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Sentenze della Corte costituzionale
1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive
Attendere, processo in corso!
Sentenza (9 luglio) 27 luglio 1992, n. 370; Pres. Corasaniti – Red. Baldassarre
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", deducendo la violazione delle attribu2ioni ad essa costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 22 marzo 1974, n.278), nonché la violazione del principio di legalità.
La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello spettacolo in settori nei quali è ad essa attribuita competenza esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.
Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato, la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.
Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la disposizione dell'art. 4, terzo comma, perché, stabilendo che spetta alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto, sembrerebbe presuppone l'obbligo per la provincia stessa di delegare competenze ad essa statutariamente attribuite.
La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro, violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e 101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere redatti.
Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.
1.2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato.
L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991, osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata dal r.d. l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto applicazione in tutto il territorio nazionale perché finalizzato sia a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude, prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione dei prezzi, purché sia assicurato un regime di pubblicità tale da soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità coordinate.
2. Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991) che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali, sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616 del 1977 non sia stata modificata né limitata dalla legislazione successivamente intervenuta in materia.
Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente, lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria alberghiera. Lo stesso decreto, inoltre, esorbiterebbe, con la sua normativa di ' dettaglio, dall'ambito ad esso riservato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 e sarebbe conseguentemente illegittimo. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive circa la necessaria configurazione dei prezzi liberalizzati in "minimi e massimi", mentre nessuna indicazione in tal senso si rinviene nell'art.1, quarto comma; così, ancora, contiene disposizioni circa le eccezioni alla praticabilità dei prezzi massimi indicati, il criterio di determinazione dei prezzi complessivi e la comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, profili, questi, che non sono riconducibili all'oggetto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, e che non sarebbero neanche riconducibili alla liberalizzazione dei prezzi. Ma se così è, prosegue la ricorrente, risulta evidente come la direttiva perseguita dalla legge n. 284 del 1991 non sia tanto quella della liberalizzazione dei ' prezzi, quanto piuttosto quella di ritrasferire allo Stato competenze già trasferite alle regioni.
2.1. Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le difese di cui al punto 1.1 e a richiamare quelle svolte nel precedente giudizio, osserva, con riferimento alle censure direttamente svolte nei confronti del decreto ministeriale, che la facoltà concessa agli operatori di comunicare prezzi minimi e massimi risponde all'uso di distinguere i prezzi per l'alta e la bassa stagione e non impedisce agli stessi operatori di comunicare e praticare prezzi unici. Ed ancora, quanto alla previsione del divieto di praticare prezzi superiori al massimo o inferiori al minimo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che l'obbligo di dichiarare e di pubblicare i prezzi liberamente determinati comporta anche l'obbligo di rispettare quei prezzi (ed a tale obbligo è connesso quello di comunicare eventuali variazioni nella gestione dell'attività).
3. Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto dì attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991.
La ricorrente, dopo aver ricordato l'impugnativa già proposta nei confronti della legge n. 284 del 1991 e le motivazioni addotte in quel giudizio per escludere l'applicabilità della legge stessa nel proprio territorio o, in subordine, per denunciarne la illegittimità costituzionale, sottolinea che il decreto impugnato presenta autonomi profili di lesività delle proprie attribuzioni esclusive in materia di turismo e industria alberghiera. Mentre, infatti, le disposizioni che attengono alla comunicazione dei prezzi, alle modalità e ai termini di tale comunicazione e alle modalità di pubblicazione dei prezzi, se ritenute applicabili, sarebbero illegittime, perché contenenti una normativa dì dettaglio in materia di competenza esclusiva, le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi minimi e massimi (art. 3, primo comma), il divieto di praticare prezzi inferiori ai minimi, salve alcune ipotesi specifiche (art. 3, terzo comma), la disciplina della pubblicità dei prezzi negli esercizi ricettivi (art. 3: recte 5), nonché il rinvio al r.d. l. n. 2049 del 1935, in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge n. 284 del 1991 (art. 8), sarebbero al di fuori della previsione dell'art. 1, quarto comma, di quest'ultima, che demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo di determinare solo ed esclusivamente le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi.
3.1. Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione del ricorso svolgendo argomentazioni analoghe a quelle svolte negli altri giudizi.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che un sistema di pubblicità dei prezzi per essere serio, per dare affidamento alla clientela e per assicurare una dignitosa condizione dei servizi implica che siano rispettati anche i prezzi minimi. La difesa dello Stato rileva, poi, che la pubblicità disciplinata dall'art. 3 del decreto impugnato non sarebbe, come suppone la ricorrente, diversa dalla disciplina della pubblicazione dei prezzi, che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, demanda al decreto ministeriale e che è stata adottata con il decreto impugnato.
Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che il rinvio al rd. l.n.2049 del 1935 e alla disciplina regionale, oltre ad essere "pleonastico, non ha certo la pretesa di conferire effetto normativa a leggi che già non l'abbiano e che siano come tali autonomamente applicabili".
4. In prossimità dell'udienza, tutte le ricorrenti hanno depositato memorie difensive, con le quali, muovendo dalle affermazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 188 del 1992, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, insistono per Raccoglimento dei ricorsi. Tutte le ricorrenti, infatti, rilevano, sia pure con diversità di accenti, che il decreto impugnato non si limita, così come richiesto dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, nell'interpretazione ad esso data da questa Corte, a prevedere le modalità di trasmissione dei dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche all'E.N.I.T., per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lett. g), della legge n. 292 del 1990, ma contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi che coinvolge, nella sostanza, medesimi aspetti considerati dal r.d.l. n. 2049 dei 1935.
In particolare, la Provincia di Bolzano, dopo aver evidenziato che alle esigenze dell'E.N.I.T. il decreto ministeriale impugnato fa un riferimento isolato, rileva che l'art. 5 è sintomatico della interferenza della disciplina ministeriale con le competenze provinciali, dal momento che le forme di pubblicità dei prezzi ivi disciplinate (cartellini e tabelle) sono strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, le quali spettano alla Provincia autonoma in base alle norme statutarie.
La Regione Toscana ribadisce che le disposizioni concernenti i prezzi minimi e massimi, le eccezioni alla praticabilità dei prezzi minimi, i criteri di determinazione dei prezzi complessivi e l'obbligo della comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, eccedono dall'ambito delineato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991.
La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, rileva che il decreto impugnato disciplina, non solo la regolamentazione della trasmissione dei dati fra i soggetti preposti a livello periferico alla ricezione delle comunicazioni da parte degli operatori e il Ministro del turismo o l'E.N.I.T. ai soli fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi, ma proprio la fase della comunicazione da parte degli operatori "stabilendo il chi, il che cosa, e il come di tale fase (artt. 2, 3, 4 del d.m.)".
Considerato in diritto:
l. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione). Le Province ritengono che il predetto decreto, in toto e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo esclusivo ad esse garantite dall'art. 8, n. 20, dello Statuto speciale (d.P.R.31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101 dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana, invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno re spinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti del decreto ministeriale in quanto tale.
Inammissibile é il profilo di pretesa lesività delle proprie competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura, infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere, lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si é già pronunziata con la sentenza n. 188 del 1992.
Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.
Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma quarto, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2”, vale a dire relative ai prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni”.
Con la già ricordata sentenza n. 188 del 1992, con la quale é stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione” delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale disposizione legislativa non é lesiva delle competenze regionali o provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto nei limiti in cui i "fini della pubblicità” ivi menzionati siano interpretati come riferentisi alle finalità di pubblicazione delle tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, in base al ricordato art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo é chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi all'Enit, per essere pubblicati, a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lettera g), della legge n. 292 del 1990”.
In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole disposizioni contenute nel decreto stesso.
3. Palesemente non lesiva delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano é la disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma, laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'obbligo di comunicazione dei prezzi, é precisato che quest'ultima deve avvenire "nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività”. L'omissione dell'esplicito riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della "normativa regionale” contenuta nella disposizione impugnata.
4. Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base di uno schema allegato allo stesso decreto.
Premesso che tale disposizione, come si é già precisato, concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il cui contenuto é oggetto delle competenze regionali o provinciali. Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo - il quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici”-, la disposizione impugnata, letta congiuntamente con quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.
5. Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui é fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi (...), né inferiori ai minimi”, salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti da almeno dieci persone, gli ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.
La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art . 9 del regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che, contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del regio decreto- legge n. 2049 del 1935, é attualmente inerente a una materia che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n.188 del 1992, é stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto divieto.
6. Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente affida te alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana é l'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti”. Similmente a quanto affermato nel punto precedente della motivazione, si deve riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal momento che, come é stato precisato nella sentenza n. 188 del 1992, inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.
7. Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell'art. 4 e quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto anche nei confronti del comma quinto dello stesso art. 4.
Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo (v. sent. n.188 del 1992). É sotto questa luce che deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non sono dirette a interferire con le distinte "denunce” che gli operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreché queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega-va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n.188 del 1992).
8. Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene restituita al soggetto interessato.
La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti, un obbligo di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi, curata dall'Enit, poiché, mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del 1991, entro il 1o marzo e il 1o ottobre di ogni anno, quella prevista dalla disposizione impugnata é invece fissata a trenta giorni dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione dell'attività. É, dunque, evidente che la disposizione esaminata interferisce illegittimamente con la disciplina delle
, di spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).
Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato.
Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5, primo e secondo comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi.
Anche in tal caso, infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.
9. Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione contenuta nell'art.5, terzo comma, e quelle contenute nell'art.6. La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati”. Le altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse-peraltro già spettanti alle regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v.sentt. nn. 349 e 465 del 1991).
10. Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.284, si rinvia al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento”. Non si può dubitare, infatti, che il richiamo alle disposizioni contenute nel regio decreto- legge n. 2049 del 1935 deve essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle "denunce” di competenza delle regioni e delle province autonome.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;
dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'E.N.I.T., e quarto comma, Le 5L , del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 10/bis
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
Art. 1-9
Art. 10
Art. 11-12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS
NATURALE E FONTI RINNOVABILI
POLITICHE INDUSTRIALI
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
ALTRE MISURE URGENTI
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
Concessione di contributi finanziari agli enti gestori di scuole e corsi di formazione, di specializzazione e di riqualificazione del personale sanitario non medico nonché di aggiornamento e di iniziative di educazione sanitaria
Concessione di assegni di studio agli allievi
Criteri selettivi per l'ammissione alle scuole o ai corsi per la formazione del personale sanitario non medico
Assistenza gratuita e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
p) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 33
q) Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11
r) Decreto del Presidente della Provincia 20 novembre 2020, n. 42
s) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 13
t) Decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2021, n. 14
u) Decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2021, n. 16
v) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 31
w) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 11
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)
Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Spese obbligatorie)
Art. 6 (Spese impreviste)
Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)
Art. 9 (Gestione dei residui)
Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 11 (Bilancio triennale 2007-2009)
Art. 12 (Entrata in vigore)
Allegati
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Allegati al bilancio)
Art. 4 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 5 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio)
Art. 6 (Entrata in vigore)
Bilancio di previsione Entrate per Titoli e Tipologie
Allegati Bilancio 2016_2018
(Art. 3, comma 1, punto 15)
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
Art. 1 (Modifiche della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
Art. 2 (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 3 (Assistenza sanitaria integrativa)
Art. 4 (Modifiche della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
Art. 5 (Modifiche della , “Diritto allo studio universitario”)
Art. 6 (Modifiche della , “Provvedimenti di attuazione del , in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica”)
Art. 7 (Modifiche della , “Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche”)
Art. 8 (Modifica della , “La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo”)
Art. 9 (Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
Art. 10 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 11 (Modifica della , “Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa”)
Art. 12 (Modifiche della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
Art. 13 (Modifica della , “Asili nido”)
Art. 14 (Modifiche della , “Spesa e contributi per studi e progetti per lo sviluppo ed il miglioramento delle comunicazioni e dei trasporti nel territorio della Provincia di Bolzano e per favorire l’intermodalità”)
Art. 15 (Modifiche della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 16 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
Art. 17 (Modifiche della , “Ordinamento della formazione professionale”)
Art. 18 (Modifica della , “Nuovo ordinamento del commercio“)
Art. 19 (Modifica della , “Disciplina del settore fieristico“)
Art. 20 (Modifica della , “Riordinamento delle organizzazioni turistiche”)
Art. 21 (Modifiche della , “Autonomia delle scuole”)
Art. 22 ((Messa a disposizione della quota provinciale per i programmi dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE))
Art. 23 (Modifica della , “Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura”)
Art. 24 (Modifica della , “Difesa civica della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 25 (Modifiche della , “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”)
Art. 26 (Modifica della , “Ordinamento contabile e finanziario dei comuni e delle comunità comprensoriali della Provincia di Bolzano”)
Art. 27 (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
Art. 28 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 29 (Modifiche della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano” e della , “Istituzione degli uffici scolastici provinciali”)
Art. 30 (Modifiche della , “Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”)
Art. 31 (Estinzione anticipata di debiti )
Art. 32 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
Art. 33 (Modifica della ,“Modifiche di leggi provinciali in
materia di edilizia abitativa agevolata”)
Art. 34 (Modifica della , “Interventi in materia di dipendenze”)
Art. 35 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 36 ((Abrogazioni) (1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:)
Art. 37 ((Disposizione finanziaria)
Art. 38 (Entrata in vigore)
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
DISPOSIZIONI FINALI
ALLEGATO A
ALLEGATO B+B1
ALLEGATO C
ALLEGATO D
ALLEGATO D1
ALLEGATO E+E1
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
Art. 1
(
Variazioni allo stato di previsione delle entrate
)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione della spesa
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”
)
Art. 5
(
Soppressione delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge
)
Art. 6
(
Modifiche della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”
Art. 7
(
Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”
)
Art. 11
(
Modifiche della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”
)
Art. 12
(
Modifiche della , “Norme
in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 13
(
Modifica della , “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”
)
Art. 14
(
Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”
)
Art. 15
(
Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”
)
Art. 16
(
Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”
)
Art. 17
(
Modifica della , “Ricerca e innovazione”
)
Art. 18
(
Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”
)
Art. 19
(
Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”
)
Art. 20
(
Modifica della , “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”
)
Art. 21
(
Modifica della , “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”
)
Art. 22
(
Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 23
(
Modifica della , „Disciplina del procedimento amministrativo”
)
Art. 24
(
Autorizzazione
)
Art. 25
(
Abrogazioni
)
Art. 26
(
Entrata in vigore
)
Allegati
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
Art. 1
(
Modifiche della (legge di stabilità 2019)
)
Art. 2
(
Stato di previsione dell’entrata
)
Art. 3
(
Stato di previsione della spesa
)
Art. 4
(
Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019- 2021
)
Art. 5
(
Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021
)
Art. 6
(
Modifica della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione
dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 7
(
Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”
)
Art. 9
(
Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 10
(
Modifica della , “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”
)
Art. 11
(
Modifiche della legge provinciale
29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della
Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 12
(
Equilibri generali di bilancio
)
Art. 13
(
Abrogazioni
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
Allegato A1
Allegato B1
Allegato C1
Allegato E1
Allegati
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
Art. 1
(
Modifica della , “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge
europea provinciale 2019)”
Art. 2 (Modifiche della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14,“Ricerca e innovazione”
)
Art. 3 (Modifiche della legge provinciale
23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta
municipale immobiliare (IMI)”
)
Art. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale
immobiliare a sostegno dell’economia
in connessione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19
)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
16 aprile 2020, n. 3, “Variazioni al bilancio
di previsione della Provincia autonoma
di Bolzano per gli esercizi 2020, 2021
e 2022 e altre disposizioni”
)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale
17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”
)
Art. 7 (Modifiche della legge provinciale
13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia
di pubblico spettacolo”
)
Art. 8 (Modifica della legge provincial
e
26 gennaio 2015, n. 2, “Disciplina delle
piccole e medie derivazioni d’acqua
per la produzione di energia elettrica”
)
Art. 9 (Modifica della , “Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)
Art. 10
(
Canoni per attività commerciali durante l’emergenza epidemiologica COVID-19
)
Art. 11 (Differimento di termini amministrativi relativi
ad enti e società partecipate
)
Art. 12 (Misure di compensazione e flessibilizzazione
per iniziative a sostegno dell’economia
e della produttività
)
Art. 13 (Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
Art. 14 (Modifiche della , “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni
alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e
19 settembre 1973, n. 37”
)
Art. 15 (Modifica della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante”
)
Art. 16 (Modifiche della legge provinciale
10 luglio 2018, n. 9, “Territorio e paesaggio”
)
Art. 17 (Modifica della legge provinciale
30 novembre 2004, n. 9,
“Diritto allo studio universitario”
)
Art. 18 (Contributi straordinari a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore)
Art. 19 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per
assicurare il diritto allo studio”
)
Art. 20 (COVID-19 – Disposizioni per
l’anno scolastico 2020/2021
)
Art. 21 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 39, “Interventi
di politica attiva del lavoro”
)
Art. 22 (Misure urgenti a sostegno dell’economia
e della produttività connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19
)
Art. 23 (
Mancato utilizzo di posteggi in mercati, fiere e fuori mercato
)
Art. 24 (Modifica della legge provinciale 15 maggio, 2000, n. 9, “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”)
Art. 25 (Misure a favore del servizio di assistenza
domiciliare all’infanzia e delle microstrutture
per la prima infanzia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
)
Art. 26 (Modifica della legge provinciale
11 marzo 1986, n. 11, “Impiego
temporaneo di lavoratori disoccupati
da parte dell’Amministrazione provinciale
e da enti soggetti a tutela”
)
Art. 27 (Modifica della legge provinciale
17 agosto 1987, n. 24,“Interventi a sostegno dell’occupazione”
)
Art. 28 (Modifica della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento
dell’edilizia abitativa agevolata”
)
Art. 29 (Modifica della legge provinciale
5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento
del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 30 (Modifica della legge provinciale
21 aprile 2017, n. 3, “Struttura organizzativa
del Servizio sanitario provinciale”
)
Art. 31 (Modifica della legge provinciale
13 marzo 1987, n. 5, “Incentivazione
della conoscenza delle lingue”
)
Art. 32 (Modifica della legge provinciale
11 maggio 1988, n. 18, “Provvedimenti
in materia di bilinguismo”
)
Art. 33 (Formazione per docenti di sostegno per le
scuole in lingua tedesca e delle località ladine
)
Art. 34 (Modifica della legge provinciale
12 novembre 1992, n. 40, “Ordinamento
della formazione professionale”
)
Art. 35 (Modifica della legge provinciale
21 ottobre 1996 n. 21,
“Ordinamento forestale”
)
Art. 36 (Modifica della legge provinciale
23 novembre 2015 n. 15,
“Mobilità pubblica”
)
Art. 37 (Abrogazioni)
Art. 38 (Disposizioni finanziarie)
Art. 39 (Entrata in vigore)
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
A
a) Legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Ordinamento, compiti e finalità dell'Azienda provinciale foreste e demanio
Organi e uffici dell'Azienda
Gestione dell'Azienda
TITOLO IV
Personale dell'Azienda
Norme transitorie
B
C
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
Art. 1 (Denominazione del cantone, della sottozona e della zona)
Art. 2 (Permanenza sul cantone - Durata del lavoro)
Art. 3
Art. 4 (Trasferimento da un cantone all'altro)
Art. 5 (Attrezzi e vestiario in consegna ai cantonieri)
Art. 6 (Alloggio dei cantonieri)
Art. 7 (Libretto di servizio)
Art. 8 (Doveri particolari del cantoniere)
Art. 9 (Doveri particolari del capocantoniere)
Art. 10 (Accertamento delle contravvenzioni)
Art. 11 (Inoltro della corrispondenza d'ufficio)
Art. 12 (Rinvio all'ordinamento del personale)
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
Art. 1
Art. 2 (Intendente per la scuola in lingua tedesca)
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9-10.
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Norme transitorie e disposizioni finali
TABELLE A-G
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
d) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
Art. 1
Art. 2 (Entrata in vigore)
e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 37
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
z) Contratto collettivo8 marzo 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
Legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6
a) LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 1967, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 10 gennaio 1973, n. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21
d) Legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36
e) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
f) LEGGE PROVINCIALE 21 maggio 1981, n. 11 —
g) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1988, n. 54 —
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 dicembre 1988, n. 37 —
i) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 1991, n. 27
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23 —
k) Legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36
Art. 1
Inquadramento funzionale
Mobilità
Norme transitorie per il primo inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
Disposizioni varie
Art. 12 (Festività e riposo settimanale)
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21-22
Allegati 1-2
Allegato 3
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1994, n. 9
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1995, n. 31
n) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 1995, n. 57
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1996, n. 4817
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
q) Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2001, n. 11
r) Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16
s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6
t) Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2016, n. 3
v) Legge provinciale 9 febbraio 2018, n. 1
w) Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 27
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1997, n. 11
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
A Provvidenze per l' ecomonia in generale
a) Legge provinciale 2 marzo 1973, n. 10
b) Legge provinciale 28 novembre 1973, n. 79
c) Legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25
d) Legge provinciale15 aprile 1991, n. 9
e) Legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44
f) Legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8
g) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14
i) Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15
DIPOSIZIONI GENERALI
SPESE AMMISSIBILI
PROCEDIMENTO
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI
NORME TRANSITORIE E FINALI
j) Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 54
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2008 , n. 71
l) Legge provinciale 5 luglio 2011 , n. 5
m) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
B Difesa dei consumatori
C Disposizioni varie
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Allegato A
Allegato B
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
Delibera N. 311 del 14.02.2005
Delibera N. 342 del 14.02.2005
Delibera N. 637 del 07.03.2005
Delibera N. 842 del 21.03.2005
Delibera N. 848 del 21.03.2005
Delibera N. 1270 del 18.04.2005
Delibera N. 1303 del 26.04.2005
Delibera N. 412 del 14.02.2005
Delibera N. 1317 del 26.04.2005
Delibera N. 1533 del 09.05.2005
Delibera N. 1626 del 17.05.2005
Delibera N. 1705 del 17.05.2005
Delibera N. 1749 del 23.05.2005
Delibera N. 1884 del 30.05.2005
Delibera N. 1999 del 06.06.2005
Delibera N. 2039 del 13.06.2005
Delibera N. 2225 del 20.06.2005
Delibera N. 2260 del 20.06.2005
Delibera N. 2297 del 27.06.2005
Delibera N. 2691 del 25.07.2005
Delibera N. 2750 del 10.08.2005
Delibera N. 2912 del 10.08.2005
Delibera N. 3300 del 12.09.2005
Delibera N. 3351 del 12.09.2005
Delibera N. 3553 del 26.09.2005
Delibera N. 3618 del 03.10.2005
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
Delibera N. 3793 del 10.10.2005
Delibera N. 3988 del 24.10.2005
Delibera N. 4038 del 31.10.2005
Delibera N. 4039 del 31.10.2005
Delibera N. 1798 del 23.05.2005
Delibera N. 2388 del 04.07.2005
Delibera N. 4707 del 05.12.2005
Delibera N. 4052 del 31.10.2005
Delibera N. 4753 del 12.12.2005
Delibera N. 4897 del 19.12.2005
Delibera N. 5035 del 30.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Delibera N. 1399 del 19.04.1999
Delibera N. 1589 del 03.05.1999
Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Delibera N. 1970 del 26.05.1999
Delibera N. 2049 del 26.05.1999
Delibera N. 2699 del 28.06.1999
Delibera N. 3289 del 13.08.1999
Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Delibera N. 3825 del 06.09.1999
Delibera N. 3826 del 06.09.1999
Delibera N. 3886 del 13.09.1999
Delibera N. 3915 del 13.09.1999
Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Delibera N. 4238 del 04.10.1999
Delibera N. 4337 del 04.10.1999
Delibera N. 4531 del 18.10.1999
Delibera N. 5297 del 29.11.1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
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19/04/1999 - Delibera N. 1399 del 19.04.1999
10/05/1999 - Delibera N. 1698 del 10.05.1999
26/05/1999 - Delibera N. 1970 del 26.05.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3406 del 13.08.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5941 del 30.12.1999
18/10/1999 - Delibera N. 4531 del 18.10.1999
26/05/1999 - Delibera N. 2049 del 26.05.1999
21/06/1999 - Delibera N. 2580 del 21.06.1999
13/08/1999 - Delibera N. 3289 del 13.08.1999
30/08/1999 - Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
06/09/1999 - Delibera N. 3825 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3826 del 06.09.1999
06/09/1999 - Delibera N. 3840 del 06.09.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3919 del 13.09.1999
28/06/1999 - Delibera N. 2699 del 28.06.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4238 del 04.10.1999
11/10/1999 - Delibera N. 4360 del 11.10.1999
04/10/1999 - Delibera N. 4337 del 04.10.1999
03/05/1999 - Delibera N. 1589 del 03.05.1999
30/12/1999 - Delibera N. 5940 del 30.12.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5297 del 29.11.1999
29/11/1999 - Delibera N. 5228 del 29.11.1999
06/12/1999 - Delibera N. 5347 del 06.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3915 del 13.09.1999
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 15/2.0
20/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 20.07.1999
04/03/1999 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
16/07/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
22/10/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
04/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
10/11/1999 - Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
05/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
13/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
20/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
25/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
30/01/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
10/02/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
16/02/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
09/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
10/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
10/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
23/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
23/03/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
24/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
29/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
31/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
20/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
27/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
30/04/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
11/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
12/03/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
12/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
21/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
25/05/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
31/05/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
18/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
22/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
30/06/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
14/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
16/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
28/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 234 del 28.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 237 del 29.07.1999
29/07/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
29/07/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
23/08/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999
21/09/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 21.09.1999
05/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
14/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 282 del 14.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 284 del 19.10.1999
19/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 287 del 19.10.1999
21/10/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 290 del 21.10.1999
03/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 306 vom 03.11.1999
09/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 315 del 09.11.1999
17/11/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
20/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
21/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 21.12.1999
21/12/1999 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
29/12/1999 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
13/09/1999 - Delibera N. 3886 del 13.09.1999
13/04/1999 - Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
29/07/1999 - Contratto collettivo 29 luglio 1999
17/11/1999 - Contratto collettivo 17 novembre 1999
23/11/1999 - Contratto collettivo 23 novembre 1999
06/04/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 6 aprile 1999, n. 1223
26/04/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 1465
19/07/1999 - Deliberazione della giunta provinciale 19 luglio 1999, n. 3085
13/08/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
13/09/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
18/10/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 ottobre 1999, n. 4504
11/01/1999 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1999, n. 5
13/12/1999 - deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 1999, n. 5546
20/04/1999 - Decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161
14/06/1999 - Decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212
11/11/1999 - DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
13/04/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
23/11/1999 - ontratto collettivo 23 novembre 1999
15/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
29/07/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
17/08/1999 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
25/05/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 maggio 1999, n. 15/2.0
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
09/08/1999 - LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
08/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9
15/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 10
15/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
22/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 marzo 1999, n. 13
26/03/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 marzo 1999, n. 14
26/03/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 marzo 1999, n. 15
09/04/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
13/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1999, n. 17
21/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 aprile 1999, n. 18
26/04/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 26 aprile 1999, n. 19
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
03/05/1999 - Legge provinciale 3 maggio 1999, n. 2
06/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 maggio 1999, n. 20
12/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 maggio 1999, n. 21
17/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 maggio 1999, n. 24
19/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 maggio 1999, n. 25
20/05/1999 - Legge provinciale 20 maggio 1999, n. 3
25/05/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 maggio 1999, n. 26
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 4
07/06/1999 - Legge provinciale 7 giugno 1999, n. 5
10/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 28
10/06/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 giugno 1999, n. 30
25/06/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1999, n. 33
28/06/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1999, n. 34
05/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 5 luglio 1999, n. 35
06/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 luglio 1999, n. 36
07/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
12/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 luglio 1999, n. 38
14/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
14/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 40
16/07/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 luglio 1999, n. 44
02/08/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 agosto 1999, n. 47
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 8
10/08/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 52
15/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 53
30/09/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 30 settembre 1999, n. 54
11/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 ottobre 1999, n. 55
14/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 ottobre 1999, n. 56
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 57
25/10/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1999, n. 58
28/10/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 61
11/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 novembre 1999, n. 62
17/11/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 17 novembre 1999, n. 63
29/11/1999 - Legge provinciale 29 novembre 1999, n. 9
03/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1999, n. 64
06/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 6 dicembre 1999, n. 65
10/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 dicembre 1999, n. 66
10/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 dicembre 1999, n. 67
15/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1999, n. 68
16/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
28/12/1999 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 70
28/12/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 dicembre 1999, n. 71
28/12/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1999 , n. 72
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7 —
25/01/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 gennaio 1999, n. 1
02/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7
16/12/1999 - Legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11 —
30/07/1999 - Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
14/05/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22
09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
13/09/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
15/09/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
14/12/1999 - Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
15/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
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27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 14
22/01/1975 - LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1975, n. 15
13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
17/03/1975 - Legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18
27/03/1975 - Legge provinciale 27 marzo 1975, n. 19
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
28/04/1975 - Legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21
29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
07/06/1975 - Legge provinciale 7 giugno 1975, n. 24
10/06/1975 - Legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26
11/06/1975 - Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975 , n. 28
11/06/1975 - Legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29
11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3
12/06/1975 - Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33
12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34
12/07/1975 - Legge provinciale12 luglio 1975, n. 35
25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 37
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 38
09/08/1975 - Legge provinciale 9 agosto 1975, n. 39
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 4
11/08/1975 - Legge provinciale 11 agosto 1975, n. 40
25/07/1975 - Legge provinciale 25 luglio 1975, n. 41
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 42
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 44
21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 45
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21/08/1975 - Legge provinciale 21 agosto 1975, n. 47
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05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 5
05/09/1975 - Legge provinciale 5 settembre 1975, n. 50
10/10/1975 - Legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51
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24/12/1975 - LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
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22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 6
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