(1) Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed aromatiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
- diploma abilitante all’esercizio della professione di erborista;
- certificato di abilitazione alla coltivazione, prima lavorazione e vendita di piante officinali nonché alla raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e aromatiche.
(2) Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni.
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri.
(4) Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della vendita nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell’ambito di un’impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell’articolo 230/bis del codice civile. 2)