. 2 commi 2 e 3), salvo il potere del Ministro di adottare, su delega del Consiglio dei Ministri, « gli atti sostitutivi necessari » in caso di inerzia regionale relativamente agli adempimenti previsti dai commi precedenti (art. 2 comma 3). Tuttavia, ad avviso della ricorrente, il decreto ministeriale impugnato, pur se dice di voler determinare gli
standards
del personale ospedaliero, in realtà dedica a questo argomento, che è l'unico affidato alla competenza del Ministro, solo alcuni articoli (in particolare, gli artt. 3 e 4), disciplinando per il resto - ora con la predisposizione di criteri e di indirizzi, ora con disposizioni puntuali e poteri sostitutivi del Ministro non previsti da leggi - aspetti che il d. l. n. 27 del 1988 affida all'autonomia regionale o provinciale, quali la rideterminazione dei posti-letto e delle piante organiche del personale ospedaliero, le assunzioni e, in genere, la riorganizzazione dei servizi e dei presìdi ospedalieri, nonché le istituzioni sanitarie convenzionate. In queste materie, già regolate dalla Provincia di Bolzano con una propria legge, i criteri direttivi necessari per garantire i minimi di uniformità, per un verso, sono già stabiliti dal d. l. n. 27 del 1988 e da altre disposizioni legislative e, per altro verso, sono riservati al futuro Piano sanitario nazionale che sarà approvato dal Parlamento e, pertanto, sempre secondo la ricorrente, non potrebbero mai essere adottati dal Ministro al di là di ogni previsione legislativa.
Anche se il decreto impugnato volesse essere imposto alla Provincia come atto di indirizzo e di coordinamento, continua la ricorrente, esso sarebbe privo dei requisiti formali e sostanziali propri della predetta funzione. Per un verso, infatti, risulterebbe violato il principio di legalità, in base al quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'atto governativo di indirizzo dovrebbe fondarsi su norme di legge volte a vincolare la discrezionalità del Governo stesso. Per altro verso, il potere del Ministro, esercitato con il decreto impugnato, non avrebbe alcun fondamento legislativo, poiché l'unico potere di indirizzo affidato dalle leggi vigenti al Ministro della sanità riguarda « le direttive concernenti le attività delegate alle Regioni » (art. 5 comma 3 l. n. 833 del 1978), attività che non ricorrono nel caso di specie. In particolare, sarebbero macroscopicamente lesivi delle competenze provinciali gli artt. 2 comma 3, e 1 comma 6, del decreto impugnato: il primo in quanto, oltre a imporre alla Provincia di conformarsi alle indicazioni del decreto impugnato (in aggiunta a quelle contenute nel d.l.), estende senza alcun supporto legislativo il potere sostitutivo del Ministrò anche all'ipotesi di mancato adeguamento della legge relativa al piano sanitario provinciale alle determinazioni del decreto impugnato; il secondo in quanto, nello stabilire che il provvedimento provinciale di deroga in ordine alla disattivazione dei presìdi sanitari minori debba essere approvato dal Ministro della sanità, si scontrerebbe con l'insegnamento di questa Corte (sent. n. 610 del 1988), secondo il quale spetta solo alla Provincia il definitivo apprezzamento delle peculiari esigenze locali dirette a giustificare le deroghe in questione.
In generale, conclude la ricorrente, l'illegittimità del decreto impugnato sarebbe resa evidente dall'esplicito intento di costituire « una anticipazione del piano sanitario nazionale » (art. 2 comma 1 lett. e) o da quello di porre disposizioni temporanee di salvaguardia dell'assetto definitivo del servizio sanitario nazionale: in ambedue le ipotesi il Ministro pretenderebbe di sostituirsi illegittimamente al Parlamento, poiché, per un verso, le disposizioni di salvaguardia, in base alla sent. n. 610 del 1988, vanno approvate con legge e sono legittime solo se provvisorie e, per altro verso, il Piano sanitario nazionale esige l'approvazione delle Camere con un atto di indirizzo non legislativo.
2. Un identico conflitto di attribuzione è stato sollevato con un ricorso del 22 novembre 1988 dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli artt. 1, 2, 5 e 6 del ricordato d.m. sanità 23 settembre 1988.
Con motivazioni molto simili a quelle adottate dalla Provincia di Bolzano, la ricorrente sottolinea l'assenza di qualsivoglia base legislativa del decreto impugnato, soffermandosi in una dettagliata analisi della giurisprudenza di questa Corte, che sarebbe stata disattesa nel caso di specie, secondo la quale, stando alla ricostruzione della Provincia di Trento, il legittimo affidamento ai poteri centrali di compiti di programmazione ed anche di anticipazione dei contenuti del piano sanitario nazionale sarebbe stato sempre subordinato al presupposto che quei compiti dovessero svolgersi attraverso interventi legislativi. Più in particolare, poi, la ricorrente osserva che il decreto impugnato conterrebbe puntuali violazioni del d. l. n. 27 del 1988, poiché, mentre gli artt. 1 e 2 di quest'ultimo conferiscono la priorità alla determinazione degli
standards
di personale ospedalierio rispetto alla ristrutturazione dei presìdi ospedalieri, il decreto impugnato invece investirebbe tale rapporto.
3. Con ricorso del 22 novembre 1988 anche la Regione Toscana ha sollevato un analogo conflitto di attribuzione in relazione agli artt. 1, 2, 3 commi l, 2 e 3, 4, 5 e 6 d.m. l3 settembre 1988, ritenendoli invasivi della sfera di competenza assicurata alle Regioni dagli artt. 117 e 118 Cost., come definita dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dal d. l. n. 27 del 1988, convertito dalla l. n. 109 dello stesso anno.
Oltre a sottolineare l'esorbitanza del decreto impugnato, limitatamente agli artt. 1, 2 e 6, rispetto alle previsioni del d. l. n. 27 del 1988, e oltre a contestare l'illegittimità delle norme indicate come anticipazioni del piano sanitario nazionale con motivazioni analoghe a quelle addotte dai precedenti ricorsi, la Regione Toscana individua più specifiche violazioni della l. n. 833 del 1978 nell'art. 3, che, introducendo i concetti di « preospedalizzazione », «dimissione protetta» e « ciclo diurno », estenderebbero i referenti cui parametrare gli
standards
di personale ospedaliero a una serie di funzioni e di attività esorbitanti quelle tipiche del personale ospedaliero, in quanto riferite a momenti antecedenti e successivi a quelli della degenza ospedaliera, nonché a qualsiasi tipo di struttura assistenziale. Allo stesso modo i commi 2 e 3 dello stesso art. 3, imponendo la riorganizzazione funzionale degli ospedali secondo « moduli organizzativi tipo », contrasterebbero con gli artt. 17 l. n. 833 del 1978 e 10 l. n. 595 del 1985, che riservano alle Regioni le relative attività. Da tali osservazioni, continua la Regione, discenderebbero, per via consequenziale, ulteriori motivi di illegittimità degli artt. 4 e 5 del decreto impugnato e, in particolare, dell'art. 5 comma 1, che, secondo la ricorrente, darebbe al Ministro il potere di estendere gli
standards
anche ai fini della individuazione degli istituti convenzionati obbligatoriamente.
In conclusione, secondo la ricorrente, non essendo state adottate con un atto legislativo o approvato dal Parlamento e non potendosi considerare misure temporanee o di salvaguardia, le disposizioni impugnate lederebbero le competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
4. In data 23 novembre 1988 la Regione Umbria ha sollevato un conflitto di attribuzione identico, nei termini e nelle motivazioni addotte, a quello promosso dalla Regione Toscana.
5. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri per chiedere l'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dei ricorsi presentati dalle Regioni.
La richiesta d'inammissibilità si basa sul rilievo che le ricorrenti, anziché far valere lesioni delle proprie competenze, prospetterebbero asserite esorbitanze di un potere del Ministro della sanità nei confronti del potere del Parlamento, in conseguenza della mancata approvazione dell'atto impugnato con legge. Un secondo motivo di inammissibilità riguarderebbe poi le doglianze concernenti, in sostanza, competenze amministrative dei Comuni e delle unità sanitarie locali.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato osserva che lo stesso art. 2 comma 1 lett. c) d. l. n. 27 del 1988, nell'indicare l'obiettivo di « applicare gli
standards
di cui all'art. 1 alla nuova consistenza dei posti letto », avrebbe stabilito una sequenza di quattro momenti unitariamente raffigurati e disciplinati: rideterminazione dei posti letto, applicazione degli
standards,
conseguente revisione degli organici del personale, mobilità del personale eventualmente in eccedenza. E logico, secondo l'Avvocatura, che non si possono determinare gli
standards
senza toccare nel contempo la rideterminazione dei posti-letto. In ogni caso, non si potrebbe sostenere che le linee-guida siano tracciate dal decreto ministeriale, essendo invece stabilite dalla l. n. 109 del 1988. Quest'ultima avrebbe altresì modificato le leggi previgenti, che, conseguenzialmente, non potrebbero essere invocate come parametri.
6. In prossimità dell'udienza hanno presentato memoria la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Toscana e Umbria, nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri.
La Provincia di Bolzano, dopo aver respinto l'ipotesi di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in quanto la ritiene basata su una visione formalistica dell'individuazione delle norme delimitanti le competenze regionali o provinciali, sottolinea, in particolare, che la stessa difesa dello Stato ammette che il decreto impugnato disciplina la rideterminazione dei posti-letto, la quale è affidata dalla l. n. 595 del 1985 alla competenza delle Regioni o delle Province autonome nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'art. 10 comma 1, lett. a), della stessa legge.
Le Regioni Toscana e Umbria replicano anch'esse, di fronte all'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, che la ripartizione orizzontale delle competenze fra Stato e Regioni (che si assomma a quella verticale, per materie) esige di considerare lesa la sfera di autonomia regionale quando, come nel caso, si pongano, in luogo di « princìpi » o «indirizzi», statuizioni dettagliate o addirittura provvedimenti oppure si adottino quelle statuizioni con un atto non abilitato e posto da un'autorità incompetente. Nel merito, oltre a ribadire le censure già prospettate nei ricorsi, le suddette Regioni sottolineano, in particolare, che, nonostante il richiamo all'ari 2 comma 3 l. n. 109 del 1988, il decreto impugnato prevede poteri sostitutivi del Ministro che nessuna legge in realtà configura (v. artt. 1 commi 2 e 6, 2 comma 3 del decreto impugnato).
7. Nella propria memoria l'Avvocatura dello Stato sottolinea, innanzitutto, che molte censure nascono da un'erronea interpretazione di varie disposizioni del decreto impugnato. In particolare, ad avviso dell'Avvocatura, le norme sui poteri sostitutivi del Ministro non innovano l'ordinamento, ma si limitano a richiamare una previsione già contenuta nell'art. 8 comma 3 l. n. 109 del 1988. Analogamente, le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'art. 1 costituirebbero una ripetizione - certo superflua, ma non illegittima - di disposizioni già presenti nel citato atto legislativo. Allo stesso modo, le « anticipazioni » del piano sanitario non sarebbero lesive delle competenze regionali o provinciali, per il fatto che, lungi dal modificare la situazione normativa o di fatto, costituirebbero, per l'Avvocatura, un semplice incentivo ad accelerare i processi di programmazione sanitaria regionale o locale, riconducibili alla funzione di indirizzo dello Stato
(ex
art. 53 1. n. 833 del 1978 e successive modificazioni). Inoltre, gli « indirizzi » posti alle Regioni per la riorganizzazione dei presìdi ospedalieri conterrebbero una sorta di
memorandum
degli aspetti che le programmazioni regionali o locali dovrebbero « indicare » o, se si preferisce, un modello per la completezza e la confrontabilità dei provvedimenti regionali e locali. Secondo l'Avvocatura, le Regioni ricorrenti male interpreterebbero anche i primi tre commi dell'art. 3, che, a suo avviso, conterrebbero semplici delucidazioni su come gli
standards
ospedalieri sono stati costruiti e su come devono essere applicati in relazione all'intera gamma dei servizi erogabili dagli ospedali. Infine, anche le censure mosse dalle Regioni agli artt. 5 e 6 dimenticherebbero che, mentre il secondo conterrebbe solo esortazioni di buon senso circa l'applicazione delle disposizioni del provvedimento, l'art. 5, invece, se lo si interpreta correttamente secondo il suo tenore letterale, non permette affatto al Ministro di estendere gli
standards
ai fini dell'individuazione delle istituzioni convenzionate obbligatoriamente.
Per l'Avvocatura il vero punto di conflitto riguarda la disattivazione dei presìdi minimi (art. 1 commi 4, 5 e 6), la quale sarebbe giustificata in quanto inquadrata in un piano di contenimento della spesa sanitaria disposto dalla l. n. 109 del 1988, che, a suo tempo, non fu oggetto di contestazione. Essa, inoltre, esprimerebbe, per lo più, un posizione « ottativa » dello Stato, mentre solo eventuale e successivo sarebbe l'intervento sostitutivo di cui all'art. 1 comma 6, che avrebbe, peraltro, precise radici nella legge.
:
In generale, conclude l'Avvocatura, le ricorrenti non contestano la spettanza del potere statale, ma le modalità di esercizio di tale potere nel caso concreto, lamentando la natura amministrativa dell'atto statale, senza tuttavia precisare quale sia il turbamento delle proprie competenze e senza giustificare, pertanto, perché non abbiano adito il giudice amministrativo.
Considerato in diritto:
1. I conflitti di attribuzione oggetto degli attuali giudizi sono stati sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria.
Mentre le Province ritengono che gli artt. 1, 2, 5 e 6 d.m. sanità 13. settembre 1988, dal titolo « Determinazione degli
standards
del personale ospedaliero », ledano tanto la loro competenza esclusiva in materia di « ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto » (art. 8 n. 1 st.), quanto quella concorrente in materia di « igiene e sanità », ivi compresa « l'assistenza sanitaria e ospedaliera » (art. 9 n. 10 st.), oltreché le relative funzioni amministrative ad esse assicurate nelle stesse materie (art. 16 st.), le Regioni Toscana e Umbria, invece, sospettano che le competenze ad esse assegnate in materia di sanità dagli artt. 117 e 118 Cost. (come attuati dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dal d. l. 8 febbraio 1988 n. 27, convertito nella l. 8 aprile 1988 n. 109) risultino lese dagli artt. 1, 2 e 3 commi 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 del medesimo decreto).
Dal momento che i quattro conflitti ora indicati hanno ad oggetto disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità presentata dall'Avvocatura dello Stato nei confronti di tutti i ricorsi. Secondo tale eccezione le richieste delle ricorrenti sarebbero da rigettare
in limine,
in quanto, dolendosi di una pretesa esorbitanza del potere del Ministro della Sanità nei confronti di competenze proprie del Parlamento in conseguenza dell'adozione con decreto ministeriale di disposizioni che dovrebbero essere approvate dalle Camere, prospetterebbero in realtà un conflitto tra poteri dello Stato. In senso contrario è appena il caso di ricordare che, secondo una giurisprudenza da tempo consolidata (v., ad esempio, sentt. nn. 110 del 1970, 211 del 1972,191 del 1976, 29 del 1981,152 del 1986, 731 del 1988), gli estremi del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione sussistono, non soltanto quando l'uno o l'altro dei soggetti ora menzionati contestino la spettanza di un determinato potere, ma anche quando le Regioni (o lo Stato) assuma che il corretto svolgimento delle proprie competenze risulti pregiudicato o turbato dall'illegittimo esercizio di un potere spettante allo Stato (o alla Regione). E poiché nel caso di specie le ricorrenti contestano che lo Stato, violando le norme sulle competenze relative a poteri di propria spettanza, produca indebite interferenze sull'esercizio di attribuzioni ad esse assegnate dalla Costituzione o dagli statuti speciali, nessun dubbio può sussistere, sotto tale profilo, circa l'ammissibilità dei conflitti in discussione.
3. Il decreto ministeriale impugnato costituisce un'immediata attuazione del d. l. n. 27 del 1988, convertito nella l. n. 109 del 1988, che, nel determinare le misure urgenti per le dotazioni organiche del personale ospedaliere e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, prevede un intervento, in parte statale e in parte regionale (o provinciale), composto da quattro fasi poste fra loro in successione cronologica e corrispondenti ad altrettante competenze.
La prima di queste fasi è costituita dall'esercizio del potere del Ministro della sanità di fissare gli
standards
del personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali (art. 1 comma 1). Entro un termine perentorio decorrente dalla pubblicazione del decreto ministeriale di fissazione degli
standards,
il procedimento si snoda in una seconda fase, consistente nella rideterminazione dei posti letto da parte delle Regioni o delle Province autonome su proposta delle USL (art. 2 comma 1). Entro un successivo termine, decorrente da quello finale indicato per la fase precedente, se ne apre una terza, di competenza delle Regioni o delle Province autonome, costituita dalla « determinazione delle piante organiche e dall'applicazione delle misure sulla mobilità del personale » eventualmente in esubero (arti 2 comma 2). Infine, una quarta fase è data dal compimento da parte del Ministro della sanità, su delega del Consiglio dei Ministri (della quale dev'essere data notizia al Parlamento), degli « atti sostitutivi » resisi necessari in conseguenza dell'eventuale omissione da parte delle Regioni o delle Province autonome degli adempimenti precedentemente previsti (art. 2 comma 3).
Con l'adozione del d.m. 13 settembre 1988, intitolato « Determinazione degli
standards
del personale ospedaliero », il Ministro della sanità ha esercitato le competenze ad esso demandate come prima fase dell'intervento programmatico ora delineato. Tuttavia, esprimendo nel primo « considerato » del decreto la convinzione che « la ristrutturazione dei presìdi ospedalieri assume per un verso carattere di priorità rispetto alla determinazione degli standards di personale ospedaliero » e ritenendo, come si legge nel secondo « considerato », che « la standardizzazione di cui trattasi presuppone altresì la esplicitazione delle finalità da perseguire nel riordinamento degli ospedali », lo stesso Ministro ha conferito al proprio decreto un contenuto più complesso, avente la seguente struttura: art. 1, norme per la rideterminazione dei posti letto; art. 2, indirizzi organizzativi in materia ospedaliera; art. 3,
standards
di personale da applicarsi nelle unità operative di degenza; art. 4, maggiorazioni delle dotazioni organiche in relazione alle applicazioni degli
standards
prima citati; art. 5, valore degli
standards
in relazione alle istituzioni convenzionate obbligatoriamente; art. 6, norme e direttive per l'attuazione del decreto.
Poiché ciascuno di tali articoli è oggetto di varie contestazioni, si rende opportuno esaminare le censure prospettate articolo per articolo.
4. L'art. 1 d.m. 13 settembre 1988 è impugnato da tutte le ricorrenti con il duplice argomento, in base al quale, per un verso, tale articolo conterrebbe la disciplina di una materia, la rideterminazione dei posti letto, che l'art. 2 comma 1 d. l. n. 27 del 1988 conferisce alla competenza delle Regioni e delle Province autonome e, per altro verso, ove dovesse ritenersi che prevede misure di indirizzo e di coordinamento, sarebbe privo della dovuta base legale.
In effetti, il complesso contenuto dell'art. 1 consiste nella previsione di norme finalistiche e di poteri sostitutivi del Ministro della sanità che si pongono in un vario rapporto con le disposizioni di legge contenute nel d. l. n. 27 del 1988. È certo, comunque, che l'intero articolo disciplina una materia - la rideterminazione dei posti letto - che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d.l. n. 27, è indiscutibilmente attribuita alle Regioni e alle Province autonome.
In senso contrario non possono valere le osservazioni contenute nel preambolo del decreto impugnato (primo e secondo « considerato »), e riformulate nel corso di questi giudizi dall'Avvocatura dello Stato, secondo le quali la connessione finalistica della riorganizzazione dei presìdi ospedalieri (di competenza delle Regioni e delle Province autonome) con la fissazione degli
standards
di personale ospedaliero (di competenza del Ministro della sanità) e la priorità logica della prima materia rispetto alla seconda imporrebbero al Ministro della sanità di disciplinare insieme l'una e l'altra. Per un verso, infatti, è giurisprudenza costante di questa Corte (v., ad esempio, sentt. nn. 94 e 165 del 1985; 304 e 433 del 1987) che la ripartizione delle materie fra Stato e Regioni non può essere identificata nei suoi precisi confini in base a una correlazione di strumentalità rispetto a un determinato scopo o risultato, ma va determinata, piuttosto, in base alla oggettiva consistenza ontologica della materia stessa; e, per altro verso, il decreto ministeriale impugnato non può, certo, rovesciare un ordine di priorità logiche che il d. l. n. 27 del 1988 delinea ragionevolmente in modo inverso, ponendo, cioè, come pregiudiziale alla ristrutturazione ospedaliera e alla rideterminazione delle relative piante organiche la fissazione (ministeriale) degli
standards
di personale ospedaliero.
Posto, dunque, che l'art. 1 del decreto impugnato ha ad oggetto una materia assegnata alle competenze regionali (o provinciali) e che, in relazione a questa, pone norme di indirizzo vòlte a coordinare la futura disciplina regionale (o provinciale), si tratta di verificare, ai fini della risoluzione dei conflitti in discussione, se le disposizioni impugnate rispondano ai requisiti di forma e di sostanza propri della funzione statale di indirizzo e di coordinamento.
4.1. Per quel che concerne i primi tre commi dell'art. 1 - con l'eccezione delle ultime due proposizioni normative contenute nel comma 2, laddove è previsto un potere sostitutivo che verrà esaminato nel successivo punto 4.3 - le censure delle ricorrenti sono inammissibili, poiché, come ha sottolineato l'Avvocatura dello Stato, le disposizioni ivi contenute riformulano gli obiettivi già posti alle Regioni e alle Province autonome dal d. l. n. 27 del 1988.
Più precisamente, il comma 1 riproduce il contenuto normativo dell'art. 2 comma 1 d.l. appena citato, che disciplina le procedure e i criteri direttivi relativi alla rideterminazione dei posti letto. Il comma 2 riformula le norme poste dall'art. 2 comma 2, d.l. n. 27, nella parte in cui si riferisce alla consistenza dei posti letto nei singoli ospedali e alla conseguente dotazione organica del personale. Infine, il comma 3, riproduce l'art. 2 comma 2 lett.
a)
dello stesso d.l. esplicitando i rinvii normativi che vi sono contenuti, nonché la prescrizione, peraltro implicita nelle norme riprodotte, secondo la quale i posti letto ad esaurimento, ai sensi dell'art. 64 l. n. 833 del 1978, vanno esclusi dal computo relativo alla rideterminazione dei posti letto. Da ciò consegue che le ricorrenti non hanno interesse a chiedere l'annullamento delle disposizioni ora indicate, le quali, essendo già contenute nel d. l. n. 27 del 1988 (decreto che, peraltro, non è stato oggetto di alcuna impugnazione da parte delle Regioni o delle Province autonome), continuerebbero ad avere vigore nella loro forma legislativa anche nell'ipotesi che i ricorsi in discussione fossero riconosciuti fondati.
4.2. Meritano, invece, accoglimento le censure che le ricorrenti prospettano in relazione ai commi 4, 5 e 6 (salva l'ultima proposizione che verrà esaminata nel successivo punto 4. 3) e 7 del decreto ministeriale impugnato, in quanto contengono disposizioni di indirizzo e di coordinamento sprovviste dei requisiti di forma e di sostanza propri di questa funzione.
In particolare, le norme contenute nei commi 4 e 5 prescrivono (« le Regioni e Province autonome
debbono
programmare... ») la predisposizione di misure coordinate al fine della disattivazione dei presìdi ospedalieri con meno di centoventi posti letto (prevedendo, in certi casi, la loro riconversione in struttura sanitarie diversamente finalizzate) e fissano termini perentori per l'adozione dei suddetti programmi. Inoltre, il comma 6 - diversamente dall'art. 2 comma 2 d. l. n. 27 del 1988, che prevede la possibilità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, di evitare la soppressione di divisioni o di servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area - autorizza semplicemente le Regioni e le Province autonome a derogare al principio della disattivazione per le « zone particolarmente disagiate, obiettivamente verificabili sulla base di indicatori di accessibilità ».
Si tratta, in breve, di disposizioni che pongono indirizzi diversi da quelli legislativamente fissati, i quali, per, le espressioni usate e per la loro disciplina complessiva, non possono essere qualificati, secondo la prospettazione difensiva dell'Avvocatura dello Stato, come manifestazioni ottative o come consigli rivolti dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome. Pertanto, pur a non voler considerare che lo stesso decreto impugnato le configura come anticipazioni del piano sanitario nazionale - di un piano, cioè, per il quale è previsto un particolare procedimento culminante nell'approvazione parlamentare con atto non legislativo - tali disposizioni; per essere ritenute valide, esigono, per lo meno, la forma richiesta per l'approvazione degli atti di indirizzo e di coordinamento, vale a dire esigono che siano adottate, quantomeno, con deliberazione del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale emanato su delega del Consiglio dei Ministri (v. sentt. nn. 111 del 1975; 245 del 1984; 304 del 1987; 242 del 1989). Inoltre, sempre ai fini della loro validità, alle stesse disposizioni non può mancare un'adeguata copertura legislativa, nel senso che esse devono avere il loro fondamento in puntuali norme di legge, vòlte a determinarne, se pure nelle loro linee essenziali, il sostanziale contenuto normativo (v. sentt. nn. 150 del 1982; 340 del 1983; 177 del 1988.
Poiché le disposizioni ora esaminate contravvengono all'uno e all'atro requisito, né possono essere giustificate come misure provvisorie di salvaguardia del Servizio sanitario nazionale, dato che anche di queste, alla luce della sent. n. 610 del 1988 di questa Corte, sono prive della forma (atto legislativo o d'indirizzo e coordinamento) e della sostanza (provvisorietà), non resta che dichiararle illegittime e annullarle.
Per gli stessi motivi, identica conclusione deve trarsi in ordine al comma 7 dello stesso art. 1. In questo comma si prescrive (« le Regioni e le Province autonome " debbono ", altresì, indicare... ») il contenuto strutturale dei provvedimenti di riorganizzazione dei presìdi ospedalieri, che dovranno essere adottati, ai sensi dell'art. 2 comma 2 d. l. n. 27 del 1988, dalle Regioni e dalle Province autonome. Anche in tal caso si tratta, dunque, di misure di indirizzo e di coordinamento che si aggiungono ai criteri e agli obiettivi indicati dall'art. 2 comma 2 d.l., senza peraltro averne la necessaria copertura, e che, non potendo essere interpretate come dotate di un'efficacia meramente « indicativa » (come suppone, invece, l'Avvocatura dello Stato) e non essendo fornite della norma richiesta dalle leggi per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento, non possono esser considerate legittime.
4.3. L'art. 1 del decreto impugnato prevede, ai commi 2 e 6, che, in caso di omissione degli adempimenti previsti a carico delle Regioni e delle Province autonome, il Ministro della sanità possa adottare gli atti sostitutivi necessari in luogo di quelli omessi dalle competenti autorità.
Più precisamente, il comma 2 di tale articolo, nel richiamare l'art. 2 comma 3 d.l. n. 27, che prevede un analogo potere in caso di omissione degli adempimenti relativi alle procedure ivi stabilite a proposito della rideterminazione dei posti letto, della riorganizzazione dei singoli ospedali e delle corrispondenti piante organiche, ne estende l'ambito di operatività anche alle ipotesi « di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto », norme che, come si è già detto e si dirà anche in seguito, dispongono adempimenti ulteriori rispetto a quelli determinati dai ricordati commi 1 e 2 dell'art. 2 d. l. n. 27 del 1988. In particolare, esse riferiscono il potere sostitutivo del Ministro della sanità anche all'eventualità di inadempimento da parte delle Regioni e delle Province autonome delle prescrizioni relative alle disattivazioni e alle riconversioni dei presìdi ospedali previste nei commi precedenti.
Nella parte in cui tali disposizioni estendono le ipotesi per le quali è previsto il potere sostitutivo contemplato nell'art. 2 comma 3 d. l. n. 27 del 1988 - e, segnatamente, per quanto disposto nell'ultima proposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 1 del decreto impugnato e per l'inciso « o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto », contenuto nell'ultima proposizione del comma 2 dello stesso articolo - esse devono considerarsi illegittime.
Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare (v. sent. n. 177 del 1988) che le ipotesi in cui può esser esercitato un potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni (o delle Province autonome) e le modalità di esercizio dello stesso debbono essere previste da un atto fornito di valore di legge, che le determini in via generale (com'è nell'ipotesi dell'art. 5 comma 4 l. n. 833 del 1978) o caso per caso. E ciò, come è stato precisato dalla stessa sentenza, dipende dal fatto che il potere di sostituzione di organo di governo verso enti che godono di autonomia costituzionale deve considerarsi un evento eccezionale, in quanto l'esercizio di quel potere comporta, se pure in un'ipotesi puntuale e in presenza di un evidente pericolo di grave pregiudizio ad interessi unitari dovuto alla persistente inerzia regionale, il superamento della separazione costituzionale delle competenze fra Stato e Regioni (o Province autonome).
5. Per ragioni identiche a quelle espresse nel precedente punto 4.2 della motivazione deve ritenersi illegittimo anche l'art. 2 del decreto impugnato (salvando, per ora, le ultime due proposizioni del comma 3, che verranno esaminate immediatamente dopo).
Con l'eccezione del primo periodo contenuto nel comma 3, che riproduce il contenuto normativo dell'art. 2 comma 2 d. l. n. 27 del 1988, le restanti disposizioni dell'art. 2 ora in esame - e precisamente quelle previste nei primi due commi dello stesso articolo - determinano gli indirizzi cui « le Regioni e le Province autonome debbono ispirarsi » nel disciplinare la riorganizzazione degli ospedali, incluse la gestione del personale e delle risorse materiali e tecniche (v. lett. c) ed e), nonché nel predisporre le politiche direzionali dei presìdi ospedalieri (v. comma 2).
Anche tali disposizioni vanno considerate illegittime per il fatto che esse sono state adottate senza la forma richiesta per gli atti governativi di indirizzo e di coordinamento e senza un'adeguata copertura legislativa.
Per ragioni analoghe a quelle espresse nel precedente punto 4.3 della motivazione, vanno pure considerate illegittime le ultime due proposizioni del comma 3 dell'art. 2, laddove si prevede un termine perentorio per gli adempimenti descritti nel precedente capoverso e si introduce un potere sostitutivo del Ministro della sanità non previsto, relativamente a quelle attività, da alcuna norma di legge.
6. Gli artt. 3 e 4 del decreto impugnato stabiliscono gli
standards
del personale ospedaliero, nonché una maggiorazione delle dotazioni organiche per alcuni servizi. Poiché si tratta di disposizioni adottate dal Ministro della sanità in attuazione delle competenze a lui attribuite dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 27 del 1988, nessuna delle ricorrenti ne contesta la legittimità per quel che riguarda il loro fondamento legale o la loro forma. Tuttavia le Regioni Toscana e Umbria, rilevando che l'art. 3 comma 1, si riferisce anche alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, nonché all'assistenza dei degenti a ciclo continuo e a ciclo diurno, contestano la legittimità di tale estensione a funzioni e ad attività che, a loro giudizio, esorbiterebbero dal tipico ambito ospedaliero.
Siffatte censure non possono essere accolte, poiché, se è pur vero che si tratta di attività sostitutive dell'assistenza ospedaliera, altrettanto certo è che esse adempiono a funzioni equivalenti a quelle connesse all'assistenza ospedaliera. Sarebbe, pertanto, palesemente illogico pretendere che attività del tutto analoghe siano sottoposte a parametri diversi sol perché svolte in strutture diverse da quelle ospedaliere. In considerazione di ciò è del tutto ragionevole che il Ministro della sanità, con proprio decreto, determini gli
standards
di personale in relazione alla globalità delle attività assistenziali erogate dai presìdi ospedalieri o dalle istituzioni di cura similari.
Le stesse ricorrenti contestano, poi, anche i commi 2 e 3 dell'art. 3, in quanto vincolerebbero le Regioni nell'esercizio delle competenze programmatorie ad esse spettanti in materia, a seguire, nell'organizzazione delle unità operative, i moduli tipo delineati nello stesso articolo. Pur in tal caso le censure vanno rigettate, in quanto, come è espressamente detto nel comma 3, i moduli tipo costituiscono tanto « la soglia minima al di sotto della quale la gestione dell'unità operativa diviene antieconomica », quanto « una indicazione parametrica per la determinazione della dotazione organica del personale delle divisioni, sezioni o servizi ». Pertanto, come è precisato nella susseguente proposizione dello stesso comma, i moduli tipo non sono diretti a vincolare le scelte programmatorie delle Regioni, dal momento che « non costituiscono riferimento per la strutturazione formale delle unità operative », ma assolvono, piuttosto, alla funzione connessa alla determinazione degli
standards
del personale, vale a dire alla fissazione dei criteri di proporzionalità relativi al rapporto tra il personale e le attività ospedaliere, da un lato, e i posti letto, dall'altro. Poiché, a norma dell'art. 1 d. l. n. 27 del 1988, tale funzione è appunto demandata al Ministro della sanità, i suddetti ricorsi, per gli aspetti indicati, vanno rigettati.
Restano assorbiti i profili relativi all'art. 4 del decreto impugnato, i quali sono stati sollevati dalle Regioni ricorrenti come aspetti conseguenziali delle contestazioni relative ai primo tre commi dell'art. 3.
7. Tutte le ricorrenti contestano, poi, la legittimità dell'art, 5 del d.m. impugnato, in quanto, a loro giudizio, andrebbe al di là dei limiti posti dal d. l. n. 27 del 1988 al Ministro della sanità, in conseguenza dell'estensione degli
standards
anche a soggetti ulteriori rispetto ai presìdi ospedalieri (istituti di ricovero o cura a carattere scientifico, università, istituti, enti ed ospedali convenzionati).
Le censure vanno rigettate. Nell'ambito di una legislazione volta alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria nella sua globalità, non può apparire esorbitante dai limiti posti dall'art. 1 d. l. n. 27 del 1988 alla competenza ministeriale di determinazione e di applicazione degli
standards
del personale ospedaliero che questi ultimi siano diretti ad operare con riferimento a tutti gli enti la cui attività incide sulla spesa sanitaria statale.
8. Oggetto di impugnazione è, infine, l'art. 6, che dispone, nei suoi otto commi, varie norme collegate all'attuazione dei molteplici aspetti regolati dal decreto ministeriale. La valutazione della legittimità delle diverse disposizioni contenute nei predetti commi è, pertanto, in gran parte conseguenziale alla valutazione data alle disposizioni esaminate nei punti precedenti, alle quali quelle ora analizzate si collegano.
Su tali basi, vanno respinte le censure proposte contro il comma 1, il quale, precisando che gli
standards
fissati nei precedenti articoli si riferiscono al dimensionamento massimo della dotazione complessiva in ambito regionale (o provinciale), salve le determinazioni delle stesse Regioni (o delle Province autonome) in tema di ripartizione di tale dotazione complessiva fra i singoli presìdi, disciplinano la materia che l'art. 1 comma 1 d. l. n. 27 del 1988 riserva alla competenza del Ministro della sanità.
Al contrario, gli obiettivi, i criteri e i termini posti alle Regioni (e alle Province autonome) in materia di riorganizzazione ospedaliera nei commi che vanno dal secondo al quinto costituiscono misure di indirizzo relative all'esercizio di competenze regionali (o provinciali) che non hanno una specifica base legislativa e non sono adottate con un atto idoneo a porre in essere forme di indirizzo e di coordinamento. Per le stesse ragioni, vanno considerati illegittimi gli indirizzi stabiliti nel comma 7, che riguardano una materia di spettanza regionale, quale la riqualificazione professionale del personale eccedente, stabilendo disposizioni parzialmente difformi rispetto alla disciplina legislativa vigente.
Inoltre, va dichiarata inammissibile la censura che le ricorrenti muovono al comma 6 dell'art. 6, in quanto riproduce sostanzialmente l'indirizzo già contenuto nell'art. 2 comma 2 lett. e) d. l. n. 27 del 1988.
Infine, va respinta la censura mossa al comma 8 dell'art. 6, il quale stabilisce semplicemente doveri di informazione e di relazione sullo stato di attuazione del decreto che le Regioni (e le Province autonome) sono tenute ad adempiere nei confronti del Ministro della sanità, doveri che, per loro natura, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non possono essere lesivi di competenza alcuna e sono, anzi, giustificati dal principio fondamentale della « leale cooperazione » fra le Regioni e lo Stato (v. sentt. nn. 359 del 1985; 153, 177 e 294 del 1986; 201 del 1987; 730 del 1988).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dalle Regioni della Toscana e dell'Umbria nei confronti dell'art. 1 commi 1 e 2, salvo l'inciso « o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto » e 3, nonché dell'art. 6 comma 6 d.m. sanità 13 settembre 1988 (Determinazione degli standards del personale ospedaliero), in attuazione del d. l. 8 febbraio 1988 n. 27, convertito con modificazioni dalla l. 8 aprile 1988 n. 109 (Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria);
2) dichiara che non spetta allo Stato adottare con il decreto del Ministro della sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2, limitatamente all'inciso « o in caso di applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto », nonché commi 4, 5, 6 e 7; nell'art. 2 commi 1, 2 e 3, limitatamente agli ultimi due periodi; nell'art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 7; e, conseguentemente, annulla le suddette disposizioni;
3) dichiara che spetta allo Stato adottare con il d.m. sanità sopra indicato le disposizioni contenute nell'art. 2 comma 3, limitatamente al primo periodo; negli artt. 3, 4, 5 e 6 commi 1 e 8.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
(prevista dall'articolo 2, comma 1)
(prevista dall'articolo 3, comma 2)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
Art. 1 (Uffici dei commissari di governo per le Province di Trento e di Bolzano)
Art. 2 (Ufficio del commissario del governo per la Provincia di Trento)
Art. 3 (Ufficio del commissario del governo per Ia Provincia di Bolzano)
Tabella A
Tabella B
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
Art. 1 - 2.
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
a) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
b) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
c) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
d) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
g) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
j) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
Art. 1 (Disposizioni generali)
Art. 2 (Programmi e prove d'esame)
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
l) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
m) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
n) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
o) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
p) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Tabella A e B
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)
Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Spese obbligatorie)
Art. 6 (Spese impreviste)
Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)
Art. 9 (Gestione dei residui)
Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 11 (Bilancio triennale 2007-2009)
Art. 12 (Entrata in vigore)
Allegati
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Allegati al bilancio di previsione)
Art. 4 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio)
Art. 5 (Entrata in vigore)
ALLEGATI
Nuovo allegato H
Nuovo allegato I
Nuovo allegato 5
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
Art. 3 (Allegati)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati
)
Art. 5
(
Autorizzazione
)
Art. 6
(
Entrata in vigore
)
Allegato A - Art. 3
Allegato B - Art. 3
Allegato H
Allegato I
Allegato 5
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A
ALLEGATO B+B1
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO D1
ALLEGATO E+E1
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
Art. 1
(
Modifica alla , “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole”
)
Art. 2
(
Modifiche alla , “Ordinamento della formazione professionale”
)
Art. 3
(
Modifica alla , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”
)
Art. 4
(
Modifica alla , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 5
(
Modifica alla , “Disposizioni in materia di finanza locale”
)
Art. 6
(
Modifica alla , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
)
Art. 7
(
Modifiche alla , “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”
)
Art. 8
(
Modifica alla , “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”
)
Art. 9
(
Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale
)
Art. 10
(
Modifica della , “Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue”
)
Art. 11
(
Modifica alla , “Autorizzazione alle Unità Sanitarie
Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”
)
Art. 12
(
Modifica della “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”
)
Art. 13
(
Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 14
(
Modifica della , “Ordinamento del personale”
)
Art. 15
(
Disposizione finanziaria
)
Art. 16
(
Entrata in vigore
)
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
Art. 1
(
Approvazione del rendiconto generale
)
Art. 2
(
Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2018
)
Art. 3
(
Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2018
)
Art. 4
(
Residui attivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti
)
Art. 5
(
Residui passivi degli esercizi finanziari 2017 e precedenti
)
Art. 6
(
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018
)
Art. 7
(
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018
)
Art. 8
(
Situazione di cassa
)
Art. 9
(
Risultato di amministrazione
)
Art. 10
(
Conto economico e stato patrimoniale
)
Art. 11
(
Abrogazione di norme
)
Art. 12
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATO
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
Art. 1
(
Modifiche della (legge di stabilità 2019)
)
Art. 2
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 3
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019- 2021
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021
)
Art. 6
(
Modifica della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 7
(
Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”
)
Art. 11
(
Modifiche della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 12
(
Equilibri generali di bilancio
)
Art. 13
(
Abrogazioni
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Allegati
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva del personale)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
b) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
d) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
Art. 1-11.
Art. 12
Art. 13-19.
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Indennità di buonuscita)
Art. 25
Art. 26 (Strutture mensa)
Art. 27-28.
Art. 29 (Indennità di funzione)
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38-40.
Art. 41
e) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
f) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
i) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
a) Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10
b) Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
c) Legge provinciale 9 giugno 2008, n. 3
d) Legge provinciale 7 settembre 2009 , n. 4
f) Legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5
g) Legge provinciale 21 luglio 2014, n. 5
h) Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14
i) Legge provinciale 11 maggio 2018, n. 6
j) Legge provinciale 3 dicembre 2018, n. 22
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
CULTURA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE, ISTRUZIONE, ENTI LOCALI
AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE, FORESTE E CACCIA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL’AMBIENTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E CACCIA
ABROGAZIONE DI NORME
SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, APPRENDISTATO, TRASPORTI
ARTIGIANATO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, COMMERCIO, APPALTI PUBBLICI
NORME FINALI
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Allegato A
Allegato B
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Allegato
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Allegato A
Istituzione di un servizio di emergenza per i bambini nelle scuole dell’infanzia e gli alunni e le alunne della scuola primaria
Determinazione dei posti per il servizio di emergenza
Requisiti di ammissione al servizio di emergenza
Domanda di ammissione al servizio di emergenza
Individuazione dei bambini, degli alunni e delle alunne ammessi al servizio di emergenza
Priorità nella posizione e nell’ammissione
Condizioni dell’utilizzo del servizio di emergenza
Servizio di emergenza per bambini, alunni e alunne tutti i gradi di scuola con disabilità
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Allegato ...omissis...
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Allegato A
Ambito di applicazione
Autorizzazioni
Regolamento d’esercizio del centro di raccolta
Requisiti tecnico gestionali
Ubicazione del centro di raccolta
Presupposti
Dotazione
Struttura del centro di raccolta
Modalità di conferimento dei rifiuti al centro di raccolta
Tipologie di rifiuti conferibili
Controllo accettazione
Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta
Modalità di gestione e presidi del centro di raccolta
Durata del deposito
Beni riutilizzabili
Norma transitoria
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Allegato A
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 243 vom 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 15.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 6 vom 15.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 16.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 19 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 20 vom 21.01.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 27 vom 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 30 del 23.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 26.01.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 70 vom 23.02.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 87 del 02.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 90 vom 02.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 08.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 145 del 17.03.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 152 vom 23.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 29.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 169 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 180 del 31.03.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 195 del 07.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 203 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 14.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 208 del 16.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 212 del 21.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 216 del 23.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 26.04.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 242 del 05.05.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 263 vom 13.05.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 267 vom 17.05.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 293 del 10.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 15.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 308 del 25.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 309 del 28.06.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 317 del 30.06.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 332 vom 05.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 334 del 05.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 336 del 06.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 338 del 08.07.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 346 vom 12.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 351 del 20.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 21.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 367 del 30.07.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 373 del 05.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 16.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 378 del 16.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 380 del 19.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 383 vom 20.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 384 del 23.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 385 vom 27.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 387 vom 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 389 vom 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 390 vom 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 394 del 31.08.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 396 vom 31.08.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 400 del 02.09.2004
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 27.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 420 del 28.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 428 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 431 del 30.09.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.10.2004
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 07.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 463 del 14.10.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 466 del 25.10.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 493 vom 17.11.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 499 del 22.11.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 501 del 23.11.2004
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 525 vom 02.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 527 del 03.12.2004
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 528 vom 06.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 541 del 15.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 561 del 22.12.2004
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 581 vom 31.12.2004
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 445 del 21.12.2004
2003
2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
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10/05/1999 - Delibera N. 1698 del 10.05.1999
26/05/1999 - Delibera N. 1970 del 26.05.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3406 del 13.08.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5941 del 30.12.1999
18/10/1999 - Delibera N. 4531 del 18.10.1999
26/05/1999 - Delibera N. 2049 del 26.05.1999
21/06/1999 - Delibera N. 2580 del 21.06.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3289 del 13.08.1999
30/08/1999 - Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
06/09/1999 - Delibera N. 3825 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3826 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3840 del 06.09.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3919 del 13.09.1999
28/06/1999 - Delibera N. 2699 del 28.06.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4238 del 04.10.1999
11/10/1999 - Delibera N. 4360 del 11.10.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4337 del 04.10.1999
03/05/1999 - Delibera N. 1589 del 03.05.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5940 del 30.12.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5297 del 29.11.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5228 del 29.11.1999
06/12/1999 - Delibera N. 5347 del 06.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3915 del 13.09.1999
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 15/2.0
20/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1999
04/03/1999 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
16/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
22/10/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
04/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
10/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
05/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
20/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
25/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
30/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
10/02/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
16/02/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
09/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
10/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
10/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
23/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
23/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
24/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
29/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
20/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
27/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
30/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
11/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
12/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
12/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
21/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
25/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
18/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
22/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
14/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
16/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
29/07/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
23/08/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
05/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
14/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
21/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
03/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
09/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
17/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
20/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
21/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3886 del 13.09.1999
13/04/1999 - Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
29/07/1999 - Contratto collettivo 29 luglio 1999
17/11/1999 - Contratto collettivo 17 novembre 1999
23/11/1999 - Contratto collettivo 23 novembre 1999
06/04/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 6 aprile 1999, n. 1223
26/04/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 1465
19/07/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 19 luglio 1999, n. 3085
13/08/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
13/09/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
18/10/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
11/01/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
13/12/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 1999, n. 5546
20/04/1999 - Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161
14/06/1999 - Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
11/11/1999 - DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
23/11/1999 - ontratto collettivo 23 novembre 1999
15/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
29/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
25/05/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
09/08/1999 - LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
08/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9
15/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 10
15/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
22/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13
26/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 14
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
09/04/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
13/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1999, n. 17
21/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1999, n. 18
26/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 19
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - Legge provinciale 3 maggio 1999, n. 2
06/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1999, n. 20
12/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21
17/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24
19/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25
20/05/1999 - Legge provinciale 20 maggio 1999, n. 3
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 26
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 4
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 5
10/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 28
10/06/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
25/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1999, n. 33
28/06/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
05/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1999, n. 35
06/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1999, n. 36
07/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
12/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1999, n. 38
14/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
14/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 40
16/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1999, n. 44
02/08/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1999, n. 47
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 8
10/08/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 52
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 53
30/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1999, n. 54
11/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 1999, n. 55
14/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 57
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 58
28/10/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 62
17/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63
29/11/1999 - Legge provinciale 29 novembre 1999, n. 9
03/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1999, n. 64
06/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 dicembre 1999, n. 65
10/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1999, n. 66
10/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1999, n. 67
15/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1999, n. 68
16/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
28/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 70
28/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71
28/12/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999 , n. 72
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 —
25/01/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1
02/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7
16/12/1999 - Legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11 —
30/07/1999 - Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
14/05/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
13/09/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
15/09/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
14/12/1999 - Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
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27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26
11/06/1975 - Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34
12/07/1975 - Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
23/10/1975 - Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52
03/11/1975 - Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53
10/12/1975 - Legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54
24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
22/12/1975 - Legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56
27/12/1975 - Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
1974
1973
23/03/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
30/01/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1973, n. 2
15/05/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 maggio 1973, n. 29
10/10/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 ottobre 1973, n. 40
29/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 novembre 1973, n. 50
30/11/1973 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 novembre 1973, n. 53
14/02/1973 - decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1973, n. 7
14/02/1973 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale9
20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
20/01/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116
20/01/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
01/02/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
01/02/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973 n. 688
01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
01/11/1973 - Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
01/11/1973 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
10/01/1973 - Legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 1
02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
19/04/1973 - Legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11
04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12
23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 13
23/06/1973 - Legge provinciale 23 giugno 1973, n. 14
04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 15
04/06/1973 - Legge provinciale 4 giugno 1973, n. 16
28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 17
28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 18
28/05/1973 - Legge provinciale 28 maggio 1973, n. 19
09/01/1973 - Legge provinciale 9 gennaio 1973, n. 2
25/07/1973 - Legge provinciale 25 luglio 1973, n. 20
22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 21
22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 22
22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 23
22/08/1973 - Legge provinciale 22 agosto 1973, n. 24
23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 25
23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 26
13/08/1973 - Legge provinciale 13 agosto 1973 , n. 27
23/08/1973 - LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29
10/01/1973 - LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
23/08/1973 - Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 31
06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 32
07/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 34
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35
19/09/1973 - Legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37
20/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 20 settembre 1973, n. 38
08/09/1973 - Legge provinciale 8 settembre 1973, n. 39
19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 4
10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40
10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 41
10/09/1973 - Legge provinciale 10 settembre 1973, n. 42
11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 43
11/09/1973 - Legge provinciale 11 settembre 1973, n. 44
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 45
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 46
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48
13/09/1973 - Legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49
19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 5
14/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
14/09/1973 - Legge provinciale 14 settembre 1973, n. 51
14/09/1973 - Legge provinciale 14 settembre 1973, n. 52
15/09/1973 - Legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53
15/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 15 settembre 1973, n. 54
17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 55
17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 56
17/09/1973 - Legge provinciale 27 settembre 1973, n. 57
17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 58
17/09/1973 - LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
17/09/1973 - Legge provinciale 17 settembre 1973, n. 60
06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61
20/09/1973 - Legge provinciale 20 settembre 1973, n. 62
06/09/1973 - Legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63
21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 64
21/09/1973 - Legge provinciale 21 settembre 1973, n. 65
06/11/1973 - Legge provinciale 6 novembre 1973, n. 66
06/11/1973 - Legge provinciale 6 novembre 1973, n. 67
02/11/1973 - Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 68
26/10/1973 - LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1973, n. 69 —
19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 7
02/11/1973 - Legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70
15/11/1973 - Legge provinciale 15 novembre 1973, n. 71
23/11/1973 - Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 72
23/11/1973 - Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 73
26/11/1973 - Legge provinciale 26 novembre 1973, n. 74
13/11/1973 - Legge provinciale 13 novembre 1973, n. 75
24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973, n. 76
30/10/1973 - Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
24/11/1973 - LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
19/01/1973 - Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 8
28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 80
24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973 , n. 81
28/11/1973 - Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 82
29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84
29/11/1973 - Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 85
24/11/1973 - Legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86
08/11/1973 - Legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87
06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 88
06/10/1973 - Legge provinciale 6 ottobre 1973, n. 89
02/03/1973 - Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 9
1972
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