Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 26/10/2022
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Sentenze della Corte costituzionale
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Provvidenze del piano agricolo nazionale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (15 dicembre) 29 dicembre 1988, n. 1141; Pres. Saja - Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso notificato il 29 ottobre 1987 e depositato il 7 novembre successivo, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato varie questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, intitolata: « Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia ».
Il ricorrente, premesso che la competenza della Regione siciliana in materia di credito e risparmio è stata determinata dalle norme di attuazione adottate con d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133, osserva che essa è stata ulteriormente vincolata dal d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, che, in esecuzione della delega conferita con l. 5 marzo 1985 n. 74, ha recepito nell'ordinamento statale la direttiva comunitaria n. 77/780, prevedendo, all'art. 14, l'obbligo delle Regioni a statuto speciale di attenersi ai princìpi fondamentali dello stesso decreto. In riferimento a tali norme, il ricorrente dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2 comma 1 lett. a), 3 comma 1, 4 comma 1, 6 comma 2, e 7 comma 2, della legge impugnata.
1.1 In particolare, l'art. 2 comma 1 lett.
a),
che attribuisce al Comitato regionale per il credito ed il risparmio la competenza a determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione delle società o degli enti pubblici che, in presenza delle altre condizioni previste dal d.P.R. n. 350 del 1985 e nei casi previsti dalle norme di attuazione, richiedono l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, violerebbe: a) l'art. 1 comma 2 lett. a) del d.P.R. n. 350 del 1985, che attribuisce solo alla Banca d'Italia la competenza a fissare, in via generale, l'entità del capitale delle società ovvero del fondo di dotazione degli enti;
b)
le norme di attuazione, adottate con d.P.R. n. 1133 del 1952, che demandano al CRCR solo le funzioni spettanti al CICR, tra le quali non rientrerebbe quella in esame, che è stata devoluta al Servizio di Vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 28 comma 2 l. 13 marzo 1938 n. 141 (1. banc.), come modificata dal d.lgs. C.p.S. 17 luglio 1947 n. 691.
D'altronde, osserva il ricorrente, non va trascurato che, ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione, per tutto quanto non previsto dalle stesse si applicano, nel territorio della Regione siciliana, le disposizioni della legge bancaria e che la stessa direttiva comunitaria, che la legge impugnata intende recepire nell'ordinamento regionale, è ispirata, sotto il profilo considerato, da esigenze di uniformità di trattamento.
1.2. Illegittimo sarebbe, sempre ad avviso del ricorrente, anche l'art. 8 comma 11. impugnata, che prevede il nulla-osta dell'Amministrazione regionale per le operazioni di fusione, cessione di sportelli bancari, aumento di capitale e modifiche statutarie degli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia.
Questa disposizione, infatti, attribuisce all'amministrazione regionale un vero e proprio potere di veto per l'esercizio delle potestà proprie delle autorità creditizie centrali in ordine ad enti che, pur avendo la sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio della Regione. Tra l'altro, la disposizione impugnata non sembra in alcun modo riconducibile alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 77/780.
Per analoghe ragioni, e precisamente per il fatto che attribuiscono all'assessore regionale competenze non espressamente previste dalle norme di attuazione in quanto relative ad enti che, pur avendo la sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio regionale, sarebbero illegittimi, sempre ad avviso del Commissario dello Stato, l'art. 4 comma 1 (che richiede l'intesa dell'Assessore ragionale sulla nomina, di competenza delle autorità creditizie centrali, degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti ed aziende di credito aventi sede centrale in Sicilia) e l'art. 6 comma 2 (che richiede l'intesa dell'Assessore regionale in ordine all'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia per l'apertura di sportelli bancari fuori del territorio regionale da parte di enti creditizi aventi la sede centrale in Sicilia).
1.3. Oggetto di specifica impugnativa è, infine, l'art. 7 comma 2 che prevede la formazione in diciotto mesi del silenzio-rigetto sulle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi.
Il ricorrente osserva, infatti, che, poiché il termine previsto dalla l. reg. è superiore a quello fissato dalla stessa direttiva comunitaria (paragrafo 3 punto 6), che è stato richiamato dalla l. n. 74 del 1985 e recepito nel d.P.R. n. 350 del 1985 (art. 9 comma 2), risulta violato un principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 14 del medesimo d.P.R. n. 350 del 1985.
2. Si è costituita la Regione siciliana chiedendo la reiezione del ricorso.
La Regione osserva innanzitutto che, poiché non tutte le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 350 del 1985 costituiscono princìpi fondamentali della materia, come tali idonei a limitare la potestà normativa concorrente in materia di credito e di risparmio, è del tutto impropria l'assunzione del medesimo decreto o, quanto meno, delle disposizioni richiamate nel ricorso, come parametro di legittimità costituzionale della legge impugnata. Per la Regione, occorre invece individuare se e quali di queste disposizioni costituiscano principio fondamentale, non essendo in proposito sufficiente, secondo quanto ritenuto anche da questa Corte, la semplice autoqualificazione delle norme.
2.1. Quanto alle Specifiche disposizioni impugnate, la Regione Osserva che la competenza attribuita dall'art. 2 comma 2 lett.
a),
al Comitato Regionale per il Credito ed il Risparmio rientra pienamente in quelle più generali attribuite allo stesso organo dalle norme di attuazione con riguardo « all'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale », essendo evidente che il potere di stabilire l'ordinamento di un'azienda di credito include anche quello di determinare il capitale minimo necessario per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria. Del resto, eventuali esigenze di uniformità potranno essere fatte valere dalla Banca d'Italia, alla quale il provvedimento regionale è trasmesso, ovvero dal Ministero del tesoro, al quale la Banca d'Italia lo comunica, attivando la procedura prevista dall'art. 3 delle norme di attuazione (richiesta di parere vincolante al CICR).
2.2. Quanto alle censure mosse agli artt. 3, 4 e 6, la Regione osserva, in generale, che le stesse si fondano su un'inesatta interpretazione delle norme di attuazione che, secondo la resistente, contengono molteplici previsioni di poteri regionali nei confronti di enti con sede centrale in Sicilia ma operanti anche fuori del territorio regionale.
Non può quindi essere accettato, a giudizio della Regione, l'assunto del ricorrente, secondo il quale è sufficiente lo svolgimento di attività bancarie fuori del territorio regionale per sottrarre enti aventi sede centrale in Sicilia alla potestà normativa e amministrativa della Regione. Questo assunto, d'altronde, condurrebbe all'assurdo che una politica di incentivazione allo svolgimento di attività creditizie fuori del territorio regionale porterebbe ad una progressiva limitazione dei poteri regionali. Né può essere sottovalutato che le norme di attuazione, anche secondo quanto ritenuto da questa Corte (v. sent. n. 208 del 1975), non hanno carattere esaustivo dei poteri esercitabili dal legislatore regionale.
Scendendo nei particolari, la Regione osserva che la disposizione dell'art. 3 prevede un meccanismo analogo a quello delineato dagli artt. 5 (per le modifiche statutarie) e 2 lett.
d),
e 6 delle Norme di attuazione (per la fusione, la cessione di sportelli e l'aumento di capitale). Inoltre, essa sottolinea che non può essere negato un controllo regionale su operazioni che attraverso la fusione di aziende regionali ed extra regionali potrebbero consentire ad aziende aventi sede fuori dalla Sicilia di operare in Sicilia senza autorizzazione regionale.
Considerazioni analoghe sono svolte dalla Regione riguardo all'art. 6, in relazione al quale la resistente sottolinea, in particolare, come i provvedimenti previsti dagli artt. 3 e 6 siano comunque soggetti alla procedura di controllo
ex
art. 3 d.P.R. n. 1133 del 1952.
Quanto alla disposizione dell'art. 4, la Regione osserva, poi, che si tratta di una mera esplicitazione del potere di ordinamento riconosciutole dalle norme di attuazione, rispetto al quale la previsione dell'intesa non può costituire un'anomalia, tenuto conto che norme statutarie di istituti di diritto pubblico aventi sede in Sicilia prevedono poteri regionali di nomina.
2.3. Per quel che concerne, infine, l'art. 7 comma 2 la Regione, mentre contesta che la fissazione di un termine possa costituire principio fondamentale, sottolinea, nello stesso tempo, che quel termine tiene conto dei tempi necessari per lo svolgimento del procedimento previsto dall'art. 3 delle norme di attuazione.
3. In prossimità dell'udienza, la Regione siciliana ha depositato una memoria nella quale vengono svolte ulteriori argomentazioni nel senso della non fondatezza delle questioni sollevate dal Commissario dello Stato.
3.1. Per quel che concerne le censure mosse all'art. 2 comma 1 lett. a), della citata l. reg., la Regione osserva che le stesse muovono da un duplice equivoco.
Il primo consiste nel fatto che nel contestare l'attribuzione al CRCR, piuttosto che all'Assessore regionale, della competenza a determinare l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione degli enti di credito operanti esclusivamente nel territorio della Regione, il Commissario dello Stato trascura di considerare che si tratta pur sempre di una competenza spettante alla Regione in base alle stesse norme di attuazione (art. 2 lett. a): ordinamento degli istituti e delle aziende di credito). La legge impugnata in sostanza, non ha fatto altro che distribuire, nell'ambito dell'organizzazione regionale, le competenze alla Regione spettanti in base alle norme di attuazione, essendo evidente che queste ultime non possono costituire un vincolo per quella distribuzione.
Il secondo equivoco, secondo la Regione, nasce dal fatto di ritenere la disciplina posta dall'art. 2 comma 2 lett. a) d.P.R, n. 350 del 1985, applicabile alla Regione siciliana che, invece, ai sensi dell'art. 14 stesso d.P.R. deve dettare una propria disciplina per recepire la direttiva comunitaria. E tra i princìpi fondamentali, ai quali la l. reg. di recepimento è vincolata, non può esservi l'individuazione delle competenze degli organi statali, dalla quale discende, in base alle norme di attuazione, quella dei corrispondenti organi regionali.
Non consentire una regolamentazione diversa da quella prevista dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.P.R. n. 350 del 1985, equivarrebbe a negare, in contrasto con l'art. 14 dello stesso decreto, che in materia di ordinamento degli enti creditizi operanti esclusivamente in Sicilia vi sia spazio per una regolamentazione regionale.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui la disposizione del d.P.R. n. 350 del 19895 intende assicurare condizioni di uniformità tra i vari soggetti operanti nel settore del credito ed evitare contrasti con gli artt. 3 e 41 Cost., la Regione osserva che un simile assunto presuppone necessariamente l'identità della disciplina regionale e di quella statale, e quindi l'inutilità della prima.
3.2. Per quel che concerne le censure mosse agli artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 6 comma 2, la Regione osserva, in via generale, che la pretesa limitazione degli interventi ivi previsti agli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia ed operanti esclusivamente nella Regione, e la conseguente illegittimità delle disposizioni citate perché relative anche ad enti operanti fuori del territorio regionale, contrastano con la competenza regionale in materia di eredito e di risparmio che, a differenza di quelle delle altre Regioni a st. spec., è generale e non limitata a determinate categorie di enti, in particolare a quelli che operano soltanto all'interno del territorio siciliano.
Una simile interpretazione, oltre a non essere conforme alle disposizioni statutarie, è contraddetta da una lettura sistematica delle norme di attuazione. Il d.P.R. n. 1133 del 1952, infatti, in qualche modo presuppone che la competenza ordinamentale della Regione si estenda a tutti gli enti di credito aventi sede centrale in Sicilia, ancorché operanti fuori dell'isola, sia quando detta norme specifiche per alcune categorie di tali istituti, sia quando prevede la formazione di un albo nel quale devono essere iscritti gli enti « che operino esclusivamente nel territorio della Regione o che abbiano in essa la sede centrale » (art. 7 comma 1).
In ogni caso, aggiunge la resistente, nell'eventualità in cui dovesse essere accolta l'interpretazione fornita dal ricorrente, la Regione siciliana chiede alla Corte di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett.
a),
b), c),
ed
e)
d.P.R. n. 1133 del 1952, per contrasto con l'art. 17 lett.
e)
st. e con gli artt. 3 e 116
Cost.
Nel ribadire che le disposizioni oggetto della presente impugnazione costituiscono espressione della competenza ordinamentale riconosciuta alla Regione, la resistenza osserva che, a non ritenere valida tale interpretazione, sarebbe sufficiente un atto amministrativo di un organo centrale relativo ad un ente soggetto alle potestà amministrative regionali, quale l'autorizzazione ad operare anche fuori del territorio regionale, per sottrarre definitivamente quell'ente alle potestà regionali.
Considerato in diritto:
l. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro la legge dal titolo « Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia », approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, possono distinguersi in tre gruppi:
a)
questione relativa all'art. 2 comma 1 lett.
a),
che attribuisce al Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio (CRCR) il potere di determinare l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività creditizia, per violazione dell'art. 17 lett.
e) st.
sic. (r.d. l. 15 maggio 1946 n. 403), che riconosce alla Regione siciliana la competenza legislativa concorrente in materia di disciplina del credito e del risparmio, come attuato dagli artt. 1, 2 e 10 d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133 («Norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio»), nonché dall'art. 1 comma 2 lett.
a
) d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, attuativo della direttiva comunitaria n. 77/780;
b)
questioni relative agli artt. 3 comma 1, 4 comma 1, e 6 comma 2, i quali prevedono l'intesa dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze con le autorità creditizie centrali ovvero il nulla osta dell'Amministrazione regionale in ordine ad attività di competenza statale concernenti gli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia che operano anche fuori del territorio della Regione, per violazione del predetto art. 17 lett.
e)
st. sic., come attuato dall'art. 2 del già ricordato d.P.R. n. 1133 del 1952;
c)
questione relativa all'art. 7 comma 2, che prevede la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia nel termine di diciotto mesi dal ricevimento della domanda stessa, per violazione del limite dei princìpi fondamentali della materia, stabilito dall'ari. 17 st. sic., con riferimento al paragrafo 3 punto 6, della direttiva comunitaria n. 77/780, come attuata dall'art. un. l. delega 5 marzo 1975 n. 74 e dagli artt. 9 comma 2, e 14 d.P.R. n. 350 del 1985, che pongono il termine di dodici mesi per la formazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di autorizzazione in questione.
2. La prima questione riguarda l'art. 2 comma 1 lett.
a)
1. reg. impugnata, che, attribuendo al CRCR il potere di determinare l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione per le società o gli enti che intendano esercitare il credito in Sicilia, al fine di ottenere la relativa autorizzazione da parte dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, attribuirebbe al predetto Comitato una competenza non ricompresa fra quelle ad esso spettanti ai sensi degli artt. 1 e 2 delle norme di attuazione Contenute nel d.P.R. n. 1133 del 1952. Secondo il ricorrente, poiché gli articoli da ultimo menzionati hanno demandato al CRCR, per quanto si riferisce alle attività creditizie svolte nell'isola, le attribuzioni spettanti al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) a norma del d.lgs. C.p.S. 17 luglio 1947 n. 691, e poiché il potere in contestazione è affidato alla Banca d'Italia in base all'art. 28 comma 2 r.d. l. 12 marzo 1936 n. 375 (conv. nella l. 7 marzo 1938 n. 141), come modificato dall'ari. 2 comma 1 del predetto decreto n. 691 del 1947, la disposizione impugnata, nell'affidare al CRCR un potere proprio della Banca d'Italia, si porrebbe in contrasto con le ricordate norme di attuazione.
La questione è fondata.
Nel precisare i poteri spettanti al CRCR nella materia del credito e del risparmio, attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione siciliana ai sensi dell'art. 17 lett.
e) st.
sic., le norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 1133 del 1952 ricorrono a un duplice criterio di definizione, uno soggettivo e l'altro oggettivo. Mentre sotto l'ultimo dei profili accennati, tali norme determinano l'ambito materiale delle competenze trasferite, precisando, per quanto qui interessa, che queste vanno limitate all'ordinamento degli istituti e delle aziende operanti nel settore, sotto il profilo soggettivo, invece, stabiliscono che, per ciò che attiene alle attività creditizie svolte in Sicilia, sono trasferite al CRCR le attribuzioni spettanti al CICR a norma del d.igs. n. 691 del 1947, così come sono trasferite all'assessore per le finanze le attribuzioni spettanti al Ministro del tesoro e al Governatore della Banca d'Italia a norma del medesimo decreto legislativo.
Non v'è dubbio che la particolare formazione storica dell'ordinamento bancario, avvenuta per aggregazioni legislative successive rispetto all'iniziale disciplina del 1936, ha contribuito a complicare l'esatta individuazione delle competenze trasferite soprattutto sotto il profilo soggettivo. L'art. 28 comma 2 r.d. l. 12 marzo 1936 n. 375, aveva infatti attribuito all'«Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito» il potere di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui subordinare la costituzione di aziende esercenti il credito. Ma la soppressione dell'Ispettorato ha indotto il legislatore a devolvere alla Banca d'Italia le funzioni che ad esso spettavano e a conferire al Governatore della Banca d'Italia le attribuzioni che gli venivano precedentemente riconosciute in quanto Capo dell'Ispettorato (artt. 12 comma 2 r.d. l. n. 375 del 1936 e 2 d.igs. n. 691 del 1947). In tal modo, anche il potere di determinazione dell'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione necessario alle aziende di credito per ottenere l'autorizzazione a svolgere attività creditizia veniva demandato alla Banca d'Italia, se pure sotto le direttive del CICR. Questa disposizione, formulata in via generale dal ricordato art. 2 commi 1 e 2 d. n. 691 del 1947, è stata più di recente confermata da una puntuale previsione contenuta nell'ari. 1 comma 1 lett.
a)
d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350.
Dal quadro normativo ora tracciato appare evidente che il potere in contestazione, non essendo ricompreso fra quelli spettanti, in sede nazionale, al CICR (come neppure fra quelli attribuiti al Ministro del tesoro o al Governatore della Banca d'Italia, come tale), non può rientrare fra le competenze demandate al CRCR, ai sensi dell'ari. 1 d.P.R. 27 giugno 1952 n. 1133. In altre parole, pure se il potere di determinare l'ammontare del capitale minimo per costituire aziende esercenti il credito attiene alla materia « ordinamento di istituti ed aziende di credito », trattandosi di una condizione cui è subordinata la costituzione di tali istituti o aziende, ciò non basta al fine di considerarlo trasferito alle competenze della Regione siciliana in quanto, sotto il profilo soggettivo, non può essere classificato tra quelli precedentemente spettanti al CICR, vale a dire fra quelli che le norme di attuazione dello statuto contenute nell'ari. 1 d.P.R, n. 1133 del 1952 considerano come le uniche attribuzioni trasferite al CRCR. Questa conclusione è ulteriormente rafforzata dalla presenza nel decreto appena citato di una norma di chiusura, in base alla quale « per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento o con esso non in contrasto si applicano nella Regione le disposizioni dello Stato in materia di difesa del risparmio e di disciplina della funzione creditizia e sono competenti gli organi previsti da dette disposizioni » (art. 10 comma 1 d.P.R, n. 1133 del 1952).
Per tale ragione, dunque, l'art. 2 comma 1 lett.
a)
, della legge impugnata va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui riconosce al Comitato regionale per il credito e il risparmio il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana.
3. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha individuato ulteriori possibili violazioni dell'art. 17 lett.
e)
st. sic., come attuato dall'art. 2 d.P.R. n. 1133 del 1952, in altre disposizioni della legge impugnata, che prevedono vari poteri dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze o dell'Amministrazione regionale nei confronti di enti creditizi che, pur avendo sede centrale in Sicilia, non operano esclusivamente nel territorio della Regione. Sotto tale profilo sono impugnati:
a)
l'art. 3 comma 1, il quale dispone che « gli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia non possono procedere alla fusione, alla cessione di sportelli bancari, all'aumento di capitale ed alle modifiche dello statuto sociale senza il preventivo nulla-osta dell'Amministrazione regionale »;
b)
l'art. 4 comma 1, il quale prescrive che « le nomine di organi di amministrazione, di controllo o di direzione di istituti o di aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, attribuite dal vigente ordinamento alla competenza delle autorità creditizie centrali, sono da queste effettuate previa intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze »;
c)
l'art. 6 comma 2, il quale stabilisce che « l'apertura di sportelli bancari fuori del territorio regionale da parte di enti creditizi aventi la sede centrale in Sicilia è autorizzata dalla Banca d'Italia previa intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
In altre parole, tutti gli articoli appena citati prevedono poteri regionali di nulla-osta (art. 3) o d'intesa (artt. 4 e 6) in ordine all'esercizio di competenze statali che hanno ad oggetto attività di enti creditizi aventi la loro sede centrale in Sicilia, le quali si svolgono ora per esplicita affermazione della disposizione impugnata (art. 6), ora per implicita ammissione della stessa (artt. 3 e 4), avente un riscontro nell'interpretazione che ne dà la Regione negli scritti difensivi anche al di fuori del territorio siciliano. Ad avviso del Commissario dello Stato, tali disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 17 lett.
e) st.
sic., come interpretato dalle norme di attuazione contenute nell'art. 2 d.P.R. n. 1133 del 1952. Le questioni sono fondate.
Nel dare attuazione alla norma statutaria che conferisce alla Regione siciliana la competenza legislativa concorrente in materia di credito, il d.P.R, n. 1133 del 1952, mentre ha individuato alcune competenze particolarmente ampie e significative in relazione agli enti creditizi aventi la loro sede centrale in Sicilia e operanti esclusivamente nel territorio regionale, ha invece definito competenze molto più limitate in ordine agli enti creditizi con sede centrale nell'isola ma operanti anche al di fuori del territorio della stessa (oltreché in ordine all'apertura di sportelli nell'isola da parte di enti aventi la sede centrale fuori del territorio regionale). Più precisamente, mentre, in relazione ai primi, ha trasferito all'Assessore per le finanze e al CRCR le competenze spettanti al Ministro del tesoro, al Governatore della Banca d'Italia e al CICR in materia di ordinamento degli istituti e delle aziende di credito, di autorizzazione alla costituzione e alla fusione degli stessi, nonché di autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione e alla chiusura degli enti medesimi (art. 2 lett. a),
b), c),
al contrario, in relazione agli istituti e alle aziende di credito con sede centrale in Sicilia, ma operanti anche al di fuori dell'isola, oltre a prevedere la competenza ad autorizzare l'apertura, il trasferimento, la sostituzione e la chiusura di sportelli limitatamente al territorio regionale (art. 2 lett.
d),,
stabilisce soltanto poteri d'intesa (art. 4) ovvero poteri di controllo e di registrazione (art. 7) o di informazione (art. 8).
Alla previsione di questo distinto regime per gli enti di credito dell'uno e dell'altro tipo è sottesa una chiarissima
ratio.
Infatti, mentre la competenza in materia di credito della Regione siciliana si esercita nella pienezza della sua consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti creditizi aventi sede centrale nell'isola e operanti esclusivamente nell'ambito del territorio della stessa, al contrario, rispetto agli enti coli sede centrale in Sicilia ma operanti anche al di fuori del territorio dell'isola, le competenze regionali si esprimono essenzialmente in atti di collaborazione in relazione all'esercizio di attribuzioni nelle quali domina l'interesse nazionale. Tale
ratio
è solo apparentemente contraddetta dall'art. 2 lett.
d),
d.P.R. n. 1133 del 1952, che affida alla Regione l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento, alla sostituzione e alla chiusura degli sportelli all'interno del territorio isolano in relazione agli istituti di credito, con sede in Sicilia, operanti anche al di fuori della Regione. A ben vedere, invece, la norma contenuta nell'art. 2 lett.
d),
costituisce un'ulteriore conferma della
ratio
indicata, per il fatto che, astraendo dalla complessiva attività dei predetti istituti le attività d'interesse eminentemente regionale (apertura di sportelli entro i confini dell'isola, ecc.) e assoggettandoli alla competenza della Regione, ribadisce
a contrario
il principio che, rispetto a tali istituti creditizi, considerati nell'insieme delle loro attività, non si estendono le competenze di cui ordinariamente gode la Regione in materia di credito.
Dalle considerazioni svolte deriva una conclusione, che porta a respingere l'assunto della Regione siciliana relativamente a una tendenziale equiparazione del regime giuridico di tutti gli enti di credito aventi sede centrale in Sicilia, tanto se operanti soltanto all'interno del territorio regionale, quanto se operanti anche all'esterno. L'analisi svolta dimostra, anzi, che, in base alle norme di attuazione, le competenze statutarie della Regione siciliana in materia di credito si dispiegano, in generale, soltanto nei confronti dei primi, in quanto soltanto rispetto ad essi appare dominante l'interesse regionale che giustifica quelle competenze. Sulla base di tali princìpi generali, le disposizioni oggetto della presente impugnazione appaiono costituzionalmente illegittime, per il fatto che tendono a estendere le competenze regionali in materia di credito ad attività imputabili agli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia, ma operanti anche fuori del territorio della Regione, che, come tali, sono di regola assoggettati alle competenze statali.
3.1. Contrario all'art. 17 lett.
e) st.
sic., come interpretato dalle norme di attuazione, è, infatti, l'art. 3 comma 1, che stabilisce: « Fermi restando i provvedimenti di competenza della Banca d'Italia, gli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia non possono procedere alla fusione, alla cessione di sportelli bancari, all'aumento di capitale ed alle modifiche dello statuto sociale, senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione regionale ».
Come si deduce chiaramente dal suo tenore letterale, tale norma ha ad oggetto le competenze delle autorità creditizie centrali in ordine a una serie di attività di istituti di credito aventi sede centrale in Sicilia e che, pertanto, si identificano con quelli, fra tali istituti, che operano anche fuori del territorio regionale. Rispetto a tali attività, l'art. 3 comma 1 prevede un nulla-osta preventivo della Regione, che finisce per conferire a questa un inammissibile potere di veto in relazione all'esercizio di competenze indubbiamente statali, che la stessa norma impugnata riconosce come tali.
3.2. Del pari contrastante con i medesimi parametri costituzionali è l'art. 4 comma 1, che subordina alla previa intesa con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le nomine di organi di amministrazione, di controllo o di direzione di istituti ed aziende di credito aventi la sede centrale in Sicilia, attribuite dall'ordinamento vigente alla competenza delle autorità creditizie centrali.
Anche tale norma si riferisce, evidentemente, alle nomine dei dirigenti e dei sindaci degli enti creditizi che, pur avendo la sede centrale in Sicilia, operano anche fuori del territorio regionale, dal momento che, per le corrispondenti nomine relative agli enti con sede centrale in Sicilia, che non estendono le loro attività al di là dei confini dell'isola, l'art. 2 lett.
e)
d.P.R. n. 1133 del 1952 prevede la competenza regionale. Scopo della disposizione impugnata è quello di stabilire, in relazione a competenze attribuite alle autorità creditizie centrali, un potere regionale di co-decisione, derivante dalla prescrizione della previa intesa tra tali autorità e l'Assessore regionale al bilancio in ordine alle anzidetto nomine.
A dire il vero, l'intesa è prevista, nei rapporti tra Stato e Regioni, come strumento o soluzione istituzionale dell'interferenza o dell'intreccio fra le competenze dell'uno e quello delle altre riguardo a determinate materie nelle quali gli interessi statali e gli interessi regionali sono indistricabilmente congiunti (v., ad esempio, sentt. nn. 175 del 1976, 94 del 1985, 1029 del 1988). Questo, tuttavia, non è il caso in questione, là dove sussistono soltanto competenze e interessi di carattere nazionale. E, del resto, ammesso pure che in ipotesi ricorrano le condizioni costituzionali per prevedere un'intesa fra Stato e Regione, questa non può certo essere stabilita da una legge regionale senza porsi in contrasto con i limiti statutariamente previsti all'esercizio della competenza legislativa concorrente che la Regione possiede in materia di credito, tenuto anche conto che l'art. 10 d.P.R. n. 1133 del 1952 rinvia, per tutto quanto non previsto dalle norme di attuazione, alla disciplina delle attività creditizie disposta dalle leggi dello Stato.
3.3. Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 2, della legge impugnata, che prevede la previa intesa della Banca d'Italia con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione all'apertura di sportelli bancari fuori del territorio regionale, da parte di enti creditizi aventi la sede centrale in Sicilia.
Anche in tal caso si è sicuramente in un campo di competenza delle autorità centrali, dal momento che l'art. 2 lett.
d)
d.P.R. n. 1133 del 1952 limita espressamente le attribuzioni regionali relative all'autorizzazione all'apertura di sportelli bancari da parte di enti creditizi con sede centrale in Sicilia, anche se operanti pur al di fuori della Regione, ai soli sportelli ubicati nel territorio siciliano. Pertanto, per le ragioni enunciate al punto precedente, non può riconoscersi al legislatore siciliano alcun potere di condizionamento dello svolgimento di competenze delle autorità centrali, e tantomeno uno, come quello contestato, che comporta una funzione di co-decisione, qual'è l'intesa.
3.4. Per le ragioni espresse precedentemente, segnatamente nel punto 3 della parte in diritto, va respinta, in quanto manifestamente infondata, l'eccezione sollevata nella memoria dibattimentale prodotta dalla difesa della Regione siciliana affinché questa Corte sollevi di fronte a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 lett.
a), b), c)
ed
e)
d.P.R. n. 1133 del 1952 per contrasto con l'art. 17 lett.
e) st. sic. e
con gli artt. 3 e 116 Cost.
Come questa Corte ha più volte sottolineato, la mancanza di qualsiasi limitazione espressa nella disposizione statutaria che attribuisce alla Regione siciliana la competenza legislativa concorrente in materia di credito (art. 17 lett.
e),
non può certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente limitata dall'interesse della Regione interessata. E poiché, come si è precedentemente mostrato, le norme di attuazione, sulla base di un'interpretazione tutt'altro che irragionevole, hanno ritenuto che nelle attività creditizie che si estendono oltre il territorio regionale e negli istituti di credito operanti anche al di fuori dei confini siciliani sia dominante un interesse nazionale, non può sussistere dubbio alcuno sulla costituzionalità delle disposizioni del d.P.R. n. 1133 del 1952 per il profilo sollevato dalla difesa regionale.
4. L'ultima questione relativa alla legge impugnata riguarda l'art. 7 comma 2 il quale, nel disporre che la comunicazione del diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi dev'esser data entro dodici mesi dal ricevimento delle domande o dal richiesto completamento della documentazione da accludere all'istanza medesima, ma in ogni caso nel termine di diciotto mesi dal ricevimento delle domande, stabilisce che le istanze s'intendono respinte ove non si sia provveduto nei termini suindicati. Secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 17 lett.
e)
st. sic., in relazione agli artt. 9 comma 2 e 14 d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350.
La questione non è fondata.
Va, innanzitutto, precisato che la formazione del silenzio-rifiuto in conseguenza della mancata decisione, entro il termine di dodici mesi, sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia non ha la sua base normativa nella direttiva comunitaria cui il d.P.R, n. 350 del 1985 da attuazione, né in alcun altro atto normativo comunitario. La direttiva n. 77/780 si limita a disporre che la decisione sulla predetta richiesta di autorizzazione dev'essere presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda (v. art. 3 comma 6). È, invece, il d.P.R, n. 350 del 1985 che, all'art. 9 comma 2, dopo avere ripetuto la norma comunitaria, aggiunge la disposizione relativa alla formazione del silenzio-rifiuto, sulla cui base il Commissario dello Stato alla luce dell'art. 14 dello stesso decreto, il quale vincola le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia creditizia all'osservanza dei princìpi fondamentali stabiliti dal d.P.R. n. 350 del 1985 e dalla l. di delega n. 74 del 1985 ha sospettato d'incostituzionalità l'art. 7 comma 2 della legge impugnata.
Se non vi può esser dubbio che la formazione del silenzio-rifiuto costituisca un principio fondamentale della legislazione statale in grado di vincolare l'esercizio della competenza legislativa concorrente che la Regione siciliana possiede in materia di disciplina del credito, non si può certo affermare la medesima cosa in ordine all'individuazione del termine dall'inosservanza del quale discende quell'effetto. In relazione alla determinazione del lasso di tempo necessario alla formazione del silenzio-rifiuto, la Regione, ove ravvisi ragioni fondate che la inducano a discostarsi dalla disciplina statale, può stabilire un termine diverso, ragionevolmente proporzionato alle esigenze che ne giustificano l'adozione.
E che tali fondate ragioni sussistano nel caso di specie non si può, certo, dubitare. Le deliberazioni sulle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia rientrano, infatti, tra quelle che, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 1133 del 1952, sono soggette al particolare procedimento ivi previsto, in base al quale gli schemi di provvedimenti predisposti dalla Regione vanno trasmessi alla Banca d'Italia, la quale ne da comunicazione al Ministro del tesoro, e, su iniziativa dell'una o dell'altro, possono essere sottoposti al parere vincolante del CICR quando ne ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo.
In relazione alla previsione ora ricordata, che rende possibile un procedimento comportante tempi più lunghi di quelli comunemente impiegati per l'adozione del medesimo provvedimento, non appare irragionevole che la Regione siciliana, nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia di credito, abbia fissato in diciotto mesi, anziché in dodici (come previsto dalla legislazione statale), il termine perentorio entro il quale deve intervenire la decisione regionale sulla richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività creditizie, pena la formazione del silenzio-rifiuto.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 6 comma 2 l. dal titolo « Recepimento della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia », approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1 lett. a), della predetta legge nella parte in cui attribuisce al Comitato Regionale per il Credito e il Risparmio (CRCR) il potere di determinare in via generale l'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione cui subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nel territorio della Regione siciliana;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 2, della predetta legge, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana in riferimento all'art. 17 lett. e) st. reg. sic. (r. d.lgs. 15 maggio 1946 n. 403), in relazione agli artt. 9 comma 2 e 14 d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350, nonché all'art. un. punto quarto l. 5 marzo 1985 n. 74.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
Art. 1-16.
Art. 17
Art. 18
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
Art. 1
(Modificazioni apportate in sede di conversione al
d
ecreto-
l
egge 26 ottobre 2019, n. 124)
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
a) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
b) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
c) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
d) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
e) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
f) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
g) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
h) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
j) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
k) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
l) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
m) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
n) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
Art. 1 (Comuni con esigenza abitativa)
Art. 2 (Adattamento definizioni)
Art. 3 (Adattamento base imponibile)
Art. 4 (Adattamento dell’aliquota)
Art. 5 (Riforma della base imponibile
in Comuni con esigenza abitativa
)
Art. 6 (Esenzione dal versamento dell’imposta
in favore dei proprietari locatori
)
Art. 7 (Adattamento esenzioni)
Art. 8 (Versamenti)
Art. 9 (Adeguamento delle equiparazioni
all’abitazione principale
)
Art. 10 (Norme transitorie)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)
Art. 12 (Entrata in vigore)
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Art. 1 (Entrate)
Art. 2 (Spese)
Art. 3 (Conto di amministrazione)
Art. 4 (Situazione patrimoniale)
Art. 5 (Approvazione del rendiconto generale)
ALTRE DISPOSIZIONI
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
Art. 1 (Variazioni allo stato di previsione delle spese e delle entrate)
Art. 2 (Allegati)
Art. 3
(
Aggiornamento degli allegati
)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Partecipazioni a società
)
Art. 6
(
Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 7
(
Interventi a valenza sovraregionale
)
Art. 8
(
Entrata in vigore
)
Allegato A - Art. 2
Allegato B - Art. 2
Allegato H Prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio
Allegato I Nuovo prospetto dimostrativo degli equilibri di finanza pubblica
Allegato 5
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
Art.1 (Modifiche alla (legge di stabilità 2017))
Art. 2 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2017- 2019)
Art. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017- 2019)
Art. 6 (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni collegate alla presente legge)
Art. 7 (Equilibri generali di bilancio)
Art. 8 (Entrata in vigore)
Allegati
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
Art. 1 (Approvazione del rendiconto generale)
Art. 2 (Entrate di competenza
dell’esercizio finanziario 2019)
Art. 3 (Spese di competenza
dell’esercizio finanziario 2019)
Art. 4 (Residui attivi degli esercizi finanziari 2018
e precedenti)
Art. 5 (Residui passivi degli esercizi finanziari 2018
e precedenti)
Art. 6 (Residui attivi alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2019)
Art. 7 (Residui passivi alla chiusura
dell’esercizio finanziario 2019)
Art. 8 (Situazione di cassa)
Art. 9 (Risultato di amministrazione)
Art. 10 (Conto economico e stato patrimoniale)
Art. 11 (Entrata in vigore)
Allegati - omissis
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
Art. 1
(
Modifica della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”
)
Art. 2 (Modifica della legge provinciale
18 giugno 2002, n. 8, “Disposizioni sulle acque”
)
Art. 3 (Modifica della legge provinciale
27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”
)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale
1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”
)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
7 novembre 1983, n. 41, “Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
18 ottobre 1995, n. 20, “Organi collegiali delle istituzioni scolastiche”
)
Art. 7
(
Contributi a favore di comprensori sciistici
)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale
21 giugno 1971, n. 8, “Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici”
)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”
)
Art. 10 (Rimborso delle spese per dotazioni IT
al personale delle scuole
)
Art. 11 (Disposizione finanziaria)
Art. 12 (Entrata in vigore)
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
A Provvidenze per l' artigianato
a) LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
b) LEGGE PROVINCIALE 26 marzo 1982, n. 11
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 2004, n. 4121
della Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Bolzano Cooperativa
B Ordinamento dell' artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
a) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
c) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
d) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
e) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
f) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
g) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
h) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
i) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
j) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
j) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
k) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
l) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Partecipazioni a società)
Art. 5
Art. 6 (Aumento della dotazione organica del personale della Provincia per il passaggio di personale della Regione e dei musei provinciali)
Art. 7 (Spese per la contrattazione collettiva del personale)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Entrata in vigore)
Tabella A e B
m) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
A
B
C
D
a) Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
b) Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2018, n. 35
c) Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2019, n. 30
d) Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021, n. 38
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2 (Nomina degli incaricati delle gestioni
e comunicazione all’anagrafe
degli agenti contabili
)
Art. 3 (Responsabilità degli incaricati delle gestioni)
Art. 4 (Vigilanza sugli incaricati delle gestioni)
Art. 5 (Presentazione del conto giudiziale e
controllo di regolarità amministrativa
)
Art. 6 (Verifica contabile sui conti giudiziali)
Art. 7 (Relazione dell’organo di controllo interno
sui conti giudiziali
)
Art. 8 (Deposito del conto giudiziale presso
la competente sezione giurisdizionale
della Corte dei conti
)
E
F
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 11 del 10.01.2011
Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 21.02.2011
Corte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89
Corte costituzionale - sentenza 4 aprile 2011, n. 112
Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.04.2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011
Corte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151
Corte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165
Corte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178
Corte costituzionale - sentenza 5 luglio 2011, n. 242
Corte costituzionale - sentenza 17 ottobre 2011, n. 275
Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300
Corte costituzionale - sentenza 21 novembre 2011, n. 323
Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2011, n. 340
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
1998
1997
1996
1989
Indice cronologico
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
19/04/1999 - Delibera N. 1399 del 19.04.1999
10/05/1999 - Delibera N. 1698 del 10.05.1999
26/05/1999 - Delibera N. 1970 del 26.05.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3406 del 13.08.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5941 del 30.12.1999
18/10/1999 - Delibera N. 4531 del 18.10.1999
26/05/1999 - Delibera N. 2049 del 26.05.1999
21/06/1999 - Delibera N. 2580 del 21.06.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3289 del 13.08.1999
30/08/1999 - Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
06/09/1999 - Delibera N. 3825 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3826 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3840 del 06.09.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3919 del 13.09.1999
28/06/1999 - Delibera N. 2699 del 28.06.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4238 del 04.10.1999
11/10/1999 - Delibera N. 4360 del 11.10.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4337 del 04.10.1999
03/05/1999 - Delibera N. 1589 del 03.05.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5940 del 30.12.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5297 del 29.11.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5228 del 29.11.1999
06/12/1999 - Delibera N. 5347 del 06.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3915 del 13.09.1999
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 15/2.0
20/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1999
04/03/1999 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
16/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
22/10/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
04/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
10/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
05/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
20/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
25/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
30/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
10/02/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
16/02/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
09/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
10/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
10/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
23/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
23/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
24/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
29/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
20/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
27/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
30/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
11/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
12/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
12/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
21/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
25/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
18/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
22/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
14/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
16/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
29/07/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
23/08/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
05/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
14/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
21/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
03/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
09/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
17/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
20/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
21/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3886 del 13.09.1999
13/04/1999 - Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
29/07/1999 - Contratto collettivo 29 luglio 1999
17/11/1999 - Contratto collettivo 17 novembre 1999
23/11/1999 - Contratto collettivo 23 novembre 1999
06/04/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 6 aprile 1999, n. 1223
26/04/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 1465
19/07/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 19 luglio 1999, n. 3085
13/08/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
13/09/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
18/10/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
11/01/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
13/12/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 1999, n. 5546
20/04/1999 - Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161
14/06/1999 - Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
11/11/1999 - DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
23/11/1999 - ontratto collettivo 23 novembre 1999
15/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
29/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
25/05/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
09/08/1999 - LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
08/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9
15/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 10
15/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
22/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13
26/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 14
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
09/04/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
13/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1999, n. 17
21/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1999, n. 18
26/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 19
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - Legge provinciale 3 maggio 1999, n. 2
06/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1999, n. 20
12/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21
17/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24
19/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25
20/05/1999 - Legge provinciale 20 maggio 1999, n. 3
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 26
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 4
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 5
10/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 28
10/06/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
25/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1999, n. 33
28/06/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
05/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1999, n. 35
06/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1999, n. 36
07/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
12/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1999, n. 38
14/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
14/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 40
16/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1999, n. 44
02/08/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1999, n. 47
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 8
10/08/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 52
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 53
30/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1999, n. 54
11/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 1999, n. 55
14/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 57
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 58
28/10/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 62
17/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63
29/11/1999 - Legge provinciale 29 novembre 1999, n. 9
03/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1999, n. 64
06/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 dicembre 1999, n. 65
10/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1999, n. 66
10/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1999, n. 67
15/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1999, n. 68
16/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
28/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 70
28/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71
28/12/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999 , n. 72
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 —
25/01/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1
02/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7
16/12/1999 - Legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11 —
30/07/1999 - Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
14/05/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
13/09/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
15/09/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
14/12/1999 - Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
15/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26
11/06/1975 - Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34
12/07/1975 - Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 48
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
23/10/1975 - Legge provinciale 23 ottobre 1975, n. 52
03/11/1975 - Legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53
10/12/1975 - Legge provinciale 10 dicembre 1975, n. 54
24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
22/12/1975 - Legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 56
27/12/1975 - Legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 57
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
17/01/1975 - Legge provinciale 17 gennaio 1975, n. 7
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1948
1946