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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Istituzione di tassa regionale sulle concessioni non governative per le agenzie d'affari e le tipografie
Attendere, processo in corso!
Sentenza (30 giugno) 14 luglio 1986, n. 191; Pres. Paladin – Rel. La Pergola
Ritenuto in fatto:
1. Il Presidente del consiglio dei ministri impugna il testo della Regione Trentino-Alto Adige riapprovato dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977, e recante « Modificazioni ed integrazioni alla 1. reg. 29 dicembre 1975 n. 14, concernente disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative ».
Rileva anzitutto l'Avvocatura dello Stato che il disegno di legge impugnato prevede che siano sottoposte a tasse regionali sulle concessioni non governative le licenze di cui agli artt. 111 e 115 t.u.l.p.s., ora rilasciate dai Presidenti delle Giunte provinciali sulla base dell'art. 30 dello statuto speciale di autonomia e relative alle arti tipografìche ed alle agenzie pubbliche e di affari. Tali provvedimenti sono stati soggetti a tasse sulle concessioni governative dai nn. 62-64 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
Già in sede di rinvio del disegno in questione il Governo aveva osservato che le tasse in oggetto non possono colpire gli atti dei Presidenti delle province autonome, che in base all'art. 20 dello statuto ineriscano ad attività statali decentrate.
L'Avvocatura rileva ancora che l'art. 1 del disegno impugnato prevede che i ricorsi gerarchici alla Giunta regionale contro le decisioni adottate dal capo dell'ispettorato generale delle finanze, devono intendersi accolti in caso di silenzio della giunta stessa.
Ad avviso del Governo era stato già rilevato in sede di rinvio che non è ammissibile l'applicazione alla fattispecie dell'istituto del silenzio accoglimento: il perseguimento di interessi pubblici non può trovare pregiudizio per causa dell'attribuzione di rilievo positivo al comportamento inerte dell'amministrazione.
L'Avvocatura ricorda che la prima questione ora sollevata davanti alla Corte era già stata posta dal Governo in sede di approvazione della 1. reg. n. 14 del 1975. In quell'occasione la regione aveva tentato di sottoporre a imposta regionale le licenze in discorso; ma il Governo rilevava tuttavia che l'art. 20 dello statuto non ha previsto - in materia - alcun trasferimento di competenza dallo Stato alle province.
Ora, la regione obietta che si tratta di due funzioni, le quali, in quanto attribuite ai Presidenti delle province, devono ritenersi trasferite a queste ultime e così esercitabili anche dai loro Presidenti, anziché, come di solito avviene, dalle giunte. Ci troveremmo allora di fronte a concessioni che, prima governative, sono divenute provinciali. Replica in proposito l'Avvocatura che questa Corte, con la sentenza n. 14 del 1956, ha escluso che la norma del previgente statuto, in tutto analoga a quella attualmente m vigore, abbia operato alcun « decentramento istituzionale » per quel che concerne l'attuale controversia. Le norme di attuazione dello statuto speciale approvate con il d.P.R. n. 686 del 1973 attribuiscono al Presidente della; provincia, quale autorità locale di pubblica sicurezza, una figura giuridica non diversa da quella rivestita dal sindaco, quando è considerato come organo dello Stato.
Dovendo le licenze in oggetto ancora ritenersi governative, il disegno legislativo impugnato offenderebbe l'art. 73 dello statuto di autonomia.
Tale ultima norma, nell'attribuire alla regione la facoltà di istituire tributi propri, pone infatti il limite costituito dall'armonia
«
con i principi del sistema tributario dello Stato »; fra tali principi, secondo l'Avvocatura dello Stato, vi sarebbe quello ricavabile dagli artt. 1-3 l. n. 281 del 1970 e dallo stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, in base al quale va riconosciuta allo Stato la potestà impositiva, con riguardo alle concessioni di propria competenza, potestà riaffermata dall'ari. 77 lett. b) dello stesso statuto.
Del pari decisiva, ai fini del rigetto della tesi regionale, sarebbe la considerazione che gli stessi atti che la regione vuoi sottoporre a tassa di concessione, sono già soggetti a tassa di concessione governativa, sulla base dei n. 62, 63 e 64 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Il Presidente del Consiglio, per tramite dell'Avvocatura dello Stato, insiste altresì sull'illegittimità della previsione da parte del disegno di legge impugnato del silenzio-accoglimento, in relazione ai ricorsi presentati alla Giunta regionale, contro le decisioni dell'ispettorato generale delle imposte.
Anche se, osserva l'Avvocatura, vanno aumentando i casi di silenzio-accoglimento previsti dal legislatore, essi rappresentano pur sempre deroghe al principio generale operante nella nostra giustizia amministrativa, che attribuisce normalmente al silenzio della pubblica amministrazione il significato di rigetta delle istanze o dei ricorsi del privato.
All'inerzia dell'amministrazione può talora attribuirsi valore equivalente ad un provvedimento di visto o di approvazione ma non si è mai riconosciuto al suddetto silenzio valore di accoglimento del ricorso del privato contro un atto amministrativo e quindi valore di annullamento dell'atto impugnato.
L'Avvocatura conclude che gli artt. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e 11 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, rappresentano appunto la manifestazione ed applicazione « di un principio generale dell'ordinamento e del sistema di giustizia tributaria ».
Per i suddetti motivi si chiede che questa Corte dichiari incostituzionale il disegno di legge regionale impugnato in relazione alla violazione degli artt. 73 e 77 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
2. Si costituisce nel presente giudizio di costituzionalità la Regione Trentino-Alto Adige; la cui difesa osserva anzitutto che l'esercizio dei poteri amministrativi in oggetto è demandato, nell'ambito della regione, ai Presidenti delle due province autonome, e ciò sulla base dell'art. 20 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Alla tesi del Presidente del Consiglio secondo cui le suddette disposizioni non avrebbero operato alcun « trasferimento istituzionale » in materia di pubblica sicurezza alle Province di Trento e Bolzano è opposto che se le attribuzioni in oggetto costituiscano espressione di una competenza propria, o invece di una competenza delegata, è questione del tutto irrilevante; in ogni caso ci troveremmo di fronte a funzioni esercitate da un organo della provincia ed in quanto tali provinciali.
Pertanto, continua la difesa della regione, deve escludersi che il disegno impugnato violi il principio secondo il quale deve riconoscersi allo Stato la potestà impositiva con riferimento alle « concessioni di propria competenza », in quanto le licenze in oggetto sono di competenza delle province autonome.
Comunque, soggiunge la difesa regionale, la competenza vantata dalle province non deriva da una delega, non essendo l'onere delle relative spese a carico dello Stato (come previsto per il caso opposto dall'ari. 16 comma 3 stat.). Tutte le spese relative alle funzioni in oggetto sono viceversa a carico delle Province. Il che si assume debba comportare la legittimità dell'istituzione di un tributo da parte della regione, nel rispetto del principio di corrispondenza tra titolarità delle funzioni e potestà impositiva.
Inoltre non sarebbe conferente l'argomento secondo il quale le licenze in questione sarebbero già sottoposte ad un tributo statale sulla base di quanto previsto dalla tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.
Infatti, il disegno di legge impugnato tenderebbe solo ad introdurre, nell'ambito regionale, forme d'imposizione sostitutive della tassa di concessione governativa, fine questo pienamente legittimo, in considerazione dell'assetto delle competenze delle, province nella materia in oggetto.
Quanto, poi, al secondo motivo di impugnazione, la difesa regionale osserva che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di silenzio-rigetto e di contenzioso amministrativo nel settore delle tasse sulle concessioni governative non può rappresentare l'espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento, ma il risultato della scelta di una determinata soluzione normativa, che ammetterebbe ampie possibilità di deroga. Al riguardo vengono richiamate varie norme legislative.
Per i suddetti motivi la regione confida nel rigetto del ricorso.
3. All'udienza del 20 maggio 1986 tanto l'Avvocatura dello Stato quanto la difesa della Regione Trentino-Alto Adige hanno insistito sulle rispettive tesi.
Inoltre, la difesa della Regione Trentino-Alto Adige ha fatto notare come il quadro della normativa concernente l'oggetto della controversia sia parzialmente mutato in base all'art. 8 d. l. 10 novembre 1978 n. 702, convcrtito con modificazioni nella 1. 8 gennaio 1979 n. 3 e al decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978 (pubblicato nella G.U. 14 dicembre 1978 n. 348).
Dalla predetta normativa, applicativa dell'art. 19 d.P.R. n. 616 del 1977, si ricava che la tassa di cui al n. 62 della tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972 è divenuta, al pari di altre, un tributo comunale.
Considerato in diritto:
1. La presente questione, promossa dal Presidente del Consiglio, concerne il testo della legge riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 18 ottobre 1977, dopo il rinvio disposto dal Governo.
Il testo normativo impugnato reca integrazioni e modifiche alla L.R. del 29 dicembre 1975, n. 14, concernente la disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative. Nel ricorso dello Stato si deduce un duplice ordine di censure.
a) In primo luogo, la Regione avrebbe ecceduto le proprie competenze con il sottoporre alle tasse regionali sulle concessioni non governative le licenze previste agli artt. 111 e 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931). Tali provvedimenti sono, rispettivamente, la licenza per l'arte tipografica e quella per l'apertura e conduzione delle agenzie di affari. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (e dell'art. 3 delle norme di attuazione poste nel
D.P.R. n. 686 del 1973
), il relativo rilascio compete ai Presidenti delle giunte provinciali (di Trento e Bolzano), i quali esercitano, infatti, le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza in varie materie, incluse le due in considerazione.
L'Avvocatura dello Stato ritiene che, alla stregua di una precedente pronunzia della Corte (14/56), resa in merito all'art. 16 del previgente testo dello Statuto speciale (si veda art. 47 delle norme di attuazione del D.P.R. n. 574 del 1951), di identico contenuto rispetto all'art. 20 dell'attuale Statuto, non si debba ravvisare nel caso in esame alcun istituzionale decentramento delle attribuzioni di pubblica sicurezza a favore della Provincia: il Presidente della Giunta provinciale emanerebbe le licenze sopra menzionate in una veste giuridica, che, sostanzialmente, non differisce da quella assunta dal Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza. Del resto, soggiunge l'Avvocatura, la vigente legislazione dello Stato include i provvedimenti che vengono in rilievo nella specie fra gli atti soggetti alle tasse sulle concessioni governative (cfr. le rispettive voci della tabella annessa al D.P.R. n. 641 del 1972. Disciplina delle tasse sulle concessioni governative). Il che comproverebbe che difetta il presupposto giustificativo delle norme regionali dedotte in giudizio. Di qui il necessario risultato della violazione degli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dai quali trae fondamento la potestà legislativa ed impositiva della Regione, il cui esercizio è qui contestato.
b) L'altro rilievo formulato nel ricorso investe, come il corrispondente motivo di rinvio in seguito alla prima approvazione della legge, l'art. 1 del testo censurato. Ivi è posta la disposizione che sostituisce il terzo comma dell'art. 11 della L.R. n. 14 del 1975. Quest'ultima disposizione concerne i ricorsi (inerenti all'applicazione delle tasse in questione, prodotti avanti all'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio) e contempla che, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che sia stata comunicata al ricorrente la relativa decisione, il ricorso s'intende respinto. La modifica introdotta dalla norma impugnata sta in ciò, che, decorso il termine anzidetto, il ricorso deve invece ritenersi accolto. Ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe stata così configurata un'ingiustificata deroga - e perciò un'infrazione al principio generale vigente nel sistema della giustizia amministrativa, che, di regola, al silenzio dell'amministrazione conferisce l'opposto significato: quello, cioè, del diniego di accoglimento dell'istanza ovvero di rigetto del ricorso del privato.
2. Quanto alla censura sopra richiamata sub 1 a) s'impongono le seguenti conclusioni. Essa è fondata, per le ragioni dedotte dallo Stato, con riguardo alla licenza che attiene alle agenzie di affari. Si tratta di un atto ancora soggetto alla tassa sulle concessioni governative (si veda D.P.R. n. 641 del 1972, della tabella allegata), ed emesso dal Presidente della Giunta provinciale quale autorità locale di pubblica sicurezza, senza che le relative funzioni si ano istituzionalmente passate in capo all'ente autonomo. Diverso avviso va accolto con riferimento alla licenza concernente le arti tipografiche. A proposito di quest'ultimo provvedimento, è infatti da osservare che la competenza ad emanarlo è stata trasferita ai Comuni, in forza dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977. La funzione di polizia amministrativa, che si concreta nel rilascio della licenza in questione, è attribuita al comune, come le altre elencate nell'art. 19, nel quadro del seguente regime: il consiglio comunale determina procedure e competenze in ordine all'esercizio di detta funzione; il Ministro dell'Interno può impartire, per il tramite del Commissario del Governo, direttive vincolanti ai sindaci, sempre con riguardo alla funzione attribuita al comune; per esigenze di pubblica sicurezza i provvedimenti, incluso quello qui considerato, sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso; il relativo diniego è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.
Ora, non occorre indagare se così si abbia decentramento istituzionale della funzione e di quale tipo o grado esso sia. Ai fini fiscali, che rilevano per l'attuale giudizio è, infatti, decisiva quest'altra considerazione. A norma dell'art. 8 del D. L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal D.P.R. n. 616 del 1977 e per le quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative, sono assoggettati, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. L'individuazione degli atti soggetti a tale ultima tassa è rimessa, nel quinto comma dello stesso articolo, ad un decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi secondo le modalità ivi prescritte; quello adottato nella specie (D.M. 29 novembre 1978) prevede, infatti, al n. 16 dell'annessa tabella, fra gli atti gravati dalla tassa sulle con cessioni comunali, la licenza per l'esercizio dell'arte tipografi ca. La licenza prevista nell'art. 111 del T.U. di pubblica sicurezza è dunque esclusa dai provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni governative nell'àmbito in cui opera il regime fiscale dettato dalla legge statale in conformità ed attuazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 616. Non si vede, allora, perché la Regione del Trentino-Alto Adige non possa adottare il trattamento tributario disposto dalla norma impugnata; il contestato onere fiscale è fatto gravare su un atto che non figura più tra le concessioni governative; ed esso è stato imposto, occorre concludere, sul razionale e legittimo presupposto che la licenza rilasciata dal comune equivale, per quanto concerne la presente controversia, a quella rimessa al Presidente della Giunta provinciale.
3. Il secondo motivo di ricorso dello Stato è fondato. Il principio al quale la legge regionale doveva nella specie adeguarsi, secondo il primo comma dell'art. 73 dello Statuto, di scende, come osserva l'Avvocatura, dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 e dall'art. 11 del D.P.R. 641 del 1972. L'una e l'altra delle anzidette disposizioni riguardano, ciascuna nel proprio àmbito, puntualmente il settore in cui la Regione ha preteso di esercitare la sua potestà impositiva e legislativa. L'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 statuisce, in materia di ricorsi amministrativi, che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.Analogo criterio è sancito, con specifico riferimento alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative, nel terzo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 641 del 1972. La normativa invocata in giudizio dallo Stato costituisce, secondo statuto, un limite della sfera attribuita al legislatore del Trentino-Alto Adige; limite che il censurato regime delle tasse sulle concessioni regionali ha mancato di rispettare.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 e recante «Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative», nella parte in cui comprende - ad integrazione della tabella allegata alla L.R. n. 14 del 1975 - fra le tasse di spettanza regionale, al numero 67, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1977 di cui al n. 1);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. della Regione Trentino-Alto Adige di cui al n. 1), nella parte in cui - ad integrazione della tabella allegata alla legge regionale n. 14 del 1975 - comprende fra le tasse regionali, al numero 66, quella relativa alla licenza per l'esercizio delle arti tipografiche di cui all'art. 111 del Testo Unico di pubblica sicurezza, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 73 e 77 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
Art. 1-9
Art. 10
Art. 11-12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
A Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
B Provvidenze per attività culturali
a) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
c) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
d) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
Disposizioni generali
Norme relative alle biblioteche interscolastiche, biblioteche di grandi scuole e alle scuole consorziate per la conduzione del servizio di biblioteca
Norme relative ai direttori di biblioteca e al personale amministrativo delle biblioteche scolastiche
Norma finale
f) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
i) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
j) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
C Tutela dei beni culturali
D Istituzioni culturali
a) Legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27 —
b) Legge provinciale 3 agosto 1977, n. 25
c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5 —
Art. 1 (
Finalità
)
Art. 2 (
Il comitato scientifico
)
Art. 3 (
Funzioni del direttore/della direttrice della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Teßmann”
)
Art. 4 (
Mezzi finanziari
)
Art. 5
Art. 6 (Personale)
Art. 7 (Norme transitorie)
Art. 8
Art. 9-10.
della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"
d) Legge provinciale 29 ottobre 1991, n. 31
e) Legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6 —
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3
g) Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 26
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 luglio 2014, n. 23
i) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 31
j) Decreto del Presidente della Provincia 25 novembre 2015, n. 30
k) Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 maggio 1997, n. 2210
o) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 settembre 1997, n. 4611
s) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 settembre 1999, n. 3886
v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
w) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 dicembre 1990, n. 7617
x) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
E Archivio provinciale
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
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2020
2019
2018
2017
Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
Delibera 7 marzo 2017, n. 240
Delibera 7 marzo 2017, n. 248
Delibera 7 marzo 2017, n. 256
Delibera 7 marzo 2017, n. 257
Delibera 14 marzo 2017, n. 280
Delibera 14 marzo 2017, n. 286
Delibera 21 marzo 2017, n. 287
Delibera 28 marzo 2017, n. 350
Delibera 4 aprile 2017, n. 389
Delibera 4 aprile 2017, n. 390
Delibera 11 aprile 2017, n. 398
Delibera 11 aprile 2017, n. 433
Delibera 18 aprile 2017, n. 447
Delibera 18 aprile 2017, n. 454
Delibera 18 aprile 2017, n. 457
Delibera 2 maggio 2017, n. 481
Delibera 2 maggio 2017, n. 483
Delibera 9 maggio 2017, n. 505
Delibera 9 maggio 2017, n. 506
Delibera 16 maggio 2017, n. 520
Delibera 30 maggio 2017, n. 575
Delibera 30 maggio 2017, n. 601
Delibera 30 maggio 2017, n. 607
Delibera 13 giugno 2017, n. 612
Delibera 13 giugno 2017, n. 614
Delibera 13 giugno 2017, n. 646
Delibera 13 giugno 2017, n. 655
Delibera 13 giugno 2017, n. 659
Delibera 20 giugno 2017, n. 684
Delibera 20 giugno 2017, n. 688
Delibera 20 giugno 2017, n. 689
Delibera 27 giugno 2017, n. 695
Delibera 4 luglio 2017, n. 742
Delibera 18 luglio 2017, n. 794
Delibera 18 luglio 2017, n. 795
Delibera 25 luglio 2017, n. 816
2016
Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
Delibera 8 marzo 2016, n. 270
Delibera 15 marzo 2016, n. 292
Delibera 15 marzo 2016, n. 294
Delibera 22 marzo 2016, n. 301
Delibera 22 marzo 2016, n. 310
Delibera 5 aprile 2016, n. 349
Delibera 5 aprile 2016, n. 354
Delibera 5 aprile 2016, n. 364
Delibera 12 aprile 2016, n. 398
Delibera 19 aprile 2016, n. 420
Delibera 19 aprile 2016, n. 421
Delibera 26 aprile 2016, n. 441
Delibera 26 aprile 2016, n. 442
Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Delibera 3 maggio 2016, n. 470
Delibera 10 maggio 2016, n. 497
Delibera 24 maggio 2016, n. 542
Delibera 24 maggio 2016, n. 545
Delibera 24 maggio 2016, n. 566
Delibera 31 maggio 2016, n. 570
Delibera 31 maggio 2016, n. 583
Delibera 31 maggio 2016, n. 597
Delibera 31 maggio 2016, n. 612
Delibera 31 maggio 2016, n. 614
Delibera 31 maggio 2016, n. 615
Delibera 14 giugno 2016, n. 629
Delibera 14 giugno 2016, n. 631
Delibera 14 giugno 2016, n. 633
Delibera 21 giugno 2016, n. 678
Delibera 21 giugno 2016, n. 681
Delibera 28 giugno 2016, n. 706
Delibera 28 giugno 2016, n. 738
Delibera 28 giugno 2016, n. 739
Delibera 5 luglio 2016, n. 764
Delibera 19 luglio 2016, n. 805
Delibera 19 luglio 2016, n. 817
Delibera 26 luglio 2016, n. 832
Delibera 26 luglio 2016, n. 846
Delibera 9 agosto 2016, n. 872
Delibera 9 agosto 2016, n. 886
Delibera 23 agosto 2016, n. 923
Delibera 30 agosto 2016, n. 948
Delibera 13 settembre 2016, n. 989
Delibera 13 settembre 2016, n. 990
Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
Allegato
Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
Allegato 1
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
2015
2014
Delibera 4 febbraio 2014, n. 102
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Delibera 10 giugno 2014, n. 688
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Delibera 22 luglio 2014, n. 920
Delibera 29 luglio 2014, n. 938
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Delibera 4 novembre 2014, n. 1302
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Delibera 11 novembre 2014, n. 1309
Delibera 11 novembre 2014, n. 1315
Delibera 18 novembre 2014, n. 1366
Delibera 18 novembre 2014, n. 1388
Delibera 18 novembre 2014, n. 1370
Delibera 25 novembre 2014, n. 1421
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1525
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1528
Delibera 9 dicembre 2014, n. 1530
Delibera 16 dicembre 2014, n. 1547
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1579
Delibera 23 dicembre 2014, n. 1599
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Delibera N. 210 del 27.01.2003
Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
Delibera N. 440 del 17.02.2003
Delibera N. 574 del 24.02.2003
Delibera N. 792 del 17.03.2003
Delibera N. 977 del 31.03.2003
Delibera N. 1036 del 31.03.2003
Delibera N. 1146 del 14.04.2003
Delibera N. 1435 del 05.05.2003
Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
Delibera N. 2006 del 16.06.2003
Delibera N. 2366 del 14.07.2003
Delibera N. 2090 del 23.06.2003
Delibera N. 2398 del 14.07.2003
Delibera N. 2399 del 14.07.2003
Delibera N. 2523 del 21.07.2003
Delibera N. 2580 del 28.07.2003
Delibera N. 2689 del 12.08.2003
Delibera N. 3016 del 01.09.2003
Delibera N. 3009 del 01.09.2003
Delibera N. 3223 del 22.09.2003
Delibera N. 3307 del 29.09.2003
Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
Delibera N. 3474 del 06.10.2003
Delibera N. 3540 del 13.10.2003
Delibera N. 3564 del 13.10.2003
Delibera N. 3679 del 20.10.2003
Delibera N. 3872 del 04.11.2003
Delibera N. 4447 del 09.12.2003
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1988
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Corte costituzionale - Ordinanza N. 95 del 14.04.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 151 del 27.06.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 166 del 01.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 14.07.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 195 del 15.07.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 245 del 18.11.1986
Corte costituzionale - Sentenza N. 294 del 31.12.1986
Corte costituzionale - Ordinanza N. 305 del 31.12.1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
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2008
2007
2006
2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
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