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In vigore al: 26/10/2022

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 511)
2° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel B.U. 28 settembre 1999, n. 44.

CAPO 1
Assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES)

Art. 1 (Abitazioni disponibili per l'assegnazione)

(1)  Ai sensi dell'articolo 101 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata "legge", sono disponibili per l'assegnazione le abitazioni per le quali è stato ultimato almeno il rustico dell'edificio.2) 

(2)  In caso di abitazioni di vecchia costruzione per le quali devono essere effettuati interventi di recupero di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, tali abitazioni sono disponibili per l'assegnazione ad avvenuto inizio dei lavori di recupero.

2)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 2 (Calcolo della superficie convenzionale e del valore convenzionale delle abitazioni per l'applicazione del canone provinciale)

(1)  La superficie convenzionale per l'applicazione del canone provinciale è calcolata in base ai criteri di cui all'articolo 2 del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, in seguito denominato "1° regolamento di esecuzione". Qualora all'abitazione appartenga una superficie scoperta di esclusivo uso del conduttore, si considera tale superficie sino ad un limite massimo che corrisponde alla superficie abitabile dell'abitazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 del 1° regolamento di esecuzione, applicando il coefficiente correttivo dello 0,15.

(2)  Agli effetti della determinazione del canone provinciale il valore convenzionale dell'abitazione risulta dal costo di costruzione per metro quadrato, come definito ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge, moltiplicato per la superficie convenzionale calcolata ai sensi del comma 1. L'importo così determinato è aumentato degli importi di cui al comma 3 dello stesso articolo 7.

Art. 3 (Coefficienti correttivi per la vetustà)

(1)  Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per la vetustà:

  1. per ogni anno a partire dal sesto dopo l'ultimazione dell'abitazione e fino al ventesimo anno l' 1 per cento
  2. per i successivi 30 anni per ogni anno lo 0,5 per cento.

(2)  Qualora nell'abitazione vengano eseguiti lavori di recupero che abbiano per oggetto il risanamento completo, il restauro o la completa trasformazione ai sensi delle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 59 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come anno di ultimazione vale quello nel quale i lavori sono terminati.

Art. 4 (Coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione)

(1)  Al valore convenzionale dell'abitazione di cui all'articolo 2 si applicano i seguenti coefficienti correttivi per lo stato di conservazione e manutenzione:

  1. 1,00 se lo stato è normale
  2. 0,80 se lo stato è mediocre
  3. 0,60 se lo stato è scadente.

(2)  Per stabilire lo stato di conservazione e di manutenzione si tiene conto delle seguenti parti dell'abitazione:

  1. pavimenti,
  2. pareti e soffitti,
  3. infissi,
  4. impianti elettrici,
  5. impianto idrico e servizi igienico-sanitari,
  6. impianto di riscaldamento,

nonché delle seguenti parti comuni dell'edificio:

  1. accessi, scale ed ascensore,
  2. facciate, coperture, e parti comuni in genere.

(3)  Lo stato dell'abitazione si considera mediocre qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 2, dei quali due devono essere propri dell'unità immobiliare.

(4)  Lo stato dell'abitazione si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 2, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

(5)  Lo stato dell'abitazione si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi siano comuni a più unità immobiliari.

Art. 4/bis  (Livello di valutazione delle prestazioni e nucleo familiare)

(1) In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli interventi di cui al capo 13 della legge sono considerati prestazioni di terzo livello.

(2) In deroga a quanto previsto dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

  1. il richiedente;
  2. il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  3. i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  4. i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché con esso conviventi e a carico ai fini IRPEF;
  5. minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);
  6. i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato;
  8. fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio assegnato.

(3) Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone che hanno figli in comune, se abitano in un’abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione assegnata;
  2. due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un’abitazione comune;
  3. due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

(4) Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale:
    1. da quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure
    2. dalla data certificata dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

(5) Per la valutazione delle domande per l’assegnazione di un’abitazione di edilizia sociale al fine della determinazione della scala di equivalenza non trova applicazione il comma 1/bis dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. 3)

3)
L'art. 4/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 4/ter (Valore della situazione economica ai fini dell’assegnazione)

(1) Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (SEM) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, oppure la situazione economica media nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

(2) La SEM è calcolata con la seguente formula:

R1 + R2

SEM = -------------------- + P2

2

dove:

  1. per R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
  2. per R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
  3. P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4 e 5.

(3) Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a 5.

(4) Si considera il patrimonio del nucleo familiare risultante dall’ultima “Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP) considerata.

(5) Il patrimonio del nucleo familiare è costituito da:

  1. il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, senza applicare la franchigia per un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze di cui al comma 1 del citato articolo 23; il patrimonio immobiliare così determinato è valutato nella misura del 20 per cento;
  2. il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, di ciascun componente del nucleo familiare, eccedente la franchigia individuale di 20.000,00 euro. Il patrimonio mobiliare individuale così determinato è valutato nella misura del 20 per cento. 4)
4)
L'art. 4/ter è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 5 (Presentazione delle domande)

(1)  5)

(2)  Le domande di assegnazione di un'abitazione dell'IPES sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

(3)  Nel modulo predisposto dall'IPES il richiedente rende la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, riguardante il possesso dei requisiti per l'assegnazione di un'abitazione dell'IPES e la non sussistenza di cause di esclusione. In sostituzione delle dichiarazioni richieste nel modulo, i richiedenti possono presentare i diversi documenti attraverso i quali viene comprovata la sussistenza dei requisiti.6) 

(4)  I coniugi ed i conviventi more uxorio presentano la domanda congiuntamente.

(5)  Agli effetti dell'assegnazione di abitazioni dell'IPES è considerata convivente more uxorio anche la persona della quale il richiedente dichiari nella domanda di volerla accogliere come tale nell'abitazione. Se la dichiarazione non viene fatta contestualmente con la domanda di assegnazione dell'abitazione, essa può essere fatta solamente decorsi due anni dalla consegna dell'abitazione.

(6)  Le domande per l'assegnazione di abitazioni in locazione possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno all’IPES o al Comune. 7)

(7) Le domande presentate al Comune devono essere inoltrate da quest’ultimo all’IPES entro 20 giorni dalla presentazione. 8)

(8) Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, le domande ammesse hanno validità triennale e in ogni caso per sei graduatorie. 9)

(9) Salvo quanto previsto dai commi successivi, si può presentare una nuova domanda di assegnazione a partire dal mese di scadenza della validità dell’ultima domanda ammessa. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. 10)

(10) Trascorso un anno dalla presentazione della domanda, i richiedenti ammessi alla graduatoria possono presentare una nuova domanda, che sostituisce la precedente, qualora nel frattempo si sia verificata una delle seguenti condizioni:

  1. è aumentato il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti;
  2. è aumentata la percentuale di invalidità o la categoria della pensione di guerra del richiedente o di un familiare convivente a carico;
  3. è stato disposto lo sfratto giudiziario o la revoca dell’alloggio di servizio;
  4. l’abitazione è diventata sovraffollata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, o è stata dichiarata inabitabile. 11)

(11) Se durante il periodo di validità della domanda si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare per i quali spetta l’attribuzione di punti, la domanda perde la sua validità in graduatoria. Il richiedente può presentare in ogni momento una nuova domanda. Se i genitori si separano e si riduce il numero dei componenti del nucleo familiare con figli minorenni, mantiene il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore chi, fra il richiedente e l’altro genitore, è genitore affidatario con i figli minori iscritti nel suo stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. 12)

(12) Eventuali cambiamenti del numero dei componenti del nucleo familiare per i quali non spetta alcuna attribuzione di punti vanno comunicati all’IPES, che ne tiene conto in fase di assegnazione. 13)

(13) Il richiedente comunica all’IPES l’eventuale cambio residenza entro 45 giorni. In caso di cambio residenza in un Comune diverso da quello indicato originariamente nella domanda, la domanda ammessa verrà inserita dopo due anni nella graduatoria del nuovo Comune di residenza. 14)

(14) Una volta raggiunto il requisito dei due anni ininterrotti di posto di lavoro in un Comune diverso dal Comune di residenza, il richiedente ne dà comunicazione all’IPES e, al successivo aggiornamento, la domanda ammessa verrà inserita nella graduatoria del Comune ove ha sede il posto di lavoro. 15)

(15) Se il richiedente acquisisce la cittadinanza italiana, lo comunica all’IPES. Al successivo aggiornamento la domanda ammessa verrà inserita nella rispettiva graduatoria. 16)

(16) Se in caso di assegnazione di un’abitazione il richiedente non può produrre una valida certificazione di appartenenza o di aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici ai sensi dell’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, l’assegnazione è sospesa. L’assegnazione potrà eventualmente essere effettuata una volta che la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione esplica i suoi effetti. 17)

(17) Qualora il richiedente ritiri la sua domanda o presenti una nuova domanda prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8, senza che si verifichino le condizioni indicate al comma 10 o 11, né lui né altri componenti del nucleo familiare possono presentare una nuova domanda di assegnazione per lo stesso Comune e la stessa composizione familiare prima che sia trascorso il termine di cui al comma 8. 18)

(18) Se durante l’istruttoria della domanda per l’assegnazione di un’abitazione emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, rilevanti ai fini dell’ammissione in graduatoria o dell’attribuzione del punteggio, la Commissione di assegnazione ne dispone l’esclusione dalla graduatoria. A tale scopo l’IPES ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, anche documentali, in merito a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda. Una nuova domanda può essere presentata non prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda che è stata esclusa. 19)

(19)  In caso di decesso del richiedente la domanda e l’inserimento in graduatoria decadono. Se la domanda è stata presentata insieme al coniuge, al convivente more uxorio o convivente di fatto o al partner unito civilmente, questo conserva il diritto ad un’eventuale assegnazione di un’abitazione per la durata di validità della graduatoria in vigore al momento del decesso, purché sia convivente con il richiedente e risulti iscritto nello stesso stato di famiglia. Se, per motivi non imputabili al richiedente, l’istruttoria della nuova domanda non è ancora conclusa prima dell’aggiornamento della graduatoria, resta valida la domanda precedente. Il compagno superstite deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97 della legge, ad esclusione del comma 1, lettera a). 20)

5)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
6)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.
7)
L'art. 5, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
8)
L'art. 5, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
9)
L'art. 5, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
10)
L'art. 5, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
11)
L'art. 5, comma 10, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
12)
L'art. 5, comma 11, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
13)
L'art. 5, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
14)
L'art. 5, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
15)
L'art. 5, comma 14, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
16)
L'art. 5, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
17)
L'art. 5, comma 16, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
18)
L'art. 5, comma 17, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
19)
L'art. 5, comma 18, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
20)
L'art. 5, comma 19, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 5/bis  (Valutazione delle domande)

(1) L’IPES verifica le domande entro 90 giorni dalla presentazione e comunica ai richiedenti il punteggio raggiunto o il motivo dell’esclusione. Qualora la domanda sia stata presentata al Comune, il termine per la verifica decorre dalla data in cui la domanda è pervenuta all’IPES.

(2) Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente può presentare osservazioni in merito al punteggio ottenuto o all’esclusione. Non possono essere fatti valere eventuali nuovi criteri di preferenza.

(3) In fase di aggiornamento della graduatoria, la Commissione di assegnazione valuta le osservazioni, che devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’aggiornamento. 21)

21)
L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 5/ter (Formazione della graduatoria)

(1) Le graduatorie vengono aggiornate ogni sei mesi, in data 1° giugno e 1° dicembre, e sono pubblicate ed esposte nell’albo digitale dell’IPES e del Comune. 22)

(2) Le graduatorie hanno validità dalla data della loro pubblicazione e da quel momento sostituiscono le precedenti. Fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie le assegnazioni avvengono sulla base delle graduatorie al momento in vigore.

(3) Le domande ammesse vengono inserite nelle graduatorie distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell’IPES.

(4) Le graduatorie sono suddivise per singolo Comune e nelle seguenti sottocategorie:

  1. categoria generale;
  2. categoria persone anziane;
  3. categoria persone con disabilità;
  4. particolari categorie sociali.

(5) Nella categoria persone anziane vengono inseriti i richiedenti che hanno compiuto 65 anni e il cui nucleo familiare è composto esclusivamente dal richiedente e dal coniuge o convivente more uxorio o convivente di fatto o da una persona unita civilmente.

(6) Nella categoria persone con disabilità sono compresi i richiedenti nel cui nucleo familiare figura una persona in carrozzina o che utilizza altri ausili per la mobilità e che necessita di un’abitazione adattata alle sue esigenze. In deroga all’articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di questa categoria possono fruire dell’assegnazione di un’abitazione se non superano il valore della situazione economica previsto all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

(7) Qualora al momento del decesso della persona con disabilità convivano con essa persone che abbiano diritto alla permanenza nell’alloggio assegnato e si tratti di un’abitazione arredata per le particolari esigenze di persone con disabilità, l'IPES è tenuto ad assegnare a queste persone un’altra abitazione adeguata. L’abitazione deve essere resa libera entro il termine fissato dal Presidente dell’IPES, al fine di poterla destinare allo scopo originario.

(8) Nelle particolari categorie sociali vengono inserite le persone appartenenti alle categorie previste dall’articolo 5/quater.

(9) Le domande ammesse sono inserite in graduatoria in ordine di punteggio decrescente. A parità di punteggio ha precedenza il richiedente con il VSE più basso.

(10) In aggiunta alle graduatorie di cui al comma 3 viene stilata una graduatoria sovracomunale di tutti i richiedenti ammessi che hanno dichiarato nella domanda di essere interessati all’assegnazione di un’abitazione nel territorio della Comunità Comprensoriale del Comune di residenza. Si attinge a questa graduatoria una volta esaurite le graduatorie di un Comune in cui ci sono ancora abitazioni disponibili per l’assegnazione. Anche questa graduatoria viene suddivisa nelle sottocategorie di cui al comma 4 e l’inserimento in graduatoria avviene in base al comma 9. 23)

22)
Vedi anche l'art. 5 (Norma transitoria) del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.
23)
L'art. 5/ter è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6. 

Art. 5/quater (Particolari categorie sociali)

(1) Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge sono considerate persone appartenenti a particolari categorie sociali:

  1. le persone con disabilità ai sensi della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai servizi sociali in forma socio-pedagogica;
  2. persone affette da forme di dipendenza ai sensi della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, e successive modifiche; si tratta di persone che vengono assistite dai rispettivi servizi e che, una volta riabilitate, ai fini di una duratura integrazione sociale necessitano di un’abitazione che non sono in grado di prendere in locazione o acquistare sul libero mercato;
  3. gli ex detenuti che non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  4. le persone che, a causa di particolari circostanze familiari, psicologiche, sociali e sanitarie, si trovano in condizioni di emergenza sociale e non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  5. le persone anziane con un’età minima di 65 anni, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio dell’abitazione per finita locazione;
  6. le donne esposte al pericolo di violenza fisica o psichica o che hanno già subito violenza e che, una volta temporaneamente ospitate in una struttura residenziale protetta, a causa della loro situazione familiare o economica non sono stabilmente in grado di prendere in locazione o acquistare un’abitazione sul libero mercato;
  7. le persone alle quali la Commissione territoriale per il riconoscimento di protezione internazionale ha riconosciuto uno status di protezione (rifugiato riconosciuto o beneficiario di protezione sussidiaria) ai sensi delle disposizioni vigenti; esse devono aver svolto l’intera procedura per il riconoscimento della protezione internazionale in provincia di Bolzano e devono aver soggiornato regolarmente in provincia durante l’intera durata della procedura;
  8. limitatamente alla possibilità prevista dall’articolo 24, comma 1, della legge, le persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale e sono in attesa della relativa decisione da parte delle autorità competenti; per queste persone l’IPES può locare ai Comuni e alle Comunità comprensoriali le abitazioni libere da almeno 12 mesi che non sono assegnabili a richiedenti in graduatoria.

(2) I richiedenti che ricadono nelle categorie di cui al comma 1, lettere b) e c), hanno diritto all’assegnazione dell’abitazione solo se non possono più essere alloggiati nelle strutture dei servizi sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

(3) La domanda per l’assegnazione dell’abitazione deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dall’IPES e inoltrata all’IPES dal richiedente stesso o da persona legalmente autorizzata. In tale domanda devono essere indicate le circostanze da cui risulta il disagio sociale di cui al comma 1.

(4) Qualora si tratti di richiedenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), alla domanda deve essere allegata una dichiarazione dei servizi sociali dalla quale risulti che i richiedenti sono assistiti dagli stessi.

(5) Nel modulo di cui al comma 3 il richiedente rende la dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, attestante il possesso dei requisiti per l’assegnazione di un’abitazione dell’IPES a particolari categorie sociali e l’insussistenza di cause di esclusione.

(6) Il Presidente dell’IPES può disporre l’assegnazione di abitazioni anche in deroga al requisito della residenza o del posto di lavoro nel comune ove si trova l’abitazione oggetto di assegnazione.

(7) Qualora si tratti di persone che necessitano di assistenza sociale e medica, devono essere possibilmente assegnate abitazioni che si trovano nelle vicinanze dei corrispondenti servizi.

(8) Relativamente alle domande presentate, l’IPES predispone una graduatoria secondo i criteri di preferenza adottati per l’assegnazione delle abitazioni in locazione dell’IPES.

(9) Ai fini della predisposizione della graduatoria, il numero di figli di età inferiore ai 14 anni è applicato quale ulteriore criterio di preferenza, attribuendo per ciascun figlio 1 punto.

(10) Per i richiedenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), l’IPES può richiedere un parere dei servizi sociali territorialmente competenti, dal quale risulti che il richiedente è in grado di abitare da solo.

(11) Se si tratta di richiedenti con figli minori i quali, in base alla particolare situazione familiare, presumibilmente per lungo tempo non sono in grado di procurarsi un’abitazione, può essere richiesto un parere del Tribunale per i minorenni.

(12) In deroga all'articolo 97, comma 1, lettera d), della legge, le persone di cui al comma 1 possono fruire dell’assegnazione delle abitazioni dell’IPES solo se il loro reddito non supera il valore della situazione economica di cui all’articolo 58, comma 1, lettera a), della legge.

(13) Per l’assegnazione degli alloggi alle persone di cui al comma 1, lettera g), si applicano i criteri di preferenza secondo l’ordine prioritario indicato di seguito:

  1. persone che soddisfano ulteriori criteri previsti dal presente regolamento;
  2. persone che svolgono un’attività lavorativa e hanno famiglia con figli minori a carico;
  3. famiglie con figli minori;
  4. data di presentazione della domanda.

(14) Le assegnazioni di cui al comma 13 non possono superare il 10 per cento del numero degli alloggi da assegnare ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, come stabilito annualmente con delibera della Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 5, comma 7, della legge.

(15) Alle persone di cui al comma 1 vanno assegnate in primo luogo le abitazioni di nuova costruzione previste a tale scopo nel programma di costruzione dell’IPES. Qualora tuttavia, in considerazione di uno stato di urgente necessità, fosse necessario alloggiare i richiedenti in abitazioni già esistenti resesi libere per la riassegnazione, il corrispondente numero di abitazioni viene detratto dal programma di costruzione riservato alle persone di cui al comma 1 e aggiunto al programma di costruzione per la generalità dei richiedenti.

(16) Le abitazioni riservate agli appartenenti alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza nel caso previsto dall’articolo 102, comma 1, della legge.

(17) Oltre ai casi di cui al comma 16, le abitazioni riservate alle particolari categorie sociali possono essere assegnate con precedenza quando:

  1. la procedura per il rilascio dell’abitazione venga attuata anche per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 102, comma 1, della legge;
  2. i motivi per i quali viene attuata la procedura per il rilascio dell’abitazione non siano imputabili al richiedente;
  3. sussista un particolare stato di necessità;
  4. sussista una urgente e indifferibile necessità di assegnazione di un’abitazione.

(18) Possono essere oggetto di assegnazione con precedenza solo quelle abitazioni che vengono destinate a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell’IPES. Per i casi di assegnazione con precedenza delle abitazioni in locazione dell’IPES di cui al comma 17 è richiesta la previa autorizzazione della Giunta provinciale. 24)

24)
L'art. 5/quater è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6 (Valutazione punteggi)   

(1)  Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione sociale sono attribuiti i punteggi come previsto dagli articoli 6/bis, 6/ter, 6/quater, 6/quinquies, 6/sexies, 6/septies e 6/octies. 25) 

25)
L'art. 6 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58, e successivamente dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/bis  (Situazione economica)

(1) Ai richiedenti l’assegnazione in locazione di un’abitazione di edilizia sociale è attribuito, in base al valore della situazione economica (VSE) del nucleo familiare, come determinato ai sensi dell’articolo 4/ter, il seguente punteggio:

  1. 10 punti per un VSE da zero a 1,00;
  2. 9 punti per un VSE da 1,01 fino a 1,15;
  3. 8 punti per un VSE da 1,16 fino a 1,30;
  4. 7 punti per un VSE da 1,31 fino a 1,45;
  5. 6 punti per un VSE da 1,46 fino a 1,60;
  6. 5 punti per un VSE da 1,61 fino a 1,75;
  7. 4 punti per un VSE da 1,76 fino a 1,90;
  8. 3 punti per un VSE da 1,91 fino a 2,05;
  9. 2 punti per un VSE da 2,06 fino a 2,20;
  10. 1 punto per un VSE da 2,21 fino a 2,36. 26)
26)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/ter (Consistenza numerica della famiglia)

(1) Per ogni componente del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, sono assegnati due punti.

(2) Per i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all’articolo 4/bis, comma 2, lettera a). 27)

27)
L'art. 6/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/quater (Durata della residenza o dell’attività lavorativa)

(1) Per i primi cinque anni di durata della residenza o dell’attività lavorativa in provincia è attribuito 1 punto, per nove anni sono attribuiti 2 punti e per dodici anni 3 punti. Per ogni successivo biennio è attribuito 1 punto. Per la durata della residenza o dell’attività lavorativa possono essere attribuiti al massimo 11 punti. 28)

28)
L'art. 6/quater è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/quinquies (Costituzione di nuova famiglia)

(1) Qualora la domanda venga presentata entro tre anni dalla data del matrimonio, vengono attribuiti cinque punti. 29)

29)
L'art. 6/quinquies è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/sexies (Sfratto giudiziale e revoca dell’alloggio di servizio)

(1) Al richiedente, nei cui confronti è stato pronunciato il provvedimento giudiziale di rilascio dell’abitazione per scadenza del contratto di locazione, secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera a), della legge, sono attribuiti tre punti.

(2) Per contratti di locazione stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si fa riferimento alla durata del contratto di locazione indicato all’articolo 2, commi 1 e 3 di tale legge.

(3) Al richiedente, nei cui confronti è stata revocata un’abitazione di servizio secondo quanto previsto dall’articolo 47, comma 2, lettera b), della legge, sono attribuiti tre punti. 30)

30)
L'art. 6/sexies è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/septies (Abitazioni inabitabili e sovraffollate)

(1) Al richiedente che occupa un’abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.

(2) Al richiedente che occupa un’abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un’abitazione è considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell’abitazione è inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. Esclusivamente per l’attribuzione del punteggio vanno considerate quali componenti del nucleo familiare le persone di cui all’articolo 4/bis, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f).

(3) In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata è riconosciuto 1 punto. Per la durata dell’occupazione dell’abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti.

(4) Il punteggio relativo all’occupazione di un’abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 è attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.

(5) Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al comma 2, alla domanda di assegnazione vanno allegate:

  1. una certificazione del Comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell’abitazione e il numero delle persone che la occupano;
  2. una dichiarazione del Comune attestante la durata dell’occupazione dell’abitazione. 31)
31)
L'art. 6/septies è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 6/octies (Invalidità)

(1) Al richiedente invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, a seconda della diminuzione della capacità lavorativa oppure della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: due punti;
  2. dal 50 al 74 per cento, ovvero della quinta e sesta categoria: tre punti;
  3. dal 75 al 83 per cento, ovvero della terza e quarta categoria: quattro punti;
  4. dal 84 al 100 per cento, ovvero della prima e seconda categoria: cinque punti.

(2) Se un familiare convivente a carico è invalido di guerra, del lavoro, di servizio o civile è attribuito, sempre secondo la diminuzione della capacità lavorativa ovvero della categoria della pensione di guerra percepita, il seguente punteggio:

  1. dal 34 al 49 per cento, ovvero della settima e ottava categoria: un punto;
  2. dal 50 al 100 per cento, ovvero della prima alla sesta categoria: due punti.

(3) Al richiedente che percepisce una pensione di invalidità dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale o quale invalido di servizio dal Ministero del Tesoro sono attribuiti quattro punti, aumentati a cinque, qualora la commissione sanitaria competente per l’accertamento delle invalidità civili abbia riscontrato una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa superiore all’83 per cento; se la pensione è percepita da un familiare a carico convivente con il richiedente sono attribuiti due punti.

(4)  Al richiedente ultrasessantacinquenne dichiarato invalido parziale dalla competente commissione sanitaria per l’accertamento delle invalidità civili, con un grado di invalidità inferiore al 50%, sono attribuiti tre punti. 32)

32)
L'art. 6/octies è stato inserito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 22 febbraio 2021, n. 6.

Art. 7 (Capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge)       delibera sentenza

(1)  Agli effetti dell'articolo 112, comma 3, della legge ed ai fini del calcolo del canone di locazione, nel valutare la capacità economica si considerano:

  1. tutti i redditi soggetti all'imposta sul reddito del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione;
  2. tutti i redditi del locatario e delle persone con esso conviventi nell'abitazione non soggetti all'imposta sul reddito, i quali sono a disposizione della famiglia in modo continuativo, ad eccezione dei redditi di cui al comma 2.

(2)  Nella determinazione della capacità economica non si considerano:

  1. l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. l'assegno per assistenza a domicilio di cui all'articolo 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche;
  3. le borse di studio per studenti che sono destinate al finanziamento del sostentamento della vita al di fuori della famiglia;
  4. le pensioni di guerra;
  5. le rendite INAIL.

(3)  I redditi dei discendenti conviventi con il locatario e non fiscalmente a carico vengono calcolati al 60 per cento.

(4)  Le somme versate a titolo di alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile in esecuzione della sentenza sono detratte dal reddito del locatario a condizione che i relativi versamenti siano documentati. Le somme percepite a titolo di alimenti si cumulano al reddito del locatario.

(5)  Dal reddito complessivo del locatario e delle persone con esso conviventi, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, sono detratte le seguenti quote di detrazione, commisurate alla quota base per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali per una persona singola, determinata ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche:

  1. il 60 per cento della quota base:
    1. per il locatario stesso;
    2. per il coniuge o per il convivente more uxorio;
  2. il 120 per cento della quota base:
    1. per ogni discendente fiscalmente a carico;
    2. per ogni figlio studente fiscalmente non a carico, il cui reddito proviene esclusivamente da lavoro durante le ferie;
  3. 100 per cento della quota base:
    1. per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
    2. per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
    3. per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se fiscalmente non a carico, con una invalidità civile pari o superiore al 74 per cento;
    4. per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e del suo coniuge convivente. 33)
  4. il 36 per cento della quota base per ogni ulteriore persona convivente con il locatario, esclusi i discendenti di cui al comma 3.

(6)  Qualora alla formazione dei redditi predetti concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, effettuata la detrazione delle quote di cui al comma 5, vengono considerati nella misura del 75 per cento. Lo stesso vale per i redditi da collaborazione coordinata e continuativa.

(7)  Qualora al locatario od alle persone iscritte nell’elenco di locatari sono affidati minorenni, ai fini della valutazione della capacità economica i compensi per l’affidamento concessi ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, sono considerati nella misura del 20%. Questa disposizione si applica a partire dal 1º gennaio 2014. 34)

(8)  Per i componenti il nucleo familiare che dispongano esclusivamente di redditi da lavoro autonomo, si considera comunque un reddito in misura non inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.

(9)  Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, per la valutazione del reddito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4, 5, 6 e 8, del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche.35) 

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 193 del 24.06.2004 - Computo della pensione di invalidità civile ai fini del calcolo del canone di locazione della abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito da lavoro autonomo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999 - Contributo provinciale per acquisto di abitazioni - calcolo del reddito - reddito da società fiscalmente negativo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999 - Concessione di agevolazioni per l'edilizia abitativa - determinazione del reddito - deroga dalla dichiarazione dei redditi presentata - obbligo di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999 - Agevolazioni nell'edilizia abitativa - redditi di lavoro autonomo e d'impresa - discostamento tra dichiarazione e determinazione da parte dell'amministrazione
33)
La lettera c), dell'art. 7, comma 5, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 settembre 2018, n. 25.
34)
L'art. 7, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 28 ottobre 2013, n. 33.
35)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 8 (Canone provinciale)

(1)  Il canone di locazione per le abitazioni dell'IPES corrisponde al canone provinciale determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge, tenendo conto dei coefficienti per la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 9 (Canone sociale)  

(1)  Il canone di locazione di cui all'articolo 112, comma 2, della legge è calcolato in base alle dichiarazioni rese annualmente dal locatario nel questionario di cui all'articolo 12. Il canone così determinato è denominato "canone sociale".

(2)  Il canone determinato dall'IPES ha validità per l'anno solare.

(3)  L'IPES, su richiesta del locatario o d'ufficio, procede anche durante l'anno alla rideterminazione del canone sociale, qualora cambi il numero delle persone che occupano l'abitazione e che dispongono di un reddito. La rideterminazione del canone sociale può essere effettuata anche nei casi eccezionali di consistente riduzione della capacità economica della famiglia. Tali casi sono valutati rispettivamente dalla commissione per l'assegnazione di cui all'articolo 96 della legge o, qualora si tratti della concessione del sussidio casa, dalla commissione di cui all'articolo 91, comma 4, della legge.36) 

36)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.

Art. 10 (Determinazione del canone sociale)   

(1)  Per la determinazione del canone sociale si applica la seguente formula:

x =15xd + 10

D

dove:

x =

la percentuale della capacità economica;

d =

la capacità economica accertata ai sensi dell'articolo 7. Se a causa delle quote di detrazione la capacità economica è negativa, si assume un valore pari a zero;

15 =

la differenza tra il limite massimo e minimo della percentuale;

D =

il reddito massimo per la seconda fascia di reddito di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), della legge;

10 =

la percentuale minima.

(2)  Il canone sociale risulta dal prodotto tra la capacità economica accertata ai sensi dell'articolo 7 e la percentuale della capacità economica determinata ai sensi del comma 1.

(3)  Se la capacità economica a causa del concorso dei redditi dei discendenti conviventi è superiore all'importo massimo della seconda fascia di reddito prevista dalla legge per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario, il canone dovuto dal locatario corrisponde al 25 per cento della capacità economica, non potendo tuttavia essere superiore al canone provinciale.37) 

(4)  Il canone minimo ammonta a 50,00 euro mensili. Ai nuclei familiari il cui canone sociale è inferiore al canone minimo si applica il canone minimo. Il canone minimo si applica esclusivamente agli alloggi di proprietà dell’IPES o ad esso affidati in gestione o di proprietà di enti pubblici. 38)

37)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.
38)
L'art. 10, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 15 dicembre 2016, n. 34, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 21 settembre 2018, n. 25.

Art. 11 (Successione nell'assegnazione dell'abitazione)

(1)  In caso di decesso dell'assegnatario, il diritto di successione nell'assegnazione dell'abitazione spetta solamente a persone nei cui confronti non sussiste alcuna causa di revoca di cui all'articolo 110 della legge.

(2)  Il coniuge superstite può subentrare nell'assegnazione dell'abitazione di cui all'articolo 107, comma 1, della legge ed ottenere la trascrizione del contratto di locazione a proprio favore solamente qualora al momento del decesso del locatario abbia convissuto con questi e sia inserito nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105 della legge.39) 

39)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4 del D.P.P. 5 maggio 2003, n. 16.

Art. 11/bis (Locazione di singole camere a studenti universitari)

(1)  In applicazione della norma di cui all'articolo 101, comma 6, della legge, l'Istituto per l'edilizia sociale può autorizzare la locazione di singole camere a studenti universitari.

(2)  L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e per due studenti universitari a condizione che la parte non locata dell'abitazione rimanga adeguata al fabbisogno della famiglia.

(3)  Agli effetti della determinazione della capacità economica ai sensi dell'articolo 112 della legge, in deroga all'articolo 7 non viene attribuito agli studenti universitari alcun reddito e nello stesso tempo non viene riconosciuta alcuna quota di detrazione.

(4)  Insieme all'autorizzazione per l'accoglimento di studenti universitari in una abitazione in locazione dell'IPES, l'IPES comunica il canone che il titolare del contratto di locazione può richiedere allo studente universitario. Il canone è pari a euro 240,00 per la stanza singola e a euro 180,00 per un posto letto in una stanza doppia.

(5)  Il 25 per cento dell'importo per la sublocazione deve essere pagato dal titolare del contratto di locazione all'IPES.

(6)  Le camere con superficie abitabile inferiore a 12 metri quadrati possono essere occupate solo da una persona.

(7)  Le camere date in locazione devono essere completamente ammobiliate, e per il locatario deve essere a disposizione un apposito servizio (doccia, WC), o deve essere garantito l'uso congiunto dei servizi sanitari dell'abitazione.

(8)  La quota parte dei costi di esercizio dell'abitazione relativi alla camera è compresa nel canone di locazione.

(9)  La domanda per l'autorizzazione alla locazione di camere ai sensi dell'articolo 101, comma 6, della legge va presentata all'IPES su un modulo predisposto dall'IPES e deve comprendere, in forma di autocertificazione, a norma dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, i seguenti dati:

  1. Il numero e la superficie abitabile delle camere che si intendono dare in locazione;
  2. L'eventuale uso congiunto di locali comuni (cucina, servizi igienici eccetera);
  3. La durata del tempo non superiore a quattro anni per la quale si chiede l'autorizzazione.

(10)  L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, se entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda non viene respinta. Se dopo la decorrenza dei quattro anni non è revocata entro 30 giorni dall'IPES, essa si intende prorogata tacitamente per ulteriori quattro anni.

(11)  Entro 30 giorni dalla data di occupazione della stanza il titolare del contratto di locazione deve comunicare all'IPES il nome del sublocatario e inoltre inviare una copia del contratto di locazione che deve essere redatto su un modulo predisposto dall'IPES.40) 

40)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 maggio 2008, n. 23.

CAPO 2
Elenco dei locatari

Art. 12 (Elenco dei locatari)

(1)  Nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 105 della legge sono iscritti i titolari dei contratti di locazione e tutte le persone con essi conviventi nell'abitazione, che appartengono alle categorie di cui all'articolo 107 della legge.

(2)  Nell'elenco dei locatari non sono iscritte le persone che sono state accolte nell'abitazione in base ad un'espressa autorizzazione di cui all'articolo 101, comma 6, della legge e alle quali non spetta alcun diritto di assegnazione dell'abitazione, ai sensi dell'articolo 107 della legge, in caso di decesso del titolare del contratto di locazione.

(3)  Ai fini della conservazione dell'elenco dei locatari, l'IPES predispone un questionario che è trasmesso a tutti i titolari dei contratti di locazione e nel quale questi ultimi devono fornire per se stessi e per tutte le persone di cui al comma 1 i seguenti dati:

  1. cognome (per le donne coniugate il cognome da nubile), nome, luogo e data di nascita, professione e stato civile, nonché gruppo linguistico dell'inquilino, se sussiste l'obbligo di dichiarazione di appartenenza;
  2. diritti di proprietà o reali su una qualsiasi abitazione, su altri beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri con la loro descrizione;
  3. reddito percepito nell'anno precedente.

(4)  Per le persone di cui al comma 2 i dati occorrenti vengono raccolti in occasione della concessione dell'autorizzazione all'accoglimento nell'abitazione. Quando queste persone lasciano l'abitazione, il titolare del contratto di locazione deve darne notizia all'IPES entro 30 giorni.

(5)  Il questionario di cui al comma 3 deve essere restituito all'IPES, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

(6)  Le indicazioni contenute nel questionario devono essere fornite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

(7)  In caso di omessa restituzione del questionario, si applica l'articolo 112, comma 7, della legge.

(8)  In caso di omessa restituzione del questionario per tre anni consecutivi, si presume che sussistano i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera f), della legge.41) 

41)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

CAPO 3
Il sussidio casa

Art. 13 (Domanda per la concessione del sussidio casa)

(1)  Le domande per la concessione del sussidio casa di cui alla lettera K) del comma 1 dell'articolo 2 ed all'articolo 91 della legge sono presentate su un modulo predisposto dall'IPES a cui sono allegati i documenti ivi indicati.

(2)  Nella domanda il richiedente dichiara mediante dichiarazione sostitutiva di essere in possesso di tutti i requisiti per la concessione del sussidio casa.

Art. 13/bis (Calcolo delle superfici ammesse al sussidio casa)

(1)  Agli effetti della concessione del sussidio casa non si tiene conto della superficie del garage o del posto macchina.42) 

42)
L'art. 13/bis è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

Art. 13/ter (Determinazione della capacità economica)

(1)  Per i richiedenti che per l'anno precedente alla presentazione della domanda non possono dimostrare redditi, ma che al momento della presentazione della domanda esercitano un'attività lavorativa, la capacità economica è determinata come di seguito:

  1. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attività di lavoro dipendente, è calcolato un reddito così come risulta dal contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria o, se più alto, in base alla busta paga;
  2. se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente esercita attività di lavoro autonomo, si calcola in ogni caso un reddito che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria. 43)
43)
L'art. 13/ter è stato inserito dall'art. 3 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 58.

Art. 14 (Decadenza del sussidio casa)

(1)  Qualora il beneficiario del sussidio casa, invitato dall'IPES ai sensi del comma 4 dell'articolo 91 a trasmettere la documentazione necessaria per la continuazione della concessione del sussidio stesso, non la trasmetta entro 30 giorni, esso decade dalla concessione del sussidio.

CAPO 4
Norme transitorie

Art. 15 (Canoni dell'anno 1999)

(1)  Per l'anno 1999 rimangono in vigore i canoni di locazione già determinati dall'IPES.

Art. 16 (Canoni di locazione per abitazioni già affittate)

(1)  Per le abitazioni affittate dall'IPES i canoni di locazione pattuiti rimangono in vigore fino alla scadenza del contratto di locazione.

Art. 17 (Domande già presentate per la concessione del sussidio casa)

(1)  Per i locatari, titolari di un contratto di locazione non soggetto alle disposizioni dell'edilizia convenzionata ai sensi della legislazione provinciale, che hanno presentato domanda per la concessione del sussidio casa prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la superficie convenzionale viene determinata per la residua durata del contratto di locazione, applicando alla superficie netta, determinata ai sensi del previgente articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, il coefficiente 1,25, mentre le superfici accessorie rimangono invariate. Con la stipulazione di un nuovo contratto di locazione ai sensi della disposizione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la superficie convenzionale viene determinata ai sensi dell'articolo 2.44) 

44)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 29 maggio 2000, n. 23.

Art. 18 (Modifica della denominazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata)

(1)  L' "Istituto per l'edilizia abitativa agevolata" di cui all'articolo 1 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, a partire dall'entrata in vigore della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, assume la denominazione "Istituto per l'edilizia sociale".

(2)  L' "Istituto per l'edilizia sociale" subentra in tutti i diritti ed i doveri dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata".

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
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ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
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ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
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ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
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ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
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ActionAction49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
ActionAction50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
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ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2  
ActionActionArt. 3  
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9             
ActionActionArt. 10     
ActionActionArt. 10/bis   
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12          
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16  
ActionActionArt. 17         
ActionActionArt. 18   
ActionActionArt. 19
ActionActionArt. 20
ActionActionArt. 21
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-13.   
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15
ActionActionArt. 16-21.   
ActionActionArt. 22
ActionActionArt. 23   
ActionActionArt. 24
ActionActionArt. 25   
ActionActionArt. 26   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28   
ActionActionArt. 29 (Concorsi dirigenziali - Norma transitoria)
ActionActionArt. 30 (Accesso alla carriera dirigenziale)
ActionActionArt. 31   
ActionActionArt. 32 (Regolarizzazione di posizioni anomale)
ActionActionArt. 33 (Personale traduttore-interprete - Norma transitoria)
ActionActionTabelle 24, 25 e 26
ActionActionModello
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
ActionAction63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
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ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
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ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
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ActionAction79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
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ActionAction84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
ActionAction85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
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ActionAction88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
ActionAction89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
ActionAction90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
ActionAction91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
ActionAction92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
ActionAction96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
ActionAction97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
ActionAction98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
ActionAction99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
ActionAction100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
ActionAction101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
ActionAction102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
ActionAction103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
ActionAction104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
ActionAction105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
ActionAction106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
ActionAction107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
ActionAction108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
ActionAction109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
ActionAction110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
ActionAction111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
ActionAction112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
ActionAction113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
ActionAction114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionA Ordinamento della formazione professionale
ActionActiona) Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15
ActionActionc) Legge provinciale10 agosto 1977, n. 29
ActionActiond) Legge provinciale 15 luglio 1981, n. 20
ActionActione) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1990, n. 33
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 dicembre 1990, n. 34
ActionActiong) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
ActionActionh) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 settembre 1993, n. 35
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
ActionActionj) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 novembre 1996, n. 45
ActionActionk) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1999, n. 11
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2006, n. 38 —
ActionActionm) Legge provinciale 14 marzo 2008, n. 2
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2013, n. 25
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2018, n. 22
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2018, n. 23
ActionActionB Formazione nel settore sanitario
ActionActionC Corsi di diploma nel settore sociale
ActionActionD Riconoscimento delle qualifiche professionali
ActionActionE Provvidenze per la formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionDisposizioni in materia di entrate
ActionAction Art. 1
ActionAction Art. 2 (Norma transitoria all'articolo 8/quater della )
ActionAction Art. 3
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionArt. 1 (Entrate)
ActionActionArt. 2 (Spese)
ActionActionArt. 3 (Conto di amministrazione)
ActionActionArt. 4 (Situazione patrimoniale)
ActionActionArt. 5 Approvazione del rendiconto generale
ActionActionArt. 6 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)”
ActionActionArt. 7 (Modifica della , “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 9 (Entrata in vigore)
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionArt. 1 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)
ActionActionArt. 2  (Variazioni allo stato di previsione delle spese)
ActionActionArt. 3  (Allegato)
ActionActionArt. 4  (Termine per l’approvazione del rendiconto dell’anno 2015 dei Comuni e delle Comunità comprensoriali)
ActionActionArt. 5  (Entrata in vigore)
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionArt. 1  (Variazioni allo stato di previsione delle entrate)
ActionActionArt. 2  (Variazioni allo stato di previsione della spesa)
ActionActionArt. 3  (Allegati)
ActionActionArt. 4  (Modifica della , “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)
ActionActionArt. 5  (Soppressione delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge)
ActionActionArt. 6  (Modifiche della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 (Legge finanziaria 2011)”
ActionActionArt. 7  (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)  
ActionActionArt. 8  (Modifica della , “Autorizzazione alle Unità Sanitarie Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”)
ActionActionArt. 9  (Modifiche della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)  
ActionActionArt. 10  (Modifica della , “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)
ActionActionArt. 11  (Modifiche della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della provincia per l’anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)
ActionActionArt. 12  (Modifiche della , “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 13  (Modifica della , “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero”)
ActionActionArt. 14  (Modifiche della , “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”)
ActionActionArt. 15  (Modifica della , “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”)
ActionActionArt. 16  (Modifiche della , “Ordinamento del personale della Provincia”)
ActionActionArt. 17  (Modifica della , “Ricerca e innovazione”)
ActionActionArt. 18  (Modifica della , “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 19  (Modifica della , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)
ActionActionArt. 20  (Modifica della , “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 21  (Modifica della , “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)
ActionActionArt. 22  (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 23  (Modifica della , „Disciplina del procedimento amministrativo”)
ActionActionArt. 24  (Autorizzazione)
ActionActionArt. 25  (Abrogazioni)
ActionActionArt. 26  (Entrata in vigore)
ActionActionAllegati
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 19 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
ActionActioni) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
ActionActionj) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
ActionActionl) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1970, n. 17 —
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 ottobre 1970, n. 37
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1973, n. 33
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37
ActionActione) Legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 1991, n. 11
ActionActiong) Legge provinciale 16 gennaio 1992, n. 5
ActionActionh) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActioni) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 gennaio 1996, n. 195
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10 —
ActionActionArt. 1   
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7 (Spese per la contrattazione collettiva del personale)
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9   
ActionActionArt. 10   
ActionActionArt. 11   
ActionActionArt. 12   
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14   
ActionActionArt. 15   
ActionActionArt. 16 (Entrata in vigore)
ActionActionTabella A e B
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionj) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
ActionActionl) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActiona) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
ActionActiond) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Definizioni)
ActionAction Art. 3 (Classificazione delle discariche)
ActionAction Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
ActionAction Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
ActionAction Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)  
ActionAction Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
ActionAction Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
ActionAction Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
ActionAction Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
ActionAction Art. 11 (Garanzia finanziaria)
ActionAction Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
ActionAction Art. 13 (Norme transitorie)
ActionAction(Articolo 7)
ActionAction(Articolo 8, comma 1)
ActionActioni) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActiona) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
ActionActionb) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionActionc) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionActiond) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
ActionActione) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
ActionActiong) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
ActionActionj) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
ActionActionk) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
ActionActionl) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
ActionActionm) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
ActionActionn) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
ActionActiono) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
ActionActionp) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
ActionActionq) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
ActionActionr) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
ActionActions) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
ActionActiont) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
ActionActionu) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionActionv) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionActionw) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
ActionActionx) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
ActionActiony) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
ActionActionz) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
ActionActiona') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
ActionActionb') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
ActionActionc') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
ActionActiond') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
ActionActione') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
ActionActionf') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
ActionAction Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
ActionAction Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
ActionAction Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
ActionAction Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
ActionAction Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 139
ActionAction Delibera 3 marzo 2020, n. 141
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 159
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 160
ActionAction Delibera 10 marzo 2020, n. 170
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 185
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 187
ActionAction Delibera 17 marzo 2020, n. 198
ActionAction Delibera 31 marzo 2020, n. 223
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 236
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 239
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 240
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 244
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 246
ActionAction Delibera 7 aprile 2020, n. 248
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 251
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 258
ActionAction Delibera 15 aprile 2020, n. 263
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 272
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 274
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 275
ActionAction Delibera 21 aprile 2020, n. 284
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 295
ActionAction Delibera 28 aprile 2020, n. 303
ActionAction Delibera 5 maggio 2020, n. 309
ActionAction Delibera 12 maggio 2020, n. 327
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 336
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 343
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 348
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 352
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 355
ActionAction Delibera 19 maggio 2020, n. 356
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 367
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 374
ActionAction Delibera 26 maggio 2020, n. 378
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 385
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 387
ActionAction Delibera 9 giugno 2020, n. 389
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 417
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 423
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 433
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionActionAllegato C
ActionAction Delibera 16 giugno 2020, n. 436
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 468
ActionAction Delibera 30 giugno 2020, n. 482
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 491
ActionAction Delibera 7 luglio 2020, n. 494
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 513
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 516
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 530
ActionAction Delibera 14 luglio 2020, n. 532
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 540
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 543
ActionAction Delibera 21 luglio 2020, n. 544
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 559
ActionAction Delibera 28 luglio 2020, n. 569
ActionAction Delibera 11 agosto 2020, n. 584
ActionAction Delibera 11 agosto 2020, n. 604
ActionAction Delibera 25 agosto 2020, n. 618
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 661
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 662
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 669
ActionAction Delibera 2 settembre 2020, n. 678
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 684
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 685
ActionAction Delibera 8 settembre 2020, n. 692
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 699
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 701
ActionAction Delibera 15 settembre 2020, n. 705
ActionAction Delibera 22 settembre 2020, n. 718
ActionAction Delibera 22 settembre 2020, n. 729
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
ActionAction Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
ActionAction Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
ActionAction Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
ActionAction Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 843
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 849
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 850
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 855
ActionAction Delibera 3 novembre 2020, n. 858
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 869
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 875
ActionAction Delibera 10 novembre 2020, n. 887
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 893
ActionAction Delibera 17 novembre 2020, n. 898
ActionAction Delibera 24 novembre 2020, n. 942
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
ActionAction Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
ActionAction Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
ActionAction Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
ActionAction Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
ActionAction2019
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ActionAction1999
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ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
ActionAction1993
ActionAction1992
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ActionAction1988
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ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
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ActionAction1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
ActionAction T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
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ActionAction02/03/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n. 7 
ActionAction16/12/1999 - Legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11 —
ActionAction30/07/1999 - Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
ActionAction14/05/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 maggio 1999, n. 22
ActionAction09/08/1999 - Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionAction13/09/1999 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 49 —
ActionAction15/09/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51
ActionAction14/12/1999 - Legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
ActionAction15/07/1999 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
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