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Sentenze della Corte costituzionale
1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Provvidenze statali per lo sviluppo delle cooperative - Invasione della competenza regionale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (25 giugno) 1 luglio 1986, n. 165; Pres. Paladin – Rel. Pescatore
Ritenuto in fatto:
1. La Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, con tre ricorsi in data 4 aprile 1985, hanno proposto distinte impugnazioni contro la l. 27 febbraio 1985 n. 49 (« Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione »), in quanto invasiva di proprie competenze statutariamente garantite.
La Provincia autonoma di Bolzano ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge nel suo complesso, compreso il titolo I, se ed in quanto applicabile anche al territorio di quella provincia, ovvero, se e in quanto il titolo I non sia applicabile, ha chiesto che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. da 14 a 20 della suddetta legge, per violazione degli artt. 3 comma 3, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e con l'art. 5 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017.
La Provincia autonoma di Trento ha chiesto che la 1. n. 49 del 1985 venga dichiarata costituzionalmente illegittima nel suo complesso e, in particolare, che tale sia dichiarato l'art. 19 commi le 3 per violazione degli artt. 3 comma 3, 8, n. 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e 78 Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del 1972 e dell'art. 5 d.P.R. di attuazione 31 luglio 1978 n. 1017.
La Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto che siano dichiarati illegittimi gli artt. 1-14, 17, 20 e 23 per violazione dell'art. 4 punto 9 Statuto e degli artt. 1 e
2
d.P.R. 38 marzo 1975 n. 472, con cui sono state dettate le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di cooperazione.
2. Nel ricorso della Provincia autonoma di Bolzano si espone che la l. n. 49 del 1985 detta due normative distinte: la prima, contenuta nel titolo I, che disciplina il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; la seconda, contenuta nel titolo II, che istituisce e regola il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
La prima disciplina consiste in una normativa dettagliata dei finanziamenti a favore della cooperazione per interventi inerenti ai settori dell'industria, del commercio e del turismo, attuati tramite imprese gestite in forma cooperativa.
La seconda disciplina - applicabile, per espressi riferimenti, alla Provincia di Bolzano - regola dettagliatamente, attraverso una pluralità di prescrizioni contenute negli artt. da 14 a 19, le modalità di intervento per l'incremento della produzione industriale, ai fini della salvaguardia dei livelli di occupazione delle imprese industriali gestite in forma cooperativa. Essa violerebbe:
a) II titolo II, gli artt. 3 comma 3, 9 n. 8, e 16 Statuto speciale poiché viene ad invadere una materia di competenza legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente (« incremento della produzione industriale ») nella quale essa ha emanato una specifica normativa che viene ad essere sovvertita dalla legge statale.
b) II titolo II e in particolare l'art. 19 commi 2 e 3 della legge impugnata violerebbe lo Statuto speciale perché, nell'attribuire alla Provincia ricorrente un ruolo meramente consultivo ed istruttorie, la espropriano sotto questo profilo, della potestà legislativa ed amministrativa nella materia dell'industria e dell'incremento dell'occupazione, ad essa spettante.
c) II titolo II e, in particolare, l'art. 19 comma 1,: violerebbero gli artt. 3 comma 3, 9 n. 8, 15 e 78 Statuto speciale, poiché l'art. 19 comma 1, prevede un potere del CIPI con riferimento all'indirizzo e coordinamento di interessi di livello locale che restano estranei a qualsiasi esigenza di carattere nazionale; inoltre, tali interventi statali si traducono in un dettagliato complesso di prescrizioni (artt. 14-18) che interferiscono su molteplici aspetti locali della materia dell'incremento della produzione industriale, così da ledere la sfera di competenza provinciale.
d) il titolo II e l'art. 20 della legge impugnata violerebbero gli artt. 3 comma 3, 15 e 78 Statuto, in quanto il « Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » viene finanziato con disponibilità prelevate.dal Fondo, di cui all'art. 3 1. 12 agosto 1977 n. 675, sul quale alle Province di Trento e di Bolzano è riservata una quota degli stanziamenti (art. 29 1. cit.), determinata ai sensi dell'art. 15 Statuto e dell'art. 5 delle norme di attuazione, di cui al d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017. Pertanto, lo Stato non avrebbe potuto impiegare il nuovo fondo anche per il territorio provinciale, ma avrebbe dovuto assegnare alla provincia una quota del relativo stanziamento (90 miliardi) in base al parametro (popolazione-territorio) indicato dall'art. 78 Statuto.
Qualora le disposizioni del titolo I si dovessero ritenere applicabili nei confronti della Provincia di Bolzano, si denunciano anche in relazione alle norme contenute in detto titolo.
e) La violazione degli artt. 3 comma 3; 8 n. 20; 9 nn. 3 e 8; 16 Statuto speciale, per invasione della competenza legislativa ed amministrativa della Provincia ricorrente, in quanto le dettagliate disposizioni ivi contenute lederebbero la sfera di competenza provinciale in tema di turismo e industria alberghiera, di commercio e di incremento della produzione industriale.
f) La violazione degli artt. 3 comma 3, 15 e 78 Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017) in quanto il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'ari. 1 è finanziato alla stessa stregua del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione; sussisterebbero, dunque, gli stessi motivi d'illegittimità costituzionale dedotti a proposito del finanziamento di esso.
3. La Provincia autonoma di Trento ha formulato identiche doglianze.
La Regione Trentino-Alto Adige, a sua volta, ha dedotto la violazione dell'art. 4 punto 9 Statuto speciale - che le attribuisce competenza primaria in materia di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative - da parte degli artt. 1-13, 14, 17, 20 e 23 1. n. 49 del 1985. i quali contrasterebbero anche con gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 472 del 1975, con cui sono state adottate le norme di attuazione in materia di cooperazione.
4. Davanti a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni relative al titolo primo della legge sarebbero infondate, innanzitutto perché la competenza delle province nelle materie « turismo e industrie alberghiere », « commercio e incremento della produzione industriale » comporta solo che le stesse possano regolare, entro i limiti della competenza statale in materia di credito, l'accesso al credito dei soggetti che operano nei relativi settori economici (come si argomenta dall'art. 109 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dalla sentenza 17 luglio 1975 n. 221 di questa Corte). Viceversa, nella Regione Trentino-Alto Adige, il cui Statuto prevede che spetti alla stessa regione una materia definita come « sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative », non potrebbe ritenersi di competenza delle due Province, bensì della Regione, il dettare discipline che abbiano come destinatari le cooperative in quanto tali, a prescindere dal settore economico in cui operano.
Per quel che concerne le violazioni, dedotte dalle province, degli artt. 15 e 78 Statuto, poiché le norme impugnate prevedono un intervento non esclusivamente finalizzato all'incremento di attività industriali, da un lato l'art. 15 Statuto, non sarebbe applicabile, e dall'altro si sarebbe in un ambito estraneo al campo di applicazione dell'art. 78.
Riguardo al ricorso della regione, questa, in quanto competente a promuovere lo sviluppo delle imprese cooperative operanti sul proprio territorio, potrebbe dettare norme che ne agevolino il ricorso al credito, ma ciò non escluderebbe che lo Stato, nell'esercizio del credito, che è funzione sua propria, possa configurare una forma di intervento finanziario a sostegno dell'economia, attraverso concessione di crediti ad imprese cooperative. Del resto la possibilità di una duplice disciplina, che tragga la sua legittimità da diverse clausole attributive di competenza, è alla base della normativa in tema di coordinamento tra agevolazioni creditizie previste da leggi statali e regionali (art. 16 l. 2 maggio 1976 n. 902).
Quanto alla disciplina prevista nelle altre norme impugnate, inserite nel secondo titolo della legge, si sostiene che essa riguarda misure di sostegno all'occupazione, volte cioè non ad incrementare la produzione industriale, quanto ad evitare lo stato di disoccupazione ponendo a disposizione dei lavoratori mezzi per continuare la produzione in situazioni in cui può persistere un'economicità dell'impresa, se gestita in forma cooperativa e non capitalistica. Si tratterebbe, pertanto, d'una disciplina di sostegno all'occupazione ed all'economia nell'interesse generale del Paese, che il legislatore statale è competente ad emanare in base all'art. 4 Statuto e che prevale sia sulla competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione sia su quelle provinciali in materia di commercio ed incremento della produzione industriale.
Non sarebbero quindi fondate le rimanenti censure rivolte al sistema della legge dalla regione e dalle due province, tenuto anche conto:
a) che la partecipazione consultiva delle province al procedimento di erogazione dei contributi a fondo perduto consente di attuare un coordinamento tra l'interesse nazionale espresso dalla normativa in esame e gli interessi che sono alla base delle competenze provinciali in materia di commercio e di incremento della produzione industriale;
b) che il potere attribuito al CIPI dal comma 1 dell'art. 19 1. n. 49 ha come scopo di coordinare questa agevolazione con quelle già esistenti e dunque non di limitare l'ambito di operatività delle altre, ma di quest'ultima;
c) la riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge alle disponibilità esistenti sul Fondo, di cui all'art. 3 1. 12 agosto 1977 n. 675, corrisponde all'entità degli stanziamenti previsti (rispettivamente per 100 ed 80 miliardi) dagli artt. 59 1. 7 agosto 1982 n. 526 e 19 1. 26 aprile 1983 n. 130, citati dallo stesso art. 20.
Con queste disposizioni la dotazione del fondo era stata incrementata per interventi « ... a favore di imprese cooperative di produzione e lavoro ... costituite da lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi », ma poiché questi stanziamenti non erano stati impegnati, la loro destinazione al nuovo fondo non trovava alcun ostacolo nell'art. 29, ultimo comma 1. 12 agosto 1977 n. 675, destinato ad operare in relazione alla consistenza del fondo quale la legge dello Stato in concreto determina, potendola perciò variare.
Considerato in diritto:
5. I ricorsi indicati in epigrafe possono riunirsi per essere decisi congiuntamente, considerate la stretta analogia e la connessione delle censure con essi dedotte.
6. Ai fini di stabilire l'oggetto e i limiti di incidenza della legge 27 febbraio 1985, n. 49 nella sfera delle competenze degli enti ricorrenti, occorre precisare in via preliminare il contenuto e gli effetti della normativa con essa posta.
Già la enunciazione del titolo I (Istituzioni e funzionamento del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione) è significativa nell'indicarne l'operatività nel settore della cooperazione, confermata dal complesso normativo e dalle singole norme che fanno leva sull'impiego delle cooperative per realizzare progetti volti a incrementare la produttività e l'occupazione.
Del pari riferita alla materia della cooperazione è la disciplina contenuta nel titolo II (Istituzioni e funzionamento del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione), benché tale riferimento non sia reso evidente dalla enunciazione dell'epigrafe.
La normativa regola, infatti, il contenuto e le modalità del sostegno ad interventi di «particolari» cooperative, qualificate da propri requisiti rispetto a quelli previsti dall'art. 1: la costituzione degli organismi da parte di lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni oppure appartenenti a imprese in via di ristrutturazione o di conversione, sottoposte a procedure concorsuali ovvero, infine, licenziati per riduzione delle attività o per riduzione di personale.
Il compito affidato a queste cooperative è diretto ad elidere o ad attenuare le conseguenze della situazione precaria delle imprese, alle quali appartengono i lavoratori (che ne sono soci), attraverso l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende o di singoli rami di azienda o gruppi di beni, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive (si veda lett. b, primo comma, art. 14).
È riconosciuto alle cooperative diritto di prelazione nel l'acquisto di queste aziende (art. 14, n. 2), mentre sono de terminati l'ammontare della quota di conferimento del socio lavoratore e le modalità di versamento di essa (art. 15) e, in deroga alla normativa vigente, è prescritto che al capitale delle cooperative possono partecipare società finanziarie, anch'esse a struttura mutualistica (art. 16).
7. Questi essendo i tratti essenziali della disciplina del titolo II della legge n. 49, il suo contenuto - valutato alla stregua anche di quello del titolo I - appare caratterizzato dalla definizione dei compiti, attribuiti alla cooperazione allo scopo di perseguire il potenziamento dell'attività produttiva, dei mezzi per realizzare l'incremento o il mantenimento dei livelli di occupazione.
Questa funzione (di emergenza) della cooperazione è posta in rilievo nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 1522 presentato il 4 aprile 1984 (IX Legislatura, Camera dei deputati, Atti parlamentari); da esso affiora il fine del provvedimento, inteso a dare «sostegno e stimolo alla iniziativa imprenditoriale cooperativa», attraverso appropriati incentivi finanziari, per superare le remore «di un sistema creditizio che non è in grado di offrire adeguate risposte alle particolari esigenze e alle funzioni della impresa cooperativa» nonostante la «proclamata opportunità di favorire la cooperazione ( art. 45 della Costituzione)».
Il complesso degli elementi descritti pone in luce il particolare contributo che la legge n. 49 affida alle cooperative, rafforzandone e qualificandone la struttura e agevolandone la azione soprattutto con il più facile accesso al credito.
Oggetto della legge è, in definitiva, l'impulso strutturale e funzionale impresso alla cooperazione per farne strumento di attuazione di programmi economici di emergenza.
Dall'oggetto della normativa, così individuato, deriva la fondatezza della censura, dedotta nel ricorso della Regione, di illegittimità costituzionale della L. n. 49 per contrasto con l'art. 4, n. 9 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Tale articolo è stato invocato a fondamento della censura congiuntamente con la dedotta violazione degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 (Norme per l'attuazione dell'anzidetto Statuto in materia di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative).
L'art. 4, n. 9 attribuisce alla potestà normativa primaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige la materia dello «sviluppo della cooperazione» e della «vigilanza sulle cooperative». Tale attribuzione è definita e precisata in tutta la sua ampiezza dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 472 del 1975. Il primo di questi articoli individua nella Regione l'ente al quale, nell'ambito del suo territorio, sono conferite «le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di cooperazione, esercitate direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale». L'art. 2 devolve alla Regione «fra l'altro» la competenza ad «assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo».
8. Alla stregua del criterio della identificazione dell'ambito delle materie, oggetto della competenza normativa regionale, in base al contenuto proprio di esse ed alla conseguente stretta inerenza delle misure adottabili dalla Regione (si veda Corte Cost. 7 giugno 1962, n. 46), appare chiaro che appartiene alla competenza primaria della Regione Trentino-Alto Adige regolare la «promozione e lo sviluppo della cooperazione» (art. 4, n. 9 Statuto; art. 2 del D.P.R. n. 472 del 1975 cit.).
La forza del riferimento non è attenuata dal precetto dell'art. 1, n. 2 lett. b) della legge n. 49, secondo il quale i finanziamenti del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione hanno per destinatarie cooperative iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione, soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 472 conferma che la vigilanza sugli enti cooperativi spetta alla Regione (artt. 1 e 3), la quale provvede alla tenuta del registro di tali enti e notifica al ministero del lavoro e della previdenza sociale le iscrizioni e le successive variazioni, al fine dell'aggiornamento dello schedario generale. Ed è il registro regionale che sostituisce ad ogni effetto quello prefettizio (art. 4).
Né l'impostazione della legge n. 49, né i compiti affidati da essa alla cooperazione consentono di proiettare tale attività in una dimensione nazionale o ultraregionale, dimensione che potrebbe legittimare l'intervento dello Stato (si veda sent. n. 356 del 21 dicembre 1985).
Si è già osservato (si veda n. 6) che l'unico momento di rilevanza nazionale rinvenibile nella legge è dato dalla facoltà delle associazioni nazionali, riconosciute dal ministero del lavoro, di partecipare alle cooperative di produzione e lavoro previste dall'art. 14 (si veda art. 16, n. 2) attraverso la costituzione di società finanziarie; momento che non può valere a qualificare in senso nazionale la funzione cooperativistica, dato il carattere eventuale e limitato di tale partecipazione, che, oltre tutto, non può superare il venti per cento del capitale appartenente alle cooperative stesse (si veda art. 16 cit.).
9. E priva di fondamento l'osservazione del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo il quale la competenza regionale in materia di sviluppo della cooperazione non escluderebbe l'intervento dello Stato per quanto attiene alla difesa del risparmio e al controllo del credito, che è funzione sua propria deve intendersi - anche nel momento normativo.
È preliminarmente da rilevare che in altro contestuale ricorso, promosso dal Presidente del Consiglio (R. ric. n. 28 del 1985) nei confronti della Provincia di Bolzano, discusso nella stessa data di quelli qui riuniti, lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto che la materia che interessa rientra nella competenza della Regione Trentino-Alto Adige.
Comunque, in linea generale è da osservare che nell'economia della legge il momento creditizio non si pone come oggetto qualificante, al punto da reclamare, per l'intensità degli specifici interessi tutelati, la funzione unitaria di controllo dello Stato (si veda sentenza 9 luglio 1956, n. 16 di questa Corte). Nella legge n. 49 le misure creditizie non assumono né valore né dimensioni, atte a qualificare la normativa implicata, bensì esplicano il ruolo limitato e strumentale di attuazione delle concrete misure a sostegno delle attività cooperativistiche nei sensi già rilevati.
È fondata, quindi, la censura d'illegittimità costituzionale degli artt. 1-13, 14, 17, 20, 23 della legge n. 49 del 1985, poiché sussiste la violazione della competenza normativa primaria della Regione Trentino-Alto Adige.
10. Non sono fondati, invece, i ricorsi proposti contro la legge n. 49 del 1985 dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
È da affermare preliminarmente - risolvendo in senso positivo il dubbio prospettato dalle ricorrenti - che la normativa del titolo I della legge è operante nel territorio di entrambe le Province.
L'efficacia territoriale di atti normativi, che emanino da enti (come le Province) a dimensioni circoscritte, opera come limite spaziale di tale competenza normativa. Riguardo alle fonti normative statali è il territorio nazionale che designa l'ambito naturale della loro efficacia, in quanto elemento normale, nel quale tali fonti sono destinate ad operare, a meno che particolari disposizioni derogatorie ne circoscrivano l'efficacia soltanto ad una parte dello spazio, al quale esse sono astrattamente riferibili.
In mancanza di deroghe, non appare corretta la formulazione dubitativa, che, come nel presente giudizio, non infrequentemente è proposta avanti questa Corte circa la possibile (o eventuale) applicazione di leggi dello Stato soltanto a determinate parti del suo territorio, con esclusione di altre, ad ordinamento caratterizzato da particolare autonomia.
Né è fondato l'argomento specifico tratto, a sostegno della tesi territorialmente limitativa, dall'art. 19, n. 1, poiché tale norma, che fa espressa menzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha carattere procedimentale ed attuativo, giustificato da ragioni di coordinamento, attesi i vari momenti di interferenza tra le diverse agevolazioni imputabili allo Stato, alla Regione ed alle predette Province autonome.
Connesso con tale competenza è anche l'intervento di queste Province in talune fasi dell'attività di finanziamento (si veda art. 19, n. 3); ma siffatti specifici riferimenti, per la particolare loro ragione, confermano che - in mancanza di apposite clausole limitative - tutta la normativa della legge è operante nel territorio delle Province sopra indicate.
11. Le considerazioni già svolte con riferimento all'oggetto, ai destinatari e al funzionamento della normativa consentono di affermare che essa non invade la sfera della competenza delle Province, in materia di «incremento della produzione industriale» (violando l'art. 3, terzo comma, e gli artt. 9, n. 3 e n. 8, 16 dello Statuto speciale).
E da escludere, poi, che la rilevata applicabilità alle Province autonome di Trento e di Bolzano comporti la illegittimità del titolo I della legge per violazione dell'art. 3, terzo comma; dell'art. 8, n. 20, dell'art. 9, n. 3, n. 8; dell'art. 16 dello Statuto speciale, in quanto lesivo della competenza provinciale in materia di turismo, di industria alberghiera e di commercio.
Le osservazioni svolte circa l'oggetto della legge escludono anche che le ora ricordate materie di competenza provinciale si pongano, nella economia della legge stessa, come elemento qualificante.
Esse individuano soltanto momenti e attribuzioni strumentali rispetto al contenuto cooperativistico della normativa, in quanto toccano settori nei quali l'attività delle cooperative è destinata ad esplicarsi.
E ciò spiega anche l'attribuzione dei compiti «consultivi e istruttori» alle Province autonome nell'avvio e nella valutazione delle iniziative (art. 19, n. 3).
12. L'affermata competenza della Regione (si veda n. 8) esclude la fondatezza dei profili di violazione dell'art. 3, terzo comma, dell'art. 9, n. 8, degli artt. 15 e 78 dello Statuto speciale ad opera dell'art. 19, primo comma, n. 1 della L. n. 49.
Non è, poi, fondata la censura, secondo la quale il C.I.P.I. agirebbe come organo di indirizzo e di coordinamento di interessi locali, poiché questa autorità determina e coordina, con apposite direttive, le modalità di attuazione della legge, avuto riferimento ai diversi soggetti pubblici, nazionali e locali, e privati interessati.
13. Quanto, infine, alla violazione degli artt. 3, terzo comma, 15 e 78 dello Statuto e delle relative norme di attuazione (art. 5 del
D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017
), merita adesione l'argomento addotto dal Presidente del Consiglio.
La riduzione di 180 miliardi apportata dall'art. 20 della legge n. 49 alle disponibilità esistenti sul Fondo, previsto dalla L. 12 agosto 1977, n. 675, corrisponde agli stanziamenti di 180 miliardi complessivi, di cui l'art. 59 della L. 7 agosto 1982, n. 526 e l'art. 19 della L. 26 aprile 1983, n. 130, richiamati dallo stesso art. 20.
La destinazione di questi fondi concerneva interventi «a favore di imprese cooperative di produzione e di lavoro costituite dai lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi».
La riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di una quota di tali fondi, determinata in base alle norme, di cui si assume la violazione, presupporrebbe il mancato esercizio da parte dello Stato del potere di variazione, ma, trattandosi di stanziamenti che - secondo l'affermazione del Presidente del Consiglio - non erano stati impegnati, era pienamente legittima, nel rispetto dei procedimenti prescritti, la nuova destinazione, che, oltre tutto, perseguiva finalità identiche a quella originaria.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1-14, 17, 20 e 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) nella parte in cui la disciplina in essi prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge 27 febbraio 1985, n. 49 predetta, in riferimento all'art. 3, terzo comma, all'art 8, n. 20; all'art. 9, n. 3 e n. 8; agli artt. 15; 16 e 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e all'art. 5 del
D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017
(Norme di attuazione dello Statuto della Regione TrentinoAlto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) sollevate dalle Province di Trento e Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11 (Norma transitoria)
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
Art. 1 (Enunciazioni di principi)
Art. 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale)
Art. 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento)
Art. 4 (Funzioni amministrative)
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 del )
Art. 2
(
Modifica dell'articolo 5 del
)
Art. 3
(
Modifica dell'articolo 6 del
)
Art. 4
(
Disposizioni finanziarie
)
Art. 5
(
Disposizioni transitorie
)
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18 (Abrogazioni)
Art. 19 (Entrata in vigore)
Allegato 1 (articolo 17)
/
Anlage 1 (Artikel 17)
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
i) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
j) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
A Masi chiusi
B Interventi a favore dell' agricoltura
a) Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4
b) Legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24
c) Legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30
d) Legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83 —
e) Legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1
f) Legge provinciale 11 novembre 1974, n. 20 —
g) Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2
h) Legge provinciale 31 dicembre 1976, n. 58
i) Legge provinciale 22 maggio 1980, n. 12
j) Legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24
k) Legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29
l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 8
m) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1986, n. 7
n) Legge provinciale 10 dicembre 1987, n. 31
o) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5
p) Legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 —
Art. 1 (Interventi soggetti a parere)
Art. 2 (Commissione tecnica)
Art. 3 (Determinazione dei prezzi unitari)
Art. 4 (Compensi)
Art. 5 (Norma finale)
q) Legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18
r) Legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11
s) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
l') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 febbraio 1997, n. 2
C Bonifica e ricomposizione fondiaria
D Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
E Zootecnia
F Igiene dei prodotti alimentari
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
A
B
C
D
a) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21
E
F
G
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 1 (Modifica della , “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
Art. 2 (Modifica della , “Ordinamento della formazione professionale”)
SEMPLIFICAZIONI
ABROGAZIONE DI NORME E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
DISPOSIZIONI GENERALI
PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI E ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 3
(
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea
)
Art. 4
(
Legge europea provinciale
)
Art. 5
(
Contenuti della legge europea provinciale
)
Art. 6
(
Procedimento di formazione della legge europea provinciale
)
Art. 7
(
Adeguamenti tecnici in via amministrativa
)
Art. 8
(
Indicazione degli atti dell’Unione europea attuati
)
Art. 9
(
Conformità al disposto delle direttive
)
ALTRE DISPOSIZIONI
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Delibera 7 marzo 2017, n. 240
Delibera 7 marzo 2017, n. 248
Delibera 7 marzo 2017, n. 256
Delibera 7 marzo 2017, n. 257
Delibera 14 marzo 2017, n. 280
Delibera 14 marzo 2017, n. 286
Delibera 21 marzo 2017, n. 287
Delibera 28 marzo 2017, n. 350
Delibera 4 aprile 2017, n. 389
Delibera 4 aprile 2017, n. 390
Delibera 11 aprile 2017, n. 398
Delibera 11 aprile 2017, n. 433
Delibera 18 aprile 2017, n. 447
Delibera 18 aprile 2017, n. 454
Delibera 18 aprile 2017, n. 457
Delibera 2 maggio 2017, n. 481
Delibera 2 maggio 2017, n. 483
Delibera 9 maggio 2017, n. 505
Delibera 9 maggio 2017, n. 506
Delibera 16 maggio 2017, n. 520
Delibera 30 maggio 2017, n. 575
Delibera 30 maggio 2017, n. 601
Delibera 30 maggio 2017, n. 607
Delibera 13 giugno 2017, n. 612
Delibera 13 giugno 2017, n. 614
Delibera 13 giugno 2017, n. 646
Delibera 13 giugno 2017, n. 655
Delibera 13 giugno 2017, n. 659
Delibera 20 giugno 2017, n. 684
Delibera 20 giugno 2017, n. 688
Delibera 20 giugno 2017, n. 689
Delibera 27 giugno 2017, n. 695
Delibera 4 luglio 2017, n. 742
Delibera 18 luglio 2017, n. 794
Delibera 18 luglio 2017, n. 795
Delibera 25 luglio 2017, n. 816
2016
2015
2014
Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
Delibera 4 febbraio 2014, n. 108
Delibera 4 febbraio 2014, n. 112
Delibera 4 febbraio 2014, n. 115
Delibera 11 febbraio 2014, n. 144
Delibera 18 febbraio 2014, n. 166
Delibera 18 febbraio 2014, n. 172
Delibera 25 febbraio 2014, n. 187
Delibera 25 febbraio 2014, n. 196
Delibera 25 febbraio 2014, n. 211
Delibera 25 febbraio 2014, n. 217
Delibera 11 marzo 2014, n. 238
Delibera 11 marzo 2014, n. 268
Delibera 11 marzo 2014, n. 286
Delibera 18 marzo 2014, n. 292
Delibera 18 marzo 2014, n. 293
Delibera 18 marzo 2014, n. 317
Delibera 18 marzo 2014, n. 318
Delibera 25 marzo 2014, n. 357
Delibera 1 aprile 2014, n. 361
Delibera 15 aprile 2014, n. 438
Delibera 15 aprile 2014, n. 450
Delibera 29 aprile 2014, n. 484
Delibera 29 aprile 2014, n. 492
Delibera 13 maggio 2014, n. 540
Delibera 13 maggio 2014, n. 541
Delibera 13 maggio 2014, n. 542
Allegato A
Delibera 20 maggio 2014, n. 577
Delibera 27 maggio 2014, n. 590
Delibera 3 giugno 2014, n. 660
Delibera 3 giugno 2014, n. 663
Delibera 3 giugno 2014, n. 658
Delibera 10 giugno 2014, n. 687
Delibera 10 giugno 2014, n. 688
Delibera 10 giugno 2014, n. 691
Delibera 1 luglio 2014, n. 771
Delibera 1 luglio 2014, n. 817
Delibera 8 luglio 2014, n. 861
Delibera 22 luglio 2014, n. 889
Delibera 22 luglio 2014, n. 895
Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
Delibera 5 agosto 2014, n. 964
Delibera 2 settembre 2014, n. 1041
Delibera 9 settembre 2014, n. 1060
Delibera 7 ottobre 2014, n. 1181
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1188
Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216
Delibera 21 ottobre 2014, n. 1242
Delibera 4 novembre 2014, n. 1248
Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
Delibera 4 novembre 2014, n. 1304
Delibera 11 novembre 2014, n. 1308
Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
2013
2012
2011
Delibera N. 11 del 17.01.2011
Delibera 24 gennaio 2011, n. 50
Delibera N. 86 del 24.01.2011
Delibera N. 372 del 14.03.2011
Delibera N. 423 del 14.03.2011
Delibera 21 marzo 2011, n. 435
Delibera N. 474 del 21.03.2011
Delibera N. 601 del 11.04.2011
Delibera N. 683 del 21.04.2011
Delibera N. 742 del 09.05.2011
Delibera N. 743 del 09.05.2011
Delibera N. 786 del 16.05.2011
Delibera N. 849 del 23.05.2011
Delibera N. 850 del 23.05.2011
Delibera N. 859 del 23.05.2011
Delibera N. 860 del 23.05.2011
Delibera 30 maggio 2011, n. 892
Delibera N. 932 del 20.06.2011
Delibera N. 934 del 20.06.2011
Delibera N. 974 del 20.06.2011
Delibera 27 giugno 2011, n. 998
Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
Delibera N. 1094 del 18.07.2011
Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
Delibera 19 settembre 2011, n. 1429
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Corte costituzionale - Sentenza N. 32 del 28.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 37 del 31.01.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 48 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 49 del 06.02.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 116 del 15.03.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 180 del 29.04.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 02.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 204 del 13.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 232 del 30.05.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 283 del 18.06.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 349 del 16.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 359 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 360 del 18.07.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 386 del 17.10.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 507 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 517 del 30.12.1991
Corte costituzionale - Sentenza N. 38 del 31.01.1991
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Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
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Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 17 del 19.01.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 19 del 20.01.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 34 vom 12.02.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 43 del 06.03.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 54 vom 14.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 54 del 14.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 71 del 20.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 75 del 24.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 81 del 26.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 26.03.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 90 del 09.04.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 12.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 19.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 26.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 27.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 103 del 30.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 10.05.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 111 del 15.05.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 128 del 22.05.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 137 del 24.05.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 01.06.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 13.06.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 191 del 23.07.2001
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 01.08.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 253 del 05.10.2001
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001
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2000
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 11 vom 19.01.2000
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 17.02.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 17.02.2000
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 139 del 16.05.2000
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 150 del 24.05.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 167 del 05.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 184 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 25.07.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 230 del 03.08.2000
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 07.08.2000
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08/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 8 febbraio 1978, n. 1
14/06/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 giugno 1978, n. 10
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 1978, n. 13
18/09/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 settembre 1978, n. 16
21/09/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
04/10/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 ottobre 1978, n. 18
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 21
13/11/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 novembre 1978, n. 22
13/11/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 novembre 1978 , n. 23
11/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 11 dicembre 1978, n. 24
18/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 dicembre 1978, n. 25
19/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 dicembre 1978, n. 26
20/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 dicembre 1978, n. 27
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 10
24/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
24/02/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 24 febbraio 1978, n. 3
06/03/1978 - Legge provinciale 6 marzo 1978, n. 12
15/03/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 marzo 1978, n. 4
18/03/1978 - Legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13
10/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 10 aprile 1978, n. 5
13/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 13 aprile 1978, n. 6
13/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 15
14/04/1978 - Legge provinciale 14 aprile 1978, n. 16
18/04/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 18 aprile 1978, n. 7
18/04/1978 - Legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17
17/05/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8
02/06/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 2 giugno 1978, n. 9
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
31/07/1978 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
15/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1978, n. 29
22/12/1978 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
22/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 30
27/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 27 dicembre 1978, n. 31
28/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 32
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 33
29/12/1978 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 29 dicembre 1978, n. 34
06/01/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
31/07/1978 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
03/01/1978 - LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1 —
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
22/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1978, n. 23
02/01/1978 - Legge provinciale 2 gennaio 1978, n. 4
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 2
05/01/1978 - Legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 5
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 6
18/04/1978 - LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
15/05/1978 - Legge provinciale 15 maggio 1978, n. 19
16/05/1978 - Legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20
16/05/1978 - LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 22
22/05/1978 - Legge provinciale 22 maggio 1978, n. 23
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24
30/05/1978 - Legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25
05/06/1978 - Legge provinciale 5 giugno 1978, n. 26
08/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
20/06/1978 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1978, n. 29
22/06/1978 - Legge provinciale 22 giugno 1978, n. 31
29/06/1978 - Legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
25/07/1978 - Legge provinciale 25 luglio 1978, n. 33
26/07/1978 - Legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37
26/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 26 luglio 1978, n. 45
27/07/1978 - Legge provinciale 27 luglio 1978, n. 32
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
27/07/1978 - LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 43
29/07/1978 - Legge provinciale vom 29 luglio 1978, n. 35
29/07/1978 - Legge provinciale 29 luglio 1978, n. 38
02/08/1978 - Legge provinciale 2 agosto 1978, n. 40
10/08/1978 - Legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44
12/08/1978 - Legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
12/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 41
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 42
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47
23/08/1978 - Legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49
24/08/1978 - Legge provinciale 24 agosto 1978, n. 54
23/10/1978 - Legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50
24/10/1978 - LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 55
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 56
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 58
08/11/1978 - Legge provinciale 8 novembre 1978, n. 63
16/11/1978 - Legge provinciale 16 novembre 1978, n. 53
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 60
18/11/1978 - Legge provinciale 18 novembre 1978, n. 61
21/11/1978 - Legge provinciale 21 novembre 1978, n. 57
25/11/1978 - Legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52
01/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 1° dicembre 1978, n. 62
02/12/1978 - Legge provinciale 2 dicembre 1978, n. 51
09/12/1978 - LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
12/12/1978 - Legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59
13/12/1978 - Legge provinciale 13 dicembre 1978, n. 64
09/06/1978 - Legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28
20/11/1978 - Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66
07/08/1978 - LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1978, n. 34 —
21/08/1978 - Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
19/01/1978 - Legge provinciale 19 gennaio 1978, n. 7
23/01/1978 - Legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8
24/01/1978 - Legge provinciale 24 gennaio 1978, n. 9
24/10/1978 - Legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68
07/12/1978 - Legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69
10/11/1978 - Legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67
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