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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 26/10/2022
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Sentenze della Corte costituzionale
1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Corte costituzionale - Sentenza N. 459 del 27.07.1989
Finanziamenti statali per la realizzazione di parcheggi urbani in favore dei Comuni
Attendere, processo in corso!
Sentenza: (19 luglio) 27 luglio 1989 n. 459; Pres. Saja - Red Caianiello
Ritenuto in fatto
: 1. Con tre distinti ricorsi le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato alcune norme della l. 24 marzo 1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), in riferimento a parametri costituzionali in parte eguali e in parte diversi, ma tutti diretti alla salvaguardia delle competenze regionali o provinciali.
2.1. La Regione Emilia-Romagna censura, in primo luogo, l'art. 3 comma 2, della citata legge che, disponendo che le Regioni sono tenute ad approvare i programmi comunali dei parcheggi urbani entro il termine di 30 giorni dal loro ricevimento decorso il quale, senza che sia intervenuta una deliberazione di rigetto, si forma il provvedimento di approvazione in forza del silenzio-accoglimento esplicitamente previsto porrebbe un termine troppo breve che impedisce di fatto l'esercizio delle competenze regionali in materia di urbanistica e di trasporti, e quindi più in generale in tema di assetto del territorio, così violando gli artt. 117 e 118 Cost., anche considerando che i programmi predetti, per esplicita ammissione normativa, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti.
In particolare, il sistema previsto nella norma impugnata non solo interviene con una disciplina di dettaglio della formazione degli strumenti urbanistici, ma pone a carico della Regione, per la procedura istruttoria e decisoria, un termine di brevità irragionevole, tale da non poter essere rispettato, sì che l'istituto del silenzio-accoglimento, previsto solo come eccezione, diverrebbe la regola della procedura.
L'irragionevolezza sarebbe ancor più evidente ove si considerino le interconnessioni che il programma comunale dei parcheggi presenta con i sistemi della viabilità, del trasporto collettivo e addirittura del trasporto ferroviario, correlati ad interessi territoriali sovracomunali che, come tali, non possono che essere valutati dall'organo regionale.
Pertanto o il termine esageratamente breve è posto per sottrarre scientemente alla Regione le proprie competenze, così violandosi i ricordati parametri costituzionali (artt. 117 e 118), ovvero il termine è frutto di irragionevolezza e quindi la norma che lo prevede si pone in contrasto con gli stessi parametri in relazione anche agli artt. 3 e 97 Cost.
2.2. Le medesime considerazioni sono poi svolte dalla Regione ricorrente a sostegno della impugnativa concernente l'art. 6 comma 6
(rectius:
4), l. n. 122 del 1989, che direttamente individua determinati Comuni (fra cui Bologna) tenuti a formulare i previsti programmi.
2.3. Viene altresì impugnato, dalla stessa Regione, l'art. 9 l. n. 122 che consentirebbe ai proprietari di immobili o ai Comuni, che, rispettivamente, realizzino o prevedano la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, un'indiscriminata utilizzazione del sottosuolo, a prescindere dalla localizzazione di siffatti interventi, e nel rispetto dei soli vincoli paesaggistici e ambientali, così ledendo le competenze regionali in materia di assetto del territorio, ed obliterando del tutto gli aspetti geologici e di sicurezza sismica.
Inoltre la norma, per il rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, nel prevedere che i poteri regionali (oltreché quelli dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali) nella materia vengano motivatamente esercitati nel termine di 90 giorni ipotizzandosi così la formazione di un silenzio-accoglimento alla scadenza non salvaguarderebbe per la brevità del termine gli interessi della difesa del paesaggio, che, per insegnamento della Corte cost. (sent. n. 151 del 1986), costituisce « valore primario » dell'ordinamento. Ciò soprattutto se si paragona la citata previsione legislativa con la l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 32 accorda alle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli un termine ben più congruo di 180 giorni, decorso il quale la domanda di sanatoria si intende non accolta (come nel caso ora all'esame), ma respinta.
Se quindi il legislatore, in un caso, ha trovato congrue un termine di 180 giorni per arrivare al diniego di accoglimento di una domanda che si Ponga in contrasto con i valori paesistici, non è ragionevole nell'altro caso un termine dimezzato (90 giorni) per di più per giungere ad un accoglimento, in violazione delle attribuzioni che, in tema di tutela del valore primario rappresentato dal paesaggio, l'ordinamento riconosce alle Regioni, le quali, nella materia, sono tenute all'osservanza dei princìpi fondamentali e generali e, a maggior ragione, del principio supremo posto a garanzia di detto valore primario, insopprimibile persino ad opera di leggi costituzionali (sent. n. 1146 del 1988). Sotto quest'ultimo aspetto si avrebbe, altresì una violazione dell'art. 9 Cost.
3.1. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato nel presupposto di essere anch'essa destinataria della nuova normativa statale gli artt. 1, 3 e 4 l. 24 marzo 1989 n. 122 per violazione degli artt. 8 n. 17 e 16 st. spec. di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), delle relative norme di attuazione in materia di « urbanistica e opere pubbliche » adottate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, del titolo VI del medesimo statuto relativo all'autonomia finanziaria della Provincia (in particolare artt. 78 e 79) e dell'art. 119 Cost.
Assume in primo luogo la ricorrente che le norme impugnate, disciplinando gli interventi per la realizzazione di parcheggi pubblici, inciderebbero su materie riservate alla competenza esclusiva della Provincia, quali la « viabilità e i lavori pubblici di interesse provinciale » (artt. 8 n. 17 e 16, st.), per le quali spetterebbe alla Provincia, e non allo Stato, di disporre in ordine ai singoli interventi comunali e ai relativi finanziamenti agli enti locali; l'art. 3 comma 6 l. n. 122, affidando invece tali funzioni al Presidente del Consiglio dei Ministri (o, per sua delega, al Ministro delle aree urbane), si porrebbe in violazione delle suddette attribuzioni provinciali.
3.2. In secondo luogo la disciplina impugnata precluderebbe alla Provincia ricorrente la possibilità di una effettiva programmazione degli interventi per la realizzazione dei parcheggi nei Comuni del suo territorio, ostacolata altresì dalla previsione del silenzio-approvazione (art. 3 comma 2) e dall'apposizione di un termine di soli trenta giorni di per sé vessatorio per l'esercizio dei poteri provinciali.
La incostituzionalità della norma denunciata sarebbe ancor più palese per il fatto che, in materia, la Provincia autonoma di Trento ha già provveduto con proprie leggi (da ultimo l. prov. 25 novembre 1988 n. 44, art. 2), nell'ambito delle quali ha già dato esecuzione al previsto piano per la costruzione di parcheggi pubblici.
Né, ad avviso della ricorrente, la disciplina impugnata potrebbe giustificarsi come espressione del potere statale di indirizzo e coordinamento, per il quale non sussisterebbero in concreto i presupposti ripetutamente indicati dalla Corte cost. (sentt. nn. 340 del 1983, 357 del 1985, 49 del 1987, 177 del 1988 e 242 del 1989), specie con riferimento a materie di competenza esclusiva o primaria.
3.3. Sotto altro profilo tutte le norme impugnate (artt. 1, 3 e 4 l. n. 122), creando un meccanismo centralizzato di finanziamento in materia di esclusiva competenza provinciale, determinerebbero la lesione della autonomia finanziaria della ricorrente, come delineata nel titolo VI st. spec. e, in modo particolare, negli artt. 78 e 79, e si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 119 Cost.; in relazione alle materie rientranti nella sua competenza, infatti, la Provincia avrebbe dovuto essere la destinataria dei finanziamenti, che poi essa avrebbe potuto trasferire ai Comuni, in conformità delle scelte già formulate in sede di programmazione provinciale.
4. La Regione Lombardia, a sua volta, ha impugnato gli artt. 3 comma 6, 4 comma 1, 6 comma 5, 7 commi 1 e 2 della legge più volte richiamata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., perché incidenti nelle materie « urbanistica » e « viabilità e lavori pubblici », come definite dagli artt. 80 e 87 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La prima, la seconda e l'ultima delle norme censurate (art. 3 comma 6, art. 4 comma 1 e art. 7 commi 1 e 2), affidando agli organi statali la individuazione delle opere e degli interventi da ammettere al finanziamento, determinerebbero lo stravolgimento dei programmi comunali approvati dalla Regione.
Parrebbe pertanto illogica una disciplina nella quale, al riconosciuto potere di approvazione degli organi regionali, non faccia in concreto riscontro una effettiva potestà programmatoria degli interventi. Né a tali fini sembrerebbe idoneo il previsto parere della Commissione interregionale di cui all'art. 13 l. n. 281 del 1970, sia perché non vincolante, sia perché nemmeno necessario alla luce dell'art. 3 comma 6, della legge impugnata.
Neppure, ad avviso della ricorrente, potrebbe ritenersi che le opere in questione siano di competenza degli enti locali e che lo Stato si limiti a finanziare tali enti o a disciplinare l'esercizio del credito nei loro confronti, perché le funzioni di programmazione e di finanziamento di parcheggi, che sono
standards
urbanistici, rientrano nelle competenze regionali, e perché il previsto finanziamento diretto da parte dello Stato in capo ai Comuni si porrebbe comunque in violazione della competenza regionale in tema di interventi per agevolare l'accesso al credito (art. 109 d.P.R. n. 616 del 1977).
Ancor più rilevante, infine, sarebbe l'invasione delle competenze regionali ad opera dell'art. 6 comma 5 cit. l. n. 122, che demanda agli organi governativi ivi previsti l'approvazione dei programmi comunali in contrasto con la volontà delle Regioni, dovendosi ritenere, in mancanza di esplicita disposizione, che l'organo statale provveda direttamente in caso di disaccordo tra Comune e Regione sul programma medesimo.
5.1. Si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sostenere l'inammissibilità o la infondatezza delle impugnative.
In particolare, quanto al ricorso della Regione Emilia-Romagna, la difesa dello Stato ha osservato che la censura, relativa alla brevità del termine di 30 o 60 giorni che rispettivamente gli artt. 3 comma 2, e 6 comma 4, riservano alle Regioni per l'approvazione del programma comunale, si risolve nella prospettazione di un mero inconveniente empirico, eppure rappresentato come sintomo di irragionevolezza delle disposizioni.
L'altra censura concernente l'art. 9 della legge, pur riferita genericamente all'intero articolo, per il suo contenuto riguarda il solo comma 1 della disposizione, che specificamente concerne i parcheggi realizzati da privati proprietari, e si risolve essa pure nella prospettazione di un inconveniente empirico rappresentato dalla brevità dei termini ivi previsti (90 giorni).
Sempre in relazione a tale doglianza, si precisa che la disposizione impugnata, ponendo una distinzione tra « vincoli » e « poteri », lascia fermi i primi indipendentemente da qualsiasi atto regionale, sì che per essi non vi sarebbe alcun termine da osservare; inoltre, per vincoli fatti salvi debbono intendersi quelli di ogni specie, al di là della indicazione legislativa, di carattere meramente esemplificativo, che ha riguardo ai soli vincoli posti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale. Così il problema della brevità del termine di 90 giorni, si porrebbe soltanto per l'esercizio dei « poteri » regionali, ma rispetto a questi non sarebbe unico il
dies a quo,
sembrando improbabile la contemporanea attivazione di un elevato numero di procedimenti. Comunque è noto, secondo i princìpi generali, che il decorso di un termine non produce l'effetto giuridico di consumazione del potere amministrativo di che trattasi, e il sopravvenire del silenzio-accoglimento riguarderebbe soltanto l'ipotesi di domande conformi agli strumenti urbanistici vigenti, dovendosi viceversa interpretare la norma nel senso di aver mantenuto integri i poteri regionali di autorizzazione « in deroga » rispetto ai medesimi strumenti urbanistici.
5.2. Quanto al ricorso della Provincia autonoma di Trento, l'Avvocatura dello Stato innanzi tutto esprime dubbi sulla ammissibilità della impugnativa, proposta da un Assessore in luogo del Presidente della Giunta provinciale, in relazione a quanto stabilito nei commi 1 e 3 dell'art. 98 st. spec. di autonomia, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
In secondo luogo osserva che l'intervento previsto dalla l. n. 122 non è incompatibile con la legislazione provinciale già intervenuta nella stessa materia e con il programma di interventi sui parcheggi già deliberato ed attuato dalla Provincia autonoma, sì che questa, oltre a non essere interessata all'applicazione del titolo II della legge, perché nessuno dei Comuni del suo territorio figura nell'elenco ivi contenuto, può rimanere estranea anche alle vicende applicative connesse al titolo I, ad eccezione soltanto dei commi 1 e 2 dell'art. 2, che recano modifiche alla legge urbanistica e alla normativa generale in tema di
standards,
e che non sono stati impugnati.
Ne consegue che le censure proposte parrebbero inammissibili; esse sarebbero comunque infondate, perché le norme denunciate concernono poteri degli organi centrali nell'ambito dell'autonomo intervento finanziario dello Stato e non incidono sui programmi e sulle decisioni della Provincia, la quale resta libera di scegliere se astenersi dall'individuare i Comuni (art. 3 comma 1) tenuti alla predisposizione dei programmi, ovvero se coordinare i propri interventi con quelli dello Stato.
In linea generale, l'Avvocatura dello Stato fa notare che la l. n. 122 non ha necessariamente ad oggetto la materia dei « lavori pubblici », rivendicata dalla Provincia, perché non promuove ad « opera pubblica » qualsiasi costruzione di parcheggi e non qualifica i parcheggi come beni appartenenti al demanio comunale, essa è in sostanza una legge di incentivi finanziari, riferiti alla promozione di una attività economica produttiva di un « servizio » e nessuna norma dello Statuto speciale di autonomia vieta allo Stato di disporre siffatti incentivi.
5.3. In relazione, infine, al ricorso della Regione Lombardia, la stessa Avvocatura dello Stato rileva che esso ha di mira la sostituzione della Regione allo Stato nell'erogazione dei finanziamenti, così chiedendosi una inammissibile pronuncia manipolativa, in contrasto altresì con l'art. 128 Cost. e con il principio per cui lo Stato può direttamente disporre finanziamenti in capo ai Comuni, che sono enti dotati di autonomia e non enti pararegionali o dipendenti dalle Regioni.
Con riferimento poi alla censura che si appunta sull'art. 6 comma 5 della legge, denunciandosi un inammissibile intervento sostitutivo dello Stato nel caso di disaccordo tra Comune e Regione sulla definizione del programma di parcheggi, la difesa dello Stato ricorda che il Dipartimento per le aree urbane è stato istituito con d.P.C.M. 10 novembre 1987 proprio per svolgere compiti di coordinamento e di raccordo tra enti territoriali, e che la norma impugnata è diretta soltanto a promuovere la concorde iniziativa degli enti locali, senza prevedere alcuna sostituzione ad essi da parte dello Stato.
6.1. In prossimità dell'udienza di discussione, la Regione Emilia-Romagna ha presentato una memoria nella quale ha, in primo luogo, contestato l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui le censure rivolte agli artt. 3, 6 e 9, circa la brevità dei termini ivi fissati, si configurerebbero come meri inconvenienti « empirici », poiché al contrario è un dato della esperienza il prevedibile afflusso di un numero rilevante di programmi da parte dei Comuni tenuti a redigerli, sì che è reale per la Regione la difficoltà e anzi la impossibilità di procedere alle relative, complesse istruttorie per giungere a deliberazioni ponderate, con conseguente lesione delle proprie competenze, considerando altresì che la « perentorietà » dei termini imposti alle Regioni dalle norme impugnate deriva implicitamente dalla previsione normativa della formazione del silenzio-accoglimento in caso di inutile decorso dei medesimi.
6.2. In particolare, quanto al termine di 90 giorni, indicato nell'art. 9 della legge per l'esercizio dei « poteri » regionali in materia paesaggistica e ambientale, la ricorrente ribadisce la irragionevolezza della norma, per la assoluta insufficienza di detto termine al corretto esercizio delle funzioni regionali.
In più la disposizione impugnata determinerebbe una incongrua, differente disciplina in materia di vincoli, per alcuni dei quali (vincoli paesaggistico-ambientali) si prevederebbe la formazione del silenzio accoglimento, mentre per gli altri (vincoli urbanistici, archeologici, sismici, idrogeologici) mancherebbe addirittura qualsiasi previsione, con ciò ipotizzandosi la duplice violazione degli artt. 97 e 117 Cost., per l'assenza di coerenti e razionali princìpi fondamentali cui la Regione possa attenersi.
7.1. Anche la Provincia autonoma di Trento ha presentato una memoria nella quale, in primo luogo, dissipa i dubbi formulati dalla difesa dello Stato sulla ammissibilità del suo ricorso, in quanto proposto dall'« Assessore sostituto del Presidente » invece che dal Presidente della Giunta provinciale, come richiesto dall'art. 98 st. spec. di autonomia. Ai sensi dell'art. 50 st., infatti, il Consiglio provinciale elegge, tra gli Assessori, quello destinato a sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il che, nella specie, è avvenuto nella seduta consiliare del 17 febbraio 1989, cosicché correttamente il ricorso è stato proposto a seguito di delibera n. 4548 adottata in via d'urgenza dalla Giunta e ratificata dal Consiglio con delibera n. 5 del 17 maggio 1989.
7.2. Nel merito, ha ribadito le censure svolte nell'atto introduttivo del giudizio, negando che lo Stato abbia comunque titolo per intervenire nella realizzazione dei parcheggi pubblici nel territorio della Provincia autonoma, sia perché non si configurerebbe una ipotesi di legittimo esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, non essendo gli interessi tutelati dalla nuova disciplina « insuscettibili di frazionamento e di localizzazione territoriale », sia perché non potrebbe invocarsi a fondamento l'« interesse nazionale » soprattutto in assenza, nella materia oggetto della disciplina, di una specifica protezione costituzionale.
8.1. Sempre in prossimità dell'udienza di discussione, l'Avvocatura dello Stato, relativamente al ricorso della Provincia autonoma di Trento (R.O. n. 38 del 1989), ha presentato una memoria fuori termine, con il consenso della ricorrente.
In essa si sostiene che la Provincia autonoma chiede alla Corte una pronuncia « manipolativa » che non faccia decadere la legge, ma che comporti la sostituzione dell'ente provinciale allo Stato nella funzione relativa alla ammissione al contributo dei soggetti interessati dalla nuova normativa. Ma una siffatta richiesta, finalizzata ad operare veri e propri « ritagli » di competenza da un insieme organico di disposizioni, lasciando invece fermo lo stanziamento a carico del bilancio dello Stato (art. 26 della legge), non pare ammissibile e la rivendicata « gestione » degli interventi rischierebbe di introdurre ragioni di squilibrio finanziario tra le varie parti del territorio nazionale, perché si alimenterebbero ulteriori flussi di « finanza derivata » non programmati e addirittura in contrasto con l'art. 78 secondo periodo st. spec. di autonomia in quanto costituenti una duplicazione di finanziamenti.
In realtà l'intervento complessivo ipotizzato dalla l. n. 122 così come è avvenuto per altre normative statali recanti flussi di spesa destinati a soddisfare necessità manifestatesi in sede locale, prevede la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai momenti di programmazione e decisionali, così attuando il principio del coordinamento tra programmi e attività conseguenti, espresso nell'art. 11 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in una materia che il Parlamento ha ritenuto di interesse nazionale » non frazionabile anche con riguardo agli artt. 9 e 32 Cost., tutelati m concreto attraverso incentivi finanziari ad una categoria di iniziative destinate alla produzione di un servizio.
8.2. In via subordinata, poi, la difesa dello Stato ribadisce che, comunque, la legge in esame non pare incompatibile con la competenza esclusiva della Provincia autonoma nella materia dei « lavori pubblici di interesse provinciale », poiché la valutazione giuridica circa il carattere « pubblico » di un'opera non può prescindere dalla funzione pubblica o dal servizio pubblico cui l'opera stessa è destinata e rispetto ai quali (funzione o servizio) essa risulta mero « bene strumentale »; cosicché nessuna ragione « oggettiva » giustificherebbe un riparto di competenze basato, non sulle funzioni pubbliche, ma su un'attività produttiva « strumentale » qual'è la edificazione, ed anzi l'art. 87 d.P.R. n. 616 del 1977 renderebbe esplicito il profilo « funzionale » delle attribuzioni con le parole « lavori pubblici di interesse regionale ». Non è pertanto plausibile ritenere che alla Regione o alla Provincia autonoma sia assegnato in esclusiva il ruolo di « finanziatore unico » delle più svariate iniziative economiche, solo perché queste coinvolgono anche processi edilizi, e la enfatizzazione dell'ambito di competenza relativo alla materia dei « lavori pubblici di interesse provinciale » ridurrebbe gravemente l'intervento economico dello Stato previsto dalla legge impugnata, intervento che per di più risulterebbe compatibile con l'art. 2 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, ove sono espressamente contemplati gli « eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale ». Nell'ambito di tali interventi, in conclusione, parrebbe legittimamente rientrare quello delineato dalla l. n. 122, che il Parlamento, con scelta discrezionale, ha ritenuto necessario per il sussistere di una vera « emergenza-traffico », ravvisata nel degrado ambientale e culturale di talune città e nelle difficoltà, anche di ordine economico, rappresentate per tutti da un non sopportabile affollamento dei veicoli.
Considerato in diritto:
1. Con ricorso in via principale la Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 3 comma 2, e 6 comma 6
(rectius
4), l. 24 marzo 1989 n. 122, che, nel quadro di un programma straordinario perseguito da detta legge per potenziare i parcheggi per le auto nelle aree urbane maggiormente popolate, prevedono che le Regioni debbano approvare i programmi comunali dei parcheggi urbani, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal loro ricevimento.
Ad avviso della Regione ricorrente le norme denunciate violerebbero « gli artt. 117 e 118, in relazione agli artt. 3 e 97 » Cost. perché, a causa della irragionevole brevità dei termini anzidetti, impedirebbero di fatto l'esercizio delle competenze regionali in materia di assetto del territorio in quanto i programmi comunali presentano connessioni con i sistemi della viabilità e dei trasporti collettivi, e, quindi, la loro approvazione suppone complessi adempimenti istruttori, mentre l'infruttuoso decorso dei termini anzidetti equivale, per espressa statuizione della legge, a tacita approvazione del programma e costituisce quindi variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Con il medesimo ricorso viene anche impugnato per violazione degli stessi parametri costituzionali l'art. 9 della suddetta legge, nell'assunto che esso consente ai proprietari di immobili ed ai Comuni una indiscriminata utilizzazione del territorio per la realizzazione dei parcheggi, a prescindere dalla localizzazione degli interventi in zone di espansione extraurbane o nei centri storici, prevedendo che restino fermi solo i vincoli paesaggistici ed ambientali e non anche gli altri vincoli, come quelli concernenti le zone sismiche e quelli idrogeologici, affidati essi pure alle competenze regionali.
La Regione ravvisa altresì il contrasto dello stesso art. 9 della legge con gli artt. 9, 117 e 118 Cost., perché, per la brevità del termine di novanta giorni previsto per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla-osta in materia paesaggistica ed ambientale e decorrente dalle richieste di localizzazione dei parcheggi, trascorso il quale si formerebbe il silenzio-accoglimento della richiesta, verrebbero lese le competenze regionali in materia di assetto del territorio e soprattutto in quella di tutela del paesaggio che è un valore primario dell'ordinamento.
A sua volta la Provincia autonoma di Trento impugna gli artt. 1, 3 e 4 della legge medesima, nell'assunto che essi, creando un meccanismo centralizzato di finanziamento ed affidando allo Stato di disporre in ordine ai singoli interventi previsti nei programmi comunali, si porrebbero in contrasto con il titolo VI dello Statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) e, in particolare, con gli artt. 78 e 79, nonché l'art. 119 Cost. che garantiscono l'autonomia finanziaria della Provincia presupponendo che essa, e non i Comuni, sia destinataria dei finanziamenti, specie in una materia, quale quella della viabilità e dei lavori pubblici, che gli artt. 8 n. 17 e 16 st., affidano alla competenza esclusiva della Provincia ricorrente.
Sotto altro profilo viene denunciato lo stesso art. 3, che reca la procedura per la predisposizione e l'approvazione dei programmi nonché per la determinazione degli interventi da ammettere al finanziamento. La Provincia ricorrente assume violati gli artt. 8 n. 17 e 16 st. spec. di autonomia che espressamente contemplano le materie della viabilità e dei lavori pubblici, nonché le norme di attuazione in materia di urbanistica e opere pubbliche (d.P.R, n. 381 del 1974) che non riservano allo Stato alcuna competenza in materia di parcheggi, mentre la norma denunciata precluderebbe alla Provincia una effettiva programmazione dei parcheggi dei Comuni nel suo territorio a motivo della brevità dei termini ivi previsti e della formazione del silenzio accoglimento nel caso del loro infruttuoso trascorrere, incidendo così in materie di esclusiva competenza provinciale.
Con un terzo ricorso, infine, la Regione Lombardia impugna gli artt. 3 comma 6, 4 comma 1, e 7 commi 1 e 2 l. in parola, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché essi, affidando agli organi governativi dello Stato la determinazione dei singoli interventi da ammettere al finanziamento in materie, quali « l'urbanistica, la viabilità ed i lavori pubblici » definite dagli artt. 117 e 118 Cost., determinerebbero in concreto lo stravolgimento dei programmi comunali approvati dalla Regione ed inciderebbero altresì nel settore del credito che l'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 affida alle competenze regionali.
La Regione Lombardia impugna anche l'art. 6 comma 5, di detta legge per violazione dei medesimi parametri costituzionali, perché esso, implicitamente demandando agli organi dello Stato l'approvazione dei programmi comunali in caso di disaccordo tra Comune e Regione, sarebbe invasivo di competenze regionali in materia di urbanistica, viabilità e lavori pubblici, come delineate negli artt. 80 e 87 d.P.R. n. 616 del 1977 cit.
2. I ricorsi, in quanto connessi, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Il giudizio instaurato con il ricorso della Regione Lombardia deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinunzia, formalizzata nel corso dell'udienza di trattazione mediante deposito della deliberazione n. 42839 del 16 maggio 1989 della Giunta della Regione medesima (dichiarata esecutiva dalla Commissione di controllo in data 23 maggio 1989), che ha revocato la precedente deliberazione avente per oggetto la proposizione del ricorso.
3. Preliminarmente deve poi essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso della Provincia di Trento, sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato, sotto un profilo appena adombrato nella memoria di costituzione in giudizio.
L'eccezione viene prospettata esprimendosi qualche riserva circa l'ammissibilità del ricorso, in relazione a quanto disposto nei commi 1 e 3 dell'art. 98 st. Trentino-Alto Adige. La riserva stessa non ha però trovato svolgimento negli ulteriori scritti difensivi e quindi non può essere presa in considerazione per genericità.
Deve quindi passarsi ad esaminare l'altra eccezione di inammissibilità dello stesso ricorso svolta nella memoria difensiva depositata in vista della trattazione in udienza pubblica, eccezione che muove dall'assunto « che non sarebbe consentito invocare una pronunzia manipolativa che investe soltanto la norma che individua negli organi dello Stato i soggetti erogatori dei finanziamenti, senza impugnare la norma (art. 26 della legge) che fa gravare tali finanziamenti a carico del bilancio dello Stato ».
Gli aspetti, così prospettati, attengono alla fondatezza della questione proposta che consiste appunto nello stabilire se lo Stato possa o meno assegnare in concreto i finanziamenti previsti nel proprio bilancio o se debba conferirli alle Regioni e alla Province autonome, per cui anche questa eccezione deve essere disattesa.
4.1. Nel merito non è fondata la censura svolta, in senso sostanzialmente analogo sia dalla Regione Emilia-Romagna che dalla Provincia autonoma di Trento, nei confronti dell'art. 3 della legge impugnata e dalla Regione Emilia-Romagna anche nei confronti dell'art. 6 comma 4, in relazione alla irragionevole brevità dei termini ivi indicati che impedirebbero di fatto alla Regione e alla Provincia di esercitare i poteri di propria competenza. In proposito va rilevato che la prima disposizione (art. 3 comma 2) prevede che la Regione o la Provincia debbano approvare il programma inviato da ciascun Comune nel termine di trenta giorni, trascorso il quale, senza che intervenga la deliberazione di rigetto, tale programma si intende approvato, e la seconda disposizione (art. 6 comma 4) contiene analoga previsione in relazione ai programmi da predisporsi dai 15 Comuni nominativamente indicati nella legge stessa.
Osserva al riguardo la Corte che, dall'esame degli atti preparatori e dall'intero contesto della l. 24 marzo 1989 n. 122, risulta che le disposizioni in essa contenute costituiscono un programma di interventi del tutto straordinario, deliberato dal Parlamento nazionale su iniziativa del Governo per ovviare ad « una situazione di grave disagio e di concreti danni » divenuta « all'improvviso polo di riferimento all'attenzione collettiva », come si esprime la relazione governativa che aveva accompagnato il disegno di legge e come risulta confermato dal dibattito parlamentare che ha preceduto l'approvazione della legge. In detta relazione è stato rilevato come il problema « per le dimensioni e per la gravità che nelle aree a grande intensità è venuto assumendo, specie in questi ultimi anni, e soprattutto a seguito dell'aumento dei veicoli circolanti, travalica i confini comunali e richiede la necessaria attenzione del Governo centrale del Paese. Non è quindi questione di realizzare singole opere ma di ridisegnare le aree urbane più intensamente abitate, attraverso una programmazione razionale ed organica dei parcheggi che tenga conto delle esigenze ambientali » in quanto, si soggiunge, « la paralisi della circolazione nelle maggiori città italiane, rallentando i tempi delle comunicazioni e del trasporto, influisce direttamente e negativamente sulla produzione nazionale ... danneggia lo svolgimento degli affari e delle relazioni commerciali ... mette a rischio le stesse condizioni di salute dei cittadini a cagione dell'aumento dell'inquinamento atmosferico e di quello acustico », onde ci si trova « di fronte ad una vera e propria emergenza che, se non viene tempestivamente ed efficacemente affrontata, può compromettere in modo serio e forse irreparabile lo sviluppo dell'intero Paese ed il benessere, non soltanto fisico, dei suoi abitanti »; appare perciò evidente quanto in tale occasione ribadito, che la legge è diretta « a consentire la realizzazione e l'organizzazione di un servizio essenziale per le città e per i loro abitanti ».
Da quanto precede non può ritenersi irragionevole che, in presenza di una emergenza che postula l'esigenza di interventi rapidi ed immediati a salvaguardia di esigenze primarie dei singoli e dell'intera collettività nazionale, il legislatore, nel predisporre un programma di provvidenze straordinarie ed eccezionali, abbia previsto termini brevi per lo svolgimento delle relative procedure, termini perciò che potrebbero considerarsi ostacolare di fatto l'esercizio delle funzioni regionali o provinciali nell'ambito delle rispettive competenze, solo se dovessero risultare in modo macroscopico in tale senso impeditivi.
Poiché non sarebbe possibile però in questa sede stabilire quale altro termine possa essere considerato congruo, l'unica possibile pronunzia di illegittimità costituzionale della norma potrebbe riguardare questa
in toto
ma essa verrebbe a paralizzare l'attuazione di un intervento generalmente riconosciuto come indispensabile per l'interesse del Paese, sotto i molteplici aspetti testé posti in evidenza, sol perché qualche Regione e la Provincia autonoma di Trento non si reputano in grado di sopperire con sollecitudine ad una così improrogabile esigenza, in relazione alla quale la legge impugnata ha fissato alle Regioni i termini, rispettivamente di trenta e di sessanta giorni, che appaiono, diversamente da quanto dedotto,
ictu oculi
ragionevoli ai fini dell'esame dei programmi all'uopo predisposti dai Comuni.
4.2. Va in proposito difatti considerata la ragionevole previsione, esattamente evidenziata dall'Avvocatura generale dello Stato, che i programmi predisposti da ciascun Comune non perverranno tutti nello stesso giorno alla Regione o alla Provincia competente, che potrà quindi da un canto scaglionarne l'esame e dall'altro potenziare in modo adeguato, mediante la temporanea utilizzazione del personale a propria disposizione presso le strutture amministrative, gli uffici preposti a questo particolare compito del tutto temporaneo e straordinario.
D'altronde, la scansione temporale del procedimento descritto nell'art. 3 della legge, oggetto di impugnativa sia da parte della Regione Emilia-Romagna che della Provincia autonoma di Trento, consente di prevedere che ciascuna Regione o Provincia possa giungere non del tutto impreparata al momento di ricevimento dei vari programmi da parte dei Comuni, perché ognuna di essa, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è tenuta ad individuare i Comuni che devono predisporre il programma per poter partecipare all'intervento straordinario previsto dalla legge; il che suppone che la Regione o la Provincia, per aver un così lungo termine a disposizione, pervengano alla individuazione di quei Comuni attraverso una indagine che tenga conto della situazione propria dì ciascuno di essi, con la conseguenza di avere già cognizione di un complesso di elementi da utilizzare in sede della successiva valutazione dei programmi concreti da approvare.
Infine va considerato che i tempi previsti per le attività da svolgersi da parte dei Comuni per la predisposizione del programma (sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento regionale o provinciale di individuazione ed ulteriori trenta giorni per l'invio alla Regione o alla Provincia) consentono ad esse di seguire da vicino, durante lo svolgimento la compilazione dei programmi da parte di ciascun Comune da esse stesse indicato, il che, con un minimo di efficienza organizzativa, può certamente agevolare ed accelerare con graduale e piena cognizione delle varie situazioni, la successiva fase approvativa.
5. Alle stesse conclusioni devesi a maggior ragione pervenire per quel che riguarda l'art. 6 comma 4 (impugnato dalla sola Regione Emilia-Romagna) della stessa legge, il quale, come si è detto, ha direttamente individuato 15 Comuni tenuti a formulare il programma, fissando il termine di sessanta giorni per l'approvazione regionale e prevedendo che la mancata deliberazione di rigetto entro tale termine equivale ad approvazione del programma.
Orbene anche se in relazione a questa particolare categoria di Comuni (costituiti dalle maggiori città italiane e tutte, tranne la città di Catania, capoluogo di Regione), che sono stati direttamente individuati dalla legge, la Regione non ha a disposizione il precedente termine di 150 giorni previsto dall'art. 3 per l'individuazione dei Comuni va rilevato che la legge fìssa a ciascuna delle città, in tal modo individuate, il termine di 150 giorni per la predisposizione del programma, cioè un periodo tale da consentire alla Regione di seguire i lavori di compilazione del programma da parte del Comune tenendosi aggiornata del loro corso ed essere così in condizione di utilizzare i dati, in tal modo gradualmente acquisiti, in sede di procedimento approvativo, rispetto al quale il termine di sessanta giorni per la sua conclusione appare pienamente ragionevole tenuto conto che tranne che per la Sicilia per la quale la legge ha indicato due città, come Palermo e Catania, per ogni altra delle Regioni interessate ed in particolare per quella ricorrente, è stato individuato il solo Comune capoluogo.
6. Anche la questione che investe l'art. 9 della legge non è fondata, dato che l'impugnativa della Regione Emilia-Romagna muove da una interpretazione della norma che non è consentita dalla sua formulazione. La Regione ricorrente da un lato ritiene che tale articolo, menzionando solo i vincoli paesaggistici ed ambientali, non abbia fatto salvi gli altri vincoli anch'essi di competenza regionale e, dall'altro, che i poteri delle Regioni relativi a quelli paesaggistici ed ambientali debbano essere esercitati entro novanta giorni, trascorsi i quali le richieste dei privati dovrebbero intendersi positivamente assentite da parte delle autorità regionali.
Dalla lettura della norma entrambe tali premesse appaiono errate, perchè, ponendosi a raffronto il comma 1 (oggetto di censura) con il comma 2, risulta come solo quest'ultimo, che disciplina il procedimento per il rilascio della autorizzazione comunale (di carattere urbanistico), prevede che l'istanza per ottenere tale autorizzazione si intenda accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.
Il comma 1, invece, che concerne, come si è già detto, i nulla-osta e le autorizzazioni in materia paesaggistica ed ambientale, prevede solo che « restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle Regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali, da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni ».
Orbene, costituisce principio generale pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che per potersi attribuire un contenuto significativo al silenzio della Pubblica Amministrazione ed in particolare un significato positivo, occorre che ciò sia espressamente stabilito dalla legge, come è appunto previsto nel comma 2 dell'art. 9 per le autorizzazioni comunali, altrimenti il silenzio deve essere interpretato come rifiuto.
Escluso dunque in modo inequivocabile che, in mancanza di espressa previsione, possa ritenersi che, per le autorizzazioni o i nulla-osta nella materia paesaggistica ed ambientale, le richieste dei privati, per effetto dell'infruttuoso trascorrere del termine anzidetto possano intendersi positivamente assentite dalle autorità regionali (e statali) competenti, l'intera disposizione assume un significato del tutto diverso. Con essa infatti si è voluto stabilire che, in dette materie, il silenzio-rifiuto si considera formato con il solo trascorrere di novanta giorni complessivi dal momento della proposizione dell'istanza da parte dei privati, e cioè con una previsione analoga a quella dell'art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765. La regola generale invece, desunta dalla giurisprudenza amministrativa dall'art. 25 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, è che per il formarsi del silenzio-rifiuto, ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale, occorre che, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato notifichi all'organo competente una diffida a provvedere entro l'ulteriore termine di trenta giorni.
Del tutto ininfluente, ai fini del problema interpretativo così risolto, appare poi la formula dell'art. 9 cit., secondo cui i poteri attribuiti alle autorità competenti in tali materie debbano essere esercitati « motivatamente mente » nel suddetto termine di 90 giorni. In proposito va rilevato che costituisce principio ricevuto dalla giurisprudenza che, in tema di autorizzazioni e provvedimenti simili, l'obbligo della motivazione, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, sussista solo per gli atti di diniego. L'art. 9 in questione, con lo stabilire che in tema di parcheggi i poteri in materia paesaggistica ed ambientale debbano essere esercitati «motivatamente», ha voluto sancire l'obbligo che la motivazione occorra anche in caso di provvedimento positivo e ciò, evidentemente, proprio per evitare che in una materia, rispetto alla quale l'intera collettività è ogni giorno più attenta, possa pervenirsi al rilascio di autorizzazioni o di nulla-osta che potrebbero compromettere quei valori, senza quella adeguata ponderazione che solo l'obbligo di una puntuale motivazione può rendere effettiva.
Le considerazioni che precedono inducono perciò a disattendere anche l'altra censura formulata dalla Regione ricorrente nell'assunto di una pretesa soppressione dei vincoli, di competenza regionale, diversi da quelli paesaggistici ed ambientali. La circostanza secondo cui l'art. 9 cit. non ne abbia fatto menzione non può assumere tale significato, proprio in virtù della
ratio
della disposizione in precedenza individuata e consistente nell'intento di porre una particolare disciplina per quel che riguarda la formazione del silenzio rifiuto in tema di autorizzazioni e nulla-osta nella materia paesaggistica ed ambientale. La mancata menzione degli altri vincoli sta, dunque, solo a significare che in ordine ad essi il silenzio rifiuto, relativamente alle richieste di autorizzazioni o nulla-osta di competenza regionale, si forma non con il solo trascorrere di un termine, bensì secondo la regola generale della presentazione della istanza e della successiva notifica della diffida a provvedere.
7. Parimenti non fondata è la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Provincia autonoma di Trento, che censura per invasività delle proprie competenze il meccanismo centralizzato di finanziamento delle iniziative previste dalla legge in esame, per cui verrebbe affidata in tal modo ad organi dello Stato la scelta di singoli interventi che riguardano materie di interesse provinciale quali la viabilità, le opere pubbliche e urbanistica, sconvolgendo peraltro programmi riguardanti parcheggi oggetto di specifici provvedimenti legislativi già emanati dalla Provincia.
In proposito la Corte ritiene utile qui richiamare quanto già precisato in precedenza, in occasione dell'esame della questione concernente l'art 3 della legge, circa il carattere del tutto straordinario ed eccezionale del programma di interventi previsti dalla legge censurata, diretti a fronteggiare un'emergenza che coinvolge interessi che riguardano l'intera collettività quali la salute e l'economia nazionale in termini di utilità sociale, essendo stata segnalata in sede di dibattito sulla legge l'esigenza che la loro soddisfazione, in relazione all'enorme diffusione dei mezzi meccanici in circolazione, specie nelle grandi città, debba avvenire in modo quanto più è possibile uniforme in qualunque parte del Paese.
Non si è dunque in presenza di interessi esclusivamente legati alle materie cui fa riferimento la Provincia ricorrente, quali la viabilità, i lavori pubblici di interesse provinciale, l'urbanistica, le opere pubbliche, rispetto alle quali rivendica la competenza, perché si tratta invece di soddisfare esigenze di più ampia portata connesse a valori costituzionali primari (artt. 32, 41, 42 e 43 Cost).
Di fronte ad emergenze di questo tipo la giurisprudenza anche recentissima di questa Corte (sent. n. 324 del 1989) ha riaffermato la possibilità di un diretto intervento dello Stato, quando sia « destinato ad affrontare una situazione eccezionale con mezzi straordinari ». Nel caso ora in esame la legge impugnata intende realizzare un programma interessante l'intero territorio nazionale e diretto ad affrontare una situazione eccezionale entro tempi brevi, in modo che, tenuto conto della limitatezza dei mezzi finanziari disponibili, la priorità degli interventi da finanziare venga determinata mediante un giudizio comparativo di tutte le iniziative programmate, compiuto sulla base di un raffronto della gravità delle varie situazioni. Tale comparazione non può, perle enunciate caratteristiche degli scopi perseguiti dalla legge, essere compiuta che in una sede idonea a valutare l'interesse primario riguardante l'intero contesto nazionale, il che può avvenire solo da parte di un organo centrale dello Stato.
Questa competenza statale appare perciò pienamente giustificata sulla base di princìpi affermati dalla Corte (sent. n. 217 del 1988), la quale ha appunto ritenuto che la sussistenza di esigenze unitarie, tali da giustificare il diretto intervento dello Stato, si ha quando esse siano insuscettibili di frazionamento; quando lo specifico interesse invocato sia così imperativo e stringente (oppure così urgente) da giustificare l'intervento anche in aree che in via di principio gli sono sottratte; quando la disciplina posta in essere dallo Stato, considerata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalità, sia non solo contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato, ma appaia anche essenziale o necessaria per l'attuazione del medesimo interesse: presupposti questi tutti certamente presenti nel caso in esame. II carattere autonomo dell'intervento dello Stato o anzi aggiuntivo, e rispetto a quello delle Regioni, comprese quelle (come la Provincia ricorrente) dotate autonomia differenziata, che secondo la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 217 del 1988 cit.) rende compatibile la legge impugnata con i parametri costituzionali invocati, toglie pregio anche all'altra i censura formulata dalla Provincia ricorrente per avere essa già predisposto ed approvato un programma di interventi dello stesso tipo (da ultimo con 1. prov. n. 44 del 1988). Difatti, avendo la legge dello Stato predisposto provvidenze straordinarie e quindi aggiuntive, spetta alla Provincia autonoma - che in base all'art. 3 comma 2 della legge impugnata, ha centocinquanta giorni di tempo per individuare i Comuni obbligati a formulare il programma di decidere se coordinare il proprio piano già approvato con gli interventi previsti nella legge impugnata e destinati a far fronte all'emergenza nell'intero territorio nazionale e quindi di avvalersi anche delle provvidenze statali, oppure di rinunziarvi qualora li ritenga incompatibili con le proprie iniziative già deliberate. Ma una volta che la provincia autonoma dovesse optare per la prima alternativa, essa non potrebbe che assoggettarsi alle regole generali che, essendo previste dalla legge in un quadro unitario ed insuscettibile di frazionamento, non possono subire deroghe.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara estinto il giudizio promosso dalla Regione Lombardia, per intervenuta rinunzia al ricorso;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 comma 2, 6 comma 6 (rectius: 4) e 9 l. 24 marzo 1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 117 e 118 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 l. 24 marzo 1989 n. 122, sollevate, in riferimento agli artt. 8 n. 17, 16 e al tit. VI st. spec. Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, alle norme di attuazione approvate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381, e all'art. 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
55) Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
Art. 1
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
98) Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162
99) Legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1
100) Legge 27 dicembre 2017, n. 205
101) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 236
102) Decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 237
103) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 9
104) Decreto legislativo 11 gennaio 2018, n. 10
105) Decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 18
106) Legge 19 dicembre 2019, n. 157
107) Legge 27 dicembre 2019, n. 160
108) Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1
109) Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1
110) Decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150
111) Decreto legislativo 18 ottobre 2021, n. 176
112) Legge 30 dicembre 2021, n. 234
113) Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
114) Legge 27 aprile 2022, n. 34
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
b) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
c) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
d) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
Art. 1 (Assunzione di mutui o emissione di prestiti)
Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)
Art. 3 (Stato di previsione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Spese obbligatorie)
Art. 6 (Spese impreviste)
Art. 7 (Variazioni di bilancio compensative per spese di personale)
Art. 8 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l'attuazione del SIOPE)
Art. 9 (Gestione dei residui)
Art. 10 (Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
Art. 11 (Bilancio triennale 2007-2009)
Art. 12 (Entrata in vigore)
Allegati
e) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
f) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
g) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
h) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
i) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
j) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
k) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
l) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
m) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
n) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 11
o) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
p) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
q) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
r) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
s) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
t) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
u) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
v) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
v) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
x) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
y) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
a') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
b') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
Art. 1 (Entrate)
Art. 2 (Spese)
Art. 3 (Conto di amministrazione)
Art. 4 (Situazione patrimoniale)
Art. 5 Approvazione del rendiconto generale
Art. 6 (Modifica della , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)”
Art. 7 (Modifica della , “Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2014 e bilancio triennale 2014-2016”)
Art. 8 (Modifica della , “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 9 (Entrata in vigore)
c') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
d') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 4 (Spese obbligatorie)
Art. 5 (Spese impreviste)
Art. 6 (Variazioni di bilancio compensative
per spese di personale
)
Art. 7 (Variazioni compensative di bilancio per la riclassificazione di spese per l’attuazione
del SIOPE
)
Art. 8 (Gestione dei residui)
Art. 9 (Rinuncia alla riscossione di entrate di
modesta entità
)
Art. 10 (Bilancio triennale 2015-2017)
Art. 11 (Entrata in vigore)
BILANCIO DI PREVISIONE
e') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
f') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
g') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
h') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
i') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
j') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
k') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
l') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
m') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
n') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
o') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
p') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
q') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
r') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
s') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
u') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
v') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
w') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
x') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
Art. 1 (Allegati)
Art. 2 (Approvazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)
Rendiconto della Gestione Bilancio 2016
Allegato 10 H Conto del Patrimonio
Allegato Q1 Rendiconto del tesoriere Entrate
Relazione dell'organo di revisione
Relazione sulla gestione per l'esercizio finaziario 2016
y') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
z') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
a'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
b'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
c'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
d'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
e'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
f'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
g'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
h'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
i'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
j'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
k'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
Art. 1
(
Modifica alla , “Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole”
)
Art. 2
(
Modifiche alla , “Ordinamento della formazione professionale”
)
Art. 3
(
Modifica alla , “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”
)
Art. 4
(
Modifica alla , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”
)
Art. 5
(
Modifica alla , “Disposizioni in materia di finanza locale”
)
Art. 6
(
Modifica alla , “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (Legge finanziaria 2015)”
)
Art. 7
(
Modifiche alla , “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”
)
Art. 8
(
Modifica alla , “Ordinamento delle organizzazioni turistiche”
)
Art. 9
(
Costituzione di una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di rete autostradale
)
Art. 10
(
Modifica della , “Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue”
)
Art. 11
(
Modifica alla , “Autorizzazione alle Unità Sanitarie
Locali a stipulare, in casi di emergenza, convenzioni con altri istituti di ricovero per la messa a disposizione di sanitari”
)
Art. 12
(
Modifica della “Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica”
)
Art. 13
(
Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”
)
Art. 14
(
Modifica della , “Ordinamento del personale”
)
Art. 15
(
Disposizione finanziaria
)
Art. 16
(
Entrata in vigore
)
l'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
m'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
n'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
o'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
p'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
q'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
r'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
t'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
v'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
x'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
y'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
z'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
a''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
b''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
c''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
d''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
e''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
f''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
g''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
Art. 1
(
Variazioni allo stato di previsione delle entrate
)
Art. 2
(
Variazioni allo stato di previsione delle spese
)
Art. 3
(
Allegati
)
Art. 4
(
Autorizzazione
)
Art. 5
(
Modifica della legge provinciale
7 luglio 2010, n. 9, “Disposizioni in
materia di risparmio energetico,
energie rinnovabili e tutela del clima”
)
Art. 6
(
Modifica della legge provinciale 10 luglio 2018,
n. 9, “Territorio e paesaggio”
)
Art. 7
(
Modifica della legge provinciale
13 ottobre 2020, n. 12, “Variazioni al
bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2020,
2021 e 2022 e altre disposizioni”
)
Art. 8
(
Modifica della , “Ordinamento del personale della Provincia”
)
Art. 9
(
Modifica della legge provinciale 23 novembre
2015, n. 15, “Mobilità pubblica”
)
Art. 10
(
Modifiche della legge provinciale
22 dicembre 2020, n. 16, “Legge
di stabilità provinciale per l’anno 2021”
)
Art. 11
(
Misure straordinarie di sostegno
in ambito sociale
)
Art. 12
(
Modifica della legge provinciale
30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei
servizi sociali in Provincia di Bolzano”
)
Art. 13
(
Abrogazione
)
Art. 14
(
Entrata in vigore
)
ALLEGATI
h''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
i''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
j''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
k''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
l''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
m''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
n''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
o''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
p''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
q''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
r''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
s''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
t''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 novembre 1968, n. 67
a) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
Ordinamento e funzioni del Laboratorio
Personale tecnico, di preparazione, amministrativo e ausiliario del Laboratorio
Art. 18-23.
Art. 24
Art. 25-30.
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37-38.
Art. 39-40.
Personale di vigilanza
Trattamento economico del personale
Norme finali e transitorie
b) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 22 —
c) LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 24 marzo 1977, n. 11
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
f) LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20 —
g) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1988, n. 27
h) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1988, n. 41
i) Legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26
j) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1988, n. 15
j) Legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2001, n. 31
l) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 marzo 2004, n. 8
C Assunzione in servizio e profili professionali
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
Art. 1 (Convocazione)
Art. 2 (Scelta della sede)
Art. 3 (Ricorso)
b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
c) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
d) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
e) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 37
i) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 marzo 1998, n. 895
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 agosto 1999, n. 3292
z) Contratto collettivo8 marzo 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
MISURE URGENTI
SEMPLIFICAZIONI
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 13
(
Abrogazioni
)
Art. 14
(
Disposizione finanziaria
)
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
SALUTE
Art. 1 (Modifica della , “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
Art. 2 (Modifiche della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
Art. 3 (Modifica della , “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge
provinciale 12 novembre 1992, n. 40”)
Art. 4 (Modifica della legge provinciale
13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”)
Art. 5 (Modifica della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamentodell’edilizia abitativa agevolata”)
Art. 6 (Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012,
n. 16, “Assistenza farmaceutica”)
Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006,
n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”)
Art. 8 (Modifica della legge provinciale
13 maggio 1992,n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
Art. 9 (Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988,
n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici“)
Art. 10 (Modifica della legge provinciale
13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)
Art. 11 (Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015,
n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia“)
POLITICHE SOCIALI
LAVORO
PARI OPPORTUNITÀ
NORME FINALI
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
x) Legge provinciale 17 novembre 2017, n. 21
y) Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 10
z) Legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8
a') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 10
b') Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 13
c') Legge provinciale 27 marzo 2020, n. 2
d') Legge provinciale 23 luglio 2021, n. 5
e') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 14
f') Legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
Delibera 14 gennaio 2020, n. 8
Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Delibera 4 febbraio 2020, n. 71
Delibera 11 febbraio 2020, n. 96
Delibera 11 febbraio 2020, n. 105
Delibera 18 febbraio 2020, n. 118
Delibera 21 febbraio 2020, n. 130
Delibera 3 marzo 2020, n. 139
Delibera 3 marzo 2020, n. 141
Delibera 10 marzo 2020, n. 159
Delibera 10 marzo 2020, n. 160
Delibera 10 marzo 2020, n. 170
Delibera 17 marzo 2020, n. 185
Delibera 17 marzo 2020, n. 187
Delibera 17 marzo 2020, n. 198
Delibera 31 marzo 2020, n. 223
Delibera 7 aprile 2020, n. 236
Delibera 7 aprile 2020, n. 239
Delibera 7 aprile 2020, n. 240
Delibera 7 aprile 2020, n. 244
Delibera 7 aprile 2020, n. 246
Delibera 7 aprile 2020, n. 248
Delibera 15 aprile 2020, n. 251
Delibera 15 aprile 2020, n. 258
Delibera 15 aprile 2020, n. 263
Delibera 21 aprile 2020, n. 272
Delibera 21 aprile 2020, n. 274
Delibera 21 aprile 2020, n. 275
Delibera 21 aprile 2020, n. 284
Delibera 28 aprile 2020, n. 295
Delibera 28 aprile 2020, n. 303
Delibera 5 maggio 2020, n. 309
Delibera 12 maggio 2020, n. 327
Delibera 19 maggio 2020, n. 336
Delibera 19 maggio 2020, n. 343
Delibera 19 maggio 2020, n. 348
Delibera 19 maggio 2020, n. 352
Delibera 19 maggio 2020, n. 355
Delibera 19 maggio 2020, n. 356
Delibera 26 maggio 2020, n. 367
Delibera 26 maggio 2020, n. 374
Delibera 26 maggio 2020, n. 378
Delibera 9 giugno 2020, n. 385
Delibera 9 giugno 2020, n. 387
Delibera 9 giugno 2020, n. 389
Delibera 16 giugno 2020, n. 417
Delibera 16 giugno 2020, n. 423
Delibera 16 giugno 2020, n. 433
Delibera 16 giugno 2020, n. 436
Delibera 30 giugno 2020, n. 468
Delibera 30 giugno 2020, n. 482
Delibera 7 luglio 2020, n. 491
Allegato A
Allegato B
Delibera 7 luglio 2020, n. 494
Delibera 14 luglio 2020, n. 513
Delibera 14 luglio 2020, n. 516
Delibera 14 luglio 2020, n. 530
Delibera 14 luglio 2020, n. 532
Delibera 21 luglio 2020, n. 540
Delibera 21 luglio 2020, n. 543
Delibera 21 luglio 2020, n. 544
Delibera 28 luglio 2020, n. 559
Delibera 28 luglio 2020, n. 569
Delibera 11 agosto 2020, n. 584
Delibera 11 agosto 2020, n. 604
Delibera 25 agosto 2020, n. 618
Delibera 2 settembre 2020, n. 661
Delibera 2 settembre 2020, n. 662
Delibera 2 settembre 2020, n. 669
Delibera 2 settembre 2020, n. 678
Delibera 8 settembre 2020, n. 684
Delibera 8 settembre 2020, n. 685
Delibera 8 settembre 2020, n. 692
Delibera 15 settembre 2020, n. 699
Delibera 15 settembre 2020, n. 701
Delibera 15 settembre 2020, n. 705
Delibera 22 settembre 2020, n. 718
Delibera 22 settembre 2020, n. 729
Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Delibera 6 ottobre 2020, n. 761
Delibera 6 ottobre 2020, n. 763
Delibera 13 ottobre 2020, n. 785
Delibera 13 ottobre 2020, n. 789
Delibera 13 ottobre 2020, n. 790
Delibera 13 ottobre 2020, n. 795
Delibera 13 ottobre 2020, n. 796
Delibera 20 ottobre 2020, n. 805
Delibera 27 ottobre 2020, n. 821
Delibera 3 novembre 2020, n. 843
Delibera 3 novembre 2020, n. 849
Delibera 3 novembre 2020, n. 850
Delibera 3 novembre 2020, n. 855
Delibera 3 novembre 2020, n. 858
Delibera 10 novembre 2020, n. 869
Delibera 10 novembre 2020, n. 875
Delibera 10 novembre 2020, n. 887
Delibera 17 novembre 2020, n. 893
Delibera 17 novembre 2020, n. 898
Delibera 24 novembre 2020, n. 942
Delibera 1 dicembre 2020, n. 948
Delibera 1 dicembre 2020, n. 976
Delibera 1 dicembre 2020, n. 980
Delibera 15 dicembre 2020, n. 989
Delibera 15 dicembre 2020, n. 995
Delibera 15 dicembre 2020, n. 998
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1025
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1028
Delibera 22 dicembre 2020, n. 1043
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1085
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1096
Delibera 29 dicembre 2020, n. 1103
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Allegato A)
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Ambito di applicazione
Beneficiari
Presentazione della domanda
Documentazione
Spese ammissibili
Spese non ammissibili
Spese riconosciute
Rendicontazione
Revoca
Controlli
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
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Corte costituzionale - Sentenza N. 352 del 09.10.1998
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.10.1998
Corte costituzionale - Ordinanza N. 395 del 04.12.1998
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14/03/2005 - Delibera N. 739 del 14.03.2005
03/10/2005 - Delibera N. 3618 del 03.10.2005
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31/10/2005 - Delibera N. 4052 del 31.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1317 del 26.04.2005
14/11/2005 - Delibera N. 4251 del 14.11.2005
24/10/2005 - Delibera N. 3958 del 24.10.2005
27/06/2005 - Delibera N. 2297 del 27.06.2005
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10/08/2005 - Delibera N. 2912 del 10.08.2005
12/12/2005 - Delibera N. 4753 del 12.12.2005
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22/07/2005 - LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
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09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 4
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22/02/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
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16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 9
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20/06/2005 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
20/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
21/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2005, n. 29
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04/08/2005 - Contratto collettivo 4 agosto 2005
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28/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
29/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 48
03/10/2005 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
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24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
24/10/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2005, n. 52
04/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
08/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
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22/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 14
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03/08/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
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22/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
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30/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
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11/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia31
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23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
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18/11/2005 - Legge provinciale18 novembre 2005, n. 11
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14/06/2005 - Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
25/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
06/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24 —
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22/12/2005 - Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
30/09/2005 - Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
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27/03/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 marzo 1975, n. 24
26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
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20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
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28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
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28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
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11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
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13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
21/02/1975 - Legge provinciale 21 febbraio 1975, n. 17
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29/04/1975 - LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
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15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
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11/06/1975 - Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
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12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31
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25/07/1975 - LEGGE PROVINCIALE 25 luglio 1975, n. 36
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