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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
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In vigore al: 18/02/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Provvedimenti statali anticrisi - rimpatrio dall'estero di patrimonio finanziario - riserva allo Stato della relativa imposta straordinaria
Attendere, processo in corso!
Sentenza (12 maggio 2010) 20 maggio 2010, n. 173; Pres. Amirante; Red. Gallo
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l'art. 13-
bis
, comma 8, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione dell'art. 75, comma 1, lettera
g
), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e degli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale.
La ricorrente premette che il menzionato art. 13-
bis
, introdotto dalla legge di conversione, detta «Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato», istituendo, al comma 1, «un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali: a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167 [...]; b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa».
Il censurato comma 8 – prosegue la ricorrente – prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».
La ricorrente sostiene che, qualora la norma denunciata, nel disporre delle maggiori entrate, si riferisse anche a quelle riscosse nell'àmbito della Provincia autonoma di Trento, essa lederebbe l'autonomia finanziaria di tale Provincia, regolata dal Titolo VI dello statuto speciale, dalla
legge 30 novembre 1989, n. 386
(Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), e dal d.lgs. n. 268 del 1992.
La Provincia propone la sua impugnazione per l'ipotesi che la disposizione censurata vada intesa nel senso di riservare al bilancio statale anche la quota delle entrate di sua competenza. Osserva, infatti, che l'art. 13-
bis
non menziona specificamente le Province autonome, «per cui non è chiaro se realmente tale disposizione intenda sottrarre alla Provincia le entrate tributarie derivanti dall'applicazione dell'art. l3-
bis
e relative a soggetti residenti (o aventi sede) nel territorio provinciale», in quanto «in tale situazione di non chiarezza» dovrebbe prevalere l'interpretazione che fa salva l'autonomia finanziaria della Provincia come definita dallo statuto.
In caso contrario – osserva la ricorrente – la disposizione censurata violerebbe l'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto di autonomia, secondo cui spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate», e gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 268 del 1992, in quanto essa riserverebbe allo Stato la quota di spettanza della Provincia in assenza dei presupposti indicati da tali disposizioni.
L'art. 9, in particolare, stabilisce che «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi» è riservato allo Stato se destinato per legge – per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
– alla copertura, ai sensi dell'art. 81 Cost., di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, e «purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».
L'art. 10 prevede, al comma 6, che una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti». Al successivo comma 7 prevede, poi, che «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresí:
a
) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b
) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province».
La ricorrente lamenta, in conclusione, che la destinazione delle nuove entrate tributarie – stabilita dall'art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata –, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», non concreta alcuno dei presupposti di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, non essendo previsti né le «spese specifiche», né il «carattere non continuativo», né l'estraneità alle materie regionali.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando l'infondatezza della questione prospettata.
A detta della difesa dello Stato, l'eccezionalità del prelievo, la sua natura peculiare – data dal fatto che esso surroga l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chi violò le norme amministrative, tributarie e previdenziali riguardanti l'esportazione di capitali – e la limitatezza nel tempo dell'operatività della disposizione escludono che essa possa violare gli evocati parametri.
Osserva la stessa difesa che l'art. 117, secondo comma, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato il sistema tributario e contabile statale e l'ordinamento civile e penale, materie alle quali il prelievo in questione deve essere ricondotto, perché esso sostituisce «le sanzioni (anche) pecuniarie per gli illeciti commessi, ora, appunto, regolarizzati, le cui sanzioni pecuniarie non furono mai destinate al bilancio provinciale».
3. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha insistito nell'accoglimento della questione prospettata, rilevando che: a) la
legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), ha inserito nello statuto speciale l'art. 75-
bis
, il quale conferma che, a prescindere dall'ufficio al quale pervengono le somme pagate ai sensi dell'art. 13-
bis
censurato, quelle provenienti da soggetti residenti o aventi sede nella provincia di Trento spettano per i nove decimi alla Provincia; b) l'osservazione della difesa erariale secondo la quale le entrate tributarie di cui all'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto speciale non comprendono le sanzioni amministrative non si attaglia alla fattispecie in esame, perché le somme di cui si tratta non sono riscosse a titolo di sanzione, bensí a titolo di imposta straordinaria, con l'esclusione di sanzioni; c) trova applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto speciale, perché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 268 del 1992 precisa che «ai fini dell'art. 75, comma 1, lettera
g
), dello statuto per entrate tributarie si intendono le entrate qualificate come tali nel bilancio dello Stato»; d) la corresponsione alla Provincia di quanto le compete ai sensi dello statuto risulta pienamente giustificata dalla considerazione che l'imposta straordinaria tiene luogo di quelle non pagate dai soggetti residenti o aventi sede nella provincia «sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, imposte che sarebbero affluite alla Provincia secondo le norme dello Statuto»; e) il fatto che, in caso di applicazione di sanzioni, queste sarebbero affluite al bilancio statale non può condurre a disapplicare il regime delle entrate tributarie, perché «l''acquisizione al bilancio statale delle sanzioni si spiega con la considerazione che l'attività amministrativa sanzionatoria è svolta dagli uffici statali, mentre la norma impugnata […] vorrebbe distrarre dal bilancio provinciale somme che i privati pagano a titolo di imposta, in sostituzione delle imposte non pagate, senza neppure che vi sia un'attività amministrativa statale volta a scoprire gli illeciti o a far “emergere” le attività»; f) non si contesta la competenza statale in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», che consente a quest'ultimo di istituire e regolare l'imposta, «ma solo la norma che, secondo l'interpretazione prospettata nel ricorso a titolo cautelativo, sottrarrebbe alla Provincia le entrate di sua spettanza»; g) non si contesta neanche la competenza statale nella materia dell'ordinamento civile e penale, in base alla quale possono legittimamente essere disciplinate le conseguenze del rimpatrio o della regolarizzazione dei capitali, ma si contesta soltanto la destinazione delle somme riscosse a titolo di imposta straordinaria.
4. – Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito quanto già dedotto, insistendo per il rigetto del ricorso e sostenendo, in primo luogo, che l'imposta straordinaria di cui si tratta non è una vera imposta, ma è «un pagamento stabilito in cambio di un rimpatrio non rischioso di capitali illecitamente esportati», che si concretizza nel «prezzo di un “perdono” che cancella le conseguenze penali, fiscali, amministrative e civili dell'illecita condotta». La difesa dello Stato rileva, in particolare, che il prelievo in questione si paga «a condizione che si compia una certa attività e che si chieda di pagarlo» e che, nel caso di specie, la somma corrisposta non è altro che il “riscatto” dell'illecito, «la sostituzione (favorevole per il colpevole) delle sanzioni penali ed amministrative altrimenti irrogabili, alle quali lo Stato rinuncia» e che non sarebbero comunque spettate alla Provincia autonoma.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene, in secondo luogo, che la norma denunciata afferisce alle competenze legislative statali nelle materie del coordinamento della finanza pubblica e dell'ordinamento civile e penale, perché ha l'effetto di “decriminalizzare” e “desanzionare” un certo comportamento in cambio di un ravvedimento operoso accompagnato dal pagamento di una determinata somma.
In terzo luogo – sempre per la difesa statale – il prelievo in questione sarebbe di spettanza dello Stato anche se fosse considerato di carattere tributario, perché ha i requisiti richiesti a tal fine dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato dalla ricorrente quale parametro di costituzionalità, essendo diretto «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo» ed essendo temporaneo. In particolare: «la destinazione legale del rientro dei capitali e del pagamento della sanatoria è data dall'art. 16, c. 3, D. L. n. 78/09, e cioè la destinazione è l'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010-2013»; mentre «la “temporaneità” è data dal termine di scadenza della regolarizzazione al 30 aprile 2010 (termine cosí prorogato dall'art. 1 D. L. 30 dicembre 2009, n. 194)».
Considerato in diritto
1. – La Provincia autonoma di Trento censura l'art. 13-
bis
, comma 8, del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3», e cioè «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».
Sono evocati quali parametri di legittimità costituzionale: a) l'art. 75, comma 1, lettera
g
), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale prevede che spettano alle Province autonome «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate»; b) gli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). In particolare, le evocate disposizioni del d.lgs. n. 268 del 1992 prevedono, rispettivamente, che: (b.1.) «Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-
bis
» (art. 9); (b.2.) una quota del previsto incremento del gettito tributario, con alcune esclusioni, «può essere destinata», limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto, «al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti» (art. 10, comma 6); (b.3.) «Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresí:
a
) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b
) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province» (art. 10, comma 7).
Secondo la Provincia ricorrente, la disposizione impugnata, se interpretata – come lo Stato l'interpreta – nel senso che essa riserva al bilancio statale anche la quota dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disciplinata dai precedenti commi dello stesso art. 13-
bis
, víola gli evocati parametri, perché dispone una tale riserva per un'entrata tributaria erariale destinata, invece, alla Provincia stessa; e ciò, senza che sussista la condizione prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè la destinazione del gettito alla copertura di «spese specifiche», aventi «carattere non continuativo» ed estranee «alle materie regionali».
2. – La trattazione della questione di legittimità costituzionale relativa alla suddetta disposizione viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con il medesimo ricorso, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto.
3. – La difesa dello Stato eccepisce, in primo luogo, che la riserva al bilancio statale della suddetta imposta straordinaria esula dall'àmbito di applicazione degli evocati parametri, perché essi si riferiscono ad entrate tributarie, mentre il prelievo in questione non ha natura tributaria.
L'eccezione non è fondata.
Il prelievo di cui al citato art. 13-
bis
ha la seguente disciplina: a) è dovuto, in via straordinaria, in relazione al rimpatrio o alla regolarizzazione, limitatamente al periodo indicato dal comma 6, delle attività finanziarie e patrimoniali «detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni» (comma 1, lettera
a
); b) si applica «su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione» e con «un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni» (comma 2); c) è corrisposto per il tramite di intermediari (banche e altri soggetti individuati dall'art. 11, comma 1, lettera
b
, del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 350) e previa presentazione agli stessi intermediari di una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate (art. 13 del d. l. n. 350 del 2001); d) il suo gettito è destinato a finanziare la manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013».
La suesposta disciplina conferma la qualificazione di «imposta straordinaria» data dallo stesso legislatore al menzionato prelievo. Quest'ultimo – secondo la ricostruzione appena delineata nelle lettere da a) a d) – risponde, infatti, a tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale (
ex plurimis
: sentenze
n. 141 del 2009
,
n. 335
e
n. 64 del 2008
,
n. 334 del 2006
e
n. 73 del 2005
) per qualificare come tributarie alcune entrate. Esso costituisce, in particolare, una prestazione obbligatoria straordinaria stabilita per legge (lettere a, b, c), collegata ad una pubblica spesa (lettera d), in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (lettera a).
Dalla natura tributaria di detto prelievo – desumibile dai criteri sostanziali sopra indicati e non certo dalle modalità di contabilizzazione del gettito – consegue la pertinenza degli evocati parametri, i quali si riferiscono, appunto, alle entrate tributarie.
4. – Nel merito, la questione non è fondata.
Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimità della riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da «finalità diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera
b
), dell'art. 10-
bis
» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioè da finalità diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-
bis
, comma 1, lettera
b
); b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali»; c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile».
Il denunciato ultimo comma dell'art. 13-
bis
del d. l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni.
4.1. – Quanto alla condizione
sub
a), è agevole rilevare che la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto piú articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10.
4.2. – Quanto alla condizione
sub
b) della copertura «di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province», deve essere preliminarmente preso in considerazione quanto previsto dallo stesso art. 16, comma 3, richiamato dalla disposizione censurata, il quale stabilisce – come visto – che la destinazione del gettito dell'imposta «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti» deve avvenire «in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013» (DPEF). È perciò necessario accertare se dal suddetto DPEF siano desumibili finalità di copertura di spese che abbiano i caratteri della novità, della specificità, della non continuatività e della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali.
A tal fine va osservato che, ai punti I e II del citato DPEF, la programmazione economico-finanziaria per il triennio è posta in stretta relazione con l'esigenza di contrastare gli effetti sull'economia nazionale dell'attuale crisi economica internazionale. Vi si legge, infatti, che «il Governo intende agire per trasformare l'attuale crisi in un'opportunità di sviluppo e di rilancio per l'economia italiana» (punto I, pagina 2). In tale quadro congiunturale, l'azione del Governo è quindi volta (secondo quanto indicato al successivo punto III) a «fronteggiare la recessione sia con misure a supporto del settore finanziario sia di stimolo fiscale» (pagina 15). Tali misure consistono, per lo piú, in spese dirette al finanziamento della ripresa economica, quali: il sostegno alle imprese, anche attraverso il finanziamento del fondo di garanzia e l'alleggerimento del carico fiscale (pagine 17 e 25); gli interventi sul mercato del lavoro, anche attraverso il finanziamento del fondo per l'occupazione (pagine 18 e 25); il finanziamento degli investimenti pubblici, con particolare riguardo alle infrastrutture e alle attività di ricerca e sviluppo (pagina 18); il supporto alle famiglie, con misure di salvaguardia del potere d'acquisto, di tutela dei piccoli risparmiatori, di risposta all'emergenza abitativa (pagine 18 e 26); il finanziamento della cooperazione internazionale allo sviluppo (pagina 26); il finanziamento delle opere di ricostruzione dell'Abruzzo (pagina 26).
Dall'analisi dei contenuti e delle finalità del DPEF emerge con chiarezza che le spese alla cui copertura esso fa riferimento soddisfano la condizione
sub
b), perché possiedono sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la norma censurata è inserita nel decreto- legge n. 78 del 2009, che ha anch'esso la finalità di fronteggiare, con un'ampia gamma di misure economiche, l'attuale congiuntura internazionale, recando appunto, come appare evidente dalla sua stessa intitolazione, «provvedimenti anticrisi».
4.3. – Quanto, infine, alla condizione
sub
c) richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è agevole rilevare che anch'essa è soddisfatta dalla disposizione impugnata.
Il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-
bis
, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché – come espressamente disposto dalla norma censurata – affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla Provincia autonoma di Trento;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto- legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 75, comma 1, lettera g), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 9 e 10, commi 6 e 7, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe.
Caricamento in corso
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Italiano
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
A Partecipazioni provinciali
a) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
b) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
c) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
d) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
e) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
f) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
g) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
h) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
i) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
j) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
k) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
l) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17
m) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
n) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
o) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
p) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
q) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
r) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
s) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
Disposizioni in materia di entrate
Disposizioni in materia di spesa
Altre disposizioni
Tabella A e B
t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 2004, n. 1
u) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
v) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
v) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
w) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
x) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
y) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
B Tributi provinciali
a) Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
b) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (1)
Art. 1-2
Art. 3
Art. 4-6
Art. 7 (Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative)
Art. 7/bis (Soppressione di tasse provinciali sulle concessioni non governative)
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24 (Abrogazione di norme)
Art. 25
Art. 26 (Clausola d'urgenza)
c) Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3
d) Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
e) Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
f) Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
f) LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1999, n. 7
g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 24
h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4
C Finanze locali
D Bilancio provinciale
E - Debito fuori bilancio
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
A Struttura dirigenziale
B Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
C Assunzione in servizio e profili professionali
D Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
E Contratti collettivi
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
d) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
e) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
e) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
f) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
f) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
g) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
g) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
h) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
h) Contratto di comparto
i) Contratto collettivo 28 agosto 2001
j) Contratto collettivo 25 marzo 2002
j) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
k) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
k) Contratto di comparto 4 luglio 2002
l) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
l) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
m) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
m) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
n) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
n) Contratto collettivo 13 marzo 2003
o) Testo unico del 23 aprile 2003
o) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
p) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
p) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
Art. 1 (Ambito di applicazione)
PREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
INDENNITÀ DI COORDINAMENTO
Art. 10 (Incarico ed indennità di coordinamento)
INDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
DISPOSIZIONI VARIE
VALUTAZIONE
DISPOSIZIONI VARIE
Allegato 1
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
Trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
Allegato 4
q) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
r) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
r) Contratto di comparto 5 novembre 2003
s) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
s) Contratto collettivo 13 luglio 2004
t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
t) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
u) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
u) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
v) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
v) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
w) Contratto collettivo 4 agosto 2005
x) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
x) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
y) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
z) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
z) Contratto collettivo 8 marzo 2006
a') Contratto collettivo 21 giugno 2006
b') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
b') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
c') Contratto collettivo 6 ottobre 2006
d') Contratto collettivo 5 luglio 2007
d') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
e') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
Art. 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
Art. 2 (Composizione della delegazione sindacale nella contrattazione di comparto)
Art. 3 (Rappresentatività sindacale per l'area del personale direttivo)
Art. 4 (Obbligatorietà erga omnes dei contratti collettivi)
Art. 5 (Revisioni della disciplina sulla rappresentatività sindacale)
Art. 6 (Contrattazione decentrata)
Art. 7 (Norma transitoria)
Allegato 1
e') Contratto collettivo 8 agosto 2007
f') Contratto collettivo 8 agosto 2007
g') Contratto collettivo 8 agosto 2007
DISPOSIZIONI GENERALI
h') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
h') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
i') Contratto collettivo 23 novembre 2007
i') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
k') Contratto collettivo 22 aprile 2008
k') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
l') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
m') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
m') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
n') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
n') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
o') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
p') Contratto di comparto 11 novembre 2009
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
Art. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
Art. 4 (Periodo di prova)
Art. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
Art. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
Art. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)
Art. 8 (Indennità di risultato)
Art. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
Art. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
Art. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
Art. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
Art. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
Art. 14 (Norme finali e transitorie)
Art. 15 (Abrogazione di norme)
ALLEGATI
q') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
Art. 1 (Attività ricreative del personale provinciale)
Art. 2 (Adeguamento dell'indennità d'istituto e dell'indennità di coordinamento)
Art. 3 (Indennità di servizio forestale)
Art. 4 (Canone per l’uso di alloggi di servizio)
Art. 5 (Disciplina del diritto di sciopero per il servizio antincendio aeroportuale)
Art. 6 (Provvidenze per il personale del corpo forestale provinciale)
Art. 7 (Raggruppamento di profili professionali)
Art. 8 (Requisiti d’accesso)
Art. 9 (Profilo professionale bibliotecario qualificato / bibliotecaria qualificata (VII))
Art. 10 (Profilo professionale assistente tecnico scolastico / assistente tecnica scolastica(IV))
Art. 11 (Profilo professionale esperto/esperta nelle materie tecniche (IX))
Art. 12 (Accesso all’impiego provinciale di persone in situazione di handicap in possesso di qualificazione professionale parziale)
Art. 13 (Microstrutture e servizi diurni per bambini e bambine)
Art. 14 (Verifica requisiti per il personale tecnico presso le scuole)
Art. 15 (Indennità per l’informatizzazione del libro fondiario)
Art. 16 (Norma transitoria per il profilo professionale di aiutante tavolare)
Art. 17 (Norma transitoria per il profilo professionale di collaboratore/trice all’integrazioni di bambini ed alunni in situazione di handicap)
Art. 18 (Norme transitorie sull’attestato di conoscenza delle due lingue per l’accesso ai profili professionali del personale insegnante ed equiparato per la scuola dell’infanzia)
Allegato 1
q') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
r') Contratto collettivo 24 novembre 2009
s') Accordo24 novembre 2009
t') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
v') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
w') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
w') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
x') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
y') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
z') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
a'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
b'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
b'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
c'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
d'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
d'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
f'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
g'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
h'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
h'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
i'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
l'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
n'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
w'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
F Dotazioni organiche e ruoli
G Divise di servizio
H Cessazione dal servizio e relative provvidenze
I Trasferimento di personale di altri enti
J Giunta provinciale
K Consiglio provinciale
L Procedimento amministrativo
M Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 19
Corte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2015, n. 46
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 61
Corte costituzionale - sentenza 25 marzo 2015, n. 65
Corte costituzionale - ordinanza 24 marzo 2015, n. 68
Corte costituzionale - sentenza 24 marzo 2015, n. 77
Corte costituzionale - ordinanza 25 marzo 2015, n. 79
Corte costituzionale - ordinanza 13 maggio 2015, n. 121
Corte costituzionale - sentenza 8 giugno 2015, n. 125
Corte costituzionale - ordinanza 8 giugno 2015, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 23 settembre 2015, n. 208
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 213
Corte costituzionale - ordinanza 7 ottobre 2015, n. 214
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 238
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 239
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 246
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 249
Corte costituzionale - sentenza 4 novembre 2015, n. 251
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2015, n. 254
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 257
Corte costituzionale - ordinanza 18 novembre 2015, n. 259
Corte costituzionale - sentenza 3 novembre 2015, n. 263
2014
2013
Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2
Corte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38
Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60
Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71
Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77
Corte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114
Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122
Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133
Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
Corte costituzionale - sentenza 1 luglio 2013, n. 172
Corte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176
Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187
Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
Corte costituzionale - sentenza219
Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221
Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 233
Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
2012
2011
2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
2002
2001
2000
1999
Corte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 311 del 16.07.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 389 del 22.10.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 420 del 04.11.1999
Corte costituzionale - Sentenza N. 425 del 10.11.1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico