In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 18/02/2017

Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Disciplina statale di incentivazione nel settore dell'agricoltura - Vincolo di destinazione è incompatibile con il rango dell'autonomia speciale

Sentenza (18 dicembre) 21 dicembre 1985, n. 357; Pres. Paladin – Rel. La Pergola
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 4 settembre 1981, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni della l. 1° agosto 1981 n. 423, concernente (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981), in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e alle relative norme di attuazione.
La ricorrente, premesso che la legge impugnata deve ritenersi applicabile anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, come si desume dall'art. 17 della stessa, deduce l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge, i quali, disciplinando minuziosamente i vari tipi di intervento, determinando i limiti, le modalità, i criteri di erogazione delle provvidenze ed i beneficiari di queste, lederebbero la competenza legislativa primaria della Provincia in materia di agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico, ecc., nonché la correlativa potestà amministrativa (artt. 8 n. 21 e 16, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia). Né, aggiunge la ricorrente, le norme di attuazione dello Statuto in materia di agricoltura, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279, prevedono (art. 8) alcuna riserva di competenza a favore dello Stato tale da far ritenere che gli interventi previsti dalla normativa censurata siano sottratti alla sfera di attribuzioni della Provincia.
Di conseguenza, la legge statale potrebbe valere nella Provincia autonoma solo quale espressione di un principio dell'ordinamento, ma sarebbe illegittima nel caso in cui, come nella specie, pretendesse di imporre singole disposizioni di carattere specificamente operativo ed immediatamente precettivo, quali il vincolo di destinazione delle somme (art. 17), il rispetto di limiti, modalità e criteri di erogazione delle provvidenze e l'individuazione dei beneficiari delle stesse.
Sarebbe anche lesa, infine, per gli stessi motivi, la competenza legislativa concorrente della Provincia in materia di commercio, ai sensi dell'art. 9, n. 3 dello Statuto e relative norme di attuazione (d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017).
2. Con ricorso notificato il 4 settembre 1981 anche la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso analogo giudizio di legittimità costituzionale, estendendo la censura, tuttavia, alla l.n. 423 del 1981 < nel suo complesso e, in particolare, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 16, e 17>, e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto speciale, che risulterebbe>,  e richiamando anche l'art. 78 dello Statuto speciale, che risulterebbe violato in quanto non sarebbero rispettati i principi ivi contenuti allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dallo Statuto stesso.
Per il resto, il ricorso contiene argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento.
3. Si è costituito, in entrambi i giudizi, con identici atti di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza dei ricorsi.
Sostiene l'Avvocatura che nel quadro dell'unità e dell'indivisibilità dello Stato esistono limiti alle potestà legislative delle Regioni e delle Province autonome per assicurare il rispetto degli interessi nazionali.
Tali limiti, per le Province autonome, sono sanciti negli artt. 4, 8, 9 e 16 dello Statuto ed operano non solo in senso negativo nel senso cioè che la legge provinciale non può oltrepassarli, ma anche in quello di offrire la base per il legittimo esercizio della potestà legislativa ed amministrativa dello Stato là dove l'attività provinciale non può esplicarsi (è richiamata la sentenza della Corte n. 37 del 1966).
Ciò premesso, ad avviso dell'Avvocatura la l.n. 423 del 1981 é intesa ad assicurare la copertura finanziaria di interventi straordinari a favore di fondamentali settori agricoli che versano in particolari difficoltà, ed é stata quindi emanata per la cura di un interesse nazionale, rispetto al quale la competenza delle Regioni e delle Province autonome subisce i limiti anzidetti.
In particolare, poi, l'Avvocatura eccepisce l'infondatezza della censura in relazione all'art. 78 dello Statuto, sostenendo che l'intervento statale, che reca finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli propri della Provincia, é diverso da quello contemplato in detta norma e che comunque la legge si limita a stabilire le destinazioni delle somme erogate, consentendo, pur se entro certi limiti, alla Provincia eventuali variazioni.
4. Nell'imminenza dell'udienza pubblica hanno depositato identiche memorie aggiuntive le Province ricorrenti, le quali ribadiscono le argomentazioni svolte nei ricorsi, richiamando la sentenza della Corte n. 340 del 1983.
5. Nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1985, il giudice La Pergola ha svolto la relazione e la difesa delle ricorrenti e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ribadito le conclusioni adottate.
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 16 e 17 della legge 1° agosto 1981 n. 423 (Interventi per l'agricoltura), per asserito contrasto con le disposizioni dello Statuto speciale, e norme di attuazione, che ad essa attribuiscono la competenza legislativa primaria - e la corrispondente competenza amministrativa nel settore dell'agricoltura (art. 8 n. 21 e art. 16, primo comma, dello Statuto speciale). La sfera della ricorrente sarebbe stata invasa con statuizioni di carattere «specificamente operativo ed immediatamente precettivo», le quali vincolano l'impiego delle somme stanziate alle singole destinazioni di spesa, pongono limiti massimi e minimi (quanto al concorso nel pagamento degli interessi e all'ammontare dei contributi consentiti), individuano modalità, criteri di erogazione e beneficiari delle provvidenze. Tale disciplina, lamenta la ricorrente, non è sorretta da alcuna riserva di competenza statale, non configura principi fondamentali dell'ordinamento, né alcuna delle previste altre limitazioni per la sfera di autonomia provinciale. Per le stesse ragioni sarebbe offeso l'art. 9 n. 3 dello Statuto, che contempla la competenza concorrente della Provincia in materia di commercio e le conseguenti norme di attuazione.
La Provincia di Bolzano, nel porre anch'essa la questione sopra prospettata, impugna non solo le norme investite dal ricorso della Provincia di Trento, ma anche gli artt. 7 e 8, coinvolge nella censura l'intera legge n. 423, ed include infine fra i parametri invocati l'art. 78 dello Statuto, al quale l'altra ricorrente non fa riferimento.
Data la sostanziale identità della questione, i giudizi sollevati con i ricorsi in epigrafe sono riuniti e congiuntamente decisi.
2. L'esame della specie esige un rilievo di ordine preliminare. L'impugnativa proposta dalla Provincia di Bolzano nei confronti di tutta la legge in considerazione non è giustificata da altri motivi, diversi da quelli comuni ai due ricorsi. L'indagine rimessa alla Corte è dunque circoscritta alle disposizioni puntualmente censurate dall'una e dall'altra Provincia. Resta il fatto che queste censure sono dalla Provincia di Bolzano formulate anche in relazione all'art. 78 dello Statuto e più precisamente ai principi ivi stabiliti per gli scopi che contempla il legislatore. La Corte ritiene quindi di doversi sùbito occupare della pretesa inosservanza di tale precetto.
2.1 Le previsioni dell'art. 78 concernono le modalità procedurali ed i criteri per la determinazione di una quota del gettito erariale che, limitatamente ai tributi in detta norma indicati, è riservata alla Provincia. Com'è stato chiarito in una recente pronunzia (sent. n. 356 del 1985), la guarentigia dell'autonomia speciale è affidata all'accordo fra il Governo ed il presidente della Giunta provinciale, che definisce, annualmente, la quota in discorso; soltanto in quella sede si tien conto - in base ai parametri della popolazione e del territorio - delle spese per gli interventi generali disposti dallo Stato nella restante parte del territorio nazionale e negli stessi settori di competenza delle Province. Ma con ciò non si stabilisce che all'ente autonomo spetta una quota, automaticamente individuata secondo i due suddetti indici, per gli interventi generali dello Stato. La Provincia può quindi pretendere l'osservanza dei principi stabiliti nell'art. 78 non di fronte a singole leggi di stanziamento come qui accade - ma solo in rapporto all'arco di tempo e al relativo flusso delle spese, cui deve necessariamente riferirsi l'accordo prescritto per definire l'ammontare del gettito erariale ad essa spettante (cfr. sent. n. 180 del 1976). La censura, nei termini in cui è formulata, non trova fondamento nell'invocato disposto statutario. Posto ciò, la questione deve essere esaminata in relazione alle altre norme di raffronto.
3. Le impugnative proposte coinvolgono indistintamente gli articoli di legge dedotti in controversia, sull'assunto che difetti, per ciascuna delle singole statuizioni investite, qualsiasi fondamento costituzionale dell'intervento dello Stato, come si è nel presente caso atteggiato. L'Avvocatura ritiene che la base della normativa impugnata stia, invece, nell'interesse nazionale, al cui rispetto gli stessi disposti statutari invocati dalle ricorrenti subordinano l'esercizio dei poteri di autonomia.
Senonché, la tesi difensiva dello Stato non vale, o almeno non basta, a mandar indenne da censura la disciplina in esame. La competenza primaria riconosciuta alla Provincia in materia di agricoltura è presidiata dalla guarentigia dello Statuto speciale. Dove ciò accade, come la Corte ha in altro giudizio precisato (sent. n. 340 del 1983), il denunziato grado di specificità delle norme poste nella legge n. 423 non trova idonea copertura nell'interesse nazionale.
L'apprezzamento di questo interesse, e delle sottostanti esigenze unitarie, è certo rimesso agli organi centrali; esso viene in rilievo nella funzione di indirizzo e coordinamento, che lo Stato può esercitare, anche in via legislativa, ma senza scendere, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, alla normazione di dettaglio, com'è detto nella pronunzia sopra ricordata. L'interesse nazionale giustifica la produzione della normativa statale altre la sfera consentita all'indirizzo e coordinamento solo in quanto operi il concorrente supporto di un qualche altro limite, sancito, nelle fonti di rango costituzionale, con riguardo alla competenza primaria della Provincia.
4. Nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 5 e 7 (impugnati il primo dalle due Province, il secondo soltanto dalla Provincia di Bolzano: v. sopra n. 1) il requisito di un ulteriore titolo giustificativo dell'intervento statale, al quale la Corte ha testè fatto riferimento, è soddisfatto. Le anzidette disposizioni desti nano le spese erogate alla concessione di indennità e ad altri adempimenti ai sensi della normativa comunitaria e perciò perseguono finalità imposte dall'osservanza dell'art. 11 Cost. (cfr. sent. n. 356 del 1985).
L'art. 5 regola altresì, al terzo, quarto e quinto comma, le modalità di erogazione dell'indennità prevista nello stanziamento ed il relativo importo, modificando, a quest'effetto, talune previsioni della legge 10 maggio 1976 n. 352, che recepisce le direttive della CEE afferenti al settore dell'intervento.
Tale legge, passata a suo tempo al vaglio della Corte, provvede a ripartire fra Stato e Regioni le competenze che servono, nel suo àmbito di applicazione, ad attuare le direttive comunitarie; il criterio al riguardo adottato - come questo Collegio ha affermato (sent. n. 81 del 1979) - non offende i principi dell'autonomia e del decentramento; né il legislatore si è da esso discostato nel produrre le disposizioni ora soggette a sindacato. Quanto alle rimanenti norme censurate sovvengono, invece, le considerazioni seguenti.
5. Le disposizioni legislative che residuano all'esame del Collegio hanno vario contenuto. Talune di esse regolano la concessione, da parte delle Regioni e Province, di un contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario (art. 1) o sui prestiti per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, o per il trattamento di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi (art. 4); altre si occupano della concessione a cooperative, e loro consorzi, di mutui integrativi a tasso agevolato (art. 12) e di concorsi negli interessi sui mutui (ventennali) stipulati da cantine e stalle sociali e da più tipi di cooperative per i fini rispettivamente indicati nella stessa legge (artt. 4, 16); altre, ancora, stanziano spese per certi fondi di sviluppo, qual è quello della meccanizzazione per l'agricoltura (art. 8). Vi è, infine, l'art. 17, il quale così testualmente dispone: «Le Regioni a Statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché le associazioni e le unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978 n. 674 e legge 27 luglio 1967 n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge ».
Tale ultimo precetto incide sull'autonomia della Provincia in relazione a quanto è disposto in tutte le altre norme, di cui si controverte. Sebbene gli oggetti delle impugnate previsioni differiscano, si tratta infatti, in ogni caso, di norme di spesa, dirette a finanziare contributi ed altre previdenze, da erogarsi in conformità della disciplina appositamente dettata, la quale, una volta ripartite le somme stanziate, vincola dunque le Regioni e le Province autonome - in forza, appunto, dell'art. 17  - nella relativa utilizzazione e destinazione. Se si guarda al contesto in cui essi sono disposti con la legge n. 423, i lamentati interventi dello Stato possono ricondursi, piuttosto che all'esercizio dell'indirizzo e coordinamento delle attività regionali, al coordinamento nel settore finanziario e della spesa pubblica, che ha lo specifico addentellato, nel sistema costituzionale, delle statuizioni contenute nell'art. 119 Cost.
Il punto va precisato. Gli stanziamenti di cui la Corte è chiamata ad occuparsi sono distintamente contemplati, ma nel quadro di una legge che non eroga contributi speciali a singole Regioni per provvedere a scopi determinati, com'è previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost.. Gli «interventi in agricoltura», quali il legislatore li ha qui configurati, scaturiscono da un atto che interessa la cerchia intera delle Regioni, insieme con le due Province ricorrenti: e dei poteri di tutti questi enti autonomi gli obiettivi perseguiti con il finanziamento statale promuovono un esercizio, il quale si spiega, conviene aggiungere, di là dell'àmbito in cui alle funzioni normali di questi enti sopperisce la garanzia di tributi propri e di quote di tributi erariali, consacrata nel secondo comma dell'art. 119 Cost.
Il corretto inquadramento del caso di specie - nel senso, appena visto, che non si tratta di contributi speciali ed interamente rimessi alla legge statale, ma non si versa nemmeno nell'ipotesi in cui la Provincia utilizza il gettito erariale ad essa garantito secondo Costituzione o Statuto - conduce, poi, a questa riflessione: la funzione di indirizzo e coordinamento radicata nell'art. 119 Cost. dischiude all'organo legislativo dello Stato le connesse attribuzioni normative - e così, per quanto interessa il presente giudizio, consente ad esso di disporre il regime che afferisce all'impiego delle somme erogate - solo in quanto non risultino lese le forme e condizioni particolari di autonomia, delle quali le ricorrenti fruiscono, precisamente, sul versante della spesa. Ma ad avviso della Corte i vincoli che circondano l'erogazione degli stanziamenti in questione vulnerano il nucleo della competenza provinciale proprio per via dell'art. 17, là dove è prescritta l'osservanza delle destinazioni di spesa, che risultano, in ciascun articolo censurato, dalle previsioni del legislatore. Il margine di scelta e di apprezzamento lasciato alla Provincia, non diversamente dalle Regioni a Statuto ordinario, si riduce, infatti, alla facoltà di variare la devoluzione delle somme loro assegnate, sempre nell'àmbito, tuttavia, al quale la spesa è destinata. Il risultato è incompatibile con le esigenze ed il rango dell'autonomia speciale. Per giustificare la disposizione in parola occorreva un diverso criterio, che consentisse alla Provincia di utilizzare gli stanziamenti ad essa spettanti, non nei limiti della singola destinazione, ma secondo le finalità in complesso perseguite con il generale intervento, che nel presente caso la legge statale configura. Nessun'altra previsione è stata, del resto, adottata a salvaguardia della posizione differenziata della ricorrente. Così, in particolare, l'art. 17 prescinde dal contemplare alcun consenso della Provincia alla determinazione delle finalità di spesa, fuori che quello eventualmente reso in seno agli organi collegiali sentiti prima del riparto (cfr. art. 1, ultimo comma; art. 3, ultimo comma; art. 4, ultimo comma; art. 14, terzo comma; art. 16, terzo comma). Di questa disposizione va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale.
La conclusione raggiunta non vale per le ipotesi disciplinate negli artt. 5 e 7. La destinazione delle spese in essi previste, come si è avvertito, discende inderogabilmente dall'adempimento del precetto dell'art. 11 Cost. e dalla connessa osservanza del Trattato istitutivo della CEE.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 1° agosto 1981, n. 423 (Interventi per l'agricoltura), nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad eccezione della parte in cui la disciplina ivi posta si riferisce alle previsioni degli artt. 5 e 7 della stessa legge;
b) dichiara non fondate le residue questioni di legittimità costituzionale della legge 1° agosto 1981 n. 423, proposte, con i ricorsi in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3 e 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 8 n. 21, 9 n. 3, 16 e 78 di detto Statuto speciale.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003 —
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 11 del 10.01.2011
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 21.02.2011
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 7 marzo 2011, n. 89
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 4 aprile 2011, n. 112
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.04.2011
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 aprile 2011, n. 151
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 19 aprile 2011, n. 165
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 5 luglio 2011, n. 242
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 ottobre 2011, n. 275
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2011, n. 300
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 21 novembre 2011, n. 323
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2011, n. 340
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 18.01.2008
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 42 del 27.02.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 62 del 14.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 11.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 104 del 18.04.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 159 del 20.05.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 190 del 06.06.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 329 del 01.08.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 14.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 439 del 15.12.2008
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 443 del 29.12.2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico